Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/02/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
28/02/1964, residente in [...] sc. A/3, ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Vico di San Matteo n. 2/3, presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Finardi, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. nata a [...], Controparte_1 C.F._2
il 02/01/1964, attualmente irreperibile, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare:
annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Genova Atto n. 757 P.
[...]
I S. Vol. Anno 2001 Uff. 1; confermare:
i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/05/2024, il Sig. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova (GE) in data
08/11/2001 con la Sig.ra dalla cui unione non erano nati figli e da cui Controparte_1
si era separato consensualmente come da verbale di separazione del 22/11/2016 omologato dal Tribunale di Genova in data 06/12/2016.
Alla prima udienza del 18/02/2025, svoltasi da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams nella contumacia della convenuta nonostante la regolarità della notifica, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo la sola pronuncia in punto status e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova (GE) in data 08/11/2001 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Genova al N. 757 Parte I Serie Anno
2001 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- i coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione del 22/11/2016 omologato dal Tribunale di Genova in data 06/12/2016 e da allora hanno vissuto separati senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che
la domanda di divorzio, a cui la convenuta non si è opposta rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Ritenuto che, in assenza di figli e non essendo stata formulata altra domanda in punto economico, non vi è luogo a stabilire alcuna condizione al di fuori della mera pronuncia in punto status;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui la convenuta non si è opposta rimanendo contumace e l'assenza di statuizioni, le stesse debbano rimanere a carico della parte attrice;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Genova (GE) in data
08/11/2001 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova al N. 757 Parte I
Serie Anno 2001 Uff. 1, tra e Parte_1 Controparte_1
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 21/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni