Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1033
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento

    Il contribuente non ha fornito prova della data di ricezione dell'atto impugnato, rendendo impossibile la verifica del rispetto dei termini di decadenza per la proposizione del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della data di ricezione dell'atto impugnato, senza entrare nel merito di questa specifica doglianza.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della data di ricezione dell'atto impugnato, senza entrare nel merito di questa specifica doglianza.

  • Inammissibile
    Illegittimità ed erroneità dell'accertamento. Omesso riconoscimento esenzione abitazione principale

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della data di ricezione dell'atto impugnato, senza entrare nel merito di questa specifica doglianza.

  • Inammissibile
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento sottostante

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della data di ricezione dell'atto impugnato, senza entrare nel merito di questa specifica doglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1033
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1033
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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