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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/12/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
AN NO IC
Benedetta Fattori IC rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 07/03/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1952, congiuntamente con l'amministratore di sostegno AVV. , CP_1
autorizzato alla costituzione in giudizio con provvedimento del IC Tutelare del 16/10/2024, rappresentato e difeso dall' avv. BRAMBILLA PAOLO , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/03/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate all'udienza del 18/12/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2025, congiuntamente al suo Parte_1
amministratore di sostegno (nominato il 18/09/2021), premesso di aver contratto matrimonio con con rito concordatario a Foggia il 6/04/1982 (atto 145, serie A, parte II), Controparte_2
unione dalla quale sono nati i figli (deceduta) e (maggiorenne Persona_1 Persona_2
e autosufficiente), e di essersi separato dalla moglie con sentenza n 95/2023 del Tribunale di Cremona del 22/02/2023, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 11/09/2025 il IC, dato atto del mancato perfezionamento della notificazione, ne disponeva la rinnovazione. Alla successiva udienza del 18/12/2025, la parte ricorrente, rappresentata dall'amministratore di sostegno, non avanzava alcuna domanda oltre a quella sullo status e riferiva che non aveva Parte_1
più contatti con la moglie da anni. Il IC delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei e urgenti in assenza di prole minorenne e di domande di contenuto economico;
ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore del ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 19/12/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_2
matrimonio con rito concordatario a Foggia il 6/04/1982 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Foggia, atto 145, serie A, parte II).
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale Ordinario di Cremona n. 95/2023 del
22/02/2023, passata in giudicato (v. documenti in atti).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che la resistente, destinataria di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e a Foggia il 6/04/1982 (iscritto nei registri Parte_1 Controparte_2
dello stato civile del Comune di Foggia, atto 145, serie A, parte II );
2. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Foggia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il IC est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
AN NO IC
Benedetta Fattori IC rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 07/03/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02/04/1952, congiuntamente con l'amministratore di sostegno AVV. , CP_1
autorizzato alla costituzione in giudizio con provvedimento del IC Tutelare del 16/10/2024, rappresentato e difeso dall' avv. BRAMBILLA PAOLO , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/03/2025
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate all'udienza del 18/12/2025. Parte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/03/2025, congiuntamente al suo Parte_1
amministratore di sostegno (nominato il 18/09/2021), premesso di aver contratto matrimonio con con rito concordatario a Foggia il 6/04/1982 (atto 145, serie A, parte II), Controparte_2
unione dalla quale sono nati i figli (deceduta) e (maggiorenne Persona_1 Persona_2
e autosufficiente), e di essersi separato dalla moglie con sentenza n 95/2023 del Tribunale di Cremona del 22/02/2023, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcuna condizione.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 11/09/2025 il IC, dato atto del mancato perfezionamento della notificazione, ne disponeva la rinnovazione. Alla successiva udienza del 18/12/2025, la parte ricorrente, rappresentata dall'amministratore di sostegno, non avanzava alcuna domanda oltre a quella sullo status e riferiva che non aveva Parte_1
più contatti con la moglie da anni. Il IC delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della parte resistente, non assumeva provvedimenti temporanei e urgenti in assenza di prole minorenne e di domande di contenuto economico;
ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore del ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come avanzate nel ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 19/12/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto Parte_1 Controparte_2
matrimonio con rito concordatario a Foggia il 6/04/1982 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Foggia, atto 145, serie A, parte II).
Le parti si sono in seguito separate con sentenza del Tribunale Ordinario di Cremona n. 95/2023 del
22/02/2023, passata in giudicato (v. documenti in atti).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Deve poi considerarsi che la resistente, destinataria di regolare notifica, ha deciso di non costituirsi.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata in assenza di domande anche economiche.
* le spese di lite
Nulla sulle spese di lite che debbono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e a Foggia il 6/04/1982 (iscritto nei registri Parte_1 Controparte_2
dello stato civile del Comune di Foggia, atto 145, serie A, parte II );
2. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Foggia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il IC est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato