CA
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2213/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2213 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1
) P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Raimondo contro
(C.F. ) CO P.IVA_2
(C.F. ) CP_2 C.F._1
(C.F. ) CO C.F._2
appellati rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Esposito e Alfredo Zabeo
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1689/2023 del Tribunale di Venezia emessa e
1 depositata in data 04.10.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1689/2023 resa dal Tribunale di
Venezia in persona del Giudice Dott.ssa Pitinari - RG. 5415/2022 del 04/10/2023, pubblicata in pari data - non notificata, accogliere le conclusioni:
Rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto e comunque, per le ragioni di cui in narrativa, ovvero per quelle ritenute di giustizia, condannare i soci illimitatamente responsabili e CP_2 Controparte_3
a corrispondere alla
[...] Parte_1
(in breve , la somma di € 95.676,22, unicamente per
[...] TR
i canoni di locazione non corrisposti dalla data di apporto dell'immobile alla data del
31/12/2020 di cui alla fatturazione già emessa, ovvero in subordine della somma che sarà ritenuta di giustizia in considerazione della data di rilascio dell'immobile concesso in locazione avvenuta in data 23/03/2022;
Sempre in via principale riformare la quivi impugnata sentenza n. 1689/2023 nella sua parte dispositiva lì dove il giudice di prime cure in violazione ed elusione del giudicato ha illegittimamente dichiarato che Parte_1
non può procedere esecutivamente nei confronti di
[...] CO
, e e per essa nei confronti di quest'ultimi quali soci
[...] CO CP_2
illimitatamente responsabili in forza del titolo intimato e, per l'effetto, dichiarare che
è legittimata ad agire in giudizio in via esecutiva per il recupero delle TR
somme spettanti a titolo di canoni, interessi e spese dalla data di Apporto fino alla liberazione dell'immobile, in forza del decreto ingiuntivo n. 2718/2017 – R.G. n.
8650/2017-1 .
In via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto nel merito del presente libello si chiede in ogni caso la riforma della quivi impugnata sentenza n. 1689/2023 nella sua parte dispositiva lì dove il giudice di prime cure in violazione ed elusione del giudicato ha illegittimamente dichiarato che Parte_1
non può procedere esecutivamente nei confronti di
[...] CO
[..
[...] [
, e e per essa nei confronti di quest'ultimi quali soci CP_5 CO CP_2
illimitatamente responsabili in forza dei decreti ingiuntivi intimati.
Condannare gli attori, al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito: per i motivi sopra esposti, respingersi l'appello proposto da CP_4
in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi la
[...]
sentenza appellata di primo grado.
Con rifusione di spese e competenze di causa per la fase di gravame con distrazione ex art.
93 c.p.c. in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.
Oltre alla liquidazione della somma ex art. 96, co. 3, c.p.c.
In via istruttoria: ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
01) “Vero che in data 29/01/2018 su istanza di è stato eseguito lo sfratto CP_6 dell'immobile detenuto da in Venezia Lido, via Lungomare Marconi n. CO
76/D, e la parte istante ha acquisito il possesso dell'immobile a partire da tale data”;
02) “Vero che la società ha chiuso l'unità operativa in Venezia Lido via CO
Lungomare Marconi n. 76/D dove si trovava l'immobile locato da in data CP_7
28/12/2017 e il 26.01.2018 ha risolto il rapporto di lavoro la con la dipendente con mansioni di cameriera ”; Persona_1
03) “Vero che nell'anno 2018 la società ha gatto ricavi di euro 6.078,29 CO relativi ai soli 26 gioni di maggio 2018, rispetto ai ricavi dell'anno 2017, ammontanti ad euro 142.071,89 (cfr. docc. 8-9)”;
04) “Vero che la società ha definitivamente cessato l'attività di impresa il CO
26.01.2018”.
Si indicano a testi: 1) dott. con studio in Venezia Lido, via Sandro Testimone_1
Gallo n. 173/P, sui capitoli 3) e 4); 2) residente in [...]
Meduse n. 1/A su tutti i capitoli.
Disporsi, occorrendo, ordine di esibizione o richiesta di informazioni scritte ex art. 213
c.p.c. all'UNEP di Venezia ai fini dell'acquisizione di copia del verbale di esecuzione del
29.01.2018 inerente l'immobile in proprietà di INPS e Controparte_8
ito in Venezia Lido, Lungomare Marconi n. 76/D”.
[...]
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ed i CO
soci illimitatamente responsabili e proponevano opposizione CP_2 CO avverso l'atto di precetto con cui Parte_1
(d'ora in seguito aveva intimato agli stessi il
[...] TR
pagamento della complessiva somma di €98.082,92, in forza di due decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti dal Tribunale di Venezia il 31.12.2015 ed il 09.11.2017 su istanza di per l'importo rispettivamente di €46.636,88 e Controparte_8 di €41.735,34 e relativi a canoni di locazione di un immobile concesso in godimento a
[...]
e sito in Venezia Lido, Lungomare Marconi, 76/B – 76/C- 76/D. Parte_2
A sostegno dell'opposizione essi deducevano che l'“Atto di Apporto Immobili” del
29.05.2018, in virtù del quale l'intimante assumeva di essere subentrata nei crediti spettanti ad prevedeva il trasferimento della proprietà e Controparte_8
del possesso dell'immobile in discorso ad un fondo comune di investimento immobiliare gestito da con i relativi frutti ed utili a far data dalla stipula dell'atto TR
(ovverosia il 29.05.2018) e che pertanto l'intimante non era legittimata a riscuotere i canoni indicati nell'atto di precetto, già maturati a quella data.
Si costituiva la quale riconosceva di avere errato nell'inserire TR nell'atto di precetto canoni maturati antecedentemente alla stipula dell'“Atto di Apporto
Immobili” del 29.05.2018, ma deduceva che il decreto ingiuntivo emesso nel 2017 la legittimava ad agire in via esecutiva anche per il pagamento dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato e che l'atto di precetto doveva intendersi comprensivo dei canoni maturati dalla data del 01/06/2018 alla data del 31/12/2020, per un importo complessivo di €95.676,22, aggiungendo che l'intimazione rimaneva valida per la somma effettivamente dovuta e chiedendo comunque la condanna degli opponenti al pagamento del suddetto importo.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione, affermando che l'importo di €98.082,92 indicato nell'atto di precetto si riferiva ai canoni già scaduti al momento dell'emissione dei due decreti ingiuntivi, e condannava la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite.
4 2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, TR
affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto del fatto che il decreto ingiuntivo n. 2718/2017 intimava agli opponenti il pagamento non solo della somma capitale di €41.735,34, pari all'importo dei canoni scaduti alla data della convalida dello sfratto (detratto l'importo già oggetto del precedente decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo), ma anche dei canoni a scadere sino all'esecuzione dello stesso.
2.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e l'erroneità della sentenza, per avere il tribunale nel dispositivo affermato che l'intimante non aveva diritto di agire esecutivamente nei confronti di e in forza CO CP_2 CO dei due decreti ingiuntivi richiamati nell'atto di precetto, pur non avendo gli opponenti formulato tale domanda e malgrado i due decreti ingiuntivi, non essendo mai stati opposti, avessero acquistato efficacia di cosa giudicata.
3. Si sono costituiti gli appellati, i quali hanno preliminarmente dato atto dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società avvenuta in data CO
04.03.2024 ed hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Essi hanno altresì chiesto la condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., adducendo la temerarietà dell'appello proposto da TR
4. Con ordinanza emessa in data 17.04.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo nei confronti di e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza CO dell'11.02.2025.
5. Preliminarmente va rilevato che è stata cancellata dal registro delle CO
imprese in data 04.03.2024 (v. visura camerale di cui al doc. 6 del fascicolo degli appellati).
5 Com'è noto, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, privala società stessa della capacità di stare in giudizio;
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss.
c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (Cass. n. 5605 del 02/03/2021).
Come poc'anzi indicato, con ordinanza emessa in data 17.04.2024 è stata dichiarata l'interruzione parziale del processo, in applicazione del principio per il quale “nel caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo riguardante il debitore principale non si propaga al debitore solidale, ed il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause;
qualora il giudice non ritenga di valersi del potere previsto dal secondo comma dell'art. 103 c.p.c., il processo prosegue nei confronti della parte su cui non ha inciso
l'evento interruttivo, dovendo essere governato in modo tale da continuare sol dopo che riguardo al giudizio raggiunto dall'interruzione si sia determinata la riassunzione o verificata l'estinzione” (v. Cass. n. 9960 del 20/04/2017).
La causa non risulta essere stata riassunta nei confronti dei soci della società estinta, il cui unico socio a quella data risultava essere , che peraltro è già parte del CO presente giudizio, per cui va dichiarata l'estinzione del processo nei confronti di
[...]
CO
6. I due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
E' pacifico, in quanto riconosciuto dalla stessa appellante, che per effetto dell'“Atto di
Apporto Immobili” del 29.05.2018, essa è subentrata ad Controparte_8
nei diritti derivanti dal contratto di locazione stipulato con
[...] Parte_2 ed avente ad oggetto l'immobile concesso sito in Venezia Lido, Lungomare Marconi, 76/B
– 76/C- 76/D, sorti successivamente alla stipula di tale atto e non invece in quelli maturati in precedenza.
Risulta ex actis che l'atto di precetto opposto intima il pagamento dei soli canoni maturati precedentemente a tale data, con riferimento ai quali pertanto non è TR
titolare del relativo credito.
6 A nulla rileva che il decreto ingiuntivo n. 2718/2017 intimi agli opponenti il pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di convalida dello sfratto (detratto l'importo già oggetto del precedente decreto ingiuntivo), ma anche dei canoni a scadere sino all'esecuzione dello stesso, perché a questi ultimi l'atto di precetto non fa alcun riferimento, risultando pertanto il debito derivante dal loro mancato pagamento estraneo al thema decidendum.
E' pertanto esente da censure la statuizione con cui il tribunale ha accertato l'insussistenza in capo a del diritto di procedere ad esecuzione forzata in forza dei CP_4 CP_4
due decreti ingiuntivi azionati, giacché tale affermazione va riferita al credito indicato nell'atto di precetto, di cui la stessa appellante riconosce di non essere titolare, non essendo stato oggetto del trasferimento al fondo comune di investimento immobiliare gestito dalla medesima, realizzato mediante la stipulazione dell'“Atto di Apporto Immobili” del
29.05.2018.
Quanto infine alla domanda riproposta in questa fase del giudizio con cui CP_4
ha chiesto la condanna degli opponenti al pagamento dei canoni maturati
[...]
successivamente alla conclusione di tale atto, ne va rilevata l'inammissibilità.
Se, infatti, è vero che in seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido (v. Cass. n.
29636 del 18/11/2024), si osserva però che nel caso in esame la costituzione in giudizio di in primo grado è avvenuta dopo il decorso dei termini di cui all'art. TR
183 sesto comma c.p.c. e pertanto la domanda riconvenzionale avanzata da quest'ultima è tardiva.
7. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Tuttavia la domanda di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata
7 avanzata dagli appellati ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. va disattesa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda)
o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass. n. 22405 del 13/09/2018).
Nel caso in esame non si reputa che l'impugnazione proposta abbia natura meramente strumentale, giacché le argomentazioni difensive svolte dall'appellante non appaiono manifestamente inconsistenti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di appello nei confronti di CO
;
[...]
2) rigetta l'appello proposto da nei confronti di e TR CP_2 CP_1
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
[...]
3) dischiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da TR
4) rigetta la domanda di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata
8 avanzata dagli appellati ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.
5) condanna a rifondere a e le spese di TR CP_2 CO
lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €9.991,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
6) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
9
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2213 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1
) P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Raimondo contro
(C.F. ) CO P.IVA_2
(C.F. ) CP_2 C.F._1
(C.F. ) CO C.F._2
appellati rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Esposito e Alfredo Zabeo
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1689/2023 del Tribunale di Venezia emessa e
1 depositata in data 04.10.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1689/2023 resa dal Tribunale di
Venezia in persona del Giudice Dott.ssa Pitinari - RG. 5415/2022 del 04/10/2023, pubblicata in pari data - non notificata, accogliere le conclusioni:
Rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto e comunque, per le ragioni di cui in narrativa, ovvero per quelle ritenute di giustizia, condannare i soci illimitatamente responsabili e CP_2 Controparte_3
a corrispondere alla
[...] Parte_1
(in breve , la somma di € 95.676,22, unicamente per
[...] TR
i canoni di locazione non corrisposti dalla data di apporto dell'immobile alla data del
31/12/2020 di cui alla fatturazione già emessa, ovvero in subordine della somma che sarà ritenuta di giustizia in considerazione della data di rilascio dell'immobile concesso in locazione avvenuta in data 23/03/2022;
Sempre in via principale riformare la quivi impugnata sentenza n. 1689/2023 nella sua parte dispositiva lì dove il giudice di prime cure in violazione ed elusione del giudicato ha illegittimamente dichiarato che Parte_1
non può procedere esecutivamente nei confronti di
[...] CO
, e e per essa nei confronti di quest'ultimi quali soci
[...] CO CP_2
illimitatamente responsabili in forza del titolo intimato e, per l'effetto, dichiarare che
è legittimata ad agire in giudizio in via esecutiva per il recupero delle TR
somme spettanti a titolo di canoni, interessi e spese dalla data di Apporto fino alla liberazione dell'immobile, in forza del decreto ingiuntivo n. 2718/2017 – R.G. n.
8650/2017-1 .
In via subordinata e nella denegata ipotesi di rigetto nel merito del presente libello si chiede in ogni caso la riforma della quivi impugnata sentenza n. 1689/2023 nella sua parte dispositiva lì dove il giudice di prime cure in violazione ed elusione del giudicato ha illegittimamente dichiarato che Parte_1
non può procedere esecutivamente nei confronti di
[...] CO
[..
[...] [
, e e per essa nei confronti di quest'ultimi quali soci CP_5 CO CP_2
illimitatamente responsabili in forza dei decreti ingiuntivi intimati.
Condannare gli attori, al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito: per i motivi sopra esposti, respingersi l'appello proposto da CP_4
in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermarsi la
[...]
sentenza appellata di primo grado.
Con rifusione di spese e competenze di causa per la fase di gravame con distrazione ex art.
93 c.p.c. in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.
Oltre alla liquidazione della somma ex art. 96, co. 3, c.p.c.
In via istruttoria: ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
01) “Vero che in data 29/01/2018 su istanza di è stato eseguito lo sfratto CP_6 dell'immobile detenuto da in Venezia Lido, via Lungomare Marconi n. CO
76/D, e la parte istante ha acquisito il possesso dell'immobile a partire da tale data”;
02) “Vero che la società ha chiuso l'unità operativa in Venezia Lido via CO
Lungomare Marconi n. 76/D dove si trovava l'immobile locato da in data CP_7
28/12/2017 e il 26.01.2018 ha risolto il rapporto di lavoro la con la dipendente con mansioni di cameriera ”; Persona_1
03) “Vero che nell'anno 2018 la società ha gatto ricavi di euro 6.078,29 CO relativi ai soli 26 gioni di maggio 2018, rispetto ai ricavi dell'anno 2017, ammontanti ad euro 142.071,89 (cfr. docc. 8-9)”;
04) “Vero che la società ha definitivamente cessato l'attività di impresa il CO
26.01.2018”.
Si indicano a testi: 1) dott. con studio in Venezia Lido, via Sandro Testimone_1
Gallo n. 173/P, sui capitoli 3) e 4); 2) residente in [...]
Meduse n. 1/A su tutti i capitoli.
Disporsi, occorrendo, ordine di esibizione o richiesta di informazioni scritte ex art. 213
c.p.c. all'UNEP di Venezia ai fini dell'acquisizione di copia del verbale di esecuzione del
29.01.2018 inerente l'immobile in proprietà di INPS e Controparte_8
ito in Venezia Lido, Lungomare Marconi n. 76/D”.
[...]
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ed i CO
soci illimitatamente responsabili e proponevano opposizione CP_2 CO avverso l'atto di precetto con cui Parte_1
(d'ora in seguito aveva intimato agli stessi il
[...] TR
pagamento della complessiva somma di €98.082,92, in forza di due decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti dal Tribunale di Venezia il 31.12.2015 ed il 09.11.2017 su istanza di per l'importo rispettivamente di €46.636,88 e Controparte_8 di €41.735,34 e relativi a canoni di locazione di un immobile concesso in godimento a
[...]
e sito in Venezia Lido, Lungomare Marconi, 76/B – 76/C- 76/D. Parte_2
A sostegno dell'opposizione essi deducevano che l'“Atto di Apporto Immobili” del
29.05.2018, in virtù del quale l'intimante assumeva di essere subentrata nei crediti spettanti ad prevedeva il trasferimento della proprietà e Controparte_8
del possesso dell'immobile in discorso ad un fondo comune di investimento immobiliare gestito da con i relativi frutti ed utili a far data dalla stipula dell'atto TR
(ovverosia il 29.05.2018) e che pertanto l'intimante non era legittimata a riscuotere i canoni indicati nell'atto di precetto, già maturati a quella data.
Si costituiva la quale riconosceva di avere errato nell'inserire TR nell'atto di precetto canoni maturati antecedentemente alla stipula dell'“Atto di Apporto
Immobili” del 29.05.2018, ma deduceva che il decreto ingiuntivo emesso nel 2017 la legittimava ad agire in via esecutiva anche per il pagamento dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato e che l'atto di precetto doveva intendersi comprensivo dei canoni maturati dalla data del 01/06/2018 alla data del 31/12/2020, per un importo complessivo di €95.676,22, aggiungendo che l'intimazione rimaneva valida per la somma effettivamente dovuta e chiedendo comunque la condanna degli opponenti al pagamento del suddetto importo.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia accoglieva l'opposizione, affermando che l'importo di €98.082,92 indicato nell'atto di precetto si riferiva ai canoni già scaduti al momento dell'emissione dei due decreti ingiuntivi, e condannava la convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite.
4 2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, TR
affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto del fatto che il decreto ingiuntivo n. 2718/2017 intimava agli opponenti il pagamento non solo della somma capitale di €41.735,34, pari all'importo dei canoni scaduti alla data della convalida dello sfratto (detratto l'importo già oggetto del precedente decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo), ma anche dei canoni a scadere sino all'esecuzione dello stesso.
2.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e l'erroneità della sentenza, per avere il tribunale nel dispositivo affermato che l'intimante non aveva diritto di agire esecutivamente nei confronti di e in forza CO CP_2 CO dei due decreti ingiuntivi richiamati nell'atto di precetto, pur non avendo gli opponenti formulato tale domanda e malgrado i due decreti ingiuntivi, non essendo mai stati opposti, avessero acquistato efficacia di cosa giudicata.
3. Si sono costituiti gli appellati, i quali hanno preliminarmente dato atto dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società avvenuta in data CO
04.03.2024 ed hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Essi hanno altresì chiesto la condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., adducendo la temerarietà dell'appello proposto da TR
4. Con ordinanza emessa in data 17.04.2024 è stata dichiarata l'interruzione del processo nei confronti di e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza CO dell'11.02.2025.
5. Preliminarmente va rilevato che è stata cancellata dal registro delle CO
imprese in data 04.03.2024 (v. visura camerale di cui al doc. 6 del fascicolo degli appellati).
5 Com'è noto, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, privala società stessa della capacità di stare in giudizio;
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss.
c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (Cass. n. 5605 del 02/03/2021).
Come poc'anzi indicato, con ordinanza emessa in data 17.04.2024 è stata dichiarata l'interruzione parziale del processo, in applicazione del principio per il quale “nel caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo riguardante il debitore principale non si propaga al debitore solidale, ed il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause;
qualora il giudice non ritenga di valersi del potere previsto dal secondo comma dell'art. 103 c.p.c., il processo prosegue nei confronti della parte su cui non ha inciso
l'evento interruttivo, dovendo essere governato in modo tale da continuare sol dopo che riguardo al giudizio raggiunto dall'interruzione si sia determinata la riassunzione o verificata l'estinzione” (v. Cass. n. 9960 del 20/04/2017).
La causa non risulta essere stata riassunta nei confronti dei soci della società estinta, il cui unico socio a quella data risultava essere , che peraltro è già parte del CO presente giudizio, per cui va dichiarata l'estinzione del processo nei confronti di
[...]
CO
6. I due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
E' pacifico, in quanto riconosciuto dalla stessa appellante, che per effetto dell'“Atto di
Apporto Immobili” del 29.05.2018, essa è subentrata ad Controparte_8
nei diritti derivanti dal contratto di locazione stipulato con
[...] Parte_2 ed avente ad oggetto l'immobile concesso sito in Venezia Lido, Lungomare Marconi, 76/B
– 76/C- 76/D, sorti successivamente alla stipula di tale atto e non invece in quelli maturati in precedenza.
Risulta ex actis che l'atto di precetto opposto intima il pagamento dei soli canoni maturati precedentemente a tale data, con riferimento ai quali pertanto non è TR
titolare del relativo credito.
6 A nulla rileva che il decreto ingiuntivo n. 2718/2017 intimi agli opponenti il pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di convalida dello sfratto (detratto l'importo già oggetto del precedente decreto ingiuntivo), ma anche dei canoni a scadere sino all'esecuzione dello stesso, perché a questi ultimi l'atto di precetto non fa alcun riferimento, risultando pertanto il debito derivante dal loro mancato pagamento estraneo al thema decidendum.
E' pertanto esente da censure la statuizione con cui il tribunale ha accertato l'insussistenza in capo a del diritto di procedere ad esecuzione forzata in forza dei CP_4 CP_4
due decreti ingiuntivi azionati, giacché tale affermazione va riferita al credito indicato nell'atto di precetto, di cui la stessa appellante riconosce di non essere titolare, non essendo stato oggetto del trasferimento al fondo comune di investimento immobiliare gestito dalla medesima, realizzato mediante la stipulazione dell'“Atto di Apporto Immobili” del
29.05.2018.
Quanto infine alla domanda riproposta in questa fase del giudizio con cui CP_4
ha chiesto la condanna degli opponenti al pagamento dei canoni maturati
[...]
successivamente alla conclusione di tale atto, ne va rilevata l'inammissibilità.
Se, infatti, è vero che in seguito alla proposizione di un'opposizione a precetto e all'esecuzione a norma dell'articolo 615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie diverse rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire, in caso di accoglimento, una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quella azionato o in sostituzione di esso, se invalido (v. Cass. n.
29636 del 18/11/2024), si osserva però che nel caso in esame la costituzione in giudizio di in primo grado è avvenuta dopo il decorso dei termini di cui all'art. TR
183 sesto comma c.p.c. e pertanto la domanda riconvenzionale avanzata da quest'ultima è tardiva.
7. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Tuttavia la domanda di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata
7 avanzata dagli appellati ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. va disattesa.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché gli interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda)
o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass. n. 22405 del 13/09/2018).
Nel caso in esame non si reputa che l'impugnazione proposta abbia natura meramente strumentale, giacché le argomentazioni difensive svolte dall'appellante non appaiono manifestamente inconsistenti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di appello nei confronti di CO
;
[...]
2) rigetta l'appello proposto da nei confronti di e TR CP_2 CP_1
e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
[...]
3) dischiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da TR
4) rigetta la domanda di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata
8 avanzata dagli appellati ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.
5) condanna a rifondere a e le spese di TR CP_2 CO
lite relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €9.991,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
6) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.02.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
9
10