Articolo 6 della Legge 4 luglio 1950, n. 454
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 luglio 1950
Art. 6.
L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in esecuzione delle disposizioni emanate dal prefetto a norma dell'articolo precedente ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvedera' alla ripartizione del contingente comunale tra i singoli produttori ed al rilascio agli interessati del documento comprovante la quantita' di prodotto che ciascuno di essi avra' facolta' di conferire ai "granai del popolo".
Entrata in vigore il 15 luglio 1950