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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5144 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliata in LU (Me), Via Umberto I n. 644 presso lo studio dell'Avv. Maria Pia
D'Arrigo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
-Ricorrente-
E
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
18.11.1965, cittadino italiano, residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour n. 74, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Micalizzi, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-Resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 12.12.2024, nata in [...] il [...], Parte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 22.07.1998 nel Comune di
LU (ME), con , nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di
LU anno 1998 Parte II serie A n 9;
- che dall'unione erano nati in Messina il 22.05.2001 i figli e Persona_1
, entrambi non economicamente autosufficienti;
Persona_2
- che svolgeva attività di impiantista quale titolare di una Controparte_1
ditta individuale, mentre la ricorrente era impiegata presso il Comune di LU;
- che nel corso degli anni il rapporto coniugale si era deteriorato a causa della condotta del che aveva abbandonato il tetto coniugale a causa di una relazione CP_1
extraconiugale.
Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni meglio specificate in ricorso.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 18.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il Controparte_1
quale aderiva alla richiesta di separazione e contestava nel merito le deduzioni di parte avversa, ritenendo in particolare che la separazione fosse addebitabile alla ricorrente per il clima di tensione creato nell'ultimo periodo del rapporto coniugale, mentre il CP_1
non aveva intrattenuto alcuna relazione prima che la lo costringesse ad Pt_1
abbandonare la casa familiare.
All'udienza del 12.05.2025, veniva esperito il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo, dopodiché i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status coniugale.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione meriti accoglimento. Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992
n. 7148).
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale richiesta dalle parti.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalle parti, dovendo il processo proseguire per la loro definizione.
Occorre di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice relatore per l'ulteriore corso della causa, come da separata ordinanza, e riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle ulteriori domande e sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data
12.12.2024, provvede come segue: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] Parte_1
il 02.12.1968, e , nato a [...] il [...], che, per Controparte_1
l'effetto, autorizza a vivere separati, uniti in matrimonio con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di LU anno 1998 Parte II serie A n 9;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LU di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
3) rimette le parti davanti al Giudice relatore per il proseguo come da separata ordinanza;
4) riserva di pronunciare sulle spese all'emissione della sentenza definitiva.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5144 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliata in LU (Me), Via Umberto I n. 644 presso lo studio dell'Avv. Maria Pia
D'Arrigo, che la rappresenta e difende per procura in atti;
-Ricorrente-
E
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
18.11.1965, cittadino italiano, residente in [...], elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour n. 74, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Micalizzi, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-Resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale. IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi, depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 12.12.2024, nata in [...] il [...], Parte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 22.07.1998 nel Comune di
LU (ME), con , nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di
LU anno 1998 Parte II serie A n 9;
- che dall'unione erano nati in Messina il 22.05.2001 i figli e Persona_1
, entrambi non economicamente autosufficienti;
Persona_2
- che svolgeva attività di impiantista quale titolare di una Controparte_1
ditta individuale, mentre la ricorrente era impiegata presso il Comune di LU;
- che nel corso degli anni il rapporto coniugale si era deteriorato a causa della condotta del che aveva abbandonato il tetto coniugale a causa di una relazione CP_1
extraconiugale.
Tutto ciò premesso, chiedeva che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni meglio specificate in ricorso.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 18.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il Controparte_1
quale aderiva alla richiesta di separazione e contestava nel merito le deduzioni di parte avversa, ritenendo in particolare che la separazione fosse addebitabile alla ricorrente per il clima di tensione creato nell'ultimo periodo del rapporto coniugale, mentre il CP_1
non aveva intrattenuto alcuna relazione prima che la lo costringesse ad Pt_1
abbandonare la casa familiare.
All'udienza del 12.05.2025, veniva esperito il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo, dopodiché i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status e il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status coniugale.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione meriti accoglimento. Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza. L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ. 10.06.1992
n. 7148).
I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale richiesta dalle parti.
Questo Tribunale non può, viceversa, pronunciarsi sulle altre domande avanzate dalle parti, dovendo il processo proseguire per la loro definizione.
Occorre di conseguenza pronunciare sentenza non definitiva, rimettendo le parti davanti al Giudice relatore per l'ulteriore corso della causa, come da separata ordinanza, e riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle ulteriori domande e sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data
12.12.2024, provvede come segue: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] Parte_1
il 02.12.1968, e , nato a [...] il [...], che, per Controparte_1
l'effetto, autorizza a vivere separati, uniti in matrimonio con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il Comune di LU anno 1998 Parte II serie A n 9;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LU di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria;
3) rimette le parti davanti al Giudice relatore per il proseguo come da separata ordinanza;
4) riserva di pronunciare sulle spese all'emissione della sentenza definitiva.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.