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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10338 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 20754/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 20754/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. BUDILLON CRISTIANO MARIA (c.f.: ) dal quale è rappresen- C.F._2
tato e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), res.te in Portici (Napoli) alla via Co- Controparte_1 C.F._3
lombo 13.
- Appellato contumace
E
(P.IVA ed (p.i. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, P.IVA_2
dall'Avv. Paolo Vitiello (C.f. presso il cui studio elettivamente C.F._4
domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53.
-Appellate
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato in data 27.09.2024 (appellata ed CP_1
1
in data 25.09.2024 (appellate e , il sig. ha impugnato la CP_3 CP_2 Parte_1
sentenza resa dal Giudice di Pace di Barra recante n. 2697/2024 (procedimento rg.
11616/2020) e pubblicata il 18.06.2024, con cui con cui veniva dichiarata improcedibile la domanda risarcitoria per i danni subiti dal suo motoveicolo Honda Sh tg ET36816 in occasione del sinistro asseritamente verificato in data 14.07.2020 alle ore 19,00 circa in
Napoli alla via Stanzione, allorquando detto motoveicolo veniva urtato dal veicolo Fiat
Grande Punto tg FN650EG ed assicurata con la compagnia in Controparte_4
particolare la Grande Punto, nel fare manovra di parcheggio, urtava il motoveicolo
Honda alla parte anteriore sinistra mentre era fermo in sosta lungo il margine sinistro della predetta strada (senso unico di marcia) sul cavalletto centrale in modo perpendi- colare rispetto al marciapiede.
Nel corso del giudizio di primo grado si costituivano e , contra- CP_3 CP_5
stando le richieste di controparte, mentre rimaneva contumace. Controparte_1
Il Giudice di Pace dichiarava improcedibile la domanda perché riteneva non provata la legittimazione attiva;
in particolare evidenziava l'inidoneità del solo libretto di circolazione a comprovare la titolarità del motoveicolo danneggiato alla data del sinistro;
inoltre ha rappresentato che l'acquisita prova testimoniale si palesava inidonea a supportare la prova del sinistro.
L'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione.
Ha preliminarmente sostenuto che, trattandosi di domanda dal valore indeterminato
(cfr. conclusioni dell'atto di citazione), la sentenza gravata sarebbe appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c., salvo, poi, articolare i motivi di appello in conformità al disposto dell'art.339 3° comma c.p.c. (Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusiva- mente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzio- nali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia); in particolare ha soste- nuto che “circa la prova documentale concernente la proprietà dell'autovettura, la
Suprema Corte ha ribadito che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costitui- scono presunzioni di proprietà in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa, costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile , il
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soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimo- strare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario della vettura, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acqui- sto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità della vettura medesima, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria.
Quanto sopra esposto rappresenta quindi un principio regolatore della materia e nulla
è intervenuto nel quadro normativo ad impedire che tale presunzione possa essere qualificata come principio informatore”.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della statuizione di primo grado, accogliersi la domanda risarcitoria come formulata.
Si sono costituite ed , lamentando l'inammissibilità ed infondatezza CP_2 CP_3
dell'appello.
Ha omesso di costituirsi l'appellata . Controparte_1
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione a norma dell'art.350 bis c.p.c. alla data del 10 novembre 2025, previa sostitu- zione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
********
Preliminarmente alla valutazione dei motivi di appello, va evidenziato che la statui- zione adottata dal giudice di primo grado, pur a fronte dell'erroneo richiamo alle nozioni di improcedibilità e di difetto di legittimazione attiva, va correttamente qualificata come statuizione di rigetto nel merito della domanda risarcitoria proposta dall'appellante per difetto di prova della titolarità del motoveicolo asseritamente danneggiato alla data del sinistro nonché per difetto di prova del fatto storico, previa valutazione di inadeguatezza allo scopo della pur acquisita prova testimoniale.
Al contempo occorre dar conto che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo gra- do, parte attrice ha espressamente contenuto la domanda risarcitoria nei limiti di euro
1.032,00 (cfr. conclusioni dell'atto di citazione).
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento
Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante
3
moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..
Nella specie, per individuare se una sentenza del Giudice di Pace sia stata emessa secondo equità e, pertanto, per stabilire se la stessa debba sottostare ai limiti suddetti, occorre far riferimento al valore oggettivo della controversia, essendo del tutto irrile- vante il contenuto della decisione.
Nessun rilievo può attribuirsi alla richiesta, che l'appellante assume essere aggiuntiva, di attribuzione di interessi e rivalutazione, ciò in conformità ai principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte secondo cui “in relazione ad una domanda avente ad oggetto la richiesta di una somma di danaro, proposta avanti al giudice di pace con
l'espressa precisazione del contenimento "nei limiti della competenza del giudice adito di lire due milioni", nonché con la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria, equivalendo il riferimento al suddetto importo all'indicazione di una somma determinata
e dovendosi la richiesta degli accessori, in ragione della precisazione circa i suddetti limiti di competenza, intendere come relativa al momento successivo alla proposizione della domanda e come tale non incidente ai fini del suo valore, deve ritenersi che il valore della domanda sia di lire due milioni e, quindi, riconducibile alla giurisdizione di equità del giudice adito, con la conseguenza che la sentenza risulta non appellabile e ricorribile per cassazione ( in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005, Rv. 585082
- 01).
Orbene trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità (alla luce del valore della domanda), ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., la stessa era appellabi- le, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, soltanto deducendo l'inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia.
L'appellante appare, peraltro, pienamente consapevole dell'operatività di tale limite, tant'è che articola i motivi di doglianza assumendo che gli stessi valgano ad integrare la denunzia di un principio regolatore della materia.
L'assunto non appare condivisibile, in quanto non rientra nell'ambito dell'inosservan- za delle norme sul procedimento ovvero della violazione di principi regolatori della
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materia, la valutazione delle risultanze probatorie acquisite; nella specie la statuizione di rigetto è in primo luogo correlata all'affermazione del giudice di pace secondo cui la documentazione prodotta (libretto di circolazione) sarebbe inidonea a comprovare la titolarità del motoveicolo alla data del sinistro, circostanza fondante la titolarità del credito risarcitorio.
Orbene la sindacabilità dell'attività di valutazione delle prove (anche documentali) da parte del Giudice di Pace nel giudizio di equità è consentita soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia.
Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17437).
La valutazione di idoneità di un documento a comprovare la titolarità di un bene alla data del sinistro è del tutto estranea all'ambito della violazione degli art. 115 c.p.c. e 116
c.p.c., in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez.
3, 10/06/2016, n. 11892).
È, pertanto, inammissibile l'impugnazione supportata dalla sola deduzione della pre- tesa violazione dell'articolo 2697 c.c. ad opera del giudice di primo grado ovvero dalla contestazione della valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di prime cure.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con la pronunzia del 3 aprile 2012 n.
5287, peraltro proprio in relazione ad un ricorso proposto avverso una sentenza di appello del Tribunale nei confronti di una pronuncia secondo equità del giudice di pace;
ivi ha ribadito che l'equità del Giudice di Pace si riferisce alle norme sostanziali e non alle norme processuali, ha rilevato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibi- le in appello, richiamando i precedenti della stessa Corte (Cass. 7581/2007; Cass. S.U.
5
564/2009; Cass. 22279/2010; Cass. 10620/2010; Cass. 9328/2010).
Ebbene l'odierno appellante nulla ha dedotto circa la violazione dei principi re- golatori della materia, limitandosi a censurare la valutazione della prova documentale effettuata dal giudice di primo grado.
In particolar modo ha censurato la valutazione di inidoneità del libretto di circolazio- ne del veicolo a comprovare la titolarità del bene alla data del sinistro, né, invero, appare configurabile un principio informatore della materia quello secondo cui tale documento sarebbe idoneo, invece, a comprovare detta titolarità.
Va, infine, segnalato come il Giudice di Pace abbia in secondo luogo segnalato l'assenza di elementi di prova a sostegno dei fatti costitutivi della prova;
ha, quindi, operato una valutazione della prova testimoniale, ritenendola inidonea a comprovare il fatto storico; nell'atto di appello non si rinviene alcuna specifica censura di tale statuizione, già di per sé idonea ad integralmente sorreggere la motivazione di rigetto adottata.
Tali considerazioni confortano ulteriormente la valutazione di inammissibilità dell'appello.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore delle appellate compagnie, spese che si liquidano in dispositi-vo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M. n.147 del 2022, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controver- sia nonché tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta in sede processua- le.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_1
➢ dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Barra recante n. 2697/2024 (procedimento rg.
11616/2020) e pubblicata il 18.06.2024;
➢ condanna al pagamento in favore delle appellate compagnie Parte_1
6
( ed ) delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 700,00 per CP_2 CP_3
compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussisten- za dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il pre- sente appello.
Così deciso in Napoli, l'11/11/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 20754/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. BUDILLON CRISTIANO MARIA (c.f.: ) dal quale è rappresen- C.F._2
tato e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), res.te in Portici (Napoli) alla via Co- Controparte_1 C.F._3
lombo 13.
- Appellato contumace
E
(P.IVA ed (p.i. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, P.IVA_2
dall'Avv. Paolo Vitiello (C.f. presso il cui studio elettivamente C.F._4
domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 53.
-Appellate
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato in data 27.09.2024 (appellata ed CP_1
1
in data 25.09.2024 (appellate e , il sig. ha impugnato la CP_3 CP_2 Parte_1
sentenza resa dal Giudice di Pace di Barra recante n. 2697/2024 (procedimento rg.
11616/2020) e pubblicata il 18.06.2024, con cui con cui veniva dichiarata improcedibile la domanda risarcitoria per i danni subiti dal suo motoveicolo Honda Sh tg ET36816 in occasione del sinistro asseritamente verificato in data 14.07.2020 alle ore 19,00 circa in
Napoli alla via Stanzione, allorquando detto motoveicolo veniva urtato dal veicolo Fiat
Grande Punto tg FN650EG ed assicurata con la compagnia in Controparte_4
particolare la Grande Punto, nel fare manovra di parcheggio, urtava il motoveicolo
Honda alla parte anteriore sinistra mentre era fermo in sosta lungo il margine sinistro della predetta strada (senso unico di marcia) sul cavalletto centrale in modo perpendi- colare rispetto al marciapiede.
Nel corso del giudizio di primo grado si costituivano e , contra- CP_3 CP_5
stando le richieste di controparte, mentre rimaneva contumace. Controparte_1
Il Giudice di Pace dichiarava improcedibile la domanda perché riteneva non provata la legittimazione attiva;
in particolare evidenziava l'inidoneità del solo libretto di circolazione a comprovare la titolarità del motoveicolo danneggiato alla data del sinistro;
inoltre ha rappresentato che l'acquisita prova testimoniale si palesava inidonea a supportare la prova del sinistro.
L'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione.
Ha preliminarmente sostenuto che, trattandosi di domanda dal valore indeterminato
(cfr. conclusioni dell'atto di citazione), la sentenza gravata sarebbe appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c., salvo, poi, articolare i motivi di appello in conformità al disposto dell'art.339 3° comma c.p.c. (Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusiva- mente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzio- nali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia); in particolare ha soste- nuto che “circa la prova documentale concernente la proprietà dell'autovettura, la
Suprema Corte ha ribadito che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costitui- scono presunzioni di proprietà in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa, costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile , il
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soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimo- strare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario della vettura, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acqui- sto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità della vettura medesima, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria.
Quanto sopra esposto rappresenta quindi un principio regolatore della materia e nulla
è intervenuto nel quadro normativo ad impedire che tale presunzione possa essere qualificata come principio informatore”.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della statuizione di primo grado, accogliersi la domanda risarcitoria come formulata.
Si sono costituite ed , lamentando l'inammissibilità ed infondatezza CP_2 CP_3
dell'appello.
Ha omesso di costituirsi l'appellata . Controparte_1
All'esito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione a norma dell'art.350 bis c.p.c. alla data del 10 novembre 2025, previa sostitu- zione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
********
Preliminarmente alla valutazione dei motivi di appello, va evidenziato che la statui- zione adottata dal giudice di primo grado, pur a fronte dell'erroneo richiamo alle nozioni di improcedibilità e di difetto di legittimazione attiva, va correttamente qualificata come statuizione di rigetto nel merito della domanda risarcitoria proposta dall'appellante per difetto di prova della titolarità del motoveicolo asseritamente danneggiato alla data del sinistro nonché per difetto di prova del fatto storico, previa valutazione di inadeguatezza allo scopo della pur acquisita prova testimoniale.
Al contempo occorre dar conto che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo gra- do, parte attrice ha espressamente contenuto la domanda risarcitoria nei limiti di euro
1.032,00 (cfr. conclusioni dell'atto di citazione).
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento
Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante
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moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ..
Nella specie, per individuare se una sentenza del Giudice di Pace sia stata emessa secondo equità e, pertanto, per stabilire se la stessa debba sottostare ai limiti suddetti, occorre far riferimento al valore oggettivo della controversia, essendo del tutto irrile- vante il contenuto della decisione.
Nessun rilievo può attribuirsi alla richiesta, che l'appellante assume essere aggiuntiva, di attribuzione di interessi e rivalutazione, ciò in conformità ai principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte secondo cui “in relazione ad una domanda avente ad oggetto la richiesta di una somma di danaro, proposta avanti al giudice di pace con
l'espressa precisazione del contenimento "nei limiti della competenza del giudice adito di lire due milioni", nonché con la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria, equivalendo il riferimento al suddetto importo all'indicazione di una somma determinata
e dovendosi la richiesta degli accessori, in ragione della precisazione circa i suddetti limiti di competenza, intendere come relativa al momento successivo alla proposizione della domanda e come tale non incidente ai fini del suo valore, deve ritenersi che il valore della domanda sia di lire due milioni e, quindi, riconducibile alla giurisdizione di equità del giudice adito, con la conseguenza che la sentenza risulta non appellabile e ricorribile per cassazione ( in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19976 del 14/10/2005, Rv. 585082
- 01).
Orbene trattandosi di sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità (alla luce del valore della domanda), ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., la stessa era appellabi- le, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, soltanto deducendo l'inosservanza delle norme sul procedimento, ovvero delle norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia.
L'appellante appare, peraltro, pienamente consapevole dell'operatività di tale limite, tant'è che articola i motivi di doglianza assumendo che gli stessi valgano ad integrare la denunzia di un principio regolatore della materia.
L'assunto non appare condivisibile, in quanto non rientra nell'ambito dell'inosservan- za delle norme sul procedimento ovvero della violazione di principi regolatori della
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materia, la valutazione delle risultanze probatorie acquisite; nella specie la statuizione di rigetto è in primo luogo correlata all'affermazione del giudice di pace secondo cui la documentazione prodotta (libretto di circolazione) sarebbe inidonea a comprovare la titolarità del motoveicolo alla data del sinistro, circostanza fondante la titolarità del credito risarcitorio.
Orbene la sindacabilità dell'attività di valutazione delle prove (anche documentali) da parte del Giudice di Pace nel giudizio di equità è consentita soltanto per superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali o comunitari e dai principi informatori della materia.
Tra questi ultimi, peraltro, si colloca il principio che affida proprio al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17437).
La valutazione di idoneità di un documento a comprovare la titolarità di un bene alla data del sinistro è del tutto estranea all'ambito della violazione degli art. 115 c.p.c. e 116
c.p.c., in quanto la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere ipotizzata solo denunciando che il giudice abbia deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ipotizzabile solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale (Cass. Sez.
3, 10/06/2016, n. 11892).
È, pertanto, inammissibile l'impugnazione supportata dalla sola deduzione della pre- tesa violazione dell'articolo 2697 c.c. ad opera del giudice di primo grado ovvero dalla contestazione della valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di prime cure.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con la pronunzia del 3 aprile 2012 n.
5287, peraltro proprio in relazione ad un ricorso proposto avverso una sentenza di appello del Tribunale nei confronti di una pronuncia secondo equità del giudice di pace;
ivi ha ribadito che l'equità del Giudice di Pace si riferisce alle norme sostanziali e non alle norme processuali, ha rilevato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un "error in iudicando" non deducibi- le in appello, richiamando i precedenti della stessa Corte (Cass. 7581/2007; Cass. S.U.
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564/2009; Cass. 22279/2010; Cass. 10620/2010; Cass. 9328/2010).
Ebbene l'odierno appellante nulla ha dedotto circa la violazione dei principi re- golatori della materia, limitandosi a censurare la valutazione della prova documentale effettuata dal giudice di primo grado.
In particolar modo ha censurato la valutazione di inidoneità del libretto di circolazio- ne del veicolo a comprovare la titolarità del bene alla data del sinistro, né, invero, appare configurabile un principio informatore della materia quello secondo cui tale documento sarebbe idoneo, invece, a comprovare detta titolarità.
Va, infine, segnalato come il Giudice di Pace abbia in secondo luogo segnalato l'assenza di elementi di prova a sostegno dei fatti costitutivi della prova;
ha, quindi, operato una valutazione della prova testimoniale, ritenendola inidonea a comprovare il fatto storico; nell'atto di appello non si rinviene alcuna specifica censura di tale statuizione, già di per sé idonea ad integralmente sorreggere la motivazione di rigetto adottata.
Tali considerazioni confortano ulteriormente la valutazione di inammissibilità dell'appello.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese di Parte_1
lite in favore delle appellate compagnie, spese che si liquidano in dispositi-vo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M. n.147 del 2022, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controver- sia nonché tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta in sede processua- le.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dell'appellata ; Controparte_1
➢ dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Barra recante n. 2697/2024 (procedimento rg.
11616/2020) e pubblicata il 18.06.2024;
➢ condanna al pagamento in favore delle appellate compagnie Parte_1
6
( ed ) delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 700,00 per CP_2 CP_3
compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussisten- za dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il pre- sente appello.
Così deciso in Napoli, l'11/11/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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