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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/05/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. V.G. 394/2025
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. RICCARDO C.F._1
MISAGGI, domiciliatario, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. ROSANNA C.F._2
FEMIA, domiciliatario, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 01/04/2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SA IO (RC) il 15.09.1984;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza dell'08.05.2025, hanno insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 07.5.2025; - esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SA IO, riportato nel registro degli atti del Comune di Grotteria al n. 6, parte II, serie B i ricorrenti il 15/09/1984 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio sono nati figli quattro figli: (il 24.8.1985), (il 06.1.1987), Per_1 Persona_2
(il 07.8.1990) e (il 10.5.1996), maggiorenni ed Per_3 Per_4 economicamente indipendenti;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Locri n. 283/2013 del 15.2.2007, depositato il 21.2.2007, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale dell'08.2.2007;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le parti non hanno posto alcuna condizione rilevante per il presente giudizio;
- rilevato ancora che, per come evidenziato in ricorso e documentato in allegato, entrambi i coniugi hanno già rinunciano in sede di separazione consensuale a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento e di assistenza nonché attestano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, con la conseguenza che nessuna statuizione va disposta sul punto in questa sede;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett. b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 01/04/2025, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SA IO il 15/09/1984 tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
LOCRI il 24/12/1963, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SA IO, anno 1984, (esteso nel registro
2 degli atti del Comune di Grotteria al n. 6, parte II, serie B, anno 1984), alle condizioni indicate in ricorso e, dunque, senza condizioni;
- dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA IO (luogo di celebrazione del matrimonio), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/05/2025 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. V.G. 394/2025
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. RICCARDO C.F._1
MISAGGI, domiciliatario, giusta procura in atti;
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. ROSANNA C.F._2
FEMIA, domiciliatario, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 01/04/2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SA IO (RC) il 15.09.1984;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza dell'08.05.2025, hanno insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 07.5.2025; - esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SA IO, riportato nel registro degli atti del Comune di Grotteria al n. 6, parte II, serie B i ricorrenti il 15/09/1984 hanno contratto matrimonio concordatario;
b) dal matrimonio sono nati figli quattro figli: (il 24.8.1985), (il 06.1.1987), Per_1 Persona_2
(il 07.8.1990) e (il 10.5.1996), maggiorenni ed Per_3 Per_4 economicamente indipendenti;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Locri n. 283/2013 del 15.2.2007, depositato il 21.2.2007, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale dell'08.2.2007;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le parti non hanno posto alcuna condizione rilevante per il presente giudizio;
- rilevato ancora che, per come evidenziato in ricorso e documentato in allegato, entrambi i coniugi hanno già rinunciano in sede di separazione consensuale a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento e di assistenza nonché attestano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, con la conseguenza che nessuna statuizione va disposta sul punto in questa sede;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett. b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 01/04/2025, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SA IO il 15/09/1984 tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
LOCRI il 24/12/1963, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SA IO, anno 1984, (esteso nel registro
2 degli atti del Comune di Grotteria al n. 6, parte II, serie B, anno 1984), alle condizioni indicate in ricorso e, dunque, senza condizioni;
- dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA IO (luogo di celebrazione del matrimonio), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/05/2025 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
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