Articolo 8 della Legge 16 ottobre 1991, n. 321
Articolo 5Articolo 9
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17 ottobre 1991
Art. 8. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, valutato in lire 14 miliardi e 246 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi e 76 milioni per l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi e 76 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 17 ottobre 1991