Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 672/2023
avente a oggetto: separazione personale dei coniugi.
promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], ivi res.te, rappresentata e difesa dagli avv.ti Adriano Favero e Tania Martino, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali, in Carmagnola piazza IV Martiri 33 è altresì elettivamente domiciliata giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di:
Controparte_1 nato in [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Metallo giusta procura 3.8.2023 in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA
trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
pagina 1 di 4
- Pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
- Rigettare la richiesta di assegno di mantenimento di € 200,00, avanzata dal Sig. poiché CP_1 infondata ed illegittima.
IN VIA ISTRUTTORIA - Ammettere prova per testi ed interpello sui capitoli di prova che verranno formulati nelle memorie istruttorie.
Con riserva di ulteriormente indicare testi e capitoli di prova, produrre documenti ed integrare le conclusioni nei termini di Legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA come per Legge.
per parte resistente: in assenza di deposito di note/memorie si intendono richiamate quelle di cui alla comparsa di costituzione 11.5.2023:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. Disporre a carico di parte ricorrente un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 mensili;
3. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari
per il Pubblico Ministero: nulla si oppone
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso di essersi sposata con il resistente in data 16.4.2018; non essere, da detta unione, nati figli;
avere il resistente tenuto comportamenti irrispettosi e violenti ed essere poi lo stesso resistente stato condannato in via definitiva, e sottoposto a carcerazione, per il reato di violenza sessuale;
essere quindi cessata la affectio maritalis; prestare attività lavorativa quale insegnante di sostegno;
[...] adiva il Tribunale per sentir pronunciare la separazione dei coniugi. Parte_1 si costituiva in giudizio, nella fase presidenziale, dichiarando di essere detenuto a Controparte_1 far data dal 22.8.2020 con fine pena previsto al 22.9.2023, di essere dunque privo di redditi, associandosi alla domanda di separazione e chiedendo riconoscersi a suo favore assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili. All'esito della udienza presidenziale (nella quale la dichiarava di convivere con la madre in Parte_1 casa di proprietà della predetta e che il marito non lavorava in costanza di matrimonio), il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati (ordinanza 25.5.2023).
Rimessa la causa avanti al GI: la parte ricorrente depositava memorie di trattazione, sostenendo la infondatezza della richiesta avversaria di assegno di mantenimento stante la giovane età e capacità lavorativa del resistente, nonché rilevando il difetto di rappresentanza dello stesso;
la parte resistente ometteva invece di depositare memorie, depositava peraltro numerose nomine di difensori, con revoca del precedenti (NOMINA 19.4.23 Avv.to SIMONA ALESSIO, NOMINA 19.6.23 avv.to Maria
Vittoria Prudenza e REVOCA dei precedenti , NOMINA 4.7.23 Avv.to Stefano Pinca e revoca dei precedenti;
NOMINA 31.7.23 Avv.to Stefania RULLO e revoca dei precedenti;
NOMINA 3.8.23
Avv.to Alberto Metallo e revoca dei precedenti).
pagina 2 di 4 La causa era rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe e con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (con riduzione a soli 20 giorni del termine per deposito della memorie conclusionali).
***
Preliminarmente, in punto rappresentanza processuale del resistente, si richiama il susseguirsi di procure già indicate rilevandosi che la parte risulta regolarmente costituita con comparsa a firma dell'avv.to Simona Alessio, in allora procuratrice come da documentazione in atti, presente altresì alla udienza presidenziale, mentre deve ritenersi non comparsa alle successive udienze del 21.9.23, 30.1.24 e 8.5.24 (essendo in quella sede stata rappresentata dall'avv.to Prudenza la cui nomina era stata già revocata con atto del 4.7.23).
1 .Sulla pronuncia in punto status
Devono anzitutto accogliersi le conclusioni conformi in punto status. E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle difese, si ricava un eloquente quadro del grave ed irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessato il mutuo rispetto fra gli sposi, ovvero la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire.
Il PM, come già detto, concorda con l'assunto.
S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi, come anzi detto concordemente richiesta.
2. Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento del marito L'art. 156 c.c. stabilisce il diritto del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri ad essere mantenuto dall'altro coniuge. Si noti, in particolare, che a differenza della normativa dettata in materia di scioglimento del matrimonio (su cui si è pronunciata la Suprema Corte con la nota sentenza 11504/2017) La separazione personale, …, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
Si è precisato che A norma dell'art. 156 cod.civ., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso (Cass 5762/1997) ed ancora che L'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non
pagina 3 di 4 solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass 605/2017).
Nel caso di specie consta, da un lato, la carcerazione del resistente per gravi reati nel periodo 22.8.2020/22.9.2023 (cfr. 2 conv. ma anche memoria att. 21.2.2024), dall'altro la mera allegazione dello stesso resistente circa l'assenza di redditi durante il periodo di detenzione e, soprattutto, la mancanza di qualunque allegazione circa la assenza di redditi nel periodo, ormai superiore all'anno, successivo alla scarcerazione. Trattandosi di soggetto in età ancora giovane, nato nel 1986 e dunque non ancora quarantenne, del quale non consta alcuna invalidità al lavoro, deve senz'altro presumersi la di lui capacità a produrre reddito né, in difetto di allegazioni specifiche, è possibile confrontare le situazioni reddituali e valutare l'eventuale sussistenza di disparità economica. La domanda deve pertanto essere rigettata.
Le spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore, indeterminato, della lite, della semplicità della stessa e delle attività in concreto svolte (e dunque con attestazione su valori prossimi ai minimi), seguono la soccombenza di parte resistente.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza o domanda respinta o assorbita, pronuncia la separazione personale delle parti sposatesi in Bra il 16.4.2018, rigetta ogni altra domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente gli adempimenti di competenza, dichiara tenuta e condanna parte resistente a versare a parte ricorrente, a titolo di spese di lite, euro
3900,00 per compensi oltre euro 98,00 per esposti, oltre 15% rimborso forfettario spese genarli IVA e
CPA.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Elga Bulgarelli Gian Andrea Morbelli
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