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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/11/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2102/23 RG
Udienza del 5.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Frediani e Lagomarsini.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2102/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte convenuta (contumace):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: di essere la ex moglie del che quest'ultimo non aveva mai CP_3 corrisposto le somme dovute in base alla sentenza di divorzio, per un totale di € 30.000,00; che in base alla medesima sentenza il avrebbe dovuto trasferirgli in 50 % della proprietà CP_3 dell'immobile sito in Carrara, fraz. Miseglia, v. Fantiscritti 17, a suo tempo acquistato in comproprietà fra le parti, dietro accollo, da parte sua, del residuo importo del mutuo ottenuto dal per CP_3
l'acquisto del medesimo immobile;
che il non aveva mai provveduto al trasferimento, che CP_3
l'immobile era stato pignorato dalla quale avente causa dalla banca erogatrice del mutuo, CP_4
e che ne era in corso la vendita forzata;
che essa attrice aveva subito due pignoramenti presso terzi per debiti del per i quali aveva prestato garanzia;
che il aveva venduto al CP_3 CP_3 CP_2
l'unico immobile del quale era proprietario.
L'attrice ha quindi chiesto la revoca ex art. 2901 cc della vendita al e la condanna CP_2 del a versargli la somma di € 212.945,25. CP_3
Non costituito il il ha sostenuto di non avere avuto alcuna conoscenza della CP_3 CP_2 situazione debitoria del chiedendo quindi il rigetto della domanda di revoca e in subordine, CP_3 in caso di accoglimento di tale domanda, la condanna del alla restituzione del corrispettivo CP_3 pagato per l'acquisto dell'immobile, nonché di tutte le somme spese in relazione a tale acquisto ed in conseguenza di esso, per un totale di € 257.350,00.
Motivi della decisione
1. Sull'azione revocatoria.
Essendo quello in questione un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del debito del CP_3 nei confronti della per la revoca è necessaria non solo la conoscenza del circa il CP_1 CP_3 pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attrice, ma anche la consapevolezza di tale pregiudizio in capo al CP_2
Pressoché scontata la prima, dati i rapporti fra le parti, nessuna prova è stata invece fornita in merito alla seconda. Né dalla documentazione prodotta, né dalle prove orali acquisite in corso di causa, emerge infatti in alcun modo il fatto che il fosse a conoscenza della situazione CP_2 debitoria del nei confronti della e dunque del fatto che la vendita dell'immobile avrebbe CP_3 CP_1 diminuito le possibilità per la seconda di soddisfare il proprio credito.
Per altro verso, poi, nessuna prova parimenti è stata fornita in merito al fatto che il corrispettivo dell'alienazione sarebbe inferiore al valore reale dell'immobile.
La domanda di revoca va dunque respinta, con assorbimento della domanda subordinata del nei confronti del CP_2 CP_3
2. Sulla domanda di condanna del proposta dalla CP_3 CP_1
La ha allegato le seguenti voci di credito: CP_1
1) mancato mantenimento dalla ex moglie e della figlia: € 30.000,00;
2) accollo del mutuo ipotecario: € 100.000,00;
3) spese legali del pignoramento immobiliare: € 20.000,00;
4) pignoramento presso terzi per finanziamento INTESA SAN PAOLO SPA: € 21.496,77; 5) spese legali di tale pignoramento: 3.455,80;
6) pignoramento presso terzi per finanziamento COMPASS SPA: 34.536,88;
7) spese legali di tale pignoramento: € 3.455,80; per un totale di € 212.945,25.
Documentalmente provate – e dunque senz'altro da riconoscere – le voci 1), 4), 5), 6), 7), non altrettanto vale invece per le voci 2) e 3).
Quanto alla voce 2), infatti, non vi è in atti prova, ed in realtà neppure allegazione, né dell'effettivo accollo del mutuo da parte della né dell'importo in questione (nell'accordo di CP_1 divorzio si parlava di accollo del residuo del mutuo e l'attrice non ha indicato quale sarebbe stato tale residuo).
Quanto poi alle spese legali della procedura esecutiva, esse verranno soddisfatte in prededuzione con il ricavato della vendita, ragion per cui in relazione ad esse la non dovrà far CP_1 luogo ad alcun esborso.
La somma al cui pagamento dovrà essere condannato il ammonta dunque ad € CP_3
82.945,25, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dai singoli esborsi al saldo.
3. Sulle spese.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. La dovrà dunque rifonderle CP_1 al e il dovrà rifonderle, pro quota, alla CP_2 CP_3 CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda di revoca;
condanna il a versare alla per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 82.945,25, CP_3 CP_1 oltre interessi come indicato;
condanna la a rifondere al le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso CP_1 CP_2 del difensore ed € 810,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge, condanna il a rifondere alla le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del CP_3 CP_1 difensore ed € 865,78 per spese non imponibili oltre spese generali, cap ed iva di legge. (nb: pro quota)
MI Fornaciari
Udienza del 5.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Frediani e Lagomarsini.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
MI Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2102/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte convenuta (contumace):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: di essere la ex moglie del che quest'ultimo non aveva mai CP_3 corrisposto le somme dovute in base alla sentenza di divorzio, per un totale di € 30.000,00; che in base alla medesima sentenza il avrebbe dovuto trasferirgli in 50 % della proprietà CP_3 dell'immobile sito in Carrara, fraz. Miseglia, v. Fantiscritti 17, a suo tempo acquistato in comproprietà fra le parti, dietro accollo, da parte sua, del residuo importo del mutuo ottenuto dal per CP_3
l'acquisto del medesimo immobile;
che il non aveva mai provveduto al trasferimento, che CP_3
l'immobile era stato pignorato dalla quale avente causa dalla banca erogatrice del mutuo, CP_4
e che ne era in corso la vendita forzata;
che essa attrice aveva subito due pignoramenti presso terzi per debiti del per i quali aveva prestato garanzia;
che il aveva venduto al CP_3 CP_3 CP_2
l'unico immobile del quale era proprietario.
L'attrice ha quindi chiesto la revoca ex art. 2901 cc della vendita al e la condanna CP_2 del a versargli la somma di € 212.945,25. CP_3
Non costituito il il ha sostenuto di non avere avuto alcuna conoscenza della CP_3 CP_2 situazione debitoria del chiedendo quindi il rigetto della domanda di revoca e in subordine, CP_3 in caso di accoglimento di tale domanda, la condanna del alla restituzione del corrispettivo CP_3 pagato per l'acquisto dell'immobile, nonché di tutte le somme spese in relazione a tale acquisto ed in conseguenza di esso, per un totale di € 257.350,00.
Motivi della decisione
1. Sull'azione revocatoria.
Essendo quello in questione un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del debito del CP_3 nei confronti della per la revoca è necessaria non solo la conoscenza del circa il CP_1 CP_3 pregiudizio arrecato alle ragioni dell'attrice, ma anche la consapevolezza di tale pregiudizio in capo al CP_2
Pressoché scontata la prima, dati i rapporti fra le parti, nessuna prova è stata invece fornita in merito alla seconda. Né dalla documentazione prodotta, né dalle prove orali acquisite in corso di causa, emerge infatti in alcun modo il fatto che il fosse a conoscenza della situazione CP_2 debitoria del nei confronti della e dunque del fatto che la vendita dell'immobile avrebbe CP_3 CP_1 diminuito le possibilità per la seconda di soddisfare il proprio credito.
Per altro verso, poi, nessuna prova parimenti è stata fornita in merito al fatto che il corrispettivo dell'alienazione sarebbe inferiore al valore reale dell'immobile.
La domanda di revoca va dunque respinta, con assorbimento della domanda subordinata del nei confronti del CP_2 CP_3
2. Sulla domanda di condanna del proposta dalla CP_3 CP_1
La ha allegato le seguenti voci di credito: CP_1
1) mancato mantenimento dalla ex moglie e della figlia: € 30.000,00;
2) accollo del mutuo ipotecario: € 100.000,00;
3) spese legali del pignoramento immobiliare: € 20.000,00;
4) pignoramento presso terzi per finanziamento INTESA SAN PAOLO SPA: € 21.496,77; 5) spese legali di tale pignoramento: 3.455,80;
6) pignoramento presso terzi per finanziamento COMPASS SPA: 34.536,88;
7) spese legali di tale pignoramento: € 3.455,80; per un totale di € 212.945,25.
Documentalmente provate – e dunque senz'altro da riconoscere – le voci 1), 4), 5), 6), 7), non altrettanto vale invece per le voci 2) e 3).
Quanto alla voce 2), infatti, non vi è in atti prova, ed in realtà neppure allegazione, né dell'effettivo accollo del mutuo da parte della né dell'importo in questione (nell'accordo di CP_1 divorzio si parlava di accollo del residuo del mutuo e l'attrice non ha indicato quale sarebbe stato tale residuo).
Quanto poi alle spese legali della procedura esecutiva, esse verranno soddisfatte in prededuzione con il ricavato della vendita, ragion per cui in relazione ad esse la non dovrà far CP_1 luogo ad alcun esborso.
La somma al cui pagamento dovrà essere condannato il ammonta dunque ad € CP_3
82.945,25, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dai singoli esborsi al saldo.
3. Sulle spese.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. La dovrà dunque rifonderle CP_1 al e il dovrà rifonderle, pro quota, alla CP_2 CP_3 CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda di revoca;
condanna il a versare alla per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 82.945,25, CP_3 CP_1 oltre interessi come indicato;
condanna la a rifondere al le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso CP_1 CP_2 del difensore ed € 810,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge, condanna il a rifondere alla le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del CP_3 CP_1 difensore ed € 865,78 per spese non imponibili oltre spese generali, cap ed iva di legge. (nb: pro quota)
MI Fornaciari