Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 392/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIALE CROCE ROSSA N. 25 90144 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BRUCATO ALESSANDRA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a PALERMO (PA), in [...] Controparte_1
26/09/1977, elettivamente domiciliato VIALE CROCE ROSSA N. 25 90144
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. BRUCATO ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 27 gennaio 2025 e sottoscritto il 8 gennaio 2025. (matrimonio celebrato in Carini, il 4 luglio
2013);
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Il figlio minore , continuerà a vivere con la madre presso Persona_1 la casa familiare sita in Carini alla via Basilicata n. 5, dove avrà la sua residenza.
2) La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da entrambi i genitori con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione.
Relativamente alle decisioni eccedenti la straordinaria amministrazione, quali a titolo di esempio, fornire i necessari consensi e/o autorizzazioni richiesti da enti pubblici e privati in materia di salute (scelte terapeutiche, visite specialistiche ecc..), istruzione, gite scolastiche, sport, adesioni all'uso delle immagini per fini scolastici e ricreativi, diritto alla privacy, ecc.., in considerazione del fatto che il padre, sig. , svolge Controparte_1 permanentemente attività lavorativa all'estero (Zurigo), non potendo garantire,
a causa della distanza e degli impegni lavorativi, un immediato intervento nelle scelte relative sia alle quotidiane che straordinarie esigenze di vita del figlio, acconsente a che la madre, RA , eserciti in via esclusiva la Parte_1 responsabilità genitoriale al fine di poter unilateralmente e validamente fornire con immediatezza ed al bisogno, il consenso e le autorizzazioni suddette. La madre, dovrà informare prontamente il padre di tutte le decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione che dovranno essere adottate nell'interesse del figlio. Tutte le scelte rilevanti relative all'educazione ed all'interesse del figlio saranno prese di comune accordo tra i genitori.
3) Quando il padre tornerà in Italia per le ferie (il cui periodo non è anticipatamente conoscibile) potrà vedere il figlio, nel rispetto degli impegni scolastici, terapeutici e sportivi dello stesso, per tutti i giorni in cui rimarrà in
Italia, compreso il pernottamento, salvo diverso accorso tra i genitori. In quel periodo e fino alla data di cessione della quota dell'immobile alla RA PT
2 il sig. soggiornerà con il figlio presso la casa coniugale, avendo la CP_1 sig.ra la possibilità di recarsi presso la casa dei genitori. PT
4) La casa familiare sita in Carini Via Basilicata n. 5, in comproprietà tra i coniugi al 50%, verrà assegnata alla RA , insieme a tutti i suoi Parte_1 arredi, che vi abiterà con il figlio. Il sig. si impegna a vendere la CP_1 propria quota dell'immobile entro il mese di maggio 2025, alla RA PT
, la quale, a sua volta si impegna ad acquistarla e, a partire dalla data
[...] dell'atto di vendita, si accollerà interamente il pagamento del mutuo. Durante il periodo che precede la vendita della quota, il sig. provvederà a CP_1 pagare interamente la rata del mutuo. Qualora la data fissata per la stipula dell'atto venisse procrastinata per volontà della RA a data successiva PT al mese di maggio, a partire dal mese di giugno il mutuo verrà pagato al 50% tra i coniugi e così sino alla data di stipula dell'atto. In questo caso la RA provvederà a pagare anche il 50% dell'assicurazione sulla vita collegata PT al mutuo, qualora ancora in essere e fino alla scadenza.
5) Il sig. verserà alla RA a titolo di contributo al CP_1 PT mantenimento del figlio , la somma di € 500,00, anticipatamente entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
6) Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno, CP_1 relative al figlio , secondo il Protocollo relativo alle spese extra assegno Per_1 approvato dal Tribunale di Palermo e che qui si intende interamente richiamato.
7) L'assegno unico già interamente percepito dalla RA continuerà PT ad essere percepito per l'intero dalla stessa.
8) Il sig. provvederà a pagare il 50% della rata mensile di 104,00 € CP_1 relativa al finanziamento richiesto presso Banca CREDEM intestato alla RA ed il 50% del debito AMAP fino alle rispettive scadenze. PT
9) La sig.ra si impegna a pagare il 50% della rata mensile di 104,00 PT relativa al finanziamento richiesto presso Banca CREDEM a lei intestato ed il
50% del debito AMAP fino alle rispettive scadenze.
3 10) La RA si impegna a pagare per intero il costo della baby sitter PT per il figlio sino alla data di stipula dell'atto di vendita della metà della Per_1 casa coniugale. Successivamente a tale data, lo stipendio della baby sitter verrà pagato in part uguali tra i coniugi.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Carini (atto n. 36; P. II, S. A, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4