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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/08/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
n. 5111/2023 r.g.
Tribunale di Perugia SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Teresa Giardino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5111/2023 r.g. promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Mario Monacelli, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, per delega in calce alla citazione
OPPONENTE, ATTRICE nei confronti di già , rappresentata Controparte_1 Controparte_2 e difesa dall'Avv. Marcello Barboni, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, per delega in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA, CONVENUTA nonché di rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Laurenzi, ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso il difensore, per delega in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA, CONVENUTA Con l'intervento di in qualità di mandataria di rappresentata Controparte_4 Parte_3 e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargano e Guido Gargani, ed elettivamente domiciliata presso i difensori, per delega conferito con atto di Notaio dott di Roma in data 9.5.2019 rep. Persona_1 16520 racc.10761 INTERVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE (atto di citazione): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito, in via principale: a) accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti nel presente atto, che il credito di nonché di nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
portato all'atto di precetto notificato in data 09/10/2017 e determinato in euro Parte_1 912.747,07=, deve essere decurtato della complessiva somma di € 267.949,40=, o comunque della somma che verrà determinata all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione, per il pagamento della quale viene richiesta l'applicazione della compensazione sino all'eventuale concorrenza con pagina 1 di 7 quanto risulterà ancora dovuto alle parti opposte;
b) per l'effetto, in accoglimento della proposta domanda, operata la compensazione tra gli importi azionati con l'atto di precetto ed il credito di rideterminare il credito azionato da ovvero da Parte_1 Controparte_1
secondo quanto risulterà all'esito del giudizio;
Nel merito, in via subordinata: c) Controparte_3 qualora all'esito del giudizio abbia già estinto integralmente il proprio debito, in Parte_1 accoglimento della proposta domanda, per i motivi tutti esposti nel presente atto, condannare
[...] in solido con alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_3 Pt_1 dell'importo di euro 267.949,40=, oltre interessi e rivalutazione, salvo la più esatta somma che risulterà dovuta a seguito del giudizio. d) condannare le parti convenute al pagamento delle spese del presente giudizio. In sede istruttoria e)disporre consulenza tecnica per determinare le somme illegittimamente addebitate a in relazione ai due mutui di cui in premessa, e per le causali specificamente Parte_1 indicate nella parte introduttiva del presente atto”. PER (nota depositata in data 12.12.2024): ”si conclude affinché l'On.le Tribunale CP adito voglia rigettare tutte le domande proposte nei confronti della concludente da Parte_1 condannandola alla rifusione delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase svoltasi ante il giudice dell'esecuzione”. PER (comparsa di costituzione): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Perugia contrariis rejectis CP così giudicare. In via preliminare: dichiarare la legittimazione passiva di e, per l'effetto, CP rigettare ogni avversa pretesa nei confronti della stessa. Nel merito: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'efficacia, la validità e la legittimità dei contratti di mutuo, e, conseguentemente, rigettare la spiegata opposizione e tutte le avverse domande formulate dagli opponenti in quanto manifestamente infondate. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA” Per (note depositate il 31.12.2024): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, per le motivazioni di cui in CP_4 narrativa: -in via preliminare: dichiarare la legittimazione passiva di e, per l'effetto, CP rigettare ogni avversa pretesa nei confronti della stessa;
-nel merito: in via principale e nel merito - accertare e dichiarare l'efficacia, la validità e la legittimità dei contratti di mutuo, e, conseguentemente, rigettare la spiegata opposizione e tutte le avverse domande formulate dagli opponenti in quanto manifestamente infondate;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c. notificato in data 13.12.2023, premesso: Parte_1
-che a seguito di notifica di atto di precetto e successivo pignoramento erano stati sottoposti ad esecuzione immobiliare due immobili della società -descritti nell'atto-, ad iniziativa della
[...]
Controparte_2 Cont
-che nel corso della procedura, iscritta al n. 479/2017 R. Es. Imm., a era subentrata
[...]
per fusione per incorporazione;
in seguito ad operazioni di cessione alla Controparte_1 era subentrata CP_2 Controparte_3
-che dopo l'accoglimento di istanza di conversione -che aveva portato all'individuazione di un credito di € 912.747,07 per capitale e spese, con obbligo di versamento per essa dell'importo di € Pt_1 730.553,07 in sostituzione dei beni pignorati mediante pagamento di 48 rate mensili, in corso- essa istante aveva proposto opposizione all'esecuzione nei confronti di e;
CP CP
-che il G.E. con ordinanza del 17.10.2023 aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine di sessanta giorni per l'instaurazione della causa di merito;
tutto ciò premesso, dichiarava di introdurre il citati procedimento di merito, reiterando i medesimi motivi già posti a fondamento dell'opposizione avanti al G.E. In particolare:
pagina 2 di 7 1)quanto al mutuo n. 90317, sosteneva la ravvisabilità di svariati profili di illegittimità: a) in primo luogo, per la mancata pattuizione del valore complessivo del T.A.N., del e del , in CP_6 CP_7 violazione delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, con la conseguente necessità di ricalcolo del dovuto applicando i tassi BOT, da cui sarebbe emerso un ristorno in proprio favore dell'importo di € 94.379,87; b) in secondo luogo, per il superamento del tasso soglio usura del periodo, dopo la verifica dell'applicazione da parte della di un TAEG del 5,051% e di un tasso di mora CP_2 dell'8,265%; c) in terzo luogo, per l'applicazione di interessi anatocistici vietati, in ragione del sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, con evidente indeteminatezza del tasso;
d) in quarto luogo si doleva dell'illegittimità delle somme addebitate a seguito della sospensione di pagamento delle rate del mutuo accordata dalla sostenendo che gli interessi andassero calcolati esclusivamente sulle CP_2 quote capitale delle rate sospese e non sull'intero capitale residuo, lamentando l'addebito di interessi non dovuti per € 5.998,13. In ragione di tali asseriti illegittimi addebiti, l'opponente rivendicava la restituzione di somme per € 101.343,48, che sosteneva dovessero essere portate in detrazione dal precetto;
2)quanto al mutuo n. 113672 effettuava analoghe rivendicazioni: a) sosteneva anche in riferimento a questo mutuo la mancata pattuizione del valore complessivo del T.A.N., del e del , in CP_6 CP_7 violazione delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, con la conseguente necessità di ricalcolo del dovuto applicando i tassi BOT, da cui sarebbe emerso un ristorno in proprio favore dell'importo di € 151.591,59; b) il superamento del tasso soglia usura del periodo, sempre cumulando tasso di interesse riclassificato e interesse di mora;
c) l'anatocismo implicito ed occulto del sistema di ammortamento “alla francese”; d) l'illegittimità delle somme addebitate a seguito della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, indicando interessi richiesti in eccesso per € 37.404,93 a questo titolo, ed un importo complessivo di interessi illegittimi per € 166.605,92. Precisato di dover ravvisare la legittimazione passiva di in riferimento alle azioni CP restitutorie, in ragione della giurisprudenza che eccettua le società veicolo da azioni di tal fatta in conseguenza della natura di patrimonio separato dei crediti facenti parte delle operazioni di cartolarizzazione, concludeva come ritrascritto in epigrafe, chiedendo l'accertamento di un proprio credito restitutorio di € 267.949,40 -o della diversa somma di giustizia-, con rideterminazione del credito azionato da ovvero da e con condanna alla restituzione delle somme in CP_8 CP proprio favore qualora all'esito del giudizio essa opponente avesse già estinto integralmente il proprio debito. Instava per la disposizione di una consulenza tecnica per l'accertamento delle somme illegittimamente addebitate. Si costituiva , che, oltre a sottoporre “allo scrutinio officioso” del giudice la CP problematica relativa alla correttezza del rito introdotto dalla parte (che non aveva seguito il c.d. rito Cartabia), in via preliminare adduceva la sostanziale inammissibilità della domanda per difetto dell'attualità dell'interesse, sostenendo che, attenendo la contestazione alla sola misura del credito, l'interesse sarebbe potuto sorgere solo in sede di riparto finale;
eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, sia con riferimento alla domanda principale (di accertamento) che della subordinata (di restituzione) a fronte dell'anteriorità della cessione rispetto all'introduzione della causa di merito. Anche si costituiva in giudizio contestando la propria legittimazione passiva, ritenendo che le CP doglianze fossero dirette unicamente nei confronti dell'originario rapporto bancario intercorso tra le parti, al quale essa cessionaria era estranea, secondo costante giurisprudenza, di merito e legittimità. Nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione, negando tutti i profili di asserita illegittimità del mutuo e affermando la correttezza del comportamento della banca (indicazione dei valori TAN, TAEG ed ISC in linea con i dati contrattuali e desumibili anche per relationem; rispetto dei tassi soglia;
erroneità della sommatoria tra l'interesse corrispettivo e il tasso di interesse di mora;
pagina 3 di 7 esclusione di anatocismo nel sistema di ammortamento “alla francese”; esattezza del calcolo degli interessi sulle rate sospese). Il Giudice, ritenuto applicabile al caso di specie il c.d. rito Cartabia, dichiarava la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire e per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3 n.7 c.p.c., fissando nuova udienza di comparizione delle parti con ordine di rinnovo della notifica. Nelle more, mutava magistrato istruttore. All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza riservata 4.9.2024, questo G.I., ravvisata la sussistenza dell'interesse del debitore esecutato a contestare il quantum dei crediti in ogni momento dell'esecuzione, e riservata al merito la decisione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle parti convenute, riteneva matura per la decisione la causa senza la necessità dell'esperimento della consulenza tecnica contabile, perché fondata su deduzioni giuridiche ritenute non corrette, “sia in punto di ritenuta applicabilità del tasso sostitutivo di interesse ex art. 117 TUB in ragione dell'asserito omessa indicazione del TAN, del TAE e del TAEG e dell'asserito anatocismo implicito nel mutuo con piano di ammortamento “alla francese”; sia in riferimento al calcolo degli interessi sulle rate sospese, oltre che dell'asserita usurarietà in ragione del cumulo tra interesse moratorio ed interesse corrispettivo”. Veniva quindi fissata ex art. 281-quinquies c.p.c. l'udienza del 6.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.pc.. Nelle more, in sostituzione dell'iniziale cessionario si costituiva CP Controparte_4
quale mandataria di quale nuovo cessionario del credito, ex art. 111 c.p.c.
[...] Parte_3 All'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE. Ritiene questo giudice che la domanda, pur ammissibile, debba essere rigettata nel merito, perché infondata.
1.In primo luogo, va ribadita l'ammissibilità della domanda attorea, contestata da sulla CP base della ritenuta inattualità dell'interesse alla contestazione del quantum, ritenuto coltivabile solo in sede di riparto: secondo quanto ad esempio chiarito da Cass. n°15439/2023, “L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire "in executivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c.”. Nel caso di specie peraltro l'opposizione era stata proposta dopo l'accoglimento dell'istanza di conversione -sebbene anteriormente al deposito delle somme- , e avanzava contestazioni avverso titoli di formazione stragiudiziale, non sussistendo pertanto alcuna limitazione per l'assenza di precedenti giudicati sul quantum.
2.Deve poi essere disattesa l'eccezione relativa al preteso difetto di legittimazione passiva di CP
, sia con riferimento alla domanda principale che a quella subordinata svolta dagli opponenti,
[...] mentre deve trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da (e CP poi dal nuovo cessionario, costituitosi ex art. 111 c.p.c.). La giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di pagina 4 di 7 cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (così, Cass. n°18454/2024; nello stesso senso, Cass. n°13162/2019; n° 13735/2022) In queste sentenze si sottolinea come ipotizzare una titolarità dal lato passivo del rapporto controverso (più che di legittimazione passiva: disquisizione teorica priva peraltro di incidenze concrete, trattandosi comunque di profili rilevabili d'ufficio: cfr. Cass. n°13162/2019 cit.) in capo al cessionario “ovvero della società veicolo, per eventuali
contro
-crediti vantati dai debitori ceduti, collide con la natura e la finalità dell'operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge n. 130 del 1999, ed in particolare con la disposizione di legge (art. 3, comma 2) che prevede che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio «patrimonio separato», ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla società veicolo al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente); sicché consentire, addirittura, la proposizione di domande riconvenzionali, significava incidere, in modo imprevedibile, proprio su quel patrimonio separato a destinazione vincolata, in tal modo «scaricandone» le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spettava, invece, in via esclusiva, il valore del medesimo”. La soluzione trovava ulteriore conferma nell'art. 4, comma 2, della legge n. 130 del 1999. Esso, infatti, per un verso, stabilisce che dalla "data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)", nonché, per altro verso, che "in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e í crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data". Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti "sorti posteriormènte" alla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del "patrimonio separato a destinazione vincolata" cui dà vita l'operazione cartolarizzazione.” (Cass. n°13162/2019 cit.). Le domande restitutorie pertanto, non potendo essere esercitate nei confronti del cessionario, debbono potere essere esercitate -unicamente- nei confronti del cedente, che consequenzialmente non perde la legittimazione passiva, o più esattamente la titolarità da lato passivo del rapporto, a fronte dell'avvenuta cessione del solo credito, non del rapporto.
3.Quanto all'omessa mancata indicazione del valore del TAE e del TAEG, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha ormai chiarito che l'eventuale mancata indicazione o la divergenza tra l' Pt_4 indicato in contratto e quanto applicato non determina in nessun caso l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB: l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo;
non può dunque trovare applicazione l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, sesto Par comma, TUB in quanto la discrepanza tra dichiarato e quello, eventualmente difforme ricalcolato, ha rilievo solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, per i quali l'art. 125 bis TUB prevede espressamente una specifica ipotesi di nullità di protezione (cfr. Cass.n°4597/2023, secondo cui “In pagina 5 di 7 tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”; nello stesso senso, n°39169/2021). Anche con riferimento al TAN, la Suprema Corte ha escluso che lo stesso debba sempre essere indicato con una cifra numerica determinata: Cass n°16456/2024 ha ad esempio chiarito che “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto)”. E nel caso di specie nei due mutui erano indicati i criteri di determinazione del TAN: nel mutuo n.90317 il tasso di interesse corrispettivo era infatti pattuito nella misura di 1,375 punti in più del valore ottenuto dalla media percentuale dell'Euribor a sei mesi, base 360, arrotondato allo 0,05% superiore, rilevato nel mese precedente il mese di maturazione degli interessi “e così procedendo di mese in mese”; nel mutuo n.113672 il tasso di interesse era pattuito nella misura di 1,40 punti in più del valore ottenuto dalla media percentuale dell'Euribor a sei mesi, base 360, arrotondato allo 0,05% superiore, sempre rilevato nel mese precedente il mese di maturazione degli interessi e coì procedendo di mese in mese.
4. Patentemente infondata, l'eccezione relativa al superamento del tasso soglia usura, in ragione del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori: per granitica giurisprudenza di legittimità. “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (così, Cass. n°31615/2021; n°14214/2022; n°16526/2024).
5. E' ormai stata definitivamente chiarita dalla Cassazione, sia con riferimento ai mutui a tasso fisso che a quelli a tasso variabile, l'assenza di problematiche di illegittima capitalizzazione e/o di indeterminabilità del c.d. ammortamento alla francese: le Sezioni Unite, con la sentenza n° 15130/2024, hanno infatti chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; la successiva Cass.n° 7382/2025, in tema di mutuo a tasso variabile, ha definitivamente chiarito come “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina pagina 6 di 7 alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
6. Infine, infondata deve anche ritenersi la pretesa, a fronte di ottenuto sospensione di pagamento di alcune delle delle rate del mutuo, di calcolo degli interessi sulle sole rate sospese, in luogo dell'intero capitale residuo: parte opponente richiama alcuni pronunciamenti arbitrali, che però fanno espresso riferimento ad una vicenda particolare retta da normativa specifica, e cioè la sospensione delle rate in conseguenza del sisma, che aveva portato a stipulare tra il Commissario del Governo e CP_9 l'ABI, a norma dell'art. 2bis, comma 22, D. L. n.148/2017, in data 27 marzo 2018, un Accordo finalizzato alla ridefinizione del piano di ammortamento dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'art. 14, comma 6, D. L. n. 244/2016. Nell'Accordo de quo era testualmente previsto che: “in caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono calcolati sul capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione, in base a quanto previsto dal Documento Tecnico relativo all'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori”. Lo stesso Collegio di coordinamento ABF, con tre decisioni coeve (29 luglio 2015, nn. 5863, 5877 e 5885), ha sottolineato la differenza fra il trattamento riservato alla sospensione delle rate del mutuo, accordata su base negoziale, e quella disposta dalla legge per eventi calamitosi.
7. Alla luce di tutto quanto premesso, va pertanto negato che sussistano dei titoli per l'eventuale identificazione di crediti dell'opponente da portare in compensazione con il debito accertato, con la consequenziale reiezione dell'opposizione, senza la necessità dell'espletamento dell'incombente istruttorio richiesto, fondato su pretese giuridiche erronee.
8. Spese di lite compensate, in ragione della reiezione delle eccezioni preliminari e della complessità delle questioni di diritto, su alcune delle quali sono intervenuti solo recentemente pronunciamenti chiarificatori di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, tra Parte_1
–opponente, attrice-, Controparte_1 Controparte_3
-opposti, convenuti- e con l'intervento di in qualità di Controparte_4 mandataria di -intervenuta- , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Parte_3 così dispone: rigetta l'opposizione; spese compensate.
Perugia, 4 agosto 2025
Il giudice Teresa Giardino
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Tribunale di Perugia SEZIONE III CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Teresa Giardino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5111/2023 r.g. promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Mario Monacelli, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, per delega in calce alla citazione
OPPONENTE, ATTRICE nei confronti di già , rappresentata Controparte_1 Controparte_2 e difesa dall'Avv. Marcello Barboni, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, per delega in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA, CONVENUTA nonché di rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Laurenzi, ed elettivamente Controparte_3 domiciliata presso il difensore, per delega in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA, CONVENUTA Con l'intervento di in qualità di mandataria di rappresentata Controparte_4 Parte_3 e difesa dagli avv.ti Benedetto Gargano e Guido Gargani, ed elettivamente domiciliata presso i difensori, per delega conferito con atto di Notaio dott di Roma in data 9.5.2019 rep. Persona_1 16520 racc.10761 INTERVENUTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE (atto di citazione): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito, in via principale: a) accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti nel presente atto, che il credito di nonché di nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
portato all'atto di precetto notificato in data 09/10/2017 e determinato in euro Parte_1 912.747,07=, deve essere decurtato della complessiva somma di € 267.949,40=, o comunque della somma che verrà determinata all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione, per il pagamento della quale viene richiesta l'applicazione della compensazione sino all'eventuale concorrenza con pagina 1 di 7 quanto risulterà ancora dovuto alle parti opposte;
b) per l'effetto, in accoglimento della proposta domanda, operata la compensazione tra gli importi azionati con l'atto di precetto ed il credito di rideterminare il credito azionato da ovvero da Parte_1 Controparte_1
secondo quanto risulterà all'esito del giudizio;
Nel merito, in via subordinata: c) Controparte_3 qualora all'esito del giudizio abbia già estinto integralmente il proprio debito, in Parte_1 accoglimento della proposta domanda, per i motivi tutti esposti nel presente atto, condannare
[...] in solido con alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_3 Pt_1 dell'importo di euro 267.949,40=, oltre interessi e rivalutazione, salvo la più esatta somma che risulterà dovuta a seguito del giudizio. d) condannare le parti convenute al pagamento delle spese del presente giudizio. In sede istruttoria e)disporre consulenza tecnica per determinare le somme illegittimamente addebitate a in relazione ai due mutui di cui in premessa, e per le causali specificamente Parte_1 indicate nella parte introduttiva del presente atto”. PER (nota depositata in data 12.12.2024): ”si conclude affinché l'On.le Tribunale CP adito voglia rigettare tutte le domande proposte nei confronti della concludente da Parte_1 condannandola alla rifusione delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase svoltasi ante il giudice dell'esecuzione”. PER (comparsa di costituzione): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Perugia contrariis rejectis CP così giudicare. In via preliminare: dichiarare la legittimazione passiva di e, per l'effetto, CP rigettare ogni avversa pretesa nei confronti della stessa. Nel merito: in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'efficacia, la validità e la legittimità dei contratti di mutuo, e, conseguentemente, rigettare la spiegata opposizione e tutte le avverse domande formulate dagli opponenti in quanto manifestamente infondate. in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA” Per (note depositate il 31.12.2024): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, per le motivazioni di cui in CP_4 narrativa: -in via preliminare: dichiarare la legittimazione passiva di e, per l'effetto, CP rigettare ogni avversa pretesa nei confronti della stessa;
-nel merito: in via principale e nel merito - accertare e dichiarare l'efficacia, la validità e la legittimità dei contratti di mutuo, e, conseguentemente, rigettare la spiegata opposizione e tutte le avverse domande formulate dagli opponenti in quanto manifestamente infondate;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c. notificato in data 13.12.2023, premesso: Parte_1
-che a seguito di notifica di atto di precetto e successivo pignoramento erano stati sottoposti ad esecuzione immobiliare due immobili della società -descritti nell'atto-, ad iniziativa della
[...]
Controparte_2 Cont
-che nel corso della procedura, iscritta al n. 479/2017 R. Es. Imm., a era subentrata
[...]
per fusione per incorporazione;
in seguito ad operazioni di cessione alla Controparte_1 era subentrata CP_2 Controparte_3
-che dopo l'accoglimento di istanza di conversione -che aveva portato all'individuazione di un credito di € 912.747,07 per capitale e spese, con obbligo di versamento per essa dell'importo di € Pt_1 730.553,07 in sostituzione dei beni pignorati mediante pagamento di 48 rate mensili, in corso- essa istante aveva proposto opposizione all'esecuzione nei confronti di e;
CP CP
-che il G.E. con ordinanza del 17.10.2023 aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine di sessanta giorni per l'instaurazione della causa di merito;
tutto ciò premesso, dichiarava di introdurre il citati procedimento di merito, reiterando i medesimi motivi già posti a fondamento dell'opposizione avanti al G.E. In particolare:
pagina 2 di 7 1)quanto al mutuo n. 90317, sosteneva la ravvisabilità di svariati profili di illegittimità: a) in primo luogo, per la mancata pattuizione del valore complessivo del T.A.N., del e del , in CP_6 CP_7 violazione delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, con la conseguente necessità di ricalcolo del dovuto applicando i tassi BOT, da cui sarebbe emerso un ristorno in proprio favore dell'importo di € 94.379,87; b) in secondo luogo, per il superamento del tasso soglio usura del periodo, dopo la verifica dell'applicazione da parte della di un TAEG del 5,051% e di un tasso di mora CP_2 dell'8,265%; c) in terzo luogo, per l'applicazione di interessi anatocistici vietati, in ragione del sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, con evidente indeteminatezza del tasso;
d) in quarto luogo si doleva dell'illegittimità delle somme addebitate a seguito della sospensione di pagamento delle rate del mutuo accordata dalla sostenendo che gli interessi andassero calcolati esclusivamente sulle CP_2 quote capitale delle rate sospese e non sull'intero capitale residuo, lamentando l'addebito di interessi non dovuti per € 5.998,13. In ragione di tali asseriti illegittimi addebiti, l'opponente rivendicava la restituzione di somme per € 101.343,48, che sosteneva dovessero essere portate in detrazione dal precetto;
2)quanto al mutuo n. 113672 effettuava analoghe rivendicazioni: a) sosteneva anche in riferimento a questo mutuo la mancata pattuizione del valore complessivo del T.A.N., del e del , in CP_6 CP_7 violazione delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, con la conseguente necessità di ricalcolo del dovuto applicando i tassi BOT, da cui sarebbe emerso un ristorno in proprio favore dell'importo di € 151.591,59; b) il superamento del tasso soglia usura del periodo, sempre cumulando tasso di interesse riclassificato e interesse di mora;
c) l'anatocismo implicito ed occulto del sistema di ammortamento “alla francese”; d) l'illegittimità delle somme addebitate a seguito della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, indicando interessi richiesti in eccesso per € 37.404,93 a questo titolo, ed un importo complessivo di interessi illegittimi per € 166.605,92. Precisato di dover ravvisare la legittimazione passiva di in riferimento alle azioni CP restitutorie, in ragione della giurisprudenza che eccettua le società veicolo da azioni di tal fatta in conseguenza della natura di patrimonio separato dei crediti facenti parte delle operazioni di cartolarizzazione, concludeva come ritrascritto in epigrafe, chiedendo l'accertamento di un proprio credito restitutorio di € 267.949,40 -o della diversa somma di giustizia-, con rideterminazione del credito azionato da ovvero da e con condanna alla restituzione delle somme in CP_8 CP proprio favore qualora all'esito del giudizio essa opponente avesse già estinto integralmente il proprio debito. Instava per la disposizione di una consulenza tecnica per l'accertamento delle somme illegittimamente addebitate. Si costituiva , che, oltre a sottoporre “allo scrutinio officioso” del giudice la CP problematica relativa alla correttezza del rito introdotto dalla parte (che non aveva seguito il c.d. rito Cartabia), in via preliminare adduceva la sostanziale inammissibilità della domanda per difetto dell'attualità dell'interesse, sostenendo che, attenendo la contestazione alla sola misura del credito, l'interesse sarebbe potuto sorgere solo in sede di riparto finale;
eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, sia con riferimento alla domanda principale (di accertamento) che della subordinata (di restituzione) a fronte dell'anteriorità della cessione rispetto all'introduzione della causa di merito. Anche si costituiva in giudizio contestando la propria legittimazione passiva, ritenendo che le CP doglianze fossero dirette unicamente nei confronti dell'originario rapporto bancario intercorso tra le parti, al quale essa cessionaria era estranea, secondo costante giurisprudenza, di merito e legittimità. Nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione, negando tutti i profili di asserita illegittimità del mutuo e affermando la correttezza del comportamento della banca (indicazione dei valori TAN, TAEG ed ISC in linea con i dati contrattuali e desumibili anche per relationem; rispetto dei tassi soglia;
erroneità della sommatoria tra l'interesse corrispettivo e il tasso di interesse di mora;
pagina 3 di 7 esclusione di anatocismo nel sistema di ammortamento “alla francese”; esattezza del calcolo degli interessi sulle rate sospese). Il Giudice, ritenuto applicabile al caso di specie il c.d. rito Cartabia, dichiarava la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire e per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3 n.7 c.p.c., fissando nuova udienza di comparizione delle parti con ordine di rinnovo della notifica. Nelle more, mutava magistrato istruttore. All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza riservata 4.9.2024, questo G.I., ravvisata la sussistenza dell'interesse del debitore esecutato a contestare il quantum dei crediti in ogni momento dell'esecuzione, e riservata al merito la decisione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle parti convenute, riteneva matura per la decisione la causa senza la necessità dell'esperimento della consulenza tecnica contabile, perché fondata su deduzioni giuridiche ritenute non corrette, “sia in punto di ritenuta applicabilità del tasso sostitutivo di interesse ex art. 117 TUB in ragione dell'asserito omessa indicazione del TAN, del TAE e del TAEG e dell'asserito anatocismo implicito nel mutuo con piano di ammortamento “alla francese”; sia in riferimento al calcolo degli interessi sulle rate sospese, oltre che dell'asserita usurarietà in ragione del cumulo tra interesse moratorio ed interesse corrispettivo”. Veniva quindi fissata ex art. 281-quinquies c.p.c. l'udienza del 6.3.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.pc.. Nelle more, in sostituzione dell'iniziale cessionario si costituiva CP Controparte_4
quale mandataria di quale nuovo cessionario del credito, ex art. 111 c.p.c.
[...] Parte_3 All'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE. Ritiene questo giudice che la domanda, pur ammissibile, debba essere rigettata nel merito, perché infondata.
1.In primo luogo, va ribadita l'ammissibilità della domanda attorea, contestata da sulla CP base della ritenuta inattualità dell'interesse alla contestazione del quantum, ritenuto coltivabile solo in sede di riparto: secondo quanto ad esempio chiarito da Cass. n°15439/2023, “L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire "in executivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c.”. Nel caso di specie peraltro l'opposizione era stata proposta dopo l'accoglimento dell'istanza di conversione -sebbene anteriormente al deposito delle somme- , e avanzava contestazioni avverso titoli di formazione stragiudiziale, non sussistendo pertanto alcuna limitazione per l'assenza di precedenti giudicati sul quantum.
2.Deve poi essere disattesa l'eccezione relativa al preteso difetto di legittimazione passiva di CP
, sia con riferimento alla domanda principale che a quella subordinata svolta dagli opponenti,
[...] mentre deve trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da (e CP poi dal nuovo cessionario, costituitosi ex art. 111 c.p.c.). La giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che “I crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio separato da quello della società di pagina 4 di 7 cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (così, Cass. n°18454/2024; nello stesso senso, Cass. n°13162/2019; n° 13735/2022) In queste sentenze si sottolinea come ipotizzare una titolarità dal lato passivo del rapporto controverso (più che di legittimazione passiva: disquisizione teorica priva peraltro di incidenze concrete, trattandosi comunque di profili rilevabili d'ufficio: cfr. Cass. n°13162/2019 cit.) in capo al cessionario “ovvero della società veicolo, per eventuali
contro
-crediti vantati dai debitori ceduti, collide con la natura e la finalità dell'operazione di cartolarizzazione disciplinata dalla legge n. 130 del 1999, ed in particolare con la disposizione di legge (art. 3, comma 2) che prevede che i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio «patrimonio separato», ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla società veicolo al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente); sicché consentire, addirittura, la proposizione di domande riconvenzionali, significava incidere, in modo imprevedibile, proprio su quel patrimonio separato a destinazione vincolata, in tal modo «scaricandone» le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spettava, invece, in via esclusiva, il valore del medesimo”. La soluzione trovava ulteriore conferma nell'art. 4, comma 2, della legge n. 130 del 1999. Esso, infatti, per un verso, stabilisce che dalla "data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)", nonché, per altro verso, che "in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e í crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data". Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti "sorti posteriormènte" alla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del "patrimonio separato a destinazione vincolata" cui dà vita l'operazione cartolarizzazione.” (Cass. n°13162/2019 cit.). Le domande restitutorie pertanto, non potendo essere esercitate nei confronti del cessionario, debbono potere essere esercitate -unicamente- nei confronti del cedente, che consequenzialmente non perde la legittimazione passiva, o più esattamente la titolarità da lato passivo del rapporto, a fronte dell'avvenuta cessione del solo credito, non del rapporto.
3.Quanto all'omessa mancata indicazione del valore del TAE e del TAEG, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha ormai chiarito che l'eventuale mancata indicazione o la divergenza tra l' Pt_4 indicato in contratto e quanto applicato non determina in nessun caso l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB: l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo;
non può dunque trovare applicazione l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, sesto Par comma, TUB in quanto la discrepanza tra dichiarato e quello, eventualmente difforme ricalcolato, ha rilievo solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, per i quali l'art. 125 bis TUB prevede espressamente una specifica ipotesi di nullità di protezione (cfr. Cass.n°4597/2023, secondo cui “In pagina 5 di 7 tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”; nello stesso senso, n°39169/2021). Anche con riferimento al TAN, la Suprema Corte ha escluso che lo stesso debba sempre essere indicato con una cifra numerica determinata: Cass n°16456/2024 ha ad esempio chiarito che “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, TUB. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto)”. E nel caso di specie nei due mutui erano indicati i criteri di determinazione del TAN: nel mutuo n.90317 il tasso di interesse corrispettivo era infatti pattuito nella misura di 1,375 punti in più del valore ottenuto dalla media percentuale dell'Euribor a sei mesi, base 360, arrotondato allo 0,05% superiore, rilevato nel mese precedente il mese di maturazione degli interessi “e così procedendo di mese in mese”; nel mutuo n.113672 il tasso di interesse era pattuito nella misura di 1,40 punti in più del valore ottenuto dalla media percentuale dell'Euribor a sei mesi, base 360, arrotondato allo 0,05% superiore, sempre rilevato nel mese precedente il mese di maturazione degli interessi e coì procedendo di mese in mese.
4. Patentemente infondata, l'eccezione relativa al superamento del tasso soglia usura, in ragione del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori: per granitica giurisprudenza di legittimità. “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (così, Cass. n°31615/2021; n°14214/2022; n°16526/2024).
5. E' ormai stata definitivamente chiarita dalla Cassazione, sia con riferimento ai mutui a tasso fisso che a quelli a tasso variabile, l'assenza di problematiche di illegittima capitalizzazione e/o di indeterminabilità del c.d. ammortamento alla francese: le Sezioni Unite, con la sentenza n° 15130/2024, hanno infatti chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; la successiva Cass.n° 7382/2025, in tema di mutuo a tasso variabile, ha definitivamente chiarito come “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina pagina 6 di 7 alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
6. Infine, infondata deve anche ritenersi la pretesa, a fronte di ottenuto sospensione di pagamento di alcune delle delle rate del mutuo, di calcolo degli interessi sulle sole rate sospese, in luogo dell'intero capitale residuo: parte opponente richiama alcuni pronunciamenti arbitrali, che però fanno espresso riferimento ad una vicenda particolare retta da normativa specifica, e cioè la sospensione delle rate in conseguenza del sisma, che aveva portato a stipulare tra il Commissario del Governo e CP_9 l'ABI, a norma dell'art. 2bis, comma 22, D. L. n.148/2017, in data 27 marzo 2018, un Accordo finalizzato alla ridefinizione del piano di ammortamento dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'art. 14, comma 6, D. L. n. 244/2016. Nell'Accordo de quo era testualmente previsto che: “in caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi maturati nel periodo di sospensione sono calcolati sul capitale non ammortizzato del finanziamento al momento della sospensione, in base a quanto previsto dal Documento Tecnico relativo all'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori”. Lo stesso Collegio di coordinamento ABF, con tre decisioni coeve (29 luglio 2015, nn. 5863, 5877 e 5885), ha sottolineato la differenza fra il trattamento riservato alla sospensione delle rate del mutuo, accordata su base negoziale, e quella disposta dalla legge per eventi calamitosi.
7. Alla luce di tutto quanto premesso, va pertanto negato che sussistano dei titoli per l'eventuale identificazione di crediti dell'opponente da portare in compensazione con il debito accertato, con la consequenziale reiezione dell'opposizione, senza la necessità dell'espletamento dell'incombente istruttorio richiesto, fondato su pretese giuridiche erronee.
8. Spese di lite compensate, in ragione della reiezione delle eccezioni preliminari e della complessità delle questioni di diritto, su alcune delle quali sono intervenuti solo recentemente pronunciamenti chiarificatori di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, tra Parte_1
–opponente, attrice-, Controparte_1 Controparte_3
-opposti, convenuti- e con l'intervento di in qualità di Controparte_4 mandataria di -intervenuta- , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Parte_3 così dispone: rigetta l'opposizione; spese compensate.
Perugia, 4 agosto 2025
Il giudice Teresa Giardino
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