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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1869/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 17/07/2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SGAMBATI MARIA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
DI CRESCENZO ROSA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Felice a Cancello (CE) in data 28/03/2009; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati tre figli: (03/08/2009), (18/01/2014) e Per_1 Per_2
(19/12/2018); Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
3) la sig.ra continua ad abitare unitamente ai tre figli nell'immobile di sua proprietà sito in Parte_2
San Felice a Cancello alla Via Ponti Rossi n. 316;
4) il sig. ha già provveduto al ritiro dei propri effetti personali presso la casa coniugale;
Parte_1
5) i coniugi concordano l'affido condiviso dei figli ancora minorenni, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
6) il padre eserciterà il suo diritto di visita il Lunedi, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle 21.00 con onere di riaccompagnarle presso l'abitazione della madre. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli minori due weekend alternati al mese, dalle ore 15.00 del sabato, fino alle ore 21.00 della domenica;
2
7) Inoltre, il padre terrà con sé i figli alternativamente con la madre nelle ricorrenze festive di Natale e Capodanno ed in quelle di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
8) le ferie estive saranno concordate di anno in anno ed entro e non oltre la fine del mese di maggio tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e dei desideri dei minori;
9) nel periodo estivo, tranne che nei giorni in cui il minore si recherà in vacanza con i genitori, incontrerà il padre con le stesse modalità e negli stessi tempi concordati per il resto dell'anno;
10) il minore trascorrerà con la madre la Festa della Mamma e con il padre la Festa del Papà, inoltre trascorreranno con entrambi i genitori (o con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni) il giorno del compleanno ed onomastico, così come trascorreranno con i genitori il giorno del loro compleanno e dell'onomastico;
11) ad anni alterni i minori trascorreranno con i genitori le festività del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre;
12) di comune accordo i genitori, anche in considerazione dei desideri dei minori, si riservano la facoltà di concordare la modifica delle modalità e dei tempi di permanenza previsti;
13) i genitori concordano che, se i minori dovesse essere malati, il papà le andrà a trovare a casa, previo accordo con la madre;
14) i minori avranno rapporti continuativi con le famiglie di origine dei genitori;
15) il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario, in favore dei figli minori Parte_1 la somma di € 450,00 ( quattrocentocinquanta) ovvero 150,00 in favore di ogni figlio, somme rivalutabili secondo gli indici Istat;
tali somme dovranno essere corrisposte su carta PostePay intestata alla sig.ra , Pt_2 entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico, i ricorrenti concordano che l'Assegno unico corrisposto in favore dei figli minori nella misura complessiva di € 700,00 verrà percepito per intero dalla madre, rinunciando il Sig. Pt_1 alla metà spettante per legge;
16) i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie secondo le linee guida del
CNF, preventivamente concordate;
17) per spese straordinarie si intendono quelle scolastiche e quelle mediche non coperte dal SSN.
18) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi;
19) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
20) I genitori si impegnano a tenere fede all'accordo consensuale di separazione ed ad adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del proprio ruolo genitoriale, in una ottica di comune collaborazione e di correttezza al fine d tutelare la serena crescita dei figli. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
3
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 05/12/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE A CANCELLO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2009);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 1869/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 17/07/2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SGAMBATI MARIA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
DI CRESCENZO ROSA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in San Felice a Cancello (CE) in data 28/03/2009; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati tre figli: (03/08/2009), (18/01/2014) e Per_1 Per_2
(19/12/2018); Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento;
3) la sig.ra continua ad abitare unitamente ai tre figli nell'immobile di sua proprietà sito in Parte_2
San Felice a Cancello alla Via Ponti Rossi n. 316;
4) il sig. ha già provveduto al ritiro dei propri effetti personali presso la casa coniugale;
Parte_1
5) i coniugi concordano l'affido condiviso dei figli ancora minorenni, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
6) il padre eserciterà il suo diritto di visita il Lunedi, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle 21.00 con onere di riaccompagnarle presso l'abitazione della madre. Inoltre, il padre potrà tenere con sé i figli minori due weekend alternati al mese, dalle ore 15.00 del sabato, fino alle ore 21.00 della domenica;
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7) Inoltre, il padre terrà con sé i figli alternativamente con la madre nelle ricorrenze festive di Natale e Capodanno ed in quelle di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
8) le ferie estive saranno concordate di anno in anno ed entro e non oltre la fine del mese di maggio tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e dei desideri dei minori;
9) nel periodo estivo, tranne che nei giorni in cui il minore si recherà in vacanza con i genitori, incontrerà il padre con le stesse modalità e negli stessi tempi concordati per il resto dell'anno;
10) il minore trascorrerà con la madre la Festa della Mamma e con il padre la Festa del Papà, inoltre trascorreranno con entrambi i genitori (o con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni) il giorno del compleanno ed onomastico, così come trascorreranno con i genitori il giorno del loro compleanno e dell'onomastico;
11) ad anni alterni i minori trascorreranno con i genitori le festività del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre;
12) di comune accordo i genitori, anche in considerazione dei desideri dei minori, si riservano la facoltà di concordare la modifica delle modalità e dei tempi di permanenza previsti;
13) i genitori concordano che, se i minori dovesse essere malati, il papà le andrà a trovare a casa, previo accordo con la madre;
14) i minori avranno rapporti continuativi con le famiglie di origine dei genitori;
15) il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario, in favore dei figli minori Parte_1 la somma di € 450,00 ( quattrocentocinquanta) ovvero 150,00 in favore di ogni figlio, somme rivalutabili secondo gli indici Istat;
tali somme dovranno essere corrisposte su carta PostePay intestata alla sig.ra , Pt_2 entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico, i ricorrenti concordano che l'Assegno unico corrisposto in favore dei figli minori nella misura complessiva di € 700,00 verrà percepito per intero dalla madre, rinunciando il Sig. Pt_1 alla metà spettante per legge;
16) i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie secondo le linee guida del
CNF, preventivamente concordate;
17) per spese straordinarie si intendono quelle scolastiche e quelle mediche non coperte dal SSN.
18) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi;
19) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
20) I genitori si impegnano a tenere fede all'accordo consensuale di separazione ed ad adottare una modalità comunicativa rispettosa ed adeguata al corretto espletamento del proprio ruolo genitoriale, in una ottica di comune collaborazione e di correttezza al fine d tutelare la serena crescita dei figli. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
3
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 05/12/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...];
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE A CANCELLO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2009);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese