Art. 1. Articolo unico.
Il termine di cui all' art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633 , entro il quale gli impiegati gia' esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali hanno facolta' di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, e' riaperto per un periodo di sei mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.
Il termine di cui all' art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633 , entro il quale gli impiegati gia' esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali hanno facolta' di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, e' riaperto per un periodo di sei mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.