Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 23727 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CP_1 Controparte_2
[...]
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_3 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. TRUCCO EMILIO
ZARATE (cod. fisc. ) Controparte_4 C.F._2 contumace
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“- accertare e dichiarare che il sinistro occorso al signor nato a [...] il Parte_1
3.02.1979, in Milano il giorno 2 maggio 2011 alle ore 11.50 circa, in piazza Amati Carlo in prossimità del civico n. 3, per cui è causa, è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del convenuto signor nato a [...]ù) il 31.10.1983, CF: Controparte_5 C.F._2
e residente in [...], conducente l'autocarro Ford Transit targato CZ337CL;
- accertare e dichiarare che il veicolo Ford Transit targato CZ337CL condotto dal convenuto ut supra, al momento della causazione del sinistro non era coperto Controparte_5 da assicurazione obbligatoria RCA e, per l'effetto, dichiarare altresì tenuto il Fondo di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 23727 / 2022 - pag. 1
- condannare la convenuta Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Lombardia - Generali Italia S.p.A. … al pagamento in favore dell'attore, sig. … i danni tutti suddetti che si quantificano nel Parte_1 complessivo importo di circa Euro 97.500,00 , oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
La convenuta soc. onferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_3
“In via preliminare e/o pregiudiziale - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni azione e/o diritto risarcitorio nei confronti di e, per l'effetto Controparte_3 rigettare ogni domanda avanzata verso la società convenuta;
Nel merito, in via principale - Rigettare tutte le domande svolte da Parte Attrice nei confronti di in quanto infondate ... Controparte_3
In via subordinata di merito: - … accertare e dichiarare il concorso di responsabilità del sig.
nella causazione del sinistro ex art 2054, commi 1 e 2 c.c. in combinato Parte_1 disposto con l'art. 1227 c.c., e per l'effetto - rideterminare, … la somma eventualmente dovuta dalla convenuta … anche in proporzione al grado di colpa del conducente del motociclo attoreo e in ogni caso secondo ciò che risulterà di giustizia … contenere l'obbligo gravante su nei limiti massimali di legge;
Controparte_3
In via ulteriormente subordinata - … rideterminare… la somma dovuta da Controparte_3
a ristoro del danno subìto dal sig. secondo ciò che risulterà di giustizia…
[...] Pt_1 contenere l'obbligo gravante su nei limiti massimali di legge;
Controparte_3
… In ogni caso - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 6.6.2022, l'attore esponeva che:
• verso le ore 11.50 del 2 maggio 2011, all'altezza del civico 3 di piazza Carlo Amati a Milano, l'attore, alla guida del motoveicolo di Polizia Aprilia 650 targato CX99790,
“ripartendo al semaforo posto sulla stessa piazza in prossimità del civico n. 1 che proiettava luce verde nella propria direzione di marcia, insieme ad un altro motoveicolo marca KTM 640, procedevano a velocità moderata nella medesima direzione – il motoveicolo dell'odierno attore di poco arretrato rispetto al motoveicolo marca KTM 640
- allorquando con manovra assai repentina un autocarro Ford Transit targato CZ337CL, usciva dal passo carrabile sito al civico n. 3 ed invadeva l'intera corsia di marcia dalla
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 23727 / 2022 - pag. 2 quale provenivano i due predetti motoveicoli, questi ultimi costretti a brusca manovra di frenata”;
• “il motoveicolo marca KTM 640 riusciva repentinamente ad arrestarsi mentre il motoveicolo di Polizia Aprilia 650 condotto dall'odierno attore, a causa della brusca, improvvisa e repentina frenata che era obbligato ad effettuare, si piegava su un lato urtava l'altro motoveicolo provocandone il ribaltamento al suolo sul fianco destro, e si ribaltava a sua volta al suolo adagiandosi sul proprio fianco sinistro;
l'odierno attore veniva così disarcionato dal motoveicolo rovinando a terra in corrispondenza della parte anteriore dell'autocarro Ford Transit”;
• il conducente dell'autocarro effettuata manovra in retromarcia per CP_6 scansare i veicoli s'era allontanato in direzione della periferia ma il conducente del motoveicolo KTM 640 ( ) riusciva ad annotarne la targa;
Parte_2
• nell'immediatezza, era intervenuta la polizia locale del Comune di Milano, che aveva eseguito rilievi e aveva identificato il conducente dell'autocarro Ford Transit in
[...] accertando inoltre che l'autocarro era assicurato con polizza Controparte_5
HELVETIA scaduta il 23.4.2011;
• la polizia locale aveva contestato allo conducente e proprietario dell'autocarro CP_5
Ford Transit, la violazione dell'a. 193 CDS (in quanto privo di assicurazione obbligatoria), 145 (in quanto il conducente, provenendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, non s'era arrestato per dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada), e 189 commi 6 e 7 (per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi e per aver omesso il soccorso alle persone ferite);
• per le lesioni riportate, l'attore era stato trasportato con autolettiga al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo, ove gli erano state diagnosticate fra l'altro varie fratture (della scapola, dell'epifisi prossimale, del piede;
del semipiatto tibiale mediano sinistro) con prognosi di venticinque giorni;
• rimasto assente dal lavoro per oltre sessanta giorni, l'attore era stato “esonerato dai servizi esterni dalla medicina occupazionale del e successivamente aveva subito un CP_7 intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla sinistra;
• dopo il diniego di risarcimento da parte della soc. designata dal FGVS, CP_3
“nell'anno 2013 il sig. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, il Pt_1 sig. e quale impresa designata per la Controparte_5 Controparte_3 gestione del fondo di Garanzia per le vittime della strada, procedimento recante il n. 68637/2013 RG che, tuttavia, veniva dichiarato estinto in data 1.06.2017 … in quanto la citazione non era stata rinnovata entro il termine ordinato al convenuto Controparte_5
[...]
• la perizia di parte a firma del dott. aveva stimato “postumi invalidanti intesi Parte_3 come Danno Biologico nella misura del 18%” unitamente all'inabilità temporanea totale per 30 giorni, al 75% per 60 giorni al 75%, al 50% per 60 giorni e al 25% per ulteriori 60 giorni;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 23727 / 2022 - pag. 3 • il 30 maggio 2019 i difensori dell'attore avevano inviato “pec a Consap, a Controparte_8 ad , ad ad recante il rinnovo dell'invito al CP_9 CP_10 CP_11 risarcimento dei danni patiti dall'odierno attore” e nelle date dell'8.11.2019 e del 15.11.2019 lo aveva notificato “atto di citazione per il risarcimento dei danni Pt_1 patiti nel sinistro de quo al Fondo di Garanzia Vittime Strada c/o Consap SPA, ad CP_9
quale Impresa FGVS e sig. (doc. 27) che veniva iscritto a
[...] Controparte_5 ruolo presso il Tribunale Civile di Milano al n. 57205/2019 R.G.” ma il 5.12.2019 aveva notificato alla CONSAP “atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c (doc. 29)”;
• l'8.9.2021 questo tribunale di Milano “emetteva sentenza n. 7155/2021 nella causa RG 57205/2019 nei confronti di quale Impresa designata FGVS, sig. Controparte_9 [...]
e FGVS con la quale dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Controparte_5 convenuta dichiarava la cessazione della materia del contendere per le Controparte_9 restanti domande attoree e compensava integralmente le spese di lite”;
• l'attore non aveva ricevuto ristoro del danno subito “che viceversa è grave ed invalidante e che, giusta la perizia medico legale a firma del dott. si quantifica Persona_1 orientativamente in Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre alla c.d. personalizzazione nella misura che, a parere di chi scrive ed in relazione alla gravità del danno subito, si ritiene congrua nel 30% dell'IP”;
• nel merito, osservava che “pur non essendosi verificata collisione tra il motoveicolo dell'attore e l'autocarro Ford Transit sfornito di garanzia assicurativa, sussiste, come si rileva dal verbale di incidente redatto dalla Polizia Locale intervenuta e dai primi accertamenti compiuti nell'immediatezza del sinistro dagli Agenti operanti, un incontestabile specifico nesso causale tra la condotta imprudente e contraria alle norme sulla circolazione (con violazioni espressamente contestate) compiuta dal conducente dell'autocarro ed il danno patito dal sig. nesso causale e responsabilità (AN ) Pt_1 peraltro non contestata anzi riconosciuta come pacifica sia da che dalla CP_12
nella missiva ultima del 21 ottobre 2019”; CP_9
• “infatti l'incidente de quo è stato causato dalla condotta imprudente del conducente l'autocarro Ford Transit il quale creava una improvvisa situazione di obiettivo pericolo costituito da un vero e proprio sbarramento alla circolazione nel senso di marcia, a causa ed in conseguenza della quale i conducenti che impegnavano correttamente la carreggiata nel medesimo senso di marcia si vedevano costretti ad impegnarsi in manovre repentine di sterzo e freno al fine di evitare l'impatto con l'autocarro stesso e a causa di questo non riuscivano ad evitare le loro rispettive cadute con tutte le conseguenze che ne sono derivate ai due conducenti”;
• inoltre, “il conducente dell'autocarro che si immetteva su una pubblica via da uno spazio privato (il passo carraio del civico n. 3), non si assicurava per nulla che non stessero sopraggiungendo i motoveicoli e non aveva nemmeno la perizia e la prudenza di accostarsi alla destra della carreggiata almeno nel tentativo di dare modo e spazio ai veicoli che sopraggiungevano di trovare una modalità per continuare la marcia evitando l'impatto”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 23727 / 2022 - pag. 4 • l'autocarro aveva invaso “repentinamente tutta la careggiata nel senso di marcia sbarrando la traiettoria che i motoveicoli stavano seguendo, senza lasciare alcuna possibilità di manovra alternativa a questi ultimi”;
• “anche in mancanza di collisione tra i veicoli, nel caso di specie è incontestabile la responsabilità del conducente l'autocarro Ford Transit nella causazione del sinistro de quo, come peraltro accertato e relazionato dalla stessa Polizia Locale intervenuta nell'immediatezza dell'accadimento, trattandosi di condotta imprudente che ha posto in essere turbativa nella circolazione e, per questo sanzionata”. L'attore pertanto concludeva chiedendo che, accertata l'esclusiva responsabilità dello , il cui CP_5 veicolo non era assicurato, condannasse perciò il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e per esso la quale impresa designata per la gestione per la Regione Controparte_3
Lombardia, a risarcire tutti i danni, condannando quindi la convenuta a risarcire all'attore tutti i danni “che si quantificano nel complessivo importo di circa Euro 97.500,00” oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo effettivo.
La convenuta soc. si costituiva con comparsa depositata il 12.12.2022 (cioè CP_3 tardivamente rispetto all'udienza fissata in citazione pel 23.11.2022) osservando che:
• risultavano prescritte tutte le “pretese e azioni” dell'attore nei confronti della convenuta, atteso il decorso del termine biennale ex a. 2947 cc;
invero, il sinistro era avvenuto il 2 maggio 2011 e dopo l'atto interruttivo del 16 giugno 2011 v'era stata solo la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio R.G. 68637/2013, eseguita solo nel settembre 2013, senza altri atti interruttivi nel frattempo tra il 16 giugno 2011 e il 23 settembre 2013, mentre la comunicazione della in data 5.1.2012 non conteneva ammissione Controparte_3 spontanea del debito ma solo i recapiti del suo medico fiduciario per sottoporre a visita lo il quale peraltro non risultava esser stato mai visitato da un fiduciario Pt_1 CP_3
• il predetto procedimento RG 68637/2013 era stato dichiarato estinto con ordinanza dell'1.6.2017 per mancato tempestivo rinnovo della citazione nei confronti del convenuto
, di modo che era rimasto intatto solo l'effetto interruttivo istantaneo della CP_5 prescrizione, da cui discendeva che “a seguito dell'estinzione del giudizio in parola, il termine di prescrizione è ricominciato a decorrere a far data dal settembre 2013 (ossia dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del processo) e, pertanto, è indiscutibilmente decorso nel settembre 2015” e le comunicazioni rinnovate solo nel maggio 2019 erano tardive essendosi ormai prescritto da tempo il diritto al risarcimento del danno;
• nel merito, sussisteva concorso di colpa dell'attore, ex aa. 2054 e 1227 cc, poiché (pur non contestando “la responsabilità (parziale!) del sig. , che ha effettivamente commesso CP_5 le violazioni del Codice della Strada comminate dalla Polizia”) altrettanto certa era la corresponsabilità dell'attore;
• in particolare, l'autocarro del convenuto s'era immesso nella carreggiata fuoriuscendo dal passo carraio ma “nel fare detta manovra, il sig. si vedeva costretto ad invadere la CP_5 carreggiata in quanto alla sua sinistra, in seconda fila, vi era un autocarro di colore giallo
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 23727 / 2022 - pag. 5 che ostruiva la visuale – circostanza, questa, confermata anche dal conducente di altro motociclo. In un tale contesto, poi, sopraggiungeva un primo motociclo (condotto dal sig. che arrestava la marcia per concedere la precedenza e, subito dopo, il Parte_2 motociclo attoreo il cui conducente – secondo le dichiarazioni del sig. – “era CP_5 distratto in quanto col capo chinato verso il manto stradale”, e che tamponava il motociclo che lo precedeva”;
• nei casi di mancata collisione tra veicoli, come nel caso qui esaminato, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la turbativa da parte del conducente dell'altro veicolo e di provare il nesso causale tra la condotta anomala e il danno che ne è derivato, a norma dell'a. 2054/1 cc, giacché nel caso di urto fra i veicoli si applica “automaticamente una presunzione paritaria di responsabilità al 50% di ciascuna parte”, laddove nel caso in cui lo scontro non vi sia stato “l'intero onere della prova incombe su chi ha subìto il danno, che dovrà dimostrare il nesso di causa tra la manovra-turbativa posta in essere dalla controparte e la propria caduta”, di modo che il danneggiato “non può limitarsi a dimostrare che l'altro conducente ha violato il Codice della Strada ma deve anche dimostrare che l'evento è avvenuto a causa di una situazione attuata esclusivamente dalla condotta imprudente dell'altro veicolo senza la quale il danno non si sarebbe verificato (nesso causale); e pertanto, di avere guidato con prudenza e di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile, avendo fatto di tutto per evitare il sinistro” posto che “chi guida deve essere in grado di poter prevedere (e far fronte) anche alle imprudenze altrui e, se non tiene la dovuta attenzione, non può reclamare alcun indennizzo. Con la conseguenza che, in caso di mancata prova in positivo di aver assunto una condotta conforme alle regole della circolazione nonché alle norme di comune prudenza, tornerà ad essere operativo, ed a produrre incisivi effetti sul piano della distribuzione delle responsabilità risarcitoria, il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro” come ricordato da una sentenza della Cassazione del 2010 e da una del 1997 (“Cassazione Civile 9 dicembre 2010, n. 24860” e “Cass. 7.2.1997”);
• nella vicenda in esame, “se l'odierno attore avesse rispettato le disposizioni di cui all'art. 141 commi 1-2 C.d.s. (che impone l'obbligo di regolare la velocità al fine di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose avendo dunque l'obbligo di porsi nelle condizioni si arrestare sempre e tempestivamente il proprio veicolo prima di tamponare quello che precede, dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile7) ovvero dell'art. 149 C.d.s. (che invece impone a tutti di “tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”) ed avesse adottato la necessaria attenzione, avvedutosi della manovra del conducente del motociclo che lo precedeva, avrebbe potuto facilmente arrestare la corsa senza alcuno urto e dunque caduta dal mezzo, con la conseguenza che anche gli eventuali danni sarebbero stati minori”;
• d'altro canto, lo stesso attore aveva ammesso che “l'altro motociclo, invece, [era riuscito] ad arrestare la corsa dando la precedenza all'autocarro che si stava immettendo sulla
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 23727 / 2022 - pag. 6 carreggiata, mentre il sig. non [aveva fatto] in tempo a frenare … impattando Pt_1 con il KTM dell'altro motociclista”;
• veniva in considerazione inoltre l'obbligo, ex a. 149 CDS, di mantenere la distanza di sicurezza, finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre parti degli altri veicoli, e le
“regole cautelari di buona prudenza riguardanti la velocità e l'attenzione alla presenza di eventuali ostacoli che si possono improvvisamente parare davanti all'automobilista durante la guida”;
• da ciò emergeva che l'attore non aveva fatto “tutto il possibile per evitare anche solo il rischio del danno” sicché il convenuto non poteva ritenersi l'odierna convenuto unico responsabile di quanto accaduto, dovendosi quindi presumere che “ciascun conducente
[avesse] provocato con pari colpa e con pari efficienza causale i danni derivati dal sinistro e pertanto, in applicazione di tale principio, ciascuna parte (in questo caso il sig.
dovrà sopportare una riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni” Pt_1 anche in applicazione dell'a. 2054/2 cc e dell'a. 1227 cc;
• la convenuta contestava la domanda anche nel quantum, negando l'efficacia probatoria della perizia di parte, e contestando peraltro anche la quantificazione monetaria posto che,
“secondo le Tabelle di Milano del 2011 (anno del sinistro), tenuto conto dell'età del danneggiato (anni 32), i conteggi”, considerando l'età del danneggiato alla data del sinistro (trentadue anni) e l'asserita invalidità permanente del 18%, il totale ammonterebbe a € 68.352,00, mentre era inapplicabile la personalizzazione del danno morale non sussistendo
“peculiari circostanze di fatto idonee a legittimare un aumento personalizzato del danno subìto dal sig. ed, infatti, sul punto controparte nulla specifica e/o deduce a Pt_1 sostegno del risarcimento a tale titolo domandato”. La convenuta quindi concludeva eccependo preliminarmente la prescrizione “di ogni azione e/o diritto risarcitorio nei confronti di , e nel merito chiedendo in via principale Controparte_3 il rigetto delle domande, in subordine l'accertamento del concorso di responsabilità dell'attore, e in ulteriore subordine chiedendo di “rideterminare… la somma dovuta da a Controparte_3 ristoro del danno subìto dal sig. secondo ciò che risulterà di giustizia… contenere Pt_1
l'obbligo gravante su nei limiti massimali di legge”. Controparte_3
All'udienza di prima comparizione tenuta il 19.12.2022 veniva assegnato all'attore termine per depositare il certificato storico di residenza del convenuto ai fini Controparte_5 della verifica della rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti. All'udienza dell'8.5.2023 veniva dichiarata inammissibile siccome tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, veniva dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
e venivano assegnati alle parti i termini ex a. 183/6 cpc. Controparte_5
All'udienza del 30.10.2023 venivano dichiarate inammissibili le prove orali richieste e veniva disposta CTU medico legale sull'attore. All'udienza del 14.12.2023 veniva conferito l'incarico ai consulenti d'ufficio, dottoressa dottore i quali però con nota del 31.1.2024 riferivano che, malgrado la Per_2 Per_3 rituale convocazione (il cui inizio era stato infatti fissato già nell'ordinanza resa il 14.12.2023 alla
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 23727 / 2022 - pag. 7 presenza dei difensori delle parti), l'attore non si era presentato il 24.1.2024 (mentre Pt_1 era presente il consulente di parte convenuta, dottore , e neppure s'era presentato il Per_4 consulente di parte dell'attore, dottore , ancorché ritualmente designato con nota Parte_3 depositata il 30.11.2023. I consulenti d'ufficio riferivano inoltre che l'attore non aveva fornito nessuna spiegazione della sua assenza. Con ordinanza 31.1.2024 veniva pertanto revocata la consulenza tecnica per la valutazione medico legale dell'attore e veniva assegnato termine ex a. 127 ter cpc per precisare le conclusioni. Revocata il 21.10.2024 la trattazione scritta, all'udienza del giorno 29/1/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 22.4.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Si deve anzitutto confermare l'inammissibilità (già dichiarata l'8.5.2023) dell'eccezione di prescrizione tardivamente sollevata dalla convenuta, sicché la causa dev'essere decisa nel merito.
Occorre accertare dapprima la responsabilità del sinistro del 2 maggio 2011, rispetto alla quale il difensore dell'attore si limita a invocare il verbale redatto dall'agente di polizia locale di Milano, intervenuto (da solo) dopo il sinistro stesso in quanto informato del fatto “da cittadini CP_13 rimasti sconosciuti” sicché è certo che il medesimo agente non abbia assistito al sinistro. Opina, il difensore dell'attore, che il tribunale dovrebbe prestare cieca fede a quanto si legge nel verbale, giacché in caso contrario la decisione “vanificherebbe un principio fondamentale del diritto e creerebbe un pericoloso precedente giuridico che vanificherebbe l'essenza stessa sia della fede privilegiata attribuita agli interventi delle Autorità di Polizia – che pertanto non avrebbero più senso di essere – sia delle azioni poste a tutela della eventuale violazione da parte di queste ultime dei diritti dei cittadini, ovvero agire con la querela di falso. Pertanto l'accoglimento della tesi di controparte, a modesto avviso della presente difesa, porterebbe ad un imbarbarimento del diritto positivo e dello stesso ordinamento giuridico, con l'introduzione del principio della “giustizia fai da te”, nonché il più pericoloso principio consuetudinario dell'attribuzione del potere dell'interpretazione delle norme a soggetti giuridici privati– quali le Compagnie assicurative – alle quali non compete, essendo riservato, per Costituzione ed ordinamento giuridico dello Stato, esclusivamente alla Magistratura”. Secondo l'opinione dell'attore, dunque, l'a. 2700 cc non si limiterebbe (come per contro testualmente fa sin dal 19 aprile 1942) a stabilire che “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, ma dovrebbe essere interpretato estensivamente, fino a ritenere ammantate di fede privilegiata anche le valutazioni, da parte dell'agente, di fatti non accaduti in sua presenza.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 23727 / 2022 - pag. 8 È quindi palese che, a differenza di quanto prospetta l'attore, la sua tesi finirebbe per sottrarre al giudice il potere effettivo di decidere, imponendogli di aderire acriticamente alle congetture dell'operante intervenuto dopo il fatto.
Così chiariti i limiti di utilizzabilità della relazione d'incidente stradale prodotta dall'attore sub doc. 1, recante protocollo 991/2011/25 – PC1 e che peraltro qualifica il fatto come “scontro laterale fra veicoli in marcia”, si deve osservare che la suddetta relazione (redatta appunto da un collega dell'attore):
• elenca solo due veicoli coinvolti, cioè quello di polizia locale condotto dall'attore (APRILIA 650, indicato nella relazione come “veicolo A”) e quello del (KTM Pt_2
640, indicato come “veicolo B”), sicché deve escludersi che lo scontro abbia interessato anche il veicolo condotto dal convenuto CP_5
• asserisce che “Il riferente veniva informato ed accertava che il veicolo 'B' era già stato rimosso mentre il veicolo 'A' si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici all'uopo effettuati”;
• riporta le dichiarazioni rese nell'immediatezza dal , il quale così si espresse: Pt_2
<< … percorrevo via Paravia in direzione di piazza Amati … mi immettevo in detta piazza con direzione periferia. In corrispondenza del civico 1 arrestavo la marcia attestato alla linea di arresto in quanto il semaforo posto in luogo… proiettava luce rossa nel mio senso di marcia. A semaforo verde riprendevo la marcia unitamente ad un motociclista della Polizia Locale precedentemente arrestatosi in ottemperanza al menzionato semaforo e di poco arretrata rispetto al mio veicolo. Pochi metri dopo, fermo in seconda fila, vi era un autocarro di colore giallo che non intralciava la mia direttrice di marcia in quanto già libera. A questo punto mi avvedevo che dal carraio del civico 3 fuoriusciva, con la parte anteriore, un autocarro di colore bianco, per la precisione un Ford Transit, il cui conducente impegnava l'area della carreggiata in quanto la sua visuale era occultata dal predetto veicolo in seconda fila. Frenavo bruscamente al fine di evitare l'impatto con il citato autocarro che, di fatto, si frapponeva sulla mia traiettoria di marcia. Durante detta fase il mio motoveicolo veniva urtato dal motociclo della Polizia Locale il quale mi faceva ribaltare sul fianco destro, mentre l'agente della Polizia Locale si ribaltava sul fianco sinistro terminando la propria corsa perfettamente in corrispondenza della parte anteriore del Ford Transit...>>;
• rileva che al suolo “non erano visibili tracce di frenata” e aggiunge che “la pavimentazione stradale era asciutta e non presentava anomalie, il cielo era terso con visibilità ottima, assenza di riflessi dovuti alla luce solare, le luci proiettate dalle lanterne semaforiche erano ben visibili e percepibili e non davano adito ad errate interpretazioni”;
• conclude come segue: << A seguito del sopralluogo effettuato sul campo del sinistro, analizzati tutti gli elementi oggettivi in possesso nonché le dichiarazioni rese al riferente, la dinamica dell'evento infortunistico può essere così verosimilmente descritta … >>;
• in proposito, dichiara che la manovra effettuata dall'autocarro FORD TRANSIT condotto dallo (assicurato colla fino alla precedente data del 30 aprile 2011) CP_5 CP_10
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 23727 / 2022 - pag. 9 << provocava turbativa alla circolazione >> in quanto essa << obbligava il sig.
[...]
, conducente del motociclo KTM in epigrafe indicato quale Parte_2 veicolo B, ad arrestare improvvisamente e repentinamente la marcia. Quest'ultimo veicolo, per effetto del comportamento evidenziato pocanzi, obbligava il conducente del motociclo di Polizia Locale, in epigrafe indicato quale veicolo A, a frenare bruscamente. A seguito di detto evento il veicolo di polizia si ribaltava al suolo adagiandosi sul proprio fianco sinistro mentre il suo conducente, disarcionato, si adagiava in corrispondenza della parte anteriore del summenzionato autocarro. Prima di assumere la posizione di quiete, il veicolo di polizia, urtava il veicolo B, provocandone il ribaltamento al suolo sul fianco destro;
l'urto, di lieve entità, si concretizzava tra le strutture del veicolo A ed il fianco sinistro del veicolo B … >>.
Si legge poi nella predetta relazione che “in tempi successivi l'agente di P.L. Persona_5 faceva pervenire la propria dichiarazione in merito agli eventi in narrativa di seguito riportata:
<< Alla guida del motociclo targato CX99790 proveniente da via Rembrant, dopo il verde veicolare percorrevo a velocità moderata p.zza Amati, in direzione di via Novara seguendo un altro motociclo. Percorsi alcuni metri, dopo detto verde semaforico, giunto all'altezza del civico 3 vedevo il conducente di un autocarro che senza dare precedenza al flusso veicolare, dal carraio del civico indicato si immetteva, sbarrando di fatto la strada a me e al conducente del motociclo da me seguito, io prontamente frenavo ma, data la repentinità dell'evento e l'esiguo spazio a disposizione, terminavo al suolo e il motociclo da me condotto andava ad urtare l'altro motociclo facendo cadere il conducente. Dopo l'urto vedevo il conducente dell'autocarro che, nonostante mi vedesse a terra, riprendere la marcia allontanandosi senza prestare alcun soccorso… >>
Alla luce di tali elementi, appare evidente che la ricostruzione offerta dall'agente CP_13 intervenuto dopo il fatto, ricostruzione che lo stesso agente si limita a qualificare solo come
“verosimile”, non tiene conto di quanto espressamente confessato dall'odierno attore, e segnatamente tale “ricostruzione”:
• non considera che il sinistro avvenne pochi metri dopo che il motociclo dell'attore aveva ripreso la marcia, dopo lo scatto del verde semaforico e quando perciò, ove si fosse attenuto a comune prudenza, l'attore non avrebbe potuto raggiungere velocità tali da impedirgli una tempestiva frenata (tanto che tracce di frenata non ne furono rinvenute);
• non considera che il motociclo del , che precedeva quello dell'attore e che a Pt_2 sua volta era appena ripartito dal semaforo, riuscì a evitare lo scontro coll'autocarro che aveva causato l'asserita turbativa;
• non considera, perciò, che il veicolo dell'attore poteva certamente disporre di maggiore spazio per eseguire la manovra di emergenza;
• non considera che l'attore ammette di aver avuto a disposizione solo un “esiguo spazio”, ciò che equivale ad ammettere il mancato rispetto della distanza di sicurezza o comunque di una distanza almeno prudenziale.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 23727 / 2022 - pag. 10 Tali elementi sarebbero già per sé sufficienti per affermare l'esclusiva responsabilità dell'attore e dunque respingere integralmente la sua domanda, posto che allo stesso modo in cui il Pt_2 riuscì a evitare l'urto, anche l'attore, ove si fosse attenuto almeno alle regole di comune prudenza, avrebbe ben potuto attuare un'adeguata manovra per arrestare il suo motociclo senza ribaltarsi e cadere.
Non è inutile ricordare che, nel caso di specie, neppure si può applicare estensivamente la presunzione di pari responsabilità prevista dall'a. 2054/2 cc, giacché quando (come nella specie) non v'è stato scontro tra veicoli tale presunzione può applicarsi ai veicoli rimasti estranei alla collisione ma solo a condizione che sia accertato in concreto l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3764 del 12/2/2021; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 19197 del 19/7/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 9/3/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10751 del 23/7/2002), cioè soltanto se si possa accertare il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.
Per completezza, dunque, si deve notare che la domanda dello dovrebbe essere Pt_1 respinta anche nell'ipotesi in cui si potesse riconoscere, a carico dello almeno una quota CP_5 di corresponsabilità nel causare il sinistro. Nel caso in discorso, tuttavia, le stesse circostanze sopra evidenziate (e in particolare l'acclarata possibilità di attuare una manovra idonea a evitare l'urto, come l'aveva evitato il impongono di concludere che in nessun caso potrebbe Parte_2 attribuirsi allo una quota di concorso causale maggiore della metà rispetto a quella CP_5 gravante sull'attore.
Anche in questo caso, pertanto, all'attore spetterebbe a tutto concedere il risarcimento in misura non superiore a un terzo del danno totale riscontrato, e ciò corrisponderebbe a un importo persino minore di quello che l'attore ha già percepito da parte dell'INAIL in riferimento all'infortunio in itinere.
Sul punto, non è inutile ricordare che l'attore si sottrasse senza plausibile giustificazione all'accertamento peritale disposto in corso di causa, a nulla rilevando le motivazioni addotte dal suo difensore (peraltro solo successivamente, cioè solo colla comparsa conclusionale) sulla base di una non ben comprensibile “importante e grave impossibilità economica sopravvenuta”, e dovendosi anzi valutare tale comportamento attoreo secondo l'a. 116 cpc.
Col suo rifiuto di sottoporsi a visita da parte dei consulenti d'ufficio, dunque, l'attore giustifica l'applicazione della valutazione resa dall'INAIL, la cui documentazione (PEC del 27.10.2023, anche questa per giunta prodotta dall'attore solo a corredo della conclusionale 26.3.2025, ma certamente utilizzabile contro di lui, a norma dell'a. 116 cpc) impone di affermare che i postumi permanenti furono dell'8%, mentre l'inabilità temporanea fu di 67 giorni al 75%, di 67 giorni al 50% e di 67 giorni al 25%. Sulla scorta di tale quantificazione del danno biologico complessivo, applicato il DM 16.7.2024 trattandosi di danno di lieve entità, all'attore che aveva trentadue anni
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 23727 / 2022 - pag. 11 al tempo del fatto spetterebbero oggi pel danno biologico permanente € 14.164 e per quello temporaneo € 5.552, e così complessivamente EUR 19.716, un terzo del quale totale è pari a EUR
6.572, cifra che devalutata alla data del sinistro (2.5.2011) corrisponde a EUR 5.188. In relazione al fatto per cui è causa, come risulta dalla PEC del 27.10.2023 prodotta dall'attore colla conclusionale, l'INAIL riconobbe all'attore € 4.124,29 (in data 17.8.2011, cifra che devalutata al sinistro corrisponde a € 4.091) oltre a € 2.655,84 (in data 7.8.2012, importo che devalutato al sinistro è pari a € 2.560), sicché l'importo totale già versato dall'INAIL, devalutato alla data del sinistro, assomma a € 6.651, senza considerare quanto versato dall'INAIL in riferimento all'inabilità temporanea (ossia € 9.294,48 al 17.8.2011; € 10.877,13 al
7.8.2012 e € 2.197,49 al 29.12.2011).
Da quanto sin qui evidenziato, emerge che l'attore, a titolo di risarcimento del danno biologico derivatogli dal sinistro, ha già incassato € 6.651 mentre, come sopra precisato, egli aveva diritto solo alla minor cifra di € 5.188.
La domanda dev'essere quindi definitivamente e integralmente respinta per le ragioni sin qui illustrate, sia che si ravvisi l'esclusiva responsabilità dello stesso attore, sia che gli si riconosca tale responsabilità in misura non inferiore ai due terzi.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, con distrazione come da richiesta.
A carico dell'attore devono essere posti, infine, gli eventuali importi separatamente liquidati in favore dei CTU.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge le domande dell'attore ; Parte_1
(2) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta soc. Controparte_3
, liquidate in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA,
[...] con distrazione in favore dell'avv. TRUCCO EMILIO;
(3) pone le eventuali spese di CTU, separatamente liquidate, definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso il giorno 23 maggio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
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