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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F.: , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]. La Vera, 2, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luisa Emma Bortoluzzi (C.F. ) e Serena Maccagnan (C.F. C.F._2
) del Foro di Belluno ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Belluno, Piazza dei Martiri n. 34, C.F._3 giusta procura in atti, le quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: - Email_1 Email_2
Parte appellante contro
, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, c.f. , in forza di procura ad lites P.IVA_1 C.F._4 del Presidente dell rilasciata con il ministero del Notaio n Fiumicino, rep. n. 37875, racc. n. 7313, del 22.03.2024, CP_1 Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135 – Venezia,
dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria, il numero di fax dello studio del difensore 0422 581541 e l'indirizzo di p.e.c.
, nonché l'indirizzo di p.e. Email_3 Email_5
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16/2024 del Tribunale di BELLUNO – sezione lavoro
1 IN PUNTO: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In via preliminare: disporre la riunione del presente procedimento a quello pendente avanti il medesimo Giudice tra un altro socio di Hotel
CP Des Alpes Srl, signor , e l , portante il n. 267/2024 RG. Parte_2
Nel merito: in via principale: in accoglimento del presente gravame, ed in riforma della sentenza impugnata, respingere le pretese
CP dell' in ordine agli obblighi contributivi del signor per il periodo contestato 01/10/2017-31/12/2018 e, Parte_1 conseguentemente, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico l'Avviso di addebito n. 316 2021 00001969 31 000, notificato in data
25.01.2022, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati;
II) annullarsi e/o riformarsi la sentenza di primo grado per
violazione dell'art. 151 disp att. c.p.c. per non aver disposto la riunione del procedimento n. 29/2022 al n. 21/2022 RG Tribunale di Belluno,
Sez. Lavoro.
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui debba ritenersi sussistente l'obbligo contributivo in capo al signor Pt_1
compensare le somme dovute con quanto già versato a titolo di contributi.
[...]
Spese di lite di entrambi i gradi rifuse.”
Per parte appellata:
“NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato.
CP NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accogliersi le conclusioni già rassegnate da in primo grado, e precisamente:
PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività della proposta opposizione con riguardo ai pretesi vizi formali dell'opposto Avviso di addebito
e della procedura che ha condotto all'emissione dello stesso, in quanto proposta dopo il decorso di venti giorni dal ricevimento dell'Avviso
di addebito opposto;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di cui all'opposto Avviso di addebito
ovvero di quelle, anche in misura minore, che saranno ritenute dovute all'esito del presente giudizio.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande del sig. , Pt_1
volte a ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito opposto o, in subordine, la declaratoria di compensazione delle somme dovute con i contributi già versati. Ha, altresì, condannato il lavoratore alla rifusione delle spese di lite.
Il sig. ha ricevuto l'avviso di addebito n. 316 2021 00001969 31 000 per € 5.912,04 Pt_1
notificato in data 25.1.2022, avente ad oggetto il pagamento dei contributi a titolo di Gestione
Commercianti relativamente agli anni dal 2017 al 2018 e conseguente al verbale ispettivo del
2 10.5.2019 che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con la soc. Hotel Des
Alpes s.r.l. di cui è socio. Ritenendo tale pretesa illegittima, il sig. ha instaurato la presente Pt_1
causa.
Il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore, così motivando:
“L'opposizione risulta infondata;
lo stesso amministratore unico della società, Pt_3
, infatti, nelle dichiarazioni rese agli Ispettori dell' ITL di Belluno, ha riferito che la principale
[...] attività che svolgeva in modo prevalente era quella di 'Ispettore presso la Segafredo Zanetti'; risultano conseguentemente inattendibili le deposizioni testimoniali, oltre che dello stesso amministratore, dei due dipendenti della società, e , i quali hanno riferito di Pt_4 Per_2 ricevere direttive dall'amministratore unico;
in assenza di quest'ultimo, che, come dichiarato dallo stesso agli Ispettori, svolge principalmente e prevalentemente l'attività di Ispettore per la società Segafredo Zanetti, alcuna altra persona incaricata di dare direttive ai dipendenti è stata indicata da parte ricorrente. Deve rilevarsi che, da un lato, è incontestato che sussiste fra i soci che avevano i contestati rapporti di lavoro subordinato, un rapporto di parentela e che, d'altro lato, dalle dichiarazioni rese agli ispettori dalla dipendente e dalla socia , emerge che le uniche persone CP_2 Parte_5 presenti nell'hotel e, quindi, in grado di dare direttive ai dipendenti, erano proprio tali soci. Come osservato da , 'La società verificata, e i soci di essa, tra cui l'odierno ricorrente, hanno ritenuto CP_1 maggiormente conveniente, considerata la natura stagionale dell'attività, assumere i propri soci di cui al verbale come lavoratori dipendenti a tempo determinato, nominando come amministratore unico un soggetto imparentato con gli altri soci, svolgente tutt'altra attività (Ispettore per la Segafredo Zanetti), in modo da far percepire ai predetti soci ove necessario l'indennità di disoccupazione e la copertura per tale via dell'intero anno, senza il costo dei contributi sui minimali (ponendo anzi a carico delle collettività i contributi sui periodi di disoccupazione) (...) . Si è di fronte, nel caso concreto, ad una impresa di dimensioni medio grandi, gestita da soci tutti imparentati tra di loro e che si sono suddivisi le posizioni di responsabilità dell'albergo (chi la reception, chi la sala, chi le stanze, chi la cucina e così via), eleggendo amministratore unico un altro componente della famiglia (pescato tra quelli che non lavorano nell'albergo), che si è prestato per il ruolo a titolo gratuito, nonostante svolga altra attività impegnativa e remunerata'; tale suddivisione di compiti fra i soci , Parte_2 Pt_1
, , , emerge dalle dichiarazioni rese agli Ispettori dalla
[...] Parte_6 Parte_7 dipendente , cameriera di sala, che ha riferito: 'a darci le direttive c'è sempre la Controparte_3 signora (all. 3 ) e dalle dichiarazioni (all. 3 ) rese dalla socia Parte_7 CP_1 CP_1 Parte_5 che ha riferito agli Ispettori: 'nel lavoro mi alternavo inizialmente con la socia che Parte_6 poi ha preso il mio posto in albergo;
la socia è la moglie dell'amministratore ; Parte_6 Pt_3 in albergo non mi sono mai occupata di altro, solo in più organizzavo il lavoro in lavanderia;
mio marito è il direttore dell'albergo, la socia si occupa della gestione della sala e della Parte_7 reception, in cucina c'è un socio che fa il cuoco con altri dipendenti'. Non è, peraltro, contestato da parte ricorrente che, come dedotto da nella memoria di CP_1 costituzione, il marito di , dalla stessa indicato come 'il direttore dell'albergo' sia Parte_5 proprio il ricorrente. La domanda proposta in via subordinata è parimenti infondata, essendo rimasto incontestato che 'I contributi dovuti, in considerazione della compagine sociale, sono stati calcolati detraendo la quota a carico dei lavoratori pagata dalla società' (p. 6 memoria di costituzione ). CP_1 Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza” (pagg. 2-4). 2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di quattro Pt_1
motivi. Ribadisce la compatibilità tra la propria qualità di socio della soc. Hotel Des Alpes e lo svolgimento di lavoro subordinato per la stessa società, atteso che – quale responsabile di ricevimento con contratto a tempo determinato – ha prestato attività lavorativa estranea alle funzioni
3 inerenti il rapporto organico e contraddistinta dai caratteri tipici della subordinazione.
2.1. Con il primo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta, errata interpretazione delle risultanze istruttorie,
omessa valutazione e motivazione circa le prove documentali.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha ammesso la prova testimoniale che egli aveva reiteratamente richiesto al fine di dimostrare la sua effettiva subordinazione al potere direttivo dell'amministratore unico. Precisa che risulta documentalmente che l'amministratore unico aveva nominato il sig. quale referente del ricevimento (docc. 7 e 8). Rileva che sussiste un nesso Pt_1
eziologico tra la mancata ammissione della prova testimoniale e la pronuncia emessa sicché la sentenza è viziata sul punto. Chiede rimessione in istruttoria reiterando le richieste proposte in primo grado.
L'appellante si duole poi che il primo giudice ha erroneamente interpretato le testimonianze assunte e i documenti prodotti. Evidenzia che il primo giudice ha tenuto conto esclusivamente delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla dipendente e ha ignorato le deposizioni dei testi CP_2
e i quali avevano confermato che l'amministratore unico era il solo Pt_4 Per_2 Pt_3
referente in azienda ed era ivi sempre presente. Osserva che la testimonianza dell'ispettore Tes_1
è irrilevante in quanto generica. Ribadisce che risulta documentalmente che l'amministratore unico aveva nominato i referenti per ogni reparto dell'albergo e aveva dato loro precise indicazioni e mansioni (docc. 7 e 8), come confermato dalle deposizioni testimoniali. Aggiunge che, sebbene enfatizzato da controparte, è irrilevante il legame di parentela esistente tra alcuni soci.
L'appellante lamenta anche che il primo giudice ha omesso la valutazione dei documenti prodotti dal lavoratore nonché la motivazione della mancata rilevanza. Ribadisce che dai documenti
(docc. da 4 a 9) emergono tutti gli elementi caratterizzanti la subordinazione.
L'appellante si duole altresì che il primo giudice ha erroneamente interpretato i verbali ispettivi acquisiti. Rileva che il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti accertati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e per il resto è oggetto del libero apprezzamento del giudice. Richiama giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n.
7074/2006, n. 10484/2004, n. 10427/2014, n. 24208/2020).
4 2.2. Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per omessa pronuncia circa la rilevanza del principio del legittimo affidamento.
L'appellante ribadisce la sussistenza degli elementi costitutivi dell'affidamento legittimo, alla luce sia del messaggio n. 3359 del 17.9.2019 – che ha sancito la compatibilità tra la qualità di CP_1
socio e lo svolgimento di lavoro subordinato per la stessa società – sia di precedente pronuncia del medesimo Tribunale di Belluno (sent. 55/2007) che aveva statuito la legittimità del rapporto di lavoro subordinato di . Parte_2
2.3. Con il terzo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per nullità e/o erroneità con riguardo alla domanda subordinata della ricorrente.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto che i contributi pretesi siano stati calcolati detraendo quanto già versato dalla società per conto del lavoratore. Evidenzia che nulla di ciò si evince dall'avviso di addebito e che il prospetto allegato ex adverso è privo di efficacia probatoria, sicché è fondata la richiesta di compensazione.
2.4. Con il quarto motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per mancata riunione dei procedimenti connessi.
L'appellante si duole che il primo giudice ha omesso la riunione con procedimenti connessi,
relativi ad altri soci.
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Ribadisce che – data CP_1
la natura stagionale dell'attività – i soci della soc. Hotel Des Alpes s.r.l. sono stati assunti come dipendenti a tempo determinato in modo da poter percepire l'indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati a copertura dell'intero anno senza versare i contributi sui minimali. Ribadisce,
altresì, che i contributi pretesi sono stati calcolati detraendo la quota a carico dei lavoratori già pagata dalla società. Evidenzia che, benché siano astrattamente compatibili la qualità di socio e lo svolgimento di lavoro subordinato per la stessa società, nel caso di specie deve escludersi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: si tratta infatti di un'azienda familiare gestita da soci tutti imparentati tra loro e che hanno suddiviso le posizioni di responsabilità dell'albergo, eleggendo amministratore unico un altro parente ( che è peraltro coniuge di altra socia) il quale Parte_3
è estraneo all'attività dell'albergo e svolge attività di lavoro subordinato per un diverso datore di
5 lavoro.
Quanto al primo motivo di appello, l ritiene che l'istruttoria di primo grado è stata CP_1
sufficientemente approfondita e il primo giudice ha tenuto conto del fatto che le dichiarazioni rese in sede ispettiva hanno una maggiore attendibilità; afferma che la sentenza impugnata è
compiutamente motivata e corretta.
Quanto al secondo motivo di appello, l sostiene che non vi alcun legittimo affidamento CP_1
da tutelare;
precisa che il messaggio del 17.9.2019 è successivo ai fatti di causa, sicché non CP_1
è idoneo a generare affidamento;
osserva che la sentenza n. 55/2007 del medesimo Tribunale è
irrilevante in quanto riguarda un periodo lontano dai fatti di causa e probabilmente un diverso assetto organizzativo.
Quanto al terzo motivo di appello, l ribadisce che i contributi pretesi sono stati calcolati CP_1
detraendo la quota a carico dei lavoratori già pagata dalla società; precisa che è stata una soluzione eccezionale, considerata la struttura familiare della compagine sociale, e non applicabile in sede giudiziale poiché i rapporti di credito e debito non sono reciproci.
Quanto al quarto motivo di appello, l ne afferma l'infondatezza rilevando che non CP_1
sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario o di riunione obbligatoria dei giudizi.
Infine l richiama le difese già svolte in primo grado. CP_1
4. All'udienza del 5.6.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni questione.
6. I motivi di appello sono suscettibili di essere unitariamente trattati in quanto connessi, e devono essere rigettati.
7. Innanzitutto deve ritenersi che il primo giudice non abbia riunito al presente procedimento quello promosso, per ragioni analoghe, da e , stante la non Parte_6 Parte_7
coincidenza delle loro mansioni e degli informatori che hanno deposto in relazione alle diverse posizioni. In ogni caso, non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata riunione non inficia la sentenza impugnata.
6 Per analoghe ragioni (diversità di mansioni svolte e di fonti di prova) i predetti procedimenti non vengono riuniti nel presente grado di giudizio.
8. Correttamente, inoltre, il primo giudice non ha ammesso i testi richiesti da parte appellante:
la formulazione dei capitoli, come riportata a pag. 6 dell'appello, è generica (emblematicamente,
con riferimento all'eterodirezione, si chiede di confermare che l'appellante doveva attenersi a
“decisioni” del Consiglio di Amministrazione e alle “direttive” / “indicazioni” dell'organo amministrativo, senza precisarne, nemmeno in via esemplificativa, il contenuto;
del pari generico il capitolo che chiede di confermare la necessità di chiedere autorizzazioni per variazioni di orario o di turno).
In ogni caso, il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese agli ispettori siano esaustive e –
secondo l'id quod plerumque accidit - più attendibili di eventuali deposizioni rese in sede giudiziale,
per assenza di condizionamenti (in particolare da parte del datore di lavoro) e maggiore vicinanza
(anche temporale) rispetto ai fatti di causa.
Sicchè, correttamente la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita dal primo giudice e non risulta indispensabile integrare l'istruttoria in questa sede.
In base alla valutazione complessiva degli elementi non contestati (rapporto di parentela/affinità tra i lavoratori oggetto di accertamento) e quelli emersi dalle dichiarazioni in atti,
CP_ correttamente il primo giudice ha confermato l'accertamento svolto dall .
In particolare, è emblematica la dichiarazione dell'amministratore unico (marito di Pt_6
, parente di e appellante sub RG 289/24) che conferma che il suo lavoro
[...] Parte_7
era quello di Ispettore per una società terza e che , assunta con mansioni di Parte_6
guardarobiera, era il punto di riferimento dei dipendenti da lei coordinati. Posto che non vi è alcuna prova dell'esercizio del potere di eterodirezione da parte dell'organo amministrativo (stante la genericità dei capitoli di prova e la genericità delle dichiarazioni dei testi ammessi, v. infra), tale affermazione deve essere intesa nel senso che era a impartire le direttive alla Parte_6
squadra di dipendenti da lei coordinata, posto che non ci sono allegazioni specifiche su chi altro avrebbe diretto, in tesi, tali dipendenti.
Del tutto verosimilmente, era a dare le direttive ai lavoratori da lui coordinati e Parte_1
7 addetti al ricevimento.
Sono del tutto generiche le deposizioni dei testi che in giudizio hanno dichiarato che le direttive venivano date dall'amministratore unico. In ogni caso, per quanto precede, devono ritenersi maggiormente genuine e attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori.
In particolare, quanto al teste che, sentito come teste in giudizio, ha confermato Per_2
che riceveva le direttive dall' amministratore, il Collegio osserva che tale deposizione è generica e contraddice quanto dichiarato dal medesimo agli ispettori, ovverosia che egli prendeva Per_2
direttive da “ ” (verosimilmente l'appellante , parente di e Pt_1 Parte_1 Parte_6
, appellanti sub RG 289/2024 e 290/2024). Sicchè, in ossequio alle considerazioni Parte_7
sopra esposte, deve ritenersi maggiormente attendibile la deposizione resa dal medesimo in sede ispettiva.
Riscontri a tale conclusione si rinvengono nelle dichiarazioni rese dalla lavoratrice
, cameriera di sala, che ha confermato che non era l'amministratore unico Controparte_3
a dare le direttive, bensì era “ ”, con tutta probabilità l'appellante , Parte_7 Parte_7
formalmente assunta come lavoratrice dipendente e mansioni di responsabile di sala appellante sub
RG 290/2024.
In tale prospettiva, gli ordini di servizio genericamente richiamati da parte appellante (senza puntuale illustrazione del contenuto – in tesi – dimostrativo di tali documenti) sono comunque irrilevanti, in quanto elementi meramente formali rispetto ai quali deve essere data prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
La valutazione complessiva di tutti gli elementi in causa e valorizzati dal primo giudice
CP_ conferma la correttezza del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato operato dall , in particolare per difetto dell'elemento dell'eterodirezione e della soggezione al potere direttivo.
9. Il Collegio ritiene infondato il motivo d'appello incentrato sulla asserita violazione del
CP_ principio dell'affidamento. Non è rilevante, in questa sede, la nota citata da parte appellante con riferimento alla compatibilità della qualità di socio con la posizione di lavoratore subordinato, in quanto la questione di causa è la fittizietà della formalizzazione del rapporto sub specie di lavoro subordinato. Altresì irrilevante, in particolare sotto il profilo dell'affidamento, la sentenza invocata
8 dall'appellante (peraltro risalente nel tempo e dunque riferita a diverso periodo temporale) del
Tribunale di Belluno: l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato deve essere svolto in concreto e con riferimento alla specifica singola posizione in un determinato lasso temporale, sicchè
alcun affidamento giuridicamente rilevante – rispetto ad una valutazione in fatto – può fondarsi su un precedente giudiziario che riguarda un diverso periodo temporale, senza specifica allegazione e prova che la situazione di fatto non è mutata.
10. Infine, l'appello risulta infondato anche in ordine alla asserita omessa compensazione.
Anche a prescindere dal rilievo per cui i contributi che l'appellante pretende di portare in
CP_ compensazione con il debito verso l derivante dalla riqualificazione del rapporto per cui è causa non sono stati versati dall'appellante ma da un soggetto terzo (il formale datore di lavoro Hotel Des
CP_ Alpes), il primo giudice ha dato atto che l ha puntualizzato di aver già dato corso, in via eccezionale, a tale compensazione, tenuto conto che il datore di lavoro è una società a ristretta base societaria, partecipata da soggetti con legami di parentela/affinità. E, a fronte di tale passaggio della sentenza, l'appellante non ha svolto nessuna specifica contestazione, limitandosi ad affermare genericamente che nell'avviso di addebito non era stata indicata l'avvenuta compensazione.
11. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
12. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di delle spese CP_1
di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa,
oltre al 15% per rimborso spese forfettario come per legge e rimborso del contributo unificato.
13. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
9 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.966,00 oltre al rimborso forfettario di legge e al rimborso del contributo unificato;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 5.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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