CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 850/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, OR
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2024 depositato il 04/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 CONTRIBUTI PREV 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , residente in [...], elettivamente domiciliato in
Belvedere RI (CS), Indirizzo_1, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1 che lo rappresenta e difende giusta procura allegata foglio separato telematicamente congiunto al ricorso , ha proposto ricorso avverso l'AZ di pagamento n. 034 2023 90089405 188\000 notificata a mani in data 08.08.2023 dall'GE delle entrate SC – Agente della Riscossione per la Provincia di Cosenza - portante l'importo di € 43.628,16 , risultante dalle seguenti cartelle di pagamento , cosi come riportate nell'AZ impugnata :
1) Cartella di pagamento n. 03420030024390185000 – Data notifica: 01.09.2003 - IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 1999;
2) Cartella di pagamento n. 03420110054912035000 – Data notifica: 03.01.2012 – IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 2008;
3) Cartella di pagamento n. 03420120046653618000 – Data notifica: 03.01.2013 - IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 2009; 4) Cartella di pagamento n. 03420130044170291000 – Data notifica: 27.02.2014 – IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 2010;
5) Cartella di pagamento n. 03420140049202382000 – Data notifica: 05.05.2015 – IRPEF–
Anno di riferimento del debito: 2011;
6) Cartella di pagamento n. 03420150026881860000 – Data notifica: 28.01.2016 – IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 2012;
7) Cartella di pagamento n. 03420160034410702000 – Data notifica: 09.02.2017 – IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 2013;
8) Cartella di pagamento n. 03420170029965479000 – Data notifica: 10.05.2018 – IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 2014;
9) Avviso di addebito n. 334220210001352736000 – Data notifica: 12.01.2022 – Contributi I.V.S. – Anno di riferimento del debito: 2018.
Ha posto a motivi , la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1,
L. n. 212/2000. Omessa allegazione, non essendo state allegate le cartelle all'AZ di pagamento;
la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 2 L. n. 212/2000. Carenza di informazioni;
l' omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'AZ di pagamento;
intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata .
Ha sostanzialmente concluso per l'accoglimento del ricorso per i suddetti motivi .
Ha convenuto in giudizio l'GE delle Entrate SC .
Quest'ultima si è costituita in giudizio contestando le motivazioni addotte in ricorso, del quale ha chiesto nel merito il rigetto .
Ha preliminarmente eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva relativamente agli atti pregressi alla sua attività di riscossione , essendo gli stessi di competenza dell'Ente impositore .
Ha, altresì, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia relativamente all'Avviso di addebito, anch'esso riportato nella AZ .
Ha depositato atti relativi alla notificatone delle cartelle impugnate e di altri ritenuti interruttivi della eccepita prescrizione .
Il procedimento veniva trattato in camera di consiglio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto in appresso.
Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente all'Avviso di addebito , riferito a Contributi I.V.S. , materia appartenente alla Giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di
Giudice del lavoro .
In riferimento alla eccepita mancanza di legittimazione passiva dell' GE delle EntrateSC è appena il caso di ribadire il principio ormai indiscusso secondo il quale non è litisconsorzio necessario quello configurabile tra l'GE della Riscossione e l'Ente impositore .
In tal senso la S.C.(sentenza n. 2480 del 04/02/2020) “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv.
630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173-01; Sez. 5, Ordinanza n.10528 del
28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/ 2018 .
Va osservato che la decisione in tali termini tiene conto della giurisprudenza richiamata e delle disposizioni normative precedenti all'art. 14 comma 6 bis del d.lgs n. 546 /92, secondo il quale “ In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”, applicabile a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024.
Il giudizio è stato introdotto con ricorso notificato il 25.9.2023 .
Relativamente alle cartelle di pagamento, ed esaminate le richieste delle parti, ritiene questa Corte che la questione dirimente è la prova della notifica delle cartelle sottese all'AZ di pagamento impugnata e degli atti ritenuti interruttivi dalla GE.
Le cartelle oggetto di ricorso e di cui alla AZ di pagamento attengono a tributi erariali, la cui prescrizione soggiace al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., cosi come indirizzo giurisprudenziale unanime ed indiscusso. ( ex pluribus Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 15/04/2019, n. 10549; Cass. Civ. Ordinanza del 29/07/2020 n. 16232 ).
Esaminata , pertanto, la documentazione relativa, depositata dall'GE delle Entrate, le cartelle tutte risultano debitamente notificate e la AZ di pagamento , notificata in data 08.08.2023 interviene entro il termine decennale ex art, 2946 c.c. , ad eccezione delle cartelle n. 03420030024390185000, n.
03420110054912035000, e n. 03420120046653618000 .
Relativamente a queste ultime indicate , seppur tenendo valida la notifica dell'atto eseguito ex art. 48 bis dpr n. 602/73 ed il pignoramento presso terzi prodotti in copia con relata dalla GE , la prescrizione risulta maturata alla data di notifica delle predette procedure .
Ogni altra questione posta dalle parti deve ritenersi assorbita .
Atteso il parziale accoglimento , le spese di lite possono compensarsi .
P.Q.M.
La Corte annulla parzialmente l'AZ di pagamento impugnata relativamente alle sole cartelle n. 03420030024390185000, n. 03420110054912035000 e n. 03420120046653618000 . Resta ferma e legittima per le ulteriori cartelle in essa portate.
Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente all'Avviso di Addebito.
Compensa fra le parti le spese del giudizio .
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, OR
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2024 depositato il 04/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 CONTRIBUTI PREV 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008940588000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , residente in [...], elettivamente domiciliato in
Belvedere RI (CS), Indirizzo_1, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1 che lo rappresenta e difende giusta procura allegata foglio separato telematicamente congiunto al ricorso , ha proposto ricorso avverso l'AZ di pagamento n. 034 2023 90089405 188\000 notificata a mani in data 08.08.2023 dall'GE delle entrate SC – Agente della Riscossione per la Provincia di Cosenza - portante l'importo di € 43.628,16 , risultante dalle seguenti cartelle di pagamento , cosi come riportate nell'AZ impugnata :
1) Cartella di pagamento n. 03420030024390185000 – Data notifica: 01.09.2003 - IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 1999;
2) Cartella di pagamento n. 03420110054912035000 – Data notifica: 03.01.2012 – IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 2008;
3) Cartella di pagamento n. 03420120046653618000 – Data notifica: 03.01.2013 - IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 2009; 4) Cartella di pagamento n. 03420130044170291000 – Data notifica: 27.02.2014 – IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 2010;
5) Cartella di pagamento n. 03420140049202382000 – Data notifica: 05.05.2015 – IRPEF–
Anno di riferimento del debito: 2011;
6) Cartella di pagamento n. 03420150026881860000 – Data notifica: 28.01.2016 – IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 2012;
7) Cartella di pagamento n. 03420160034410702000 – Data notifica: 09.02.2017 – IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 2013;
8) Cartella di pagamento n. 03420170029965479000 – Data notifica: 10.05.2018 – IRPEF –
Anno di riferimento del debito: 2014;
9) Avviso di addebito n. 334220210001352736000 – Data notifica: 12.01.2022 – Contributi I.V.S. – Anno di riferimento del debito: 2018.
Ha posto a motivi , la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1,
L. n. 212/2000. Omessa allegazione, non essendo state allegate le cartelle all'AZ di pagamento;
la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 2 L. n. 212/2000. Carenza di informazioni;
l' omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'AZ di pagamento;
intervenuta estinzione del diritto – in ordine alla prescrizione maturata .
Ha sostanzialmente concluso per l'accoglimento del ricorso per i suddetti motivi .
Ha convenuto in giudizio l'GE delle Entrate SC .
Quest'ultima si è costituita in giudizio contestando le motivazioni addotte in ricorso, del quale ha chiesto nel merito il rigetto .
Ha preliminarmente eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva relativamente agli atti pregressi alla sua attività di riscossione , essendo gli stessi di competenza dell'Ente impositore .
Ha, altresì, eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia relativamente all'Avviso di addebito, anch'esso riportato nella AZ .
Ha depositato atti relativi alla notificatone delle cartelle impugnate e di altri ritenuti interruttivi della eccepita prescrizione .
Il procedimento veniva trattato in camera di consiglio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto in appresso.
Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente all'Avviso di addebito , riferito a Contributi I.V.S. , materia appartenente alla Giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di
Giudice del lavoro .
In riferimento alla eccepita mancanza di legittimazione passiva dell' GE delle EntrateSC è appena il caso di ribadire il principio ormai indiscusso secondo il quale non è litisconsorzio necessario quello configurabile tra l'GE della Riscossione e l'Ente impositore .
In tal senso la S.C.(sentenza n. 2480 del 04/02/2020) “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv.
630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173-01; Sez. 5, Ordinanza n.10528 del
28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/ 2018 .
Va osservato che la decisione in tali termini tiene conto della giurisprudenza richiamata e delle disposizioni normative precedenti all'art. 14 comma 6 bis del d.lgs n. 546 /92, secondo il quale “ In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”, applicabile a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024.
Il giudizio è stato introdotto con ricorso notificato il 25.9.2023 .
Relativamente alle cartelle di pagamento, ed esaminate le richieste delle parti, ritiene questa Corte che la questione dirimente è la prova della notifica delle cartelle sottese all'AZ di pagamento impugnata e degli atti ritenuti interruttivi dalla GE.
Le cartelle oggetto di ricorso e di cui alla AZ di pagamento attengono a tributi erariali, la cui prescrizione soggiace al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., cosi come indirizzo giurisprudenziale unanime ed indiscusso. ( ex pluribus Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 15/04/2019, n. 10549; Cass. Civ. Ordinanza del 29/07/2020 n. 16232 ).
Esaminata , pertanto, la documentazione relativa, depositata dall'GE delle Entrate, le cartelle tutte risultano debitamente notificate e la AZ di pagamento , notificata in data 08.08.2023 interviene entro il termine decennale ex art, 2946 c.c. , ad eccezione delle cartelle n. 03420030024390185000, n.
03420110054912035000, e n. 03420120046653618000 .
Relativamente a queste ultime indicate , seppur tenendo valida la notifica dell'atto eseguito ex art. 48 bis dpr n. 602/73 ed il pignoramento presso terzi prodotti in copia con relata dalla GE , la prescrizione risulta maturata alla data di notifica delle predette procedure .
Ogni altra questione posta dalle parti deve ritenersi assorbita .
Atteso il parziale accoglimento , le spese di lite possono compensarsi .
P.Q.M.
La Corte annulla parzialmente l'AZ di pagamento impugnata relativamente alle sole cartelle n. 03420030024390185000, n. 03420110054912035000 e n. 03420120046653618000 . Resta ferma e legittima per le ulteriori cartelle in essa portate.
Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente all'Avviso di Addebito.
Compensa fra le parti le spese del giudizio .