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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1191/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250011493722000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250011493722000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250011493722000 RADIODIFFUSIONI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250011493722000 RADIODIFFUSIONI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La parte ricorrente è presente e si riporta ai propri scritti difensivi.
Nessuno è comparso per l'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'AdE DP I di Torino, come indicato in epigrafe ed all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 1.9.2025, relativa all'omesso pagamento del canone rai per le annualità 2020 e 2021 per l'immobile sito alla Via Indirizzo_1 in Montoro (AV).
Il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità o disporsi l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) vizi formali della cartella ed omessa notificazione degli atti fiscali presupposti;
-2) inesistenza del presupposto impositivo, atteso che l'immobile di proprietà del ricorrente era in corso di costruzione e, quindi, non v'era alcun apparecchio idoneo alla ricezione di trasmissioni televisive.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni attinenti al merito dei crediti iscritti al ruolo;
rilevava la piena legittimità formale della cartella esattoriale.
L'AdE resistente si costituiva in giudizio e l'infondatezza dei motivi di ricorso. Precisava che il ricorrente era titolare di un abbonamento TV fino al 2015 e non aveva mai presentato denuncia di cessazione ex art. 10
r.d.l. 246/1938.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare va chiarito che, in omaggio al principio giurisprudenziale della ragione più liquida, che consente al giudice di esaminare in via prioritario una delle questioni controverse qualora sia idonea a definire il giudizio, si procederà direttamente all'esame del motivo di impugnazione relativo all'inesistenza del presupposto impositivo (cfr. Cass. ord. 9309/2020).
In punto di fatto, giova evidenziare che le risultanze istruttorie in atti rendono palese la circostanza che l'immobile oggetto di tassazione non è servito da alcun apparecchio idoneo alla ricezione di trasmissioni televisive.
Infatti, si tratta di un bene in corso di costruzione sito alla via Indirizzo_1 del Comune di Montoro (AV). L'utenza elettrica al servizio di tale bene è funzionale escusivamente al funzionamento del pozzo agricolo al servizio del terreno circostante (cfr. documentazione fotografica e relativa all'utenza elettrica intestata al ricorrente e relativa all'immobile alla Indirizzo_2)
Infatti, la cartella esattoriale è stata inviata al ricorrente presso tale indirizzo.
Il pregresso abbonamento TV a cui si riferisce l'AdE resistente è, invece, relativo, all'immobile sito in Indirizzo_2, ove il ricorrente abita con la madre, come emerge dalla documentazione in atti.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza, attesa anche l'inutile proposizione di un'istanza di autotutela da parte del ricorrente.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna le resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidandole in
€ 300,00 per onorari, oltre € 30,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1191/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250011493722000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250011493722000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250011493722000 RADIODIFFUSIONI 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250011493722000 RADIODIFFUSIONI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La parte ricorrente è presente e si riporta ai propri scritti difensivi.
Nessuno è comparso per l'ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'AdE DP I di Torino, come indicato in epigrafe ed all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 1.9.2025, relativa all'omesso pagamento del canone rai per le annualità 2020 e 2021 per l'immobile sito alla Via Indirizzo_1 in Montoro (AV).
Il ricorrente chiedeva dichiararsi la nullità o disporsi l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) vizi formali della cartella ed omessa notificazione degli atti fiscali presupposti;
-2) inesistenza del presupposto impositivo, atteso che l'immobile di proprietà del ricorrente era in corso di costruzione e, quindi, non v'era alcun apparecchio idoneo alla ricezione di trasmissioni televisive.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni attinenti al merito dei crediti iscritti al ruolo;
rilevava la piena legittimità formale della cartella esattoriale.
L'AdE resistente si costituiva in giudizio e l'infondatezza dei motivi di ricorso. Precisava che il ricorrente era titolare di un abbonamento TV fino al 2015 e non aveva mai presentato denuncia di cessazione ex art. 10
r.d.l. 246/1938.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare va chiarito che, in omaggio al principio giurisprudenziale della ragione più liquida, che consente al giudice di esaminare in via prioritario una delle questioni controverse qualora sia idonea a definire il giudizio, si procederà direttamente all'esame del motivo di impugnazione relativo all'inesistenza del presupposto impositivo (cfr. Cass. ord. 9309/2020).
In punto di fatto, giova evidenziare che le risultanze istruttorie in atti rendono palese la circostanza che l'immobile oggetto di tassazione non è servito da alcun apparecchio idoneo alla ricezione di trasmissioni televisive.
Infatti, si tratta di un bene in corso di costruzione sito alla via Indirizzo_1 del Comune di Montoro (AV). L'utenza elettrica al servizio di tale bene è funzionale escusivamente al funzionamento del pozzo agricolo al servizio del terreno circostante (cfr. documentazione fotografica e relativa all'utenza elettrica intestata al ricorrente e relativa all'immobile alla Indirizzo_2)
Infatti, la cartella esattoriale è stata inviata al ricorrente presso tale indirizzo.
Il pregresso abbonamento TV a cui si riferisce l'AdE resistente è, invece, relativo, all'immobile sito in Indirizzo_2, ove il ricorrente abita con la madre, come emerge dalla documentazione in atti.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza, attesa anche l'inutile proposizione di un'istanza di autotutela da parte del ricorrente.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna le resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidandole in
€ 300,00 per onorari, oltre € 30,00 per esborsi, oltre accessori di legge.