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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 18000/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 23.11.2023 e pubblicato in data 28.11.2023
DA
C.F.: sito in Cassina de' Pecchi (MI), Via Sandro Parte_1 P.IVA_1
Pertini n. 2, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Radina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via E. Visconti Venosta n. 2
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F. con sede legale a Bergamo, Via del Riolo n. Controparte_1 P.IVA_2
13, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Carbonaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Via Torino n. 34
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.05.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE (foglio di p.c. telematicamente depositato in data 12.03.2025)
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
In via preliminare di merito:
(a) Dichiarare incapace di testimoniare ex art 246 cpc avendo interesse alla sorte del giudizio e comune potendo essa stessa essere parte del giudizio il teste Geom. ST
(b) Dichiarare inammissibile la produzione del doc. 4 di controparte per i motivi dedotti nelle note autorizzate depositare il giorno 8.1.25;
Nel merito: previa declaratoria del diritto, dichiarare nullo o annullabile il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei di presupposti richiesti dagli artt. 100 e 633 e ss. c.p.c. e quindi annullare e revocare il decreto ingiuntivo.
In subordine, accertare e dichiarare infondato il diritto di credito dell'opposto e rigettare ogni eventuale domanda di condanna al pagamento del opponente per inesistenza di un contratto tra le Parte_1
parti ovvero per carenza della legittimazione passiva del ovvero per mancata prova Parte_1 dell'adempimento del creditore per le ragioni esposte nei paragrafi di cui alla narrativa.
In ogni caso: condannare l'opposto alla refusione delle spese di lite oltre cpa, iva e rimborso spese generali 15%”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA (foglio di p.c. telematicamente depositato in data 14.03.2025)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare
In via preliminare:
Eseguiti gli opportuni accertamenti sulla irregolarità o meno dell'atto di citazione in opposizione di controparte e del relativo procedimento di notifica in base a quanto rilevato nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie difensive con riferimento alla mancanza di attestazione di conformità prevista dall'art 196 undecies disp. att. C.p.c. e dall'art 3 bis L. 53/94 e succ. modifiche ed integrazioni, pronunciare i conseguenti provvedimenti ritenuti di giustizia.
Nel merito
-Rigettare integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata per i motivi esposti in tutti i precedenti atti difensivi e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo N. 18000/2023 del 28/11/2023 emesso dal Tribunale di Milano -Rigettare altresì tutte le domande, eccezioni, istanze e difese proposte pagina 2 di 10 dall'opponente sia con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che in corso di giudizio con le successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, 2 e 3 in quanto infondate in fatto e diritto, oltre che essere sfornite di prova.
In subordine
Nella pur denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare comunque l'esistenza del credito vantato dalla a fronte dell'attività dalla stessa svolta in favore del Controparte_1
come descritta e documentata nel ricorso per decreto Controparte_2 ingiuntivo ed anche in occasione delle successive memorie ex art 171 ter c.p.c. e per l'effetto condannare il condominio opponente al pagamento in favore della concludente, della somma di euro
49.131,79 ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia avuto riguardo alla natura ed entità delle prestazioni eseguite dalla con la maggiorazione degli interessi di Controparte_1
mora ex D Lgs 231/2002 e succ. modifiche, dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via istruttoria:
Si reitera la richiesta di ammissione delle prove testimoniali sui capitoli da 1 a 7 e da 9 a 12 della memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c del 14/05/2024 con i testi ivi indicati, escludendo i capitoli di prova nn. 8 e 13 ammessi dal Giudice nel corso del giudizio.
Si reitera altresì la richiesta di ammissione di Ctu per i motivi indicati e specificati nelle conclusioni in via istruttoria della comparsa di costituzione e risposta e nella su citata memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c a pag. 7”.
pagina 3 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa trae origine dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 18000/2023 (R.G.
38438/2023), emesso in data 23.11.2023 e pubblicato in data 28.11.2023, con il quale veniva ingiunto al , sito in Cassina de' Pecchi (MI), Via Sandro Pertini n. 2 (nel prosieguo, per Parte_1 brevità, anche “il Condominio”) di pagare in favore di (nel prosieguo, per Controparte_1 brevità, ) la somma di Euro 49.131,79, quale importo di cui all'offerta in data 10.07.2020 e CP_1
nota pro forma n. 21 in data 05.04.2022 (vedasi docc. nn. 1 e 6 fascicolo monitorio), relativamente all'attività propedeutica al progetto di riqualificazione energetica dell'immobile condominiale che la ricorrente sosteneva aver svolto in favore del Condominio, su suo incarico.
Con atto di citazione il si opponeva al decreto ingiuntivo sopra individuato, contestando la Parte_1
fondatezza della pretesa creditoria dell'odierna convenuta opposta, opponendosi, in via preliminare di merito, alla concessione, se richiesta, della provvisoria esecutività del decreto opposto, ritenendo la propria opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione. Nel merito chiedeva di dichiarare nullo o annullabile il decreto ingiuntivo opposto, per mancanza dei presupposti richiesti dagli artt. 100
e 633 e ss. c.p.c. e quindi di annullare e revocare il decreto ingiuntivo. In subordine chiedeva di accertare e dichiarare infondato il diritto di credito dell'opposto e rigettare ogni eventuale domanda di condanna al pagamento del condominio opponente per inesistenza di un contratto tra le parti ovvero per carenza della legittimazione passiva del ovvero per mancata prova dell'adempimento del Parte_1
creditore per le ragioni esposte nel proprio atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, eseguiti gli opportuni CP_1 accertamenti sulla irregolarità o meno dell'atto di citazione in opposizione di controparte e del relativo procedimento di notifica in base a quanto rilevato nella propria comparsa, con riferimento alla mancanza di attestazione di conformità prevista dall'art 196 undecies disp. att. c.p.c. e dall'art 3 bis L.
53/94 e succ. modifiche ed integrazioni, di pronunciare i conseguenti provvedimenti ritenuti di giustizia. In via preliminare chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né la causa di pronta soluzione. Nel merito chiedeva di rigettare integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata per i motivi esposti in comparsa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare altresì tutte le domande, eccezioni e difese proposte e proponende dal anche in corso di giudizio, poiché infondate Parte_1
in fatto e diritto, oltre che ritenute sfornite di prova. In subordine, nella pur denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva di accertare comunque l'esistenza del credito vantato da a fronte della documentazione posta a base del procedimento monitorio e di quella prodotta nel CP_1 giudizio di opposizione e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta pagina 4 di 10 della somma di Euro 49.131,79 di cui al decreto ingiuntivo opposto, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con la maggiorazione degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche, dal dovuto al saldo effettivo. In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU al fine di verificare ed accertare la congruità dell'importo della nota pro forma emessa da , avuto CP_1 riguardo a tutta l'attività eseguita per l'elaborazione e preparazione del progetto/studio di fattibilità e del progetto completo di riqualificazione energetica di cui trattasi tenuto conto dei compensi previsti dal D.M. Giustizia del 17.06.2016 richiamati nella tabella di calcolo prodotta dall'opposta. Chiedeva inoltre di essere autorizzata alla produzione in giudizio mediante deposito in cancelleria su supporto
CD/DVD o USB, dell'intero progetto esecutivo di riqualificazione energetica completo redatto da dal momento che i numerosi files informatici che lo contengono occupano oltre 256 MB di CP_1
memoria e non possono essere allegati al deposito telematico.
La causa, assegnata inizialmente alla dott.ssa Simonetta Scirpo, veniva definitivamente assegnata alla scrivente a far data dal 16.04.2024 che, con proprio provvedimento in data 02.05.2024, vista l'istanza di parte convenuta opposta, telematicamente depositata in data 29.04.2024, con la quale la stessa chiedeva di essere autorizzata, in occasione della memoria integrativa ex art 171 ter n. 2 c.p.c in scadenza per il 14.05.2024, alla produzione mediante deposito in cancelleria su supporto CD o USB del progetto esecutivo di riqualificazione energetica, completo, redatto da , dal momento che i CP_1
numerosi files informatici che lo contenevano occupavano oltre 256 MB memoria superando di gran lunga il limite dei Mega byte previsti per i depositi telematici, autorizzava parte convenuta al deposito del suddetto documento nelle modalità richieste.
All'udienza in data 05.06.2024 il giudice rilevava che non era possibile tentare compiutamente la conciliazione ex artt. 183, III comma e 185 c.p.c., vista l'assenza del legale rappresentante della parte convenuta opposta. In quella sede parte attrice opponente offriva di conciliare la controversia, senza nulla riconoscere, con il pagamento dell'importo di Euro 200,00 oltre IVA, moltiplicato per il numero di appartamenti, per un totale di Euro 5.400,00 Euro oltre IVA, che riguarda lo studio di prefattibilità
Superbonus 110% risultante tra i documenti consegnati ai condomini e ricevuti dalla precedente amministratrice, la geom. Il difensore dell'opposta si riservava di portare la proposta ST formulata dall'opponente all'attenzione della propria assistita e il giudice invitava le parti a valutare la proposta conciliativa formulata dall'attrice opponente, nonché ad intavolare, sulla base di questa proposta, una ulteriore trattativa e rinviava la causa, per verificarne l'esito, all'udienza in data
26.09.2024, all'esito della quale il giudice, rilevato che le parti non avevano trovato un accordo volto ad una composizione bonaria della lite, si riservava e, con proprio provvedimento emesso fuori udienza, a scioglimento della riserva assunta in udienza, non concedeva la provvisoria esecutività del pagina 5 di 10 decreto ingiuntivo opposto, invitava parte convenuta opposta a depositare, correttamente, sulla base delle normative che disciplinano la materia, la documentazione di cui alla chiavetta USB e ammetteva, con i testi indicati, alcuni capitoli di prova della seconda memoria integrativa di parte convenuta opposta, l'interrogatorio formale di parte convenuta opposta, richiesto dall'attrice opponente nella propria seconda memoria integrativa su due capitoli e rigettava la richiesta di CTU formulata dalla convenuta opposta. Invitava comunque le parti, sulla base delle trattative già intraprese, a predisporre una soluzione conciliativa della vertenza, rinviando, in caso le trattative non andassero a buon fine, la causa, all'esito della corretta produzione documentale del doc. n. 4 di parte convenuta opposta, all'udienza in data 21.01.2025 per l'escussione dei testi ammessi di parte convenuta opposta e per l'interrogatorio formale della stessa come richiesto da parte attrice opponente.
All'udienza in data 05.12.2024, disposta a seguito di istanza di parte opponente in data 26.09.2024, volta a dichiarare l'inammissibilità del deposito documentale dell'opposta in quanto decaduta dai termini di legge, il giudice, concedeva a parte opposta termine sino al 16.12.2024 per procedere al corretto deposito di quanto già depositato con il doc. n. 4 e a parte opponente termine sino al
10.01.2025 per eventuali osservazioni. Confermava la data già fissata della successiva udienza al
21.01.2025 e invita nuovamente le parti, nelle more, a intraprendere ipotesi transattive della vertenza e a comunicare al giudice l'eventuale esito positivo delle stesse.
All'udienza in data 21.01.2025 l'ing. si dichiarava disponibile a rendere interrogatorio Testimone_2 formale e venivano escussi i testi signori e La causa, all'esito ST Testimone_3 dell'istruttoria orale, veniva rinviata in data 13.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione e, all'esito del deposito e scambio di comparse conclusionali e memorie di replica delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione in data 16.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti e all'esito della prova orale svolta all'udienza in data 21.01.2025.
In relazione alle contestazioni di parte convenuta opposta circa l'irregolarità dell'atto di citazione in opposizione e del relativo procedimento di notifica per mancanza di attestazione di conformità prevista dall'art. 196 undecies disp. att. c.p.c. e dall'art. 3 bis l. 53/1994 e successive modifiche e integrazioni, si rileva che la regolare contestazione in giudizio della convenuta opposta ha provveduto a sanare qualsiasi eventuale vizio della notificazione che, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto.
pagina 6 di 10 Alla luce della documentazione in atti, seguendo un ordine in parte anche cronologico delle vicende fattuali che hanno dato origine a quelle giudiziali, emerge che, con verbale in data 26.10.2020,
l'assemblea, all'unanimità, ha conferito mandato allo studio per la scelta del professionista Tes_1
incaricato di eseguire lo studio di fattibilità per la riqualificazione del condominio, ai fini dell'ottenimento del superbonus 110% (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio).
Emerge altresì che in data 27.10.2020 l'amministratore del condominio, signora abbia ST
sottoscritto il Progetto-Offerta di datato 10.07.2020 (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio). CP_1
In data 04.03.2021 l'assemblea, all'esito delle informazioni rese dall'ing. come indicato nel CP_1
verbale, ha deliberato di voler perseguire con le opere e procedere con la preparazione del contratto con il General Contractor da visionare e firmare in una assemblea condominiale da indire quando tutta la documentazione sarà completata (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio).
Risulta infine che, in data 26.07.202, in sede di assemblea straordinaria, a pag. 4 del relativo verbale
(vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio, punto “Presentazione offerta”) l'ing. abbia Testimone_2 illustrato il Progetto di Riqualificazione comprensivo dell'analisi di fattibilità tecnico-economica delle opere (con la stima dei costi di investimento), così come descritta nell'allegato economico e, in particolare, abbia spiegato le aggiunte sostanziali fatte dopo la precedente Assemblea Straordinaria al progetto di riqualificazione per un ulteriore miglioramento. Emerge che, in considerazione della riconosciuta esperienza di , l'Assemblea abbia attribuito a questa la facoltà di individuare Parte_2
l'appaltatore che avrebbe dovuto eseguire le opere nell'ambito di uno dei Partners, sulla base del carico di lavoro degli stessi e delle tempistiche necessarie per eseguire le opere e accedere al bonus fiscale, privilegiando, se possibile, il partner Prime GR UT S.p.A. (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio, pag. 5).
Dall'esame di questi due documenti sopra richiamati emerge pertanto che il abbia affidato Parte_1 all'amministratrice dell'epoca, la scelta tra due imprese concorrenti (tra le quali ST
) per l'affidamento dell'incarico di riqualificazione dell'edificio con superbonus 110%; che la CP_1
stessa amministratrice, di conseguenza, faceva ricadere la scelta sulla società opposta, firmando la relativa offerta;
che AB AB assicurava la cessione del credito e doveva occuparsi di scegliere uno dei Partners a cui affidare l'esecuzione delle opere e che l'Amministratore del Condominio, sulla base della scelta effettuata era autorizzato, nei limiti dei parametri tecnici ed economici riportati nello Studio di fattibilità, a negoziare e affidare l'intervento (vedasi pag. 5 doc. n. 5 fascicolo monitorio).
Deve rilevarsi, in generale, che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi pagina 7 di 10 della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso
(vedasi Cass. civ., sez. II, 25.03.2024, n.7953).
Nel caso di specie, dalla documentazione è emerso che l'assemblea straordinaria del condominio ha deliberato di affidare all'amministratore, la scelta tra due imprese concorrenti per l'affidamento dell'incarico di riqualificazione dell'edificio con Superbonus 110% e che la scelta sia ricaduta sulla società opposta.
Ai fini della prova circa il conferimento dell'incarico suddetto è determinante il verbale di assemblea sopra indicato, nel quale si sono incontrate la volontà dei condomini che, per mezzo dell'Amministratore dagli stessi incaricato, hanno posto in essere l'accettazione dell'offerta della società opposta.
Occorre ora stabilire se l'opposta abbia svolto il lavoro che le era stato commissionato e, nel caso positivo, il quantum ad essa spettante, tenuto conto anche del fatto che, nell'offerta dell'opposta, era stato pattuito un costo di Euro 247,00 oltre IVA per ogni unità immobiliare.
Alla luce delle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale in data 21.01.2025, deve ritenersi che la società opposta abbia effettivamente eseguito lo studio di fattibilità come affidatole dal
Ciò, in particolare, deve ritenersi risultante dalla dichiarazioni rese dal sig. Parte_1 [...]
- le cui dichiarazioni devono ritenersi attendibili - imprenditore edile che ha collaborato con lo Tes_3
dal 2021, senza alcun rapporto con lo stesso di debito e/o credito e che ha Controparte_3 CP_3
effettuato qualche sopralluogo per il dichiarando lo stesso che i sopralluoghi effettuati per Parte_1
il erano stati eseguiti nel momento in cui il progetto era completo e già esecutivo, avendo Parte_1 ricevuto tutti gli elaborati (computo metrico, progetti e tutto ciò che è necessario per l'impresa per dare il via alla fase esecutiva) dallo , via e-mail nel 2021 (vedasi verbale di udienza in data Controparte_3
21.01.2025).
Deve pertanto ritenersi che la società abbia effettivamente svolto lo studio di fattibilità, ai fini della possibilità di ottenere il doppio salto di classe energetica richiesto dal superbonus.
Tuttavia, pur dovendo ritenersi che la società opposta abbia eseguito uno studio di fattibilità, non vi è prova certa che la copiosa documentazione prodotta in atti mediante supporto USB, corrisponda con certezza allo studio di fattibilità originario per il quale l'opposta ha chiesto il pagamento con la procedura monitoria. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che il condominio, con e-mail in data 23.06.2022 (vedasi doc. n. 1 fascicolo opponente), nella persona del nuovo amministratore successivo alla signora aveva mostrato interesse a procedere con l'incarico (vedasi e-mail, Tes_1 doc. n. 1 fascicolo opponente: “ come da precedente call su piattaforma Zoom, l'interesse all'eventuale acquisto del suo progetto e relativa documentazione esiste ancora sebbene sarebbe opportuno vedersi pagina 8 di 10 fisicamente e mettere il nuovo general contractor nelle condizioni di valutare l'acquisto, comprenderà che non è possibile acquistare qualcosa senza averne valutato il contenuto. Ciò premesso sono a chiederle di volerci fornire dei giorni e degli orari di sua disponibilità per un incontro presso il mio ufficio con tutte le parti interessate”) e riscontrava detta comunicazione in data 10.06.2022, CP_1
dalla quale è possibile desumere che lo studio non era stato messo a disposizione del Condominio
(vedasi doc. n. 1 fascicolo opponente, e-mail: “Non avendo mai vissuto precedentemente nulla di analogo, mi informo su come tutelarmi per mettervi a disposizione il progetto”).
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, pertanto, se deve ritenersi verosimile che l'opposta abbia realizzato uno studio di fattibilità per l'opponente, pur mancando la prova certa che quello in atti, depositato con supporto USB possa essere quello originario, mancando anche la prova che sia stato messo a disposizione del deve comunque attribuirsi all'opposta un compenso per l'attività Parte_1
svolta, la cui circostanza è stata anche confermata dalle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale, in particolar modo da quelle del sig. come sopra già indicato. Tes_3
A tal fine deve considerarsi che, nella delibera assembleare in data 26.07.2021 (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio), l'ing. aveva illustrato le caratteristiche dell'offerta (pag. 4 doc. n. 5 CP_1
fascicolo monitorio) e l'Amministratore (pag. 5, punto 3, doc. n. 5 fascicolo monitorio) aveva illustrato l'importo complessivo per la realizzazione degli interventi descritti nello studio di fattibilità (che pertanto si presume sia stato eseguito), interventi che saranno affidati ad uno dei General Contractor in partnership con AB AB;
inoltre l'Amministratore aveva elencato tutti i costi dell'intervento e tutti i condomini hanno optato per la cessione del credito (pag. 6 doc. n. 5 fascicolo monitorio). Infine, a pagina 9 del verbale sopra indicato, era stato precisato che i costi complessivi a carico del Parte_1
(lavorazioni e prestazioni tecniche) sarebbero stati di Euro 24.021,59. Per quanto detto importo non si possa ricondurre a quello di cui all'offerta del luglio 2020, non essendo in essa menzionato, deve ritenersi quello spettante all'opposta per l'attività svolta, proprio in quanto contenuto nel verbale di assemblea ultimo rispetto alla vicenda in esame e idoneo ad esprimere la volontà dei condomini.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'opposizione deve essere soltanto parzialmente accolta, con la condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di Euro 24.021,59, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Visto l'esito della causa, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta, si ritiene opportuno compensare le spese legali delle parti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 il giudice, definitivamente decidendo nella causa opposizione al decreto ingiuntivo n. 18000/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 23.11.2023 e pubblicato in data 28.11.2023, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposizione al decreto ingiuntivo n. 18000/2023 (R.G. 38438/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 23.11.2023 e pubblicato in data 28.11.2023;
- condanna in persona dell'amministratore pro Controparte_4
tempore, a pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1
somma di Euro 24.021,59, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso, in Milano, il giorno 30 Maggio 2025.
Il giudice
Cinzia Cassone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 18000/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 23.11.2023 e pubblicato in data 28.11.2023
DA
C.F.: sito in Cassina de' Pecchi (MI), Via Sandro Parte_1 P.IVA_1
Pertini n. 2, in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Radina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via E. Visconti Venosta n. 2
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F. con sede legale a Bergamo, Via del Riolo n. Controparte_1 P.IVA_2
13, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Carbonaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Via Torino n. 34
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 15.05.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 10 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE (foglio di p.c. telematicamente depositato in data 12.03.2025)
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
In via preliminare di merito:
(a) Dichiarare incapace di testimoniare ex art 246 cpc avendo interesse alla sorte del giudizio e comune potendo essa stessa essere parte del giudizio il teste Geom. ST
(b) Dichiarare inammissibile la produzione del doc. 4 di controparte per i motivi dedotti nelle note autorizzate depositare il giorno 8.1.25;
Nel merito: previa declaratoria del diritto, dichiarare nullo o annullabile il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei di presupposti richiesti dagli artt. 100 e 633 e ss. c.p.c. e quindi annullare e revocare il decreto ingiuntivo.
In subordine, accertare e dichiarare infondato il diritto di credito dell'opposto e rigettare ogni eventuale domanda di condanna al pagamento del opponente per inesistenza di un contratto tra le Parte_1
parti ovvero per carenza della legittimazione passiva del ovvero per mancata prova Parte_1 dell'adempimento del creditore per le ragioni esposte nei paragrafi di cui alla narrativa.
In ogni caso: condannare l'opposto alla refusione delle spese di lite oltre cpa, iva e rimborso spese generali 15%”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA (foglio di p.c. telematicamente depositato in data 14.03.2025)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare
In via preliminare:
Eseguiti gli opportuni accertamenti sulla irregolarità o meno dell'atto di citazione in opposizione di controparte e del relativo procedimento di notifica in base a quanto rilevato nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie difensive con riferimento alla mancanza di attestazione di conformità prevista dall'art 196 undecies disp. att. C.p.c. e dall'art 3 bis L. 53/94 e succ. modifiche ed integrazioni, pronunciare i conseguenti provvedimenti ritenuti di giustizia.
Nel merito
-Rigettare integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata per i motivi esposti in tutti i precedenti atti difensivi e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo N. 18000/2023 del 28/11/2023 emesso dal Tribunale di Milano -Rigettare altresì tutte le domande, eccezioni, istanze e difese proposte pagina 2 di 10 dall'opponente sia con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che in corso di giudizio con le successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 1, 2 e 3 in quanto infondate in fatto e diritto, oltre che essere sfornite di prova.
In subordine
Nella pur denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare comunque l'esistenza del credito vantato dalla a fronte dell'attività dalla stessa svolta in favore del Controparte_1
come descritta e documentata nel ricorso per decreto Controparte_2 ingiuntivo ed anche in occasione delle successive memorie ex art 171 ter c.p.c. e per l'effetto condannare il condominio opponente al pagamento in favore della concludente, della somma di euro
49.131,79 ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia avuto riguardo alla natura ed entità delle prestazioni eseguite dalla con la maggiorazione degli interessi di Controparte_1
mora ex D Lgs 231/2002 e succ. modifiche, dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In via istruttoria:
Si reitera la richiesta di ammissione delle prove testimoniali sui capitoli da 1 a 7 e da 9 a 12 della memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c del 14/05/2024 con i testi ivi indicati, escludendo i capitoli di prova nn. 8 e 13 ammessi dal Giudice nel corso del giudizio.
Si reitera altresì la richiesta di ammissione di Ctu per i motivi indicati e specificati nelle conclusioni in via istruttoria della comparsa di costituzione e risposta e nella su citata memoria ex art 171 ter n. 2 c.p.c a pag. 7”.
pagina 3 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa trae origine dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 18000/2023 (R.G.
38438/2023), emesso in data 23.11.2023 e pubblicato in data 28.11.2023, con il quale veniva ingiunto al , sito in Cassina de' Pecchi (MI), Via Sandro Pertini n. 2 (nel prosieguo, per Parte_1 brevità, anche “il Condominio”) di pagare in favore di (nel prosieguo, per Controparte_1 brevità, ) la somma di Euro 49.131,79, quale importo di cui all'offerta in data 10.07.2020 e CP_1
nota pro forma n. 21 in data 05.04.2022 (vedasi docc. nn. 1 e 6 fascicolo monitorio), relativamente all'attività propedeutica al progetto di riqualificazione energetica dell'immobile condominiale che la ricorrente sosteneva aver svolto in favore del Condominio, su suo incarico.
Con atto di citazione il si opponeva al decreto ingiuntivo sopra individuato, contestando la Parte_1
fondatezza della pretesa creditoria dell'odierna convenuta opposta, opponendosi, in via preliminare di merito, alla concessione, se richiesta, della provvisoria esecutività del decreto opposto, ritenendo la propria opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione. Nel merito chiedeva di dichiarare nullo o annullabile il decreto ingiuntivo opposto, per mancanza dei presupposti richiesti dagli artt. 100
e 633 e ss. c.p.c. e quindi di annullare e revocare il decreto ingiuntivo. In subordine chiedeva di accertare e dichiarare infondato il diritto di credito dell'opposto e rigettare ogni eventuale domanda di condanna al pagamento del condominio opponente per inesistenza di un contratto tra le parti ovvero per carenza della legittimazione passiva del ovvero per mancata prova dell'adempimento del Parte_1
creditore per le ragioni esposte nel proprio atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, eseguiti gli opportuni CP_1 accertamenti sulla irregolarità o meno dell'atto di citazione in opposizione di controparte e del relativo procedimento di notifica in base a quanto rilevato nella propria comparsa, con riferimento alla mancanza di attestazione di conformità prevista dall'art 196 undecies disp. att. c.p.c. e dall'art 3 bis L.
53/94 e succ. modifiche ed integrazioni, di pronunciare i conseguenti provvedimenti ritenuti di giustizia. In via preliminare chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né la causa di pronta soluzione. Nel merito chiedeva di rigettare integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata per i motivi esposti in comparsa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare altresì tutte le domande, eccezioni e difese proposte e proponende dal anche in corso di giudizio, poiché infondate Parte_1
in fatto e diritto, oltre che ritenute sfornite di prova. In subordine, nella pur denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva di accertare comunque l'esistenza del credito vantato da a fronte della documentazione posta a base del procedimento monitorio e di quella prodotta nel CP_1 giudizio di opposizione e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta pagina 4 di 10 della somma di Euro 49.131,79 di cui al decreto ingiuntivo opposto, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con la maggiorazione degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 e successive modifiche, dal dovuto al saldo effettivo. In via istruttoria chiedeva ammettersi CTU al fine di verificare ed accertare la congruità dell'importo della nota pro forma emessa da , avuto CP_1 riguardo a tutta l'attività eseguita per l'elaborazione e preparazione del progetto/studio di fattibilità e del progetto completo di riqualificazione energetica di cui trattasi tenuto conto dei compensi previsti dal D.M. Giustizia del 17.06.2016 richiamati nella tabella di calcolo prodotta dall'opposta. Chiedeva inoltre di essere autorizzata alla produzione in giudizio mediante deposito in cancelleria su supporto
CD/DVD o USB, dell'intero progetto esecutivo di riqualificazione energetica completo redatto da dal momento che i numerosi files informatici che lo contengono occupano oltre 256 MB di CP_1
memoria e non possono essere allegati al deposito telematico.
La causa, assegnata inizialmente alla dott.ssa Simonetta Scirpo, veniva definitivamente assegnata alla scrivente a far data dal 16.04.2024 che, con proprio provvedimento in data 02.05.2024, vista l'istanza di parte convenuta opposta, telematicamente depositata in data 29.04.2024, con la quale la stessa chiedeva di essere autorizzata, in occasione della memoria integrativa ex art 171 ter n. 2 c.p.c in scadenza per il 14.05.2024, alla produzione mediante deposito in cancelleria su supporto CD o USB del progetto esecutivo di riqualificazione energetica, completo, redatto da , dal momento che i CP_1
numerosi files informatici che lo contenevano occupavano oltre 256 MB memoria superando di gran lunga il limite dei Mega byte previsti per i depositi telematici, autorizzava parte convenuta al deposito del suddetto documento nelle modalità richieste.
All'udienza in data 05.06.2024 il giudice rilevava che non era possibile tentare compiutamente la conciliazione ex artt. 183, III comma e 185 c.p.c., vista l'assenza del legale rappresentante della parte convenuta opposta. In quella sede parte attrice opponente offriva di conciliare la controversia, senza nulla riconoscere, con il pagamento dell'importo di Euro 200,00 oltre IVA, moltiplicato per il numero di appartamenti, per un totale di Euro 5.400,00 Euro oltre IVA, che riguarda lo studio di prefattibilità
Superbonus 110% risultante tra i documenti consegnati ai condomini e ricevuti dalla precedente amministratrice, la geom. Il difensore dell'opposta si riservava di portare la proposta ST formulata dall'opponente all'attenzione della propria assistita e il giudice invitava le parti a valutare la proposta conciliativa formulata dall'attrice opponente, nonché ad intavolare, sulla base di questa proposta, una ulteriore trattativa e rinviava la causa, per verificarne l'esito, all'udienza in data
26.09.2024, all'esito della quale il giudice, rilevato che le parti non avevano trovato un accordo volto ad una composizione bonaria della lite, si riservava e, con proprio provvedimento emesso fuori udienza, a scioglimento della riserva assunta in udienza, non concedeva la provvisoria esecutività del pagina 5 di 10 decreto ingiuntivo opposto, invitava parte convenuta opposta a depositare, correttamente, sulla base delle normative che disciplinano la materia, la documentazione di cui alla chiavetta USB e ammetteva, con i testi indicati, alcuni capitoli di prova della seconda memoria integrativa di parte convenuta opposta, l'interrogatorio formale di parte convenuta opposta, richiesto dall'attrice opponente nella propria seconda memoria integrativa su due capitoli e rigettava la richiesta di CTU formulata dalla convenuta opposta. Invitava comunque le parti, sulla base delle trattative già intraprese, a predisporre una soluzione conciliativa della vertenza, rinviando, in caso le trattative non andassero a buon fine, la causa, all'esito della corretta produzione documentale del doc. n. 4 di parte convenuta opposta, all'udienza in data 21.01.2025 per l'escussione dei testi ammessi di parte convenuta opposta e per l'interrogatorio formale della stessa come richiesto da parte attrice opponente.
All'udienza in data 05.12.2024, disposta a seguito di istanza di parte opponente in data 26.09.2024, volta a dichiarare l'inammissibilità del deposito documentale dell'opposta in quanto decaduta dai termini di legge, il giudice, concedeva a parte opposta termine sino al 16.12.2024 per procedere al corretto deposito di quanto già depositato con il doc. n. 4 e a parte opponente termine sino al
10.01.2025 per eventuali osservazioni. Confermava la data già fissata della successiva udienza al
21.01.2025 e invita nuovamente le parti, nelle more, a intraprendere ipotesi transattive della vertenza e a comunicare al giudice l'eventuale esito positivo delle stesse.
All'udienza in data 21.01.2025 l'ing. si dichiarava disponibile a rendere interrogatorio Testimone_2 formale e venivano escussi i testi signori e La causa, all'esito ST Testimone_3 dell'istruttoria orale, veniva rinviata in data 13.05.2025, ex art. 127 ter c.p.c., per la rimessione della causa in decisione e, all'esito del deposito e scambio di comparse conclusionali e memorie di replica delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione in data 16.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta dalle parti e all'esito della prova orale svolta all'udienza in data 21.01.2025.
In relazione alle contestazioni di parte convenuta opposta circa l'irregolarità dell'atto di citazione in opposizione e del relativo procedimento di notifica per mancanza di attestazione di conformità prevista dall'art. 196 undecies disp. att. c.p.c. e dall'art. 3 bis l. 53/1994 e successive modifiche e integrazioni, si rileva che la regolare contestazione in giudizio della convenuta opposta ha provveduto a sanare qualsiasi eventuale vizio della notificazione che, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto.
pagina 6 di 10 Alla luce della documentazione in atti, seguendo un ordine in parte anche cronologico delle vicende fattuali che hanno dato origine a quelle giudiziali, emerge che, con verbale in data 26.10.2020,
l'assemblea, all'unanimità, ha conferito mandato allo studio per la scelta del professionista Tes_1
incaricato di eseguire lo studio di fattibilità per la riqualificazione del condominio, ai fini dell'ottenimento del superbonus 110% (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio).
Emerge altresì che in data 27.10.2020 l'amministratore del condominio, signora abbia ST
sottoscritto il Progetto-Offerta di datato 10.07.2020 (vedasi doc. n. 1 fascicolo monitorio). CP_1
In data 04.03.2021 l'assemblea, all'esito delle informazioni rese dall'ing. come indicato nel CP_1
verbale, ha deliberato di voler perseguire con le opere e procedere con la preparazione del contratto con il General Contractor da visionare e firmare in una assemblea condominiale da indire quando tutta la documentazione sarà completata (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio).
Risulta infine che, in data 26.07.202, in sede di assemblea straordinaria, a pag. 4 del relativo verbale
(vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio, punto “Presentazione offerta”) l'ing. abbia Testimone_2 illustrato il Progetto di Riqualificazione comprensivo dell'analisi di fattibilità tecnico-economica delle opere (con la stima dei costi di investimento), così come descritta nell'allegato economico e, in particolare, abbia spiegato le aggiunte sostanziali fatte dopo la precedente Assemblea Straordinaria al progetto di riqualificazione per un ulteriore miglioramento. Emerge che, in considerazione della riconosciuta esperienza di , l'Assemblea abbia attribuito a questa la facoltà di individuare Parte_2
l'appaltatore che avrebbe dovuto eseguire le opere nell'ambito di uno dei Partners, sulla base del carico di lavoro degli stessi e delle tempistiche necessarie per eseguire le opere e accedere al bonus fiscale, privilegiando, se possibile, il partner Prime GR UT S.p.A. (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio, pag. 5).
Dall'esame di questi due documenti sopra richiamati emerge pertanto che il abbia affidato Parte_1 all'amministratrice dell'epoca, la scelta tra due imprese concorrenti (tra le quali ST
) per l'affidamento dell'incarico di riqualificazione dell'edificio con superbonus 110%; che la CP_1
stessa amministratrice, di conseguenza, faceva ricadere la scelta sulla società opposta, firmando la relativa offerta;
che AB AB assicurava la cessione del credito e doveva occuparsi di scegliere uno dei Partners a cui affidare l'esecuzione delle opere e che l'Amministratore del Condominio, sulla base della scelta effettuata era autorizzato, nei limiti dei parametri tecnici ed economici riportati nello Studio di fattibilità, a negoziare e affidare l'intervento (vedasi pag. 5 doc. n. 5 fascicolo monitorio).
Deve rilevarsi, in generale, che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi pagina 7 di 10 della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso
(vedasi Cass. civ., sez. II, 25.03.2024, n.7953).
Nel caso di specie, dalla documentazione è emerso che l'assemblea straordinaria del condominio ha deliberato di affidare all'amministratore, la scelta tra due imprese concorrenti per l'affidamento dell'incarico di riqualificazione dell'edificio con Superbonus 110% e che la scelta sia ricaduta sulla società opposta.
Ai fini della prova circa il conferimento dell'incarico suddetto è determinante il verbale di assemblea sopra indicato, nel quale si sono incontrate la volontà dei condomini che, per mezzo dell'Amministratore dagli stessi incaricato, hanno posto in essere l'accettazione dell'offerta della società opposta.
Occorre ora stabilire se l'opposta abbia svolto il lavoro che le era stato commissionato e, nel caso positivo, il quantum ad essa spettante, tenuto conto anche del fatto che, nell'offerta dell'opposta, era stato pattuito un costo di Euro 247,00 oltre IVA per ogni unità immobiliare.
Alla luce delle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale in data 21.01.2025, deve ritenersi che la società opposta abbia effettivamente eseguito lo studio di fattibilità come affidatole dal
Ciò, in particolare, deve ritenersi risultante dalla dichiarazioni rese dal sig. Parte_1 [...]
- le cui dichiarazioni devono ritenersi attendibili - imprenditore edile che ha collaborato con lo Tes_3
dal 2021, senza alcun rapporto con lo stesso di debito e/o credito e che ha Controparte_3 CP_3
effettuato qualche sopralluogo per il dichiarando lo stesso che i sopralluoghi effettuati per Parte_1
il erano stati eseguiti nel momento in cui il progetto era completo e già esecutivo, avendo Parte_1 ricevuto tutti gli elaborati (computo metrico, progetti e tutto ciò che è necessario per l'impresa per dare il via alla fase esecutiva) dallo , via e-mail nel 2021 (vedasi verbale di udienza in data Controparte_3
21.01.2025).
Deve pertanto ritenersi che la società abbia effettivamente svolto lo studio di fattibilità, ai fini della possibilità di ottenere il doppio salto di classe energetica richiesto dal superbonus.
Tuttavia, pur dovendo ritenersi che la società opposta abbia eseguito uno studio di fattibilità, non vi è prova certa che la copiosa documentazione prodotta in atti mediante supporto USB, corrisponda con certezza allo studio di fattibilità originario per il quale l'opposta ha chiesto il pagamento con la procedura monitoria. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che il condominio, con e-mail in data 23.06.2022 (vedasi doc. n. 1 fascicolo opponente), nella persona del nuovo amministratore successivo alla signora aveva mostrato interesse a procedere con l'incarico (vedasi e-mail, Tes_1 doc. n. 1 fascicolo opponente: “ come da precedente call su piattaforma Zoom, l'interesse all'eventuale acquisto del suo progetto e relativa documentazione esiste ancora sebbene sarebbe opportuno vedersi pagina 8 di 10 fisicamente e mettere il nuovo general contractor nelle condizioni di valutare l'acquisto, comprenderà che non è possibile acquistare qualcosa senza averne valutato il contenuto. Ciò premesso sono a chiederle di volerci fornire dei giorni e degli orari di sua disponibilità per un incontro presso il mio ufficio con tutte le parti interessate”) e riscontrava detta comunicazione in data 10.06.2022, CP_1
dalla quale è possibile desumere che lo studio non era stato messo a disposizione del Condominio
(vedasi doc. n. 1 fascicolo opponente, e-mail: “Non avendo mai vissuto precedentemente nulla di analogo, mi informo su come tutelarmi per mettervi a disposizione il progetto”).
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, pertanto, se deve ritenersi verosimile che l'opposta abbia realizzato uno studio di fattibilità per l'opponente, pur mancando la prova certa che quello in atti, depositato con supporto USB possa essere quello originario, mancando anche la prova che sia stato messo a disposizione del deve comunque attribuirsi all'opposta un compenso per l'attività Parte_1
svolta, la cui circostanza è stata anche confermata dalle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale, in particolar modo da quelle del sig. come sopra già indicato. Tes_3
A tal fine deve considerarsi che, nella delibera assembleare in data 26.07.2021 (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio), l'ing. aveva illustrato le caratteristiche dell'offerta (pag. 4 doc. n. 5 CP_1
fascicolo monitorio) e l'Amministratore (pag. 5, punto 3, doc. n. 5 fascicolo monitorio) aveva illustrato l'importo complessivo per la realizzazione degli interventi descritti nello studio di fattibilità (che pertanto si presume sia stato eseguito), interventi che saranno affidati ad uno dei General Contractor in partnership con AB AB;
inoltre l'Amministratore aveva elencato tutti i costi dell'intervento e tutti i condomini hanno optato per la cessione del credito (pag. 6 doc. n. 5 fascicolo monitorio). Infine, a pagina 9 del verbale sopra indicato, era stato precisato che i costi complessivi a carico del Parte_1
(lavorazioni e prestazioni tecniche) sarebbero stati di Euro 24.021,59. Per quanto detto importo non si possa ricondurre a quello di cui all'offerta del luglio 2020, non essendo in essa menzionato, deve ritenersi quello spettante all'opposta per l'attività svolta, proprio in quanto contenuto nel verbale di assemblea ultimo rispetto alla vicenda in esame e idoneo ad esprimere la volontà dei condomini.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'opposizione deve essere soltanto parzialmente accolta, con la condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di Euro 24.021,59, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Visto l'esito della causa, il parziale accoglimento dell'opposizione proposta, si ritiene opportuno compensare le spese legali delle parti.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 il giudice, definitivamente decidendo nella causa opposizione al decreto ingiuntivo n. 18000/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 23.11.2023 e pubblicato in data 28.11.2023, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposizione al decreto ingiuntivo n. 18000/2023 (R.G. 38438/2023) emesso dal Tribunale di Milano in data 23.11.2023 e pubblicato in data 28.11.2023;
- condanna in persona dell'amministratore pro Controparte_4
tempore, a pagare a in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1
somma di Euro 24.021,59, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Così deciso, in Milano, il giorno 30 Maggio 2025.
Il giudice
Cinzia Cassone
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