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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
-sezione terza civile-
in persona del Giudice unico, Dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 5700 del Ruolo Generale anno 2024 avente ad oggetto:
“lesione personale”.
TRA
( , rappr.ta e difesa dall' Avv. Antonio Vinci Parte_1 P.IVA_1
( , come da mandato in atti;
C.F._1
APPELLANTE
E
( ) rappr.to e difeso dagli Avv.ti Annalisa Raguso Controparte_1 C.F._2
( ) e Domenico Fabio Ambrosecchia ( , come da CodiceFiscale_3 C.F._4
mandato in atti;
APPELLATO già contumace
NONCHE'
( ; Controparte_2 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni come da verbale odierno.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Gravina notificato il 9 e 16 novembre 2021 alla compagnia e al sig. , il sig. Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 9 deduceva che in data 14 luglio 2020, intorno alle ore 22.30 circa, in Gravina in Puglia (Ba), mentre percorreva a velocità moderata e sulla propria mano la via Pasteur -zona PIP- a bordo del veicolo VW
Golf tg. EZ217YY di proprietà di , giunto all'incrocio con la via Cartesio veniva Parte_2
urtato dal veicolo Ford tg. CT445FT di proprietà e condotto da e assicurato per la Controparte_2
r.c.a. con la compagnia il quale provenendo dalla via Cartesio non Parte_1
concedeva all'attore la prescritta precedenza a destra. A causa dell'impatto, il veicolo Golf del finiva per collidere contro il veicolo Fiat Punto tg. EX 646SH che lo precedeva e che si CP_1
trovava posizionato sul margine destro della corsia percorsa dal . CP_1
Aggiungeva l'attore di aver riportato, a seguito dell'incidente, lesioni personali consistite in
“contusione del ginocchio ed abrasione avambraccio sx” con prognosi di cinque giorni e di essersi poi sottoposto a visite specialistiche ortopediche stante la persistenza della sintomatologia algica.
In data 16 luglio 2020 il difensore del aveva costituito in mora la compagnia assicuratrice CP_1
convenuta chiedendo il risarcimento dei danni da lesione personali subiti ma l'assicurazione, dopo aver sottoposto l'attore ad una visita specialistica a cura del proprio medico fiduciario Dott. , Per_1
aveva negato qualsiasi liquidazione.
L'atto introduttivo terminava formulando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la piena
compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate dal sig. ; b) accertare Controparte_1
e dichiarare che l'entità delle lesioni fisiche riportate dal sig. nel sinistro de quo, Controparte_1
corrisponde a quella descritta in premessa e quantificata dal medico di parte;
c) per l'effetto condannare la compagnia assicuratrice “ , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 8.477,51, o di quella minore ritenuta di
giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro sino al soddisfo, a
titolo di risarcimento danni, per i fatti sopra esposti, in favore del sig. che deve in Controparte_1
ogni caso intendersi compresa nei limiti di competenza per valore del giudice adito;
d) condannare,
inoltre, la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre
rimborso spese generali CNAP e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
pagina 2 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 febbraio 2022 si costituiva la convenuta la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex Parte_1
art. 164 co. 4 in relazione al 163 n. 3 cpc perché incerto l'oggetto della domanda in quanto l'attore, pur evocando in giudizio unitamente a non aveva preso conclusioni nei Controparte_2 Parte_1
confronti del convenuto ed infatti non era stato chiesto l'accertamento di responsabilità del CP_2
né la sua condanna, unitamente alla CP_2 Parte_1
Nel merito contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludendo per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto.
Si costituiva, altresì, alla udienza del 29 marzo 2022 il convenuto il quale contestava Controparte_2
la pretesa avversa in quanto infondata in fatto e in diritto oltre che non provata nell'an e nel quantum debeatur, concludendo anch'egli per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante documentazione allegata dalle parti e consulenza medico-legale sulla persona del sig. a mezzo della Dott.ssa . CP_1 Per_2
Rinviata la causa per pc e discussione con assegnazione alle parti di termine per il deposito delle note conclusive, l'attore così concludeva: “a) accertare e dichiarare la responsabilità in capo al sig.
nella causazione del sinistro;
b) accertare e dichiarare la piena compatibilità tra la Controparte_2
dinamica del sinistro e le lesioni riportate dal sig. ; c) accertare e dichiarare che Controparte_1
l'entità delle lesioni fisiche riportate dal sig. nel sinistro de quo, corrisponde a Controparte_1
quella descritta in atto di citazione;
d) per l'effetto condannare in solido tra loro il sig. CP_2
e la compagnia assicuratrice “ , in persona del suo legale
[...] Parte_1
rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 8.477,51, o di quella minore ritenuta di
giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro sino al soddisfo, a
titolo di risarcimento danni, per i fatti sopra esposti, in favore del sig. ; e) Controparte_1
condannare, inoltre, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre
rimborso spese generali CNAP e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
pagina 3 di 9 La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla udienza del 12 febbraio 2024 ove il difensore dell'attore, nel precisare le conclusioni, chiedeva “l'accoglimento della domanda con vittoria di spese
e compensi di lite”.
Con sentenza n. 99/2024 del 3 aprile 2024, pubblicata il 9 aprile 2024, Il Giudice di pace di Gravina in
Puglia così definitivamente provvedeva: “
1. Accerta e dichiara la compatibilità delle lesioni riportate
dal sig. con la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione;
2. Accerta e Controparte_1
dichiara la corresponsabilità in capo al sig. nella misura del settantacinque per cento Controparte_2
nella causazione del sinistro occorso in data 14 luglio 2020 per avere omesso di concedere la dovuta precedenza al veicolo condotto dal sig. ;
3. Per l'effetto condanna il sig. in CP_1 Controparte_2
solido con la compagnia assicuratrice al pagamento della Parte_1
complessiva somma di € 3.086,37 in favore del sig. oltre interessi dalla data della Controparte_1
domanda sino al soddisfo;
4. Condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese legali che liquida
in € 1.600,00 di cui € 300,00 per spese esenti in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre
spese generali IVA e cap;
5. Pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 75% a carico
della convenuta compagnia e nella misura del 25% a carico del sig. le Parte_1 Controparte_1
spese di CTU complessivamente ammontanti ad € 500,00; 6. Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge”.
La compagnia con atto di citazione notificato il 7 maggio 2024 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza di primo grado. In particolare l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni: “In riforma della impugnata sentenza n. 99/2024 del Giudice di pace di Gravina in Puglia, accogliere l'appello qui proposto e per l'effetto: 1) Dichiarare nulla improponibile e in ogni
caso rigettare la domanda risarcitoria di nei confronti di in quanto Controparte_1 Parte_1
totalmente infondata;
2) Condannare al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
primo grado, ivi comprese le spese di CTU;
3) In via subordinata, di determinare il concorso colposo
prevalente o quantomeno paritario del sig. nell'incidente del 14.07.2020, e Controparte_1
conseguentemente rideterminare l'importo del risarcimento spettante in favore dell'appellato; 4)
Ridurre in ogni caso, per le causali in cui in premessa, l'entità del danno biologico permanente e la
durata del danno biologico da inabilità temporanea;
5) In ogni caso, ritenere non dovuto in favore del
pagina 4 di 9 sig. il risarcimento del danno morale;
6) Sempre in via subordinata, compensare Controparte_1
nella giusta misura le spese e competenze del primo grado, ivi comprese le spese di CTU;
7)
Condannare a restituire alla le somme percepite Controparte_1 Controparte_3
indebitamente in esito alla sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data di avvenuto pagamento;
8) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
All'esito della prima udienza del 18 settembre 2024, in cui non compariva nessuno dei due appellati, con ordinanza del 23 settembre 2024 veniva dichiarata la contumacia solo dell'appellato CP_1
invitando la UnipolSai da dare prova della regolare notifica al .
[...] Controparte_2
Rinviata la causa all'udienza del 27 novembre 2024, il giudice, accertata la sua regolare evocazione nel giudizio di appello, dichiarava la contumacia anche del e rinviava per pc al 19 marzo 2025. CP_2
Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 marzo 2025, si è costituito il sig.
chiedendo, in via preliminare, di disporre la riunione del procedimento de quo con Controparte_1
quello recante R.G 728/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Bari e, nel merito, di rigettare l'appello poiché infondato, confermando la sentenza di primo grado.
Il giudice, rigettata la richiesta di riunione, si riservava e con ordinanza dell'8 aprile 2025 rinviava la causa per pc e discussione.
La causa, come consentito dagli art. 348 bis, 350 co. 3 e 350 bis, cpc è stata pertanto decisa alla odierna udienza nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc all'esito della discussione orale.
**************
Deve innanzitutto disporsi la revoca della dichiarazione di contumacia dell'appellato CP_1
costituitosi in giudizio, seppur tardivamente.
Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 102 cpc in relazione all'art. 132 cpc e all'art. 118 disp. att. cpc, nonché violazione dell'art. 144 Cod.
assicurazioni.
Il motivo è fondato e va accolto.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il sig. Parte_3
appellato- ha citato in giudizio, ai sensi dell'art. 144 c.d.a., sia la sia ma, Parte_1 Controparte_2
nel precisare ivi le conclusioni, ha chiesto -omessa la domanda di accertamento della responsabilità del pagina 5 di 9 la condanna al pagamento della somma di € 8.477,51, a titolo di risarcimento danni, della sola CP_2
compagnia assicuratrice Parte_1
Ne segue che, pur trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi del comma 3 dall'art. 144
c.d.a., la domanda risarcitoria nel caso de quo risulta essere stata proposta nei soli confronti della compagnia di assicurazioni e non anche, così come imposto dalla legge, anche del responsabile del danno riguardo al quale la notifica dell'atto introduttivo, seppur avvenuta, si è quindi atteggiata come mera denuntiatio litis, processualmente inidonea a garantire la sua evocazione in giudizio come parte processuale e quindi il rispetto dell'art. 102 cpc.
La previsione dell'art. 144 c.d.a., secondo cui il giudizio di responsabilità civile per i danni da circolazione stradale debba necessariamente svolgersi nei confronti sia del responsabile dell'illecito civile che della sua assicurazione, con espressa previsione di ipotesi di litisconsorzio necessario, trova fondamento nella necessità che sia garantito un decisum unitario perché la Compagnia possa, in caso di condanna, successivamente esercitare le eventuali azioni di rivalsa, che le spettano ex comma 2
dell'art. 144 in base alle clausole contrattuali, nei confronti del proprio garantito. Necessità
espressamente riconosciuta, peraltro, dallo stesso appellato.
Tale principio è stato ritenuto così pregante dalla giurisprudenza da estenderlo in via interpretativa anche all'ipotesi del giudizio promosso ex art. 141 c.d.a. dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, sebbene quest'ultima disposizione non contempli espressamente la necessità del litisconsorzio come invece fa l'art. 144 (v.
Cass. III, n. 27078/2022).
Non giova al l'aver integrato la domanda, chiedendo la condanna anche del in sede CP_1 CP_2
di note conclusive autorizzate dal giudice prima della udienza di pc (udienza nella quale peraltro l'attore non chiariva di quale “domanda” chiedeva definitivamente l'accoglimento: se quella originaria o quella modificata con le note;
v. per la necessità della pc anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace cfr. Cass. II, n. 1812/2004; Cass. I, n. 18748/2004; Cass. III, n. 5225/2006) perché, come noto, nel nostro rito civile opera il cosiddetto principio di immutabilità delle conclusioni, siccome strutturate nelle precedenti fasi processuali, e la comparsa o nota conclusionale serve esclusivamente a precisare le pagina 6 di 9 conclusioni già proposte (cfr. art. 189 cpc) ma non certo per proporre nuove domande, come invece in modo inammissibile avvenuto nel caso di specie.
La mancata proposizione della domanda (di accertamento della responsabilità e) risarcitoria nei confronti del responsabile civile del danno, nonché litisconsorte necessario, sig. così Controparte_2
come lamentato dall'appellante ha comportato da parte del primo giudice sia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cpc) ma anche -e soprattutto- la violazione dell'obbligo di litisconsorzio necessario (art. 144 c.d.a. e 102 cpc), che regola il processo per il risarcimento del danno per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, con conseguente annullamento, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., della sentenza gravata e rimessione della causa al giudice di primo grado.
Gli altri motivi di appello restano, a questo punto, assorbiti.
La regolazione delle spese di lite del doppio grado tra la e segue la soccombenza e Parte_1 CP_1
si provvede alla loro liquidazione in dispositivo ex DM n. 55 del 2014 e ss.mm.ii. Le spese della CTU
svolta in primo grado devono essere poste definitivamente e interamente a carico del . CP_1
Nulla deve invece disporsi per le spese quanto all'appellato CP_2
Va infine accolta la richiesta dell'appellante di condannare a restituire alla Controparte_1
le somme percepite indebitamente in esito alla sentenza di primo grado, con gli Controparte_3
interessi legali dalla data di avvenuto pagamento, richiesta che va officiosamente estesa anche al difensore antistatario del in primo grado, avv. Domenico Fabio Ambrosecchia (nel senso che CP_1
“è ammissibile la pronuncia anche d'ufficio sulle restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza:
nel giudizio di appello, il ripristino può, cioè, essere disposto anche di ufficio dal giudice, il quale ha il
potere di adottare direttamente i provvedimenti a tal fine necessari.” v. Cass. n. 23972 del
29.10.2020).
È noto, infatti, il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, sebbene nel codice di rito manchi una norma specifica concernente le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello dalla sentenza di primo grado, deve ritenersi che le stesse possono trovare ingresso nella fase di gravame, al pagina 7 di 9 fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni (tale non essendo la sentenza assolutoria di riforma); in tal senso operando sia evidenti ragioni di economia processuale, sia l'analogia con quanto stabilito dall'art. 96, secondo comma, e dall'art. 402, primo comma, cod. proc. civ. rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronunzia di revocazione, ferma restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento
(Cass. 10 marzo 1987 n. 2519; Cass. 4 marzo 1991 n. 2227) e dovendosi escludere che detta domanda costituisca domanda nuova, in quanto è conseguente (ex art. 336 c.p.c.) alla richiesta di modifica della decisione impugnata (Cass. 6 novembre 1995 n. 11527).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando all'esito del giudizio d'appello proposto da contro e con atto di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
citazione notificato il 7 maggio 2024, così dispone disattesa ogni diversa eccezione, deduzione e difesa:
- revoca la dichiarazione di contumacia dell'appellato ; Controparte_1
- dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Gravina in Puglia n. 99/2024 del
03.04.2024, pubblicata il 09.04.2024, e rimette le parti dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Gravina in Puglia in persona di altro giudice onorario, con termine per la riassunzione del processo ex art. 354 co. 2 cpc.;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 Controparte_3
che liquida in euro 174,00 per spese vive ed euro 2.828,00 per onorario (primo grado euro
[...]
1.550: studio 325 introd. 250 istrutt. 425 decis. 550; secondo grado euro 1.278: studio 213
introd. 213 trattaz. 426 decis. 426), oltre 15% rfs, iva e cap se dovute;
- pone le spese della CTU svolta in primo grado definitivamente e interamente a carico del
; CP_1
- Condanna, altresì, e il suo difensore antistatario in primo grado, avv. Controparte_1
Domenico Fabio Ambrosecchia, a restituire in favore della una volta divenuta Parte_1
definitiva la presente decisione, le somme da ciascuno percepite in virtù della decisione riformata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
pagina 8 di 9 Bari, 23.4.2025
Il Giudice
Sergio Cassano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
-sezione terza civile-
in persona del Giudice unico, Dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 5700 del Ruolo Generale anno 2024 avente ad oggetto:
“lesione personale”.
TRA
( , rappr.ta e difesa dall' Avv. Antonio Vinci Parte_1 P.IVA_1
( , come da mandato in atti;
C.F._1
APPELLANTE
E
( ) rappr.to e difeso dagli Avv.ti Annalisa Raguso Controparte_1 C.F._2
( ) e Domenico Fabio Ambrosecchia ( , come da CodiceFiscale_3 C.F._4
mandato in atti;
APPELLATO già contumace
NONCHE'
( ; Controparte_2 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni come da verbale odierno.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Gravina notificato il 9 e 16 novembre 2021 alla compagnia e al sig. , il sig. Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 9 deduceva che in data 14 luglio 2020, intorno alle ore 22.30 circa, in Gravina in Puglia (Ba), mentre percorreva a velocità moderata e sulla propria mano la via Pasteur -zona PIP- a bordo del veicolo VW
Golf tg. EZ217YY di proprietà di , giunto all'incrocio con la via Cartesio veniva Parte_2
urtato dal veicolo Ford tg. CT445FT di proprietà e condotto da e assicurato per la Controparte_2
r.c.a. con la compagnia il quale provenendo dalla via Cartesio non Parte_1
concedeva all'attore la prescritta precedenza a destra. A causa dell'impatto, il veicolo Golf del finiva per collidere contro il veicolo Fiat Punto tg. EX 646SH che lo precedeva e che si CP_1
trovava posizionato sul margine destro della corsia percorsa dal . CP_1
Aggiungeva l'attore di aver riportato, a seguito dell'incidente, lesioni personali consistite in
“contusione del ginocchio ed abrasione avambraccio sx” con prognosi di cinque giorni e di essersi poi sottoposto a visite specialistiche ortopediche stante la persistenza della sintomatologia algica.
In data 16 luglio 2020 il difensore del aveva costituito in mora la compagnia assicuratrice CP_1
convenuta chiedendo il risarcimento dei danni da lesione personali subiti ma l'assicurazione, dopo aver sottoposto l'attore ad una visita specialistica a cura del proprio medico fiduciario Dott. , Per_1
aveva negato qualsiasi liquidazione.
L'atto introduttivo terminava formulando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare la piena
compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate dal sig. ; b) accertare Controparte_1
e dichiarare che l'entità delle lesioni fisiche riportate dal sig. nel sinistro de quo, Controparte_1
corrisponde a quella descritta in premessa e quantificata dal medico di parte;
c) per l'effetto condannare la compagnia assicuratrice “ , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 8.477,51, o di quella minore ritenuta di
giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro sino al soddisfo, a
titolo di risarcimento danni, per i fatti sopra esposti, in favore del sig. che deve in Controparte_1
ogni caso intendersi compresa nei limiti di competenza per valore del giudice adito;
d) condannare,
inoltre, la società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre
rimborso spese generali CNAP e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
pagina 2 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 febbraio 2022 si costituiva la convenuta la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex Parte_1
art. 164 co. 4 in relazione al 163 n. 3 cpc perché incerto l'oggetto della domanda in quanto l'attore, pur evocando in giudizio unitamente a non aveva preso conclusioni nei Controparte_2 Parte_1
confronti del convenuto ed infatti non era stato chiesto l'accertamento di responsabilità del CP_2
né la sua condanna, unitamente alla CP_2 Parte_1
Nel merito contestava tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, concludendo per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto.
Si costituiva, altresì, alla udienza del 29 marzo 2022 il convenuto il quale contestava Controparte_2
la pretesa avversa in quanto infondata in fatto e in diritto oltre che non provata nell'an e nel quantum debeatur, concludendo anch'egli per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita mediante documentazione allegata dalle parti e consulenza medico-legale sulla persona del sig. a mezzo della Dott.ssa . CP_1 Per_2
Rinviata la causa per pc e discussione con assegnazione alle parti di termine per il deposito delle note conclusive, l'attore così concludeva: “a) accertare e dichiarare la responsabilità in capo al sig.
nella causazione del sinistro;
b) accertare e dichiarare la piena compatibilità tra la Controparte_2
dinamica del sinistro e le lesioni riportate dal sig. ; c) accertare e dichiarare che Controparte_1
l'entità delle lesioni fisiche riportate dal sig. nel sinistro de quo, corrisponde a Controparte_1
quella descritta in atto di citazione;
d) per l'effetto condannare in solido tra loro il sig. CP_2
e la compagnia assicuratrice “ , in persona del suo legale
[...] Parte_1
rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 8.477,51, o di quella minore ritenuta di
giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro sino al soddisfo, a
titolo di risarcimento danni, per i fatti sopra esposti, in favore del sig. ; e) Controparte_1
condannare, inoltre, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre
rimborso spese generali CNAP e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
pagina 3 di 9 La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla udienza del 12 febbraio 2024 ove il difensore dell'attore, nel precisare le conclusioni, chiedeva “l'accoglimento della domanda con vittoria di spese
e compensi di lite”.
Con sentenza n. 99/2024 del 3 aprile 2024, pubblicata il 9 aprile 2024, Il Giudice di pace di Gravina in
Puglia così definitivamente provvedeva: “
1. Accerta e dichiara la compatibilità delle lesioni riportate
dal sig. con la dinamica del sinistro descritta in atto di citazione;
2. Accerta e Controparte_1
dichiara la corresponsabilità in capo al sig. nella misura del settantacinque per cento Controparte_2
nella causazione del sinistro occorso in data 14 luglio 2020 per avere omesso di concedere la dovuta precedenza al veicolo condotto dal sig. ;
3. Per l'effetto condanna il sig. in CP_1 Controparte_2
solido con la compagnia assicuratrice al pagamento della Parte_1
complessiva somma di € 3.086,37 in favore del sig. oltre interessi dalla data della Controparte_1
domanda sino al soddisfo;
4. Condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese legali che liquida
in € 1.600,00 di cui € 300,00 per spese esenti in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre
spese generali IVA e cap;
5. Pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 75% a carico
della convenuta compagnia e nella misura del 25% a carico del sig. le Parte_1 Controparte_1
spese di CTU complessivamente ammontanti ad € 500,00; 6. Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge”.
La compagnia con atto di citazione notificato il 7 maggio 2024 ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza di primo grado. In particolare l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni: “In riforma della impugnata sentenza n. 99/2024 del Giudice di pace di Gravina in Puglia, accogliere l'appello qui proposto e per l'effetto: 1) Dichiarare nulla improponibile e in ogni
caso rigettare la domanda risarcitoria di nei confronti di in quanto Controparte_1 Parte_1
totalmente infondata;
2) Condannare al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
primo grado, ivi comprese le spese di CTU;
3) In via subordinata, di determinare il concorso colposo
prevalente o quantomeno paritario del sig. nell'incidente del 14.07.2020, e Controparte_1
conseguentemente rideterminare l'importo del risarcimento spettante in favore dell'appellato; 4)
Ridurre in ogni caso, per le causali in cui in premessa, l'entità del danno biologico permanente e la
durata del danno biologico da inabilità temporanea;
5) In ogni caso, ritenere non dovuto in favore del
pagina 4 di 9 sig. il risarcimento del danno morale;
6) Sempre in via subordinata, compensare Controparte_1
nella giusta misura le spese e competenze del primo grado, ivi comprese le spese di CTU;
7)
Condannare a restituire alla le somme percepite Controparte_1 Controparte_3
indebitamente in esito alla sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data di avvenuto pagamento;
8) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
All'esito della prima udienza del 18 settembre 2024, in cui non compariva nessuno dei due appellati, con ordinanza del 23 settembre 2024 veniva dichiarata la contumacia solo dell'appellato CP_1
invitando la UnipolSai da dare prova della regolare notifica al .
[...] Controparte_2
Rinviata la causa all'udienza del 27 novembre 2024, il giudice, accertata la sua regolare evocazione nel giudizio di appello, dichiarava la contumacia anche del e rinviava per pc al 19 marzo 2025. CP_2
Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 marzo 2025, si è costituito il sig.
chiedendo, in via preliminare, di disporre la riunione del procedimento de quo con Controparte_1
quello recante R.G 728/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Bari e, nel merito, di rigettare l'appello poiché infondato, confermando la sentenza di primo grado.
Il giudice, rigettata la richiesta di riunione, si riservava e con ordinanza dell'8 aprile 2025 rinviava la causa per pc e discussione.
La causa, come consentito dagli art. 348 bis, 350 co. 3 e 350 bis, cpc è stata pertanto decisa alla odierna udienza nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc all'esito della discussione orale.
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Deve innanzitutto disporsi la revoca della dichiarazione di contumacia dell'appellato CP_1
costituitosi in giudizio, seppur tardivamente.
Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 102 cpc in relazione all'art. 132 cpc e all'art. 118 disp. att. cpc, nonché violazione dell'art. 144 Cod.
assicurazioni.
Il motivo è fondato e va accolto.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il sig. Parte_3
appellato- ha citato in giudizio, ai sensi dell'art. 144 c.d.a., sia la sia ma, Parte_1 Controparte_2
nel precisare ivi le conclusioni, ha chiesto -omessa la domanda di accertamento della responsabilità del pagina 5 di 9 la condanna al pagamento della somma di € 8.477,51, a titolo di risarcimento danni, della sola CP_2
compagnia assicuratrice Parte_1
Ne segue che, pur trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi del comma 3 dall'art. 144
c.d.a., la domanda risarcitoria nel caso de quo risulta essere stata proposta nei soli confronti della compagnia di assicurazioni e non anche, così come imposto dalla legge, anche del responsabile del danno riguardo al quale la notifica dell'atto introduttivo, seppur avvenuta, si è quindi atteggiata come mera denuntiatio litis, processualmente inidonea a garantire la sua evocazione in giudizio come parte processuale e quindi il rispetto dell'art. 102 cpc.
La previsione dell'art. 144 c.d.a., secondo cui il giudizio di responsabilità civile per i danni da circolazione stradale debba necessariamente svolgersi nei confronti sia del responsabile dell'illecito civile che della sua assicurazione, con espressa previsione di ipotesi di litisconsorzio necessario, trova fondamento nella necessità che sia garantito un decisum unitario perché la Compagnia possa, in caso di condanna, successivamente esercitare le eventuali azioni di rivalsa, che le spettano ex comma 2
dell'art. 144 in base alle clausole contrattuali, nei confronti del proprio garantito. Necessità
espressamente riconosciuta, peraltro, dallo stesso appellato.
Tale principio è stato ritenuto così pregante dalla giurisprudenza da estenderlo in via interpretativa anche all'ipotesi del giudizio promosso ex art. 141 c.d.a. dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, sebbene quest'ultima disposizione non contempli espressamente la necessità del litisconsorzio come invece fa l'art. 144 (v.
Cass. III, n. 27078/2022).
Non giova al l'aver integrato la domanda, chiedendo la condanna anche del in sede CP_1 CP_2
di note conclusive autorizzate dal giudice prima della udienza di pc (udienza nella quale peraltro l'attore non chiariva di quale “domanda” chiedeva definitivamente l'accoglimento: se quella originaria o quella modificata con le note;
v. per la necessità della pc anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace cfr. Cass. II, n. 1812/2004; Cass. I, n. 18748/2004; Cass. III, n. 5225/2006) perché, come noto, nel nostro rito civile opera il cosiddetto principio di immutabilità delle conclusioni, siccome strutturate nelle precedenti fasi processuali, e la comparsa o nota conclusionale serve esclusivamente a precisare le pagina 6 di 9 conclusioni già proposte (cfr. art. 189 cpc) ma non certo per proporre nuove domande, come invece in modo inammissibile avvenuto nel caso di specie.
La mancata proposizione della domanda (di accertamento della responsabilità e) risarcitoria nei confronti del responsabile civile del danno, nonché litisconsorte necessario, sig. così Controparte_2
come lamentato dall'appellante ha comportato da parte del primo giudice sia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cpc) ma anche -e soprattutto- la violazione dell'obbligo di litisconsorzio necessario (art. 144 c.d.a. e 102 cpc), che regola il processo per il risarcimento del danno per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, con conseguente annullamento, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., della sentenza gravata e rimessione della causa al giudice di primo grado.
Gli altri motivi di appello restano, a questo punto, assorbiti.
La regolazione delle spese di lite del doppio grado tra la e segue la soccombenza e Parte_1 CP_1
si provvede alla loro liquidazione in dispositivo ex DM n. 55 del 2014 e ss.mm.ii. Le spese della CTU
svolta in primo grado devono essere poste definitivamente e interamente a carico del . CP_1
Nulla deve invece disporsi per le spese quanto all'appellato CP_2
Va infine accolta la richiesta dell'appellante di condannare a restituire alla Controparte_1
le somme percepite indebitamente in esito alla sentenza di primo grado, con gli Controparte_3
interessi legali dalla data di avvenuto pagamento, richiesta che va officiosamente estesa anche al difensore antistatario del in primo grado, avv. Domenico Fabio Ambrosecchia (nel senso che CP_1
“è ammissibile la pronuncia anche d'ufficio sulle restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza:
nel giudizio di appello, il ripristino può, cioè, essere disposto anche di ufficio dal giudice, il quale ha il
potere di adottare direttamente i provvedimenti a tal fine necessari.” v. Cass. n. 23972 del
29.10.2020).
È noto, infatti, il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, sebbene nel codice di rito manchi una norma specifica concernente le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello dalla sentenza di primo grado, deve ritenersi che le stesse possono trovare ingresso nella fase di gravame, al pagina 7 di 9 fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni (tale non essendo la sentenza assolutoria di riforma); in tal senso operando sia evidenti ragioni di economia processuale, sia l'analogia con quanto stabilito dall'art. 96, secondo comma, e dall'art. 402, primo comma, cod. proc. civ. rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronunzia di revocazione, ferma restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento
(Cass. 10 marzo 1987 n. 2519; Cass. 4 marzo 1991 n. 2227) e dovendosi escludere che detta domanda costituisca domanda nuova, in quanto è conseguente (ex art. 336 c.p.c.) alla richiesta di modifica della decisione impugnata (Cass. 6 novembre 1995 n. 11527).
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando all'esito del giudizio d'appello proposto da contro e con atto di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
citazione notificato il 7 maggio 2024, così dispone disattesa ogni diversa eccezione, deduzione e difesa:
- revoca la dichiarazione di contumacia dell'appellato ; Controparte_1
- dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Gravina in Puglia n. 99/2024 del
03.04.2024, pubblicata il 09.04.2024, e rimette le parti dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Gravina in Puglia in persona di altro giudice onorario, con termine per la riassunzione del processo ex art. 354 co. 2 cpc.;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 Controparte_3
che liquida in euro 174,00 per spese vive ed euro 2.828,00 per onorario (primo grado euro
[...]
1.550: studio 325 introd. 250 istrutt. 425 decis. 550; secondo grado euro 1.278: studio 213
introd. 213 trattaz. 426 decis. 426), oltre 15% rfs, iva e cap se dovute;
- pone le spese della CTU svolta in primo grado definitivamente e interamente a carico del
; CP_1
- Condanna, altresì, e il suo difensore antistatario in primo grado, avv. Controparte_1
Domenico Fabio Ambrosecchia, a restituire in favore della una volta divenuta Parte_1
definitiva la presente decisione, le somme da ciascuno percepite in virtù della decisione riformata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
pagina 8 di 9 Bari, 23.4.2025
Il Giudice
Sergio Cassano
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