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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
825/2025 R.V.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di ES -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 825/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Gino Gioli ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
• I Sigg.ri e continueranno a vivere separati;
Parte_2 Parte_1
Le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé le figlie previo accordo con la sig.ra e assecondando i desideri e gli impegni Pt_1 delle figlie;
La casa coniugale, sita in Rovigo, viale Tre Martiri 155 E, di comune proprietà dei coniugi, è assegnata alla sig.ra , che in essa vivrà con le figlie;
le Parte_1 utenze domestiche saranno a carico della Sig. assegnataria dell'immobile, Pt_1 mentre la rata del mutuo sarà a carico nella misura del 50% di entrambi coniugi comproprietari dell'abitazione;
• Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat FOI;
1 • Tutte le spese ordinarie e straordinarie riguardo al mantenimento delle figlie saranno a carico esclusivo di , comprese quelle riguardanti le Parte_1 spese scolastiche e mediche da sostenere;
• Riguardo alle decisioni riguardanti le figlie attinenti alla extraordinarietà in ambito medico e scolastico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo – spese per iscrizione a Istituti scolastici privati, anche Universitari, gite con pernottamento esterno, campus di formazione in Italia e all'estero) che importi la domiciliazione in altro luogo delle figlie rispetto alla residenza ordinaria sopra evidenziata, tutto quanto attinente all'istruzione delle figlie, le scelte e le decisioni dovranno comunque essere previamente condivise tra i genitori;
• Il conto cointestato resterà attivo solo per il regolare adempimento nel pagamento della rata del mutuo mensilmente prevista;
• Con riguardo al diritto di visita del padre le parti intendono disciplinarlo in tal modo: Le figlie vengono portate a scuola dalla madre e vengono portate a casa dal padre;
Il padre potrà vedere tutti i giorni le figlie con fasce orarie da stabilirsi compatibili con i differenti orari di lavoro dei genitori. Il padre potrà trascorrere week-end alternati con le figlie andando a prenderle a scuola il venerdì e poi pernottando con loro fino alla domenica alle ore 21:00. Ad anni alterni Natale e Pasqua verranno trascorsi dalle figlie con le rispettive famiglie materne e paterne. Durante le Festività Natalizie (che devono intendersi dal 24 dicembre al 06 gennaio) il genitore non collocatario ha comunque diritto di stare con le proprie figlie per tre giorni consecutivi. Durante le vacanze estive le figlie potranno stare con il padre per 15 giorni anche non consecutivi. Il periodo di vacanze estive deve essere comunicato da ciascun genitore all'altro entro il 31 maggio di ogni anno.
• Spese legali compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 28-2-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. Parte_1 Parte_2
e 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 26-5-2012 a Rovigo (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rovigo al n. 25, Parte I, anno 2012, Ufficio 1) e dalla cui unione erano nate le figlie e , Per_1 Per_2 rispettivamente il 4-12-2011 e il 13-11-2016.
Con la sentenza n. 169/2025, depositata il 7-5-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 17-4-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza dell'11-11-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
2 In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 169/2025, depositata il 7-5- 2025 e passata in giudicato il 27-10-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse delle figlie e , entrambe minori d'età. Per_1 Per_2
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 825/2025 R.G. promossa da Parte_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 26-5-2012 a Rovigo, trascritto nel registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Rovigo al n. 25, Parte I, anno 2012, Ufficio 1;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso a Rovigo, l'11 novembre 2025
il Presidente estensore
PA Di ES
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riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di ES -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 825/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Gino Gioli ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
• I Sigg.ri e continueranno a vivere separati;
Parte_2 Parte_1
Le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vedere e tenere con sé le figlie previo accordo con la sig.ra e assecondando i desideri e gli impegni Pt_1 delle figlie;
La casa coniugale, sita in Rovigo, viale Tre Martiri 155 E, di comune proprietà dei coniugi, è assegnata alla sig.ra , che in essa vivrà con le figlie;
le Parte_1 utenze domestiche saranno a carico della Sig. assegnataria dell'immobile, Pt_1 mentre la rata del mutuo sarà a carico nella misura del 50% di entrambi coniugi comproprietari dell'abitazione;
• Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva di € 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat FOI;
1 • Tutte le spese ordinarie e straordinarie riguardo al mantenimento delle figlie saranno a carico esclusivo di , comprese quelle riguardanti le Parte_1 spese scolastiche e mediche da sostenere;
• Riguardo alle decisioni riguardanti le figlie attinenti alla extraordinarietà in ambito medico e scolastico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo – spese per iscrizione a Istituti scolastici privati, anche Universitari, gite con pernottamento esterno, campus di formazione in Italia e all'estero) che importi la domiciliazione in altro luogo delle figlie rispetto alla residenza ordinaria sopra evidenziata, tutto quanto attinente all'istruzione delle figlie, le scelte e le decisioni dovranno comunque essere previamente condivise tra i genitori;
• Il conto cointestato resterà attivo solo per il regolare adempimento nel pagamento della rata del mutuo mensilmente prevista;
• Con riguardo al diritto di visita del padre le parti intendono disciplinarlo in tal modo: Le figlie vengono portate a scuola dalla madre e vengono portate a casa dal padre;
Il padre potrà vedere tutti i giorni le figlie con fasce orarie da stabilirsi compatibili con i differenti orari di lavoro dei genitori. Il padre potrà trascorrere week-end alternati con le figlie andando a prenderle a scuola il venerdì e poi pernottando con loro fino alla domenica alle ore 21:00. Ad anni alterni Natale e Pasqua verranno trascorsi dalle figlie con le rispettive famiglie materne e paterne. Durante le Festività Natalizie (che devono intendersi dal 24 dicembre al 06 gennaio) il genitore non collocatario ha comunque diritto di stare con le proprie figlie per tre giorni consecutivi. Durante le vacanze estive le figlie potranno stare con il padre per 15 giorni anche non consecutivi. Il periodo di vacanze estive deve essere comunicato da ciascun genitore all'altro entro il 31 maggio di ogni anno.
• Spese legali compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 28-2-2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. Parte_1 Parte_2
e 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 26-5-2012 a Rovigo (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rovigo al n. 25, Parte I, anno 2012, Ufficio 1) e dalla cui unione erano nate le figlie e , Per_1 Per_2 rispettivamente il 4-12-2011 e il 13-11-2016.
Con la sentenza n. 169/2025, depositata il 7-5-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 17-4-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza dell'11-11-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
2 In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per lo scioglimento del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 169/2025, depositata il 7-5- 2025 e passata in giudicato il 27-10-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse delle figlie e , entrambe minori d'età. Per_1 Per_2
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 825/2025 R.G. promossa da Parte_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 26-5-2012 a Rovigo, trascritto nel registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di Rovigo al n. 25, Parte I, anno 2012, Ufficio 1;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso a Rovigo, l'11 novembre 2025
il Presidente estensore
PA Di ES
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