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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/12/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 90/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 90 del ruolo degli affari degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Nora Piras, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sassari nello CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Orlando Ugone che, con l'avv. Daniele Casu, lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04.02.2025, ha convenuto in giudizio dal quale Parte_1 CP_1 si era separata nell'ottobre 2024, per ottenere la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della comune figlia nata il [...]. Persona_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto: che la relazione sentimentale con lo CP_1 per vari anni suo convivente more uxorio, era cessata per incomponibili divergenze caratteriali;
di
1 lavorare come collaboratrice domestica con contratto part-time di cinque ore e mezzo settimanali, con retribuzione netta di euro 190,00 al mese;
di percepire per intero l'assegno unico e universale, di euro 200,00 circa mensili, spettante per la figlia di avere stipulato, per far fronte alle Per_1 spese familiari, un finanziamento in data 08.02.2022, da restituire in quarantotto rate mensili di euro
300,00 ciascuna;
che lo stipendio del resistente era stato di euro 1.400,00 al mese durante il periodo in cui lo era stato impiegato nell'impresa del padre (operante nel settore degli infissi), CP_1 mentre, attualmente, per l'attività svolta alle dipendenze di un altro datore di lavoro, era di euro
1.200,00 circa mensili;
che il resistente, trasferitosi nell'abitazione dei propri genitori dopo la separazione, non sosteneva costi per l'alloggio; che il resistente contribuiva al mantenimento della figlia ediante versamento di un assegno di euro 200,00 al mese. Per_1
Il 23.06.2025 si è costituito in giudizio il quale, con riguardo ai profili economici, CP_1 ha confermato quanto esposto dalla ricorrente, a eccezione della parte relativa alla propria retribuzione attuale: il resistente ha infatti rappresentato che, a causa delle difficoltà dell'impresa della propria famiglia, aveva deciso di cercare occupazione in Corsica, dove, però, non era riuscito a trovare uno stabile impiego.
Il resistente ha, peraltro, chiesto il pieno accoglimento delle condizioni proposte nel ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali.
In virtù dell'accordo, la causa, trattata su istanza congiunta nei modi previsti dall'art. 127 ter cod. proc. civ., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto, tenuto conto delle occupazioni delle parti e delle rispettive retribuzioni, nonché dei tempi di permanenza di presso ciascuna di Persona_1 esse, è idoneo a garantire il diritto della minore – la quale non è stata sentita in ragione dell'età di sette anni e della manifesta superfluità dell'ascolto – di ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone, per accordo delle parti:
1) la quale è collocata in via prevalente presso la madre, nella cui abitazione Persona_1
(attualmente, in Bonarcado, via Pertini n. 7) conserverà la residenza anche ai fini anagrafici, è affidata a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore rilievo (come, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti i trattamenti sanitari, la scuola e l'educazione in genere, le attività ricreative, sportive ed extrascolastiche,
l'indirizzo religioso) e, anche disgiuntamente, sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'onere di tenersi reciprocamente informati;
2 2) quanto al diritto di visita, e salva diversa concorde volontà delle parti e compatibilmente con gli impegni della minore: (i) il padre terrà con sé il lunedì e il giovedì dalle 13.30 Persona_1
(orario di uscita da scuola) alle 18.30 e, a settimane alternate, un giorno del fine settimana (il sabato o la domenica) sempre dalle 13.30 alle 18.30; (ii) durante le vacanze Natalizie, Pasquali e nelle altre festività civili il padre terrà con sé la figlia secondo il criterio dell'alternanza (e così durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà il 24 e il 26 dicembre, il Primo e il 5 gennaio con un genitore e il 25 e il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro; la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro; il giorno di Ferragosto con un genitore e l'anno successivo con l'altro, e così via ad anni alterni;
3) è stabilito a carico di a titolo di contributo per l'indiretto mantenimento della CP_1 figlia, l'assegno mensile di euro 400,00, che sarà versato ad entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, oltre rivalutazione annuale su base Istat;
4) continuerà a percepire per intero l'assegno unico e universale spettante per la Parte_1 figlia Per_1
5) le spese straordinarie (scolastiche, ricreative e sanitarie non coperte dal S.S.N. debitamente documentate) per la minore sono ripartite fra i genitori nella misura del 50% a testa;
Persona_1
6) si impegna a rimborsare ad , ogni mese, la somma di euro CP_1 Parte_1
150,00, pari alla metà della rata del finanziamento stipulato con la Compass Banca S.p.A., per spese familiari, l'08.02.2022 (avente n. 25350209);
7) le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 90 del ruolo degli affari degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Oristano Parte_1 C.F._1 nello studio dell'avv. Nora Piras, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Sassari nello CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Orlando Ugone che, con l'avv. Daniele Casu, lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04.02.2025, ha convenuto in giudizio dal quale Parte_1 CP_1 si era separata nell'ottobre 2024, per ottenere la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento della comune figlia nata il [...]. Persona_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto: che la relazione sentimentale con lo CP_1 per vari anni suo convivente more uxorio, era cessata per incomponibili divergenze caratteriali;
di
1 lavorare come collaboratrice domestica con contratto part-time di cinque ore e mezzo settimanali, con retribuzione netta di euro 190,00 al mese;
di percepire per intero l'assegno unico e universale, di euro 200,00 circa mensili, spettante per la figlia di avere stipulato, per far fronte alle Per_1 spese familiari, un finanziamento in data 08.02.2022, da restituire in quarantotto rate mensili di euro
300,00 ciascuna;
che lo stipendio del resistente era stato di euro 1.400,00 al mese durante il periodo in cui lo era stato impiegato nell'impresa del padre (operante nel settore degli infissi), CP_1 mentre, attualmente, per l'attività svolta alle dipendenze di un altro datore di lavoro, era di euro
1.200,00 circa mensili;
che il resistente, trasferitosi nell'abitazione dei propri genitori dopo la separazione, non sosteneva costi per l'alloggio; che il resistente contribuiva al mantenimento della figlia ediante versamento di un assegno di euro 200,00 al mese. Per_1
Il 23.06.2025 si è costituito in giudizio il quale, con riguardo ai profili economici, CP_1 ha confermato quanto esposto dalla ricorrente, a eccezione della parte relativa alla propria retribuzione attuale: il resistente ha infatti rappresentato che, a causa delle difficoltà dell'impresa della propria famiglia, aveva deciso di cercare occupazione in Corsica, dove, però, non era riuscito a trovare uno stabile impiego.
Il resistente ha, peraltro, chiesto il pieno accoglimento delle condizioni proposte nel ricorso, con integrale compensazione delle spese processuali.
In virtù dell'accordo, la causa, trattata su istanza congiunta nei modi previsti dall'art. 127 ter cod. proc. civ., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto, tenuto conto delle occupazioni delle parti e delle rispettive retribuzioni, nonché dei tempi di permanenza di presso ciascuna di Persona_1 esse, è idoneo a garantire il diritto della minore – la quale non è stata sentita in ragione dell'età di sette anni e della manifesta superfluità dell'ascolto – di ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone, per accordo delle parti:
1) la quale è collocata in via prevalente presso la madre, nella cui abitazione Persona_1
(attualmente, in Bonarcado, via Pertini n. 7) conserverà la residenza anche ai fini anagrafici, è affidata a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore rilievo (come, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti i trattamenti sanitari, la scuola e l'educazione in genere, le attività ricreative, sportive ed extrascolastiche,
l'indirizzo religioso) e, anche disgiuntamente, sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'onere di tenersi reciprocamente informati;
2 2) quanto al diritto di visita, e salva diversa concorde volontà delle parti e compatibilmente con gli impegni della minore: (i) il padre terrà con sé il lunedì e il giovedì dalle 13.30 Persona_1
(orario di uscita da scuola) alle 18.30 e, a settimane alternate, un giorno del fine settimana (il sabato o la domenica) sempre dalle 13.30 alle 18.30; (ii) durante le vacanze Natalizie, Pasquali e nelle altre festività civili il padre terrà con sé la figlia secondo il criterio dell'alternanza (e così durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà il 24 e il 26 dicembre, il Primo e il 5 gennaio con un genitore e il 25 e il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro; la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro; il giorno di Ferragosto con un genitore e l'anno successivo con l'altro, e così via ad anni alterni;
3) è stabilito a carico di a titolo di contributo per l'indiretto mantenimento della CP_1 figlia, l'assegno mensile di euro 400,00, che sarà versato ad entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, oltre rivalutazione annuale su base Istat;
4) continuerà a percepire per intero l'assegno unico e universale spettante per la Parte_1 figlia Per_1
5) le spese straordinarie (scolastiche, ricreative e sanitarie non coperte dal S.S.N. debitamente documentate) per la minore sono ripartite fra i genitori nella misura del 50% a testa;
Persona_1
6) si impegna a rimborsare ad , ogni mese, la somma di euro CP_1 Parte_1
150,00, pari alla metà della rata del finanziamento stipulato con la Compass Banca S.p.A., per spese familiari, l'08.02.2022 (avente n. 25350209);
7) le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 22.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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