CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1033/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 969/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202403822262392150709262 IMU
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32482 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava intimazione ad adempiere n. 202403822262392150709262 del 04/07/2024 nonché il sottostante avviso di accertamento concernente IMU ed emesso dal Comune di
Catania, per l'importo totale dovuto alla data indicata pari a € 1.753,55, notificata da A.T.I. - Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate del Comune di Catania (Municipia S.p.A., mandataria) il 17/01/2025, come asserito dalla contribuente.
Con il ricorso, notificato a Municipia S.p.A. e al Comune di Catania, a mezzo pec del 22/01/2025, deduceva:
“1. Mancata notifica dell'avviso di accertamento”; “2. Mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione”; “3. Difetto di motivazione”; “4. Illegittimità ed erroneità dell'accertamento. Omesso riconoscimento della esenzione per abitazione principale”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 03/02/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto la contribuente non ha fornito prova alcuna di quando ha ricevuto l'atto impugnato, così da non rendere possibile la verifica del rispetto del termine di decadenza previsto per la proposizione del ricorso dall'art. 21, comma 1, prima parte, d. lgs. n. 546/1992. Non essendoci costituzione della parte intimata, nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
SPAMPINATO BIAGIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 969/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202403822262392150709262 IMU
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32482 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava intimazione ad adempiere n. 202403822262392150709262 del 04/07/2024 nonché il sottostante avviso di accertamento concernente IMU ed emesso dal Comune di
Catania, per l'importo totale dovuto alla data indicata pari a € 1.753,55, notificata da A.T.I. - Concessionario per la Riscossione Coattiva delle Entrate del Comune di Catania (Municipia S.p.A., mandataria) il 17/01/2025, come asserito dalla contribuente.
Con il ricorso, notificato a Municipia S.p.A. e al Comune di Catania, a mezzo pec del 22/01/2025, deduceva:
“1. Mancata notifica dell'avviso di accertamento”; “2. Mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione”; “3. Difetto di motivazione”; “4. Illegittimità ed erroneità dell'accertamento. Omesso riconoscimento della esenzione per abitazione principale”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 03/02/2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto la contribuente non ha fornito prova alcuna di quando ha ricevuto l'atto impugnato, così da non rendere possibile la verifica del rispetto del termine di decadenza previsto per la proposizione del ricorso dall'art. 21, comma 1, prima parte, d. lgs. n. 546/1992. Non essendoci costituzione della parte intimata, nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sez. 2^, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.