Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 agosto 2012 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 agosto 2012 |
Commentari • 5
- 1. Programma incarichi e collaborazioni nel bilancio 2026Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 18 ottobre 2025
- 2. In Gazzetta Ufficiale il DPCM recante la Direttiva per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionaleRedazione Dimt · https://www.dimt.it/ · 13 aprile 2017
- 3. Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, sulle problematiche legate alla difesa e alla sicurezza nello spazio…Garante Privacy · 7 marzo 2017
VEDI ANCHE IL VIDEO DELL´INTERVENTO SULLA WEB TV DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, sulle problematiche legate alla difesa e alla sicurezza nello spazio cibernetico presso le C ommissioni riunite Affari costituzionali e Difesa della Camera dei Deputati (7 marzo 2017) (testo dell´intervento) Ringrazio le Commissioni che hanno voluto affrontare il tema della cybersecurity- tradizionalmente declinato in chiave esclusivamente pubblicistica - in una prospettiva che invece, giustamente, include anche il profilo dei diritti della persona. E, in particolare, del diritto alla protezione dei dati che è …
Leggi di più… - 4. Protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionale: il DPCM in GazzettaAccesso limitatoMichele Iaselli · https://www.altalex.com/ · 3 aprile 2013
- 5. Gazzetta Ufficiale: principali provvedimenti luglio-agosto 2012Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 agosto 2012
Condizione dello straniero In G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 è pubblicato il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109: Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. Terremoto Emilia In G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 è pubblicata la Legge 1 agosto 2012, n. 122: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e …
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Giurisprudenza • 85
- 1. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/12/2024, n. 1393Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Catanzaro Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente, Dott. Anna Maria Raschellà Consigliere, Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1173/211 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12.07.23, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra n.q. legale rappresentante dell'omonima ditta individuale di autotrasporti, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Papa. appellante e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e …Leggi di più...
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- 2. TAR Catania, sez. V, sentenza 13/05/2025, n. 1558Provvedimento: Pubblicato il 13/05/2025 N. 01558/2025 REG.PROV.COLL. N. 00165/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 165 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Igea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 94204988DF, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Barreca e Vincenza Lopresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro RN DI, in persona del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
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- 3. TAR Catania, sez. V, sentenza 13/05/2025, n. 1559Provvedimento: Pubblicato il 13/05/2025 N. 01559/2025 REG.PROV.COLL. N. 00166/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 166 del 2025, proposto da Igea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 94205091F5, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Barreca e Vincenza Lopresti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro NA RI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/09/2025, n. 4118Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 278/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, cui sono stati riuniti i processi civili di appello iscritti ai numeri 383/2020 e 384/2020 del medesimo ruolo, tutti proposti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11206/2019, pubblicata in data 17.12.2019, e vertente: TRA (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 …Leggi di più...
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- 5. TAR Catania, sez. V, sentenza 05/11/2024, n. 3648Provvedimento: Pubblicato il 05/11/2024 N. 03648/2024 REG.PROV.COLL. N. 01131/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2024, proposto da Tutonet s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9420562DAE, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato Grande e Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro A.R.N.A.S. - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi”, in …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri 1. All' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o piu' vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui da' comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali.". - Art. 2.
Modifica all' articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , in materia di Autorita' delegata
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 124 del 2007 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3.
Autorita' delegata
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorita' delegata».
1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge.
2.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e' costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, non e' richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.". - Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza 1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»;
b) alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» e' inserito il seguente periodo: «Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo.»;
c) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni».
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 124 del 2007 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4.
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarieta' nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformita' delle attivita' di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalita', presso il DIS e' istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 118-bis del codice di procedura penale , introdotto dall'articolo 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all' articolo 329 del codice di procedura penale , possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.".