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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 921/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Alessandra PILIEGO Presidente
dott. Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Istruttore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] assistita dall'avv.
PO CO e dall'Avv. Tiziana CO,
pec: Email_1
pec: Email_2
Appellante
contro
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ) Controparte_3 CodiceFiscale_4
Appellati contumaci
oggetto: appello avverso l'ordinanza del 3 giugno 2022, pubblicata in data 7 giugno
2022, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio R.G. 11596/2017.
Appello del 24 giugno 2022. Conclusioni: All'udienza del 21 settembre 2025, celebrata in modalità cartolare, la causa, previa sostituzione del relatore, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
conveniva in giudizio i signori Parte_1 Controparte_1
e per far dichiarare autentiche le CP_2 Controparte_3 sottoscrizioni apposte a margine ed in calce ad un verbale di mediazione ed all'allegato atto di transazione avente ad oggetto l'accertamento dell'usucapione, avendovi interesse per trascrivere l'accordo raggiunto.
I convenuti restavano contumaci ma comparivano alla prima udienza, confermando di avere apposto le sottoscrizioni in oggetto.
La causa veniva quindi decisa senza attività istruttoria.
2: la sentenza appellata
Il Giudice rigettava la domanda.
A motivo essenziale del rigetto deduceva che l'accordo di conciliazione portato in giudizio non presentava la forma richiesta dalla legge, in quanto le sottoscrizioni non erano state autenticate da un pubblico ufficiale, sicché non poteva procedersi come richiesto dalla parte ai fini della trascrizione dell'atto.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la soccombente.
Primo motivo: violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt.
2643 e 2657 c.c.
L'atto per il quale era stato chiesto l'accertamento giudiziale delle firme era il verbale di definizione del procedimento di mediazione e l'atto di transazione ad esso allegato, con il quale non veniva accertata l'usucapione, ma la stessa veniva recepita nell'atto di intervenuta transazione. Per tale motivo le argomentazioni utilizzate dal
Tribunale per il rigetto della domanda erano inconferenti.
L'atto di transazione, infatti, non aveva efficacia costitutiva ma meramente ricognitiva, non disponendo il trasferimento ma accertando che il trasferimento era avvenuto a tiolo originario, ovvero per usucapione. pag. 2/5 Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c.
Il Tribunale aveva ravvisato un abuso dello strumento processuale, non curando il disposto dell'art. 216 c.p.c., che per il riconoscimento in via principale chiedeva esclusivamente l'interesse , ovvero , nel caso di specie, la necessità di procedere a trascrizione.
Terzo motivo: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 228 e segg. C.p.c. e 2733 c.c.
Nel caso di specie il Giudice non aveva valutato che i convenuti comparendo avevano reso piena confessione, dispensando la parte dal fornire ulteriori prove.
Veniva quindi chiesta la riforma della sentenza, a spese compensate.
I convenuti rimanevano contumaci. Verificata la regolarità delle notifiche, la causa all'udienza del 19 settembre 2025, previa sostituzione del relatore, veniva trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: motivi della decisione.
Al fine della delibazione della questione sottoposta alla Corte è necessario richiamare gli elementi essenziali della questione sottoposta alla Corte.
In data 22 novembre 2021 tra le parti oggi contrapposte venne raggiunto un accordo in mediazione, consacrato in un separato verbale.
Nell'allegato atto di transazione le parti oggi appellate riconobbero che aveva posseduto da oltre vent'anni in maniera pubblica, pacifica Parte_1 ed incontestata di un posto auto e di un box auto. In virtù di tale riconoscimento la parte odierna appellante si impegnava a versare la somma di €uro 5.000,00 oltre ad accollarsi le spese della mediazione e del procedimento per il riconoscimento giudiziale delle firme che avrebbe esperito innanzi al Tribunale di Bari.
A dimostrazione della sussistenza dell'interesse la dichiarava Pt_1 espressamente la necessità del provvedimento giudiziale ai fini di provvedere alla trascrizione dell'atto.
Orbene, osserva la Corte che l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata serve a ovviare alla mancanza di autenticazione (art. 2703 c.c.) e non è conseguibile diversamente se non mediante l'intervento del giudice (art. 2652, comma 1, n. 3). Nel caso di specie, tale interesse sussiste, e si presume continui a pag. 3/5 sussistere, in capo alla odierna appellante che ha manifestato la necessità di procedere a trascrizione della scrittura allegata al verbale di mediazione.
Tuttavia, il provvedimento che la appellante richiede non può assumere la rilevanza pratica che intende attribuirvi, atteso che il riconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione avrebbe valore esclusivamente tra le parti e non sarebbe opponibile a terzi;
infine, l'accordo di mediazione non potrebbe essere trascritto, atteso il preciso disposto dell'art. 2643 12 bis, che, inserito dall'art. 84 bis del DL 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, indica come soggetti a trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione purché la sottoscrizione del processo verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e tanto anche al fine dell'accertamento della conformità dei beni ai dati catastali.
In sostanza, in mancanza di un controllo giudiziario sull'effettiva sussistenza dei presupposti dell'usucapione a garanzia dei terzi (tale non potendo essere intese le dichiarazioni rese dalle parti in udienza) e della verifica della conformità dei beni rispetto ai dati catastali, l'accordo sottoscritto dalle parti con l'autentica dei rispettivi difensori – che non possono essere definiti, ai sensi del disposto dell'art. 2643 12 bis, pubblici ufficiali a ciò autorizzati - non costituisce titolo idoneo per la trascrizione, sicché, anche ove venisse accolto il gravame, la sentenza non potrebbe in alcun modo essere utilizzata ai fini richiesti.
L'appello viene rigettato.
La contumacia dei convenuti impedisce la statuizione sulle spese di lite.
Il rigetto del gravame sottopone la parte appellante all'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 921/2022, promossa da Parte_1 contro e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 avverso l'ordinanza del 3 giugno 2022, pubblicata in data 7 giugno 2022, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio R.G. 11596/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello; pag. 4/5 b) Nulla per le spese;
c) Dichiara che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott.ssa Alessandra Piliego)
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Alessandra PILIEGO Presidente
dott. Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Istruttore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] assistita dall'avv.
PO CO e dall'Avv. Tiziana CO,
pec: Email_1
pec: Email_2
Appellante
contro
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ) Controparte_3 CodiceFiscale_4
Appellati contumaci
oggetto: appello avverso l'ordinanza del 3 giugno 2022, pubblicata in data 7 giugno
2022, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio R.G. 11596/2017.
Appello del 24 giugno 2022. Conclusioni: All'udienza del 21 settembre 2025, celebrata in modalità cartolare, la causa, previa sostituzione del relatore, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
conveniva in giudizio i signori Parte_1 Controparte_1
e per far dichiarare autentiche le CP_2 Controparte_3 sottoscrizioni apposte a margine ed in calce ad un verbale di mediazione ed all'allegato atto di transazione avente ad oggetto l'accertamento dell'usucapione, avendovi interesse per trascrivere l'accordo raggiunto.
I convenuti restavano contumaci ma comparivano alla prima udienza, confermando di avere apposto le sottoscrizioni in oggetto.
La causa veniva quindi decisa senza attività istruttoria.
2: la sentenza appellata
Il Giudice rigettava la domanda.
A motivo essenziale del rigetto deduceva che l'accordo di conciliazione portato in giudizio non presentava la forma richiesta dalla legge, in quanto le sottoscrizioni non erano state autenticate da un pubblico ufficiale, sicché non poteva procedersi come richiesto dalla parte ai fini della trascrizione dell'atto.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello la soccombente.
Primo motivo: violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt.
2643 e 2657 c.c.
L'atto per il quale era stato chiesto l'accertamento giudiziale delle firme era il verbale di definizione del procedimento di mediazione e l'atto di transazione ad esso allegato, con il quale non veniva accertata l'usucapione, ma la stessa veniva recepita nell'atto di intervenuta transazione. Per tale motivo le argomentazioni utilizzate dal
Tribunale per il rigetto della domanda erano inconferenti.
L'atto di transazione, infatti, non aveva efficacia costitutiva ma meramente ricognitiva, non disponendo il trasferimento ma accertando che il trasferimento era avvenuto a tiolo originario, ovvero per usucapione. pag. 2/5 Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 216 c.p.c.
Il Tribunale aveva ravvisato un abuso dello strumento processuale, non curando il disposto dell'art. 216 c.p.c., che per il riconoscimento in via principale chiedeva esclusivamente l'interesse , ovvero , nel caso di specie, la necessità di procedere a trascrizione.
Terzo motivo: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 228 e segg. C.p.c. e 2733 c.c.
Nel caso di specie il Giudice non aveva valutato che i convenuti comparendo avevano reso piena confessione, dispensando la parte dal fornire ulteriori prove.
Veniva quindi chiesta la riforma della sentenza, a spese compensate.
I convenuti rimanevano contumaci. Verificata la regolarità delle notifiche, la causa all'udienza del 19 settembre 2025, previa sostituzione del relatore, veniva trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: motivi della decisione.
Al fine della delibazione della questione sottoposta alla Corte è necessario richiamare gli elementi essenziali della questione sottoposta alla Corte.
In data 22 novembre 2021 tra le parti oggi contrapposte venne raggiunto un accordo in mediazione, consacrato in un separato verbale.
Nell'allegato atto di transazione le parti oggi appellate riconobbero che aveva posseduto da oltre vent'anni in maniera pubblica, pacifica Parte_1 ed incontestata di un posto auto e di un box auto. In virtù di tale riconoscimento la parte odierna appellante si impegnava a versare la somma di €uro 5.000,00 oltre ad accollarsi le spese della mediazione e del procedimento per il riconoscimento giudiziale delle firme che avrebbe esperito innanzi al Tribunale di Bari.
A dimostrazione della sussistenza dell'interesse la dichiarava Pt_1 espressamente la necessità del provvedimento giudiziale ai fini di provvedere alla trascrizione dell'atto.
Orbene, osserva la Corte che l'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata serve a ovviare alla mancanza di autenticazione (art. 2703 c.c.) e non è conseguibile diversamente se non mediante l'intervento del giudice (art. 2652, comma 1, n. 3). Nel caso di specie, tale interesse sussiste, e si presume continui a pag. 3/5 sussistere, in capo alla odierna appellante che ha manifestato la necessità di procedere a trascrizione della scrittura allegata al verbale di mediazione.
Tuttavia, il provvedimento che la appellante richiede non può assumere la rilevanza pratica che intende attribuirvi, atteso che il riconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione avrebbe valore esclusivamente tra le parti e non sarebbe opponibile a terzi;
infine, l'accordo di mediazione non potrebbe essere trascritto, atteso il preciso disposto dell'art. 2643 12 bis, che, inserito dall'art. 84 bis del DL 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, indica come soggetti a trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione purché la sottoscrizione del processo verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato e tanto anche al fine dell'accertamento della conformità dei beni ai dati catastali.
In sostanza, in mancanza di un controllo giudiziario sull'effettiva sussistenza dei presupposti dell'usucapione a garanzia dei terzi (tale non potendo essere intese le dichiarazioni rese dalle parti in udienza) e della verifica della conformità dei beni rispetto ai dati catastali, l'accordo sottoscritto dalle parti con l'autentica dei rispettivi difensori – che non possono essere definiti, ai sensi del disposto dell'art. 2643 12 bis, pubblici ufficiali a ciò autorizzati - non costituisce titolo idoneo per la trascrizione, sicché, anche ove venisse accolto il gravame, la sentenza non potrebbe in alcun modo essere utilizzata ai fini richiesti.
L'appello viene rigettato.
La contumacia dei convenuti impedisce la statuizione sulle spese di lite.
Il rigetto del gravame sottopone la parte appellante all'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 921/2022, promossa da Parte_1 contro e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 avverso l'ordinanza del 3 giugno 2022, pubblicata in data 7 giugno 2022, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio R.G. 11596/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello; pag. 4/5 b) Nulla per le spese;
c) Dichiara che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott.ssa Alessandra Piliego)
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