Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 05/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 23/2026/M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
MA
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere CO CATALANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al 46516 del registro di Segreteria.
TRA
SS, nato a [...], il SS, rappresentato e difeso da avv. Massimo TAFFURI (TFF MSM 75D 14B 963M) - con lo studio avente sede in Vairano Scalo (CE), via Leonardo da Vinci 15, in forza di procura alle liti, rilasciata in atto separato e congiunta ed inerente al ricorso, ed elegge digitalmente domicilio all’indirizzo pec massimo.taffuri@avvocatismcv.it
RICORRENTE
CONTRO
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Nasso (C.F.: [...]), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e Oreste Manzi (C.F.: [...]), PEC avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it FAX 051216402 con il quale è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313
E
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t. rappresentato dal DIRETTORE GENERALE della Direzione Generale Della Previdenza Militare E Della Leva dott.ssa Antonella ISOLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per SS accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, D. Lgs 461/01, ritenendo l’infermità riscontrata DIPENDENTE da causa di servizio;
- In ogni caso condannare, la Parte resistente al pagamento degli onorari di causa, da riconoscere al sottoscritto avvocato antistatario.
Per INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t.
1) In via preliminare accertare e dichiarare l’inammissibilità del proposto ricorso trattandosi di azione di mero accertamento.
2) In via gradata accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda diretta al riconoscimento della causa di servizio per appartenere la stessa al G.A. e comunque accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’istituto in ordine ai provvedimenti impugnati.
3) In ogni caso accertare e dichiarare l’infondatezza del proposto ricorso e conseguentemente rigettarlo integralmente.
4) In via subordinata accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione di ogni eventuale pretesa relativa al quinquennio anteriore la notifica del ricorso giudiziario.
PER Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.
- che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito;
- che il ricorso sia dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 153 comma 1 lett. b) del codice di giustizia contabile;
- che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa;
- che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi riferiti nella memoria di costituzione;
FATTO
Con ricorso notificato il ricorrente esponeva quanto segue.
Durante la sua carriera militare ha partecipato a diverse missioni NATO in teatro operativo balcanico (Bosnia, Kossovo e Albania) per la ricostruzione delle linee ed i ponti ferroviari divelti a causa dei bombardamenti, ed è stato impiegato in zone, anche montuose, interessate da esplosioni con proiettili all’uranio impoverito, che, all’epoca dei fatti, non erano state ancora bonificate dai residui bellici (Brcko, Tuzla, Sarajevo, Prizren, Gjakova e Peje).
In Italia, per mantenere il possesso delle <qualifiche professionali> acquisite (pontiere), SS veniva impiegato (in collaborazione con Ferrovie dello Stato) come operaio addetto alla posa in opera e ricostruzione dei binari, nonché al rifacimento di numerosi raccordi ferroviari, sia militari che civili.
L’attività edificativa, di ristrutturazione e manutentiva della rete ferroviaria, svolta da SS all’estero e in Italia, veniva disimpegnata durante il periodo primavera-estate (aprile-settembre), con l’obbligo di lavorare nelle ore diurne (8:00-16:00), sia alle basse che alle alte altitudini (come per i lavori eseguiti nella regione Aquila [Pratola Peligna], Peschiera del Garda e altre simili località).
Tra l’altro, lavorare in estate nelle ore più calde significava subire una maggiore ustione della pelle, con danni irreversibili alla cute, perché la temperatura dell’aria di 37⁰C si innalza a 55°C sulle rotaie ed i raggi UV incidono con l’azione diretta del sole e con quella riflessa (proveniente dai binari), aumentando oltre misura il riscaldamento corporeo, con effetti modificativi del DNA epidermico.
Nonostante la necessità di lavorare nelle ore più calde delle giornate estive, in luoghi non ombreggiati, SS non veniva munito dall’Amministrazione di un abbigliamento adeguato (Dispositivi di Protezione [DPI]), ma di una <semplice> maglietta verde, con pantalone mimetico, scarpe antinfortunistiche e guanti da lavoro in pelle, di per sé inadatti alla protezione della cute.
Il ricorrente durante le ore centrali delle giornate estive, per decenni, è stato esposto al sole con indumenti inadeguati (la maglietta non garantiva l’esclusione della fotoesposizione dal momento che non aveva le specifiche tecniche appropriate di un efficiente UPF [acronimo di Ultraviolet Protection Factor]), senza essere a conoscenza dei rischi a cui andava incontro.
Pertanto chiedeva che malattia contratta fosse considerata dipendente da causa di servizio.
Il Ministero della Difesa chiedeva la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice adito, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 153 comma 1 lett. b) del codice di giustizia contabile, nonché il rigetto del ricorso.
L’INPS chiedeva il rigetto del ricorso.
Disposta CTU, alla udienza del 27.01.2026, alla presenza dell’avv. Zito Michela in sostituzione, su delega orale dell’avv. Taffuri Massimo, per l’Inps dell’avv. Nasso Mariateresa e del ricorrente sig. SS, con l’assistenza della dott.ssa Antonietta Monaco, dopo la discussione la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.
DIRITTO
§ 1. INAMMISSIBILITA’
In via preliminare il Ministero della Difesa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e il difetto di giurisdizione.
Sul punto valgano le seguenti considerazioni.
Da tempo immemorabile la dottrina si è interrogata sulla sussistenza dell’interesse che, ai sensi dell’art. 100 del codice di rito, legittimi una azione di mero accertamento, o di accertamento negativo.
Orbene la risposta della dottrina e della giurisprudenza è che, quante volte vi sia una res dubbia in ordine alla spettanza di un bene della vita, tante volte sarà possibile agire in mero accertamento.
Innanzi tutto, occorre chiarire che le azioni di accertamento non sono proponibili nel caso in cui sono volte soltanto all'accertamento od alla contestazione di un fatto, ma sono, viceversa, proponibili quando mirano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di un'altra posizione soggettiva, nonché quando mirano all'accertamento di uno status, inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi, sulla base di una norma di diritto, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti (C. 4516/2003; T. Bari 6.4.2016).
Più in particolare, è stato rilevato che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (C. 7096/2012; C. 8464/2011; C. 13556/2008; C. 4496/2008; C. 10661/2004; C. 9172/2003; C. 16022/2002; C. 7264/1994; T. Roma 23.1.2020; T. Roma 24.1.2019).
L'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, sicché è ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento, ancorché questo risulti essere già stato impugnato dal lavoratore con l'instaurazione di un precedente giudizio, salva in ogni caso l'applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 cod. proc. civ.; né è configurabile un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire degno di tutela (Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 7096 del 09/05/2012).
Orbene, alla luce delle precedenti coordinate ermeneutiche, anche in relazione al petitum sostanziale, sussiste l’interesse ad agire e la giurisdizione della Corte dei conti.
Parte ricorrente, infatti, ha chiesto il seguente bene della vita DICHIARAZIONE DEL PROPRIO STATUS INVALIDANTE COME DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO Egli, in sostanza, ha chiesto un accertamento (dipendenza della malattia da causa di servizio) non in vista di un bene attuale, attinente alla sua attività lavorativa, ma in relazione ad un bene certo nell’an (la pensione), incerto nel quando, ma, soprattutto, incerto nel quantum.
Se la malattia di cui soffre dipende dal servizio prestato allora il quanto sarà maggiore rispetto a quello che gli spetterebbe in via ordinaria.
É stata pertanto non la situazione attuale, quanto piuttosto la situazione attesa, a radicare la giurisdizione della Corte.
Infatti, si avrà giurisdizione del giudice amministrativo se il fatto generatore del diritto (dipendenza ella malattia da servizio) incide sulla sua situazione attuale; giurisdizione della Corte dei conti se si chiede una pensione commisurata alla malattia che deriva da causa di servizio.
Risulta, poi, una domanda amministrativa sulla quale la amministrazione si è pronunciata con un rigetto (all 4 di parte ricorrente)
§ 2. LEGITTIMAZIONE INPS Sempre in via preliminare va affermata la legittimazione passiva dell’INPS, contestata dall’Istituto nella memoria di costituzione. Invero questo Giudice ritiene che sussista un interesse del ricorrente a rendere opponibile all’Istituto previdenziale, competente a liquidare l’eventuale futuro trattamento pensionistico maggiorato, la sentenza che accerti la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, considerati gli evidenti riflessi che ciò avrebbe sul riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato (in tal senso, ex pluribus, cfr. Sez. giur. Sardegna, sentenza n. 40 del 23.3.2017).
§ 3. MERITO Si premette che l’Amministrazione, a firma del Magg. Cracoligi, con documento del 14.08.2023 (protocollato il 29.08.2023 e l’11.09.2023), certificava che “si ritiene assai verosimile la connessione causa effetto acclarata dal LGT SS, in quanto, dal periodo durante il quale ha prestato servizio al Reggimento Genio ferrovieri, non ha svolto attività di concetto, ma sempre all’aperto, in particolare, riguardo al motivo dell’istanza, è sempre stato impiegato per la costruzione di linee e deviatoi ferroviari e dalle saldature allumino-termiche al <rincalzo> del pietrisco, con dei martelli pneumatici, sotto le traverse ferroviarie”.
Il CTU conferma tale affermazione.
Da un lato egli, tenuto conto delle modalità operative riferite dal sig. SS e non contestate, identifica nella esposizione prolungata, intensa e intermittente alla radiazione solare senza adeguati mezzi di protezione per ragioni lavorative, un fattore cancerogeno strettamente correlato alle neoplasie cutanee (i.e. melanoma) successivamente sviluppate.
Secondariamente, dalla documentazione clinica in atti risulta che, nel giugno 2025, era effettuato uno studio SEM/EXD13 sui campioni di cute e linfonodo precedentemente bioptizzati. Tale analisi evidenziava la presenza di nanoparticelle metalliche e non, tra cui Titanio, Sodio, Cloro, Fluoro, Ferro-Rame-Argento, Molibdeno, Alluminio, nella totalità del materiale esaminato.
Il CTU continua affermando, per chiarire l’origine di tale materiale, che il sig. SS, tra il 1994 e il 2004, operava in aree dell’ex Jugoslavia, Kosovo e Albania; sedi di lunghi conflitti e soggette ad “inquinamento bellico”.
Trattasi di contaminazione dell’ambiente e dell’uomo derivante dai conflitti armati, durante i quali agenti fisici, chimici e biologici possono essere rilasciati nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli ecosistemi. La contaminazione non si limita alle aree direttamente interessate dal conflitto, in quanto polveri, particelle metalliche e sostanze tossiche in generale possono essere trasportate a distanza e persistere per anni o decenni. Tra le sostanze maggiormente coinvolte vi sono residui metallici provenienti da schegge di proiettili, frammenti di bombe, mine antiuomo e submunizioni inesplose e munizioni al fosforo o uranio impoverito. L’uomo può entrare in contatto con queste sostanze per via alimentare, tramite inalazione di nanoparticelle combuste, mediante assorbimento cutaneo o per contatto diretto. La letteratura internazionale documenta effetti tossici anche gravi su personale militare esposto e popolazioni civili, con correlazioni con neoplasie, patologie polmonari, cutanee, renali, riproduttive e neurologiche.
Egli conclude che in considerazione di quanto esaminato e sulla base degli esami eseguiti presso la “Fondazione Nanodiagnostics” e alla luce delle attuali conoscenze desunte dalla letteratura di merito, è possibile identificare le sostanze esogene rilevate nei campioni del sig. SS, come fattori di rischio tumorali legati all’attività lavorativa e, anch’essi potenzialmente responsabili, quantomeno in concorso con l’esposizione a radiazione solare, dello sviluppo di patologie neoplastiche cutanee a distanza di tempo.
Pertanto, sulla base delle evidenze analizzate, si giudica sussistente il nesso causale tra l’esposizione professionale a fattori di rischio atmosferici (raggi UV) e di origine bellica (nanoparticelle metalliche) e le patologie neoplastiche riscontrate (melanomi), con conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del d.lgs. 546 del 1992 al Codice di procedura civile, trova applicazione l’art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l’art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;
Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù della posizione formale dell’INPS, le spese di giudizio possono essere interamente compensate con lo stesso.
Con il Ministero seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell’art. 152 bis c.p.c. richiamato dall’art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di SS in complessivi € 2.659,00 (giudizio di valore indeterminabile a complessità bassa), oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, se dovuti, con attribuzione.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da SS nei confronti di INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del l.r.p.t., Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., relativamente al giudizio nr. 46516 così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l’effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, D. Lgs 461/01, ritenendo l’infermità riscontrata DIPENDENTE da causa di servizio;
1. Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. a pagare, in favore di SS, le spese e le competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.659,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuti;
1. compensa per intero le spese di giudizio con l’INPS.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 27.1.2026
IL GIUDICE UNICO
CO AT
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 5 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria dr. RI Macerola
(f.to digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna 5 febbraio 2026 Il Direttore di Segreteria dr. RI Macerola
(f.to digitalmente)