Articolo 4 della Legge 3 ottobre 2016, n. 191
Articolo 3Articolo 5
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21 ottobre 2016
Art. 4. Clausola di invarianza 1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2016