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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 977/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:40 con la seguente composizione collegiale:
D'IN GIUSEPPINA, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6112/2024 depositato il 31/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009430946000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170006270703000 IRES-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170015700701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170030425429000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180000931367000 IRES-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027375315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190004550262001 REGISTRO 2017 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190028101506000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190032052079000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190032052079000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200005170820000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200007782908000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200007782908000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200007782908000 IRAP 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200012832000000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200013312865000 IVA-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210009980418000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210026116726000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220029568726000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001200570000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001200570000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001200570000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230003123852000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006538568000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006538568000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006538568000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006538568000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006538568000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento sopra indicata, recante un importo complessivo di € 169.740,88, eccependo l'inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle sottese, l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti. La ricorrente contestava specificamente le notifiche eseguite per irreperibilità assoluta, quelle consegnate a terzi (addetti alla casa o delegati) e la mancanza di prova della notifica per alcune cartelle.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Cosenza, ribadendo la legittimità del proprio operato. Nel corso del giudizio veniva prodotta documentazione da parte della Camera di Commercio, in relazione ai tributi di sua spettanza. La causa veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dispone l'estromissione dal fascicolo processuale della documentazione prodotta dalla Camera di Commercio. Tale produzione documentale è da considerarsi tardiva rispetto ai termini processuali perentori previsti per la costituzione e il deposito di documenti, e pertanto non può essere utilizzata ai fini della decisione.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Validità della notifica a mani di addetto alla casa/delegato. Con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420170030425429000, notificata in data 20/03/2018 mediante consegna a mani di persona qualificata come "incaricato" (Sig. Nominativo_1), il Collegio ritiene la notifica valida e perfezionata. Contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente circa la mancanza della raccomandata informativa (CAN), si osserva che, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, la circostanza che la notifica sia avvenuta presso l'indirizzo del destinatario e consegnata a soggetto ivi reperito (addetto o delegato) è idonea a sanare eventuali irregolarità formali. Il raggiungimento dello scopo, consistente nella legale conoscenza dell'atto entrato nella sfera di disponibilità del destinatario, rende valida la notifica eseguita. Pertanto, il motivo di ricorso relativo a tale cartella deve essere rigettato.
2. Nullità delle notifiche per irreperibilità assoluta (art. 60, lett. e, DPR 600/73). Il ricorso è invece fondato in relazione alle cartelle di pagamento n. 03420190028101506000 e n. 03420200005170820000. Dall'esame delle relate, il messo notificatore ha attestato l'irreperibilità con la generica dicitura "sconosciuto", senza dare atto delle specifiche ricerche anagrafiche e fattuali necessarie per accertare che il contribuente non avesse più abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale. In assenza di tali specifiche attestazioni, che impediscono il controllo sull'operato del messo, la notifica ex art. 60, lett. e) è nulla,. Ne consegue l'annullamento dell'intimazione limitatamente agli importi portati dalle suddette cartelle.
3. Mancanza di prova della notifica. Parimenti fondato è il motivo relativo alla cartella di pagamento n.
03420170015700701000. L'Agente della Riscossione non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto, non avendo depositato né la relata né l'avviso di ricevimento. In difetto di prova della notifica, la pretesa creditoria relativa a tale cartella non può trovare accoglimento e l'atto impugnato va annullato in parte qua.
4. Conclusioni. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle posizioni per le quali è stata accertata la nullità della notifica per irreperibilità assoluta non correttamente espletata e per omessa produzione della relata di notifica. Per le restanti cartelle, incluse quelle notificate a mani di terzi delegati la cui notifica è da ritenersi sanata, e quelle per le quali sussistono validi atti interruttivi (intimazione 2023 e sospensione Covid-19), il ricorso viene rigettato.
5. Spese. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, della complessità delle questioni trattate e dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione VI, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle n. 03420190028101506000, n. 03420200005170820000 (vizio di notifica per irreperibilità assoluta) e n. 03420170015700701000 (mancanza di prova della notifica);
2. Rigetta il ricorso nel resto, confermando la legittimità della pretesa relativa alla cartella n.
03420170030425429000 e alle altre cartelle ritualmente notificate;
3. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:40 con la seguente composizione collegiale:
D'IN GIUSEPPINA, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6112/2024 depositato il 31/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009430946000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170006270703000 IRES-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170015700701000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170030425429000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180000931367000 IRES-ALTRO 2014
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027375315000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190004550262001 REGISTRO 2017 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190028101506000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190032052079000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190032052079000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200005170820000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200007782908000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200007782908000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200007782908000 IRAP 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200012832000000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200013312865000 IVA-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210009980418000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210026116726000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220029568726000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001200570000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001200570000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230001200570000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230003123852000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006538568000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006538568000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006538568000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006538568000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230006538568000 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento sopra indicata, recante un importo complessivo di € 169.740,88, eccependo l'inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle sottese, l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti. La ricorrente contestava specificamente le notifiche eseguite per irreperibilità assoluta, quelle consegnate a terzi (addetti alla casa o delegati) e la mancanza di prova della notifica per alcune cartelle.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Cosenza, ribadendo la legittimità del proprio operato. Nel corso del giudizio veniva prodotta documentazione da parte della Camera di Commercio, in relazione ai tributi di sua spettanza. La causa veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio dispone l'estromissione dal fascicolo processuale della documentazione prodotta dalla Camera di Commercio. Tale produzione documentale è da considerarsi tardiva rispetto ai termini processuali perentori previsti per la costituzione e il deposito di documenti, e pertanto non può essere utilizzata ai fini della decisione.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Validità della notifica a mani di addetto alla casa/delegato. Con riferimento alla cartella di pagamento n.
03420170030425429000, notificata in data 20/03/2018 mediante consegna a mani di persona qualificata come "incaricato" (Sig. Nominativo_1), il Collegio ritiene la notifica valida e perfezionata. Contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente circa la mancanza della raccomandata informativa (CAN), si osserva che, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, la circostanza che la notifica sia avvenuta presso l'indirizzo del destinatario e consegnata a soggetto ivi reperito (addetto o delegato) è idonea a sanare eventuali irregolarità formali. Il raggiungimento dello scopo, consistente nella legale conoscenza dell'atto entrato nella sfera di disponibilità del destinatario, rende valida la notifica eseguita. Pertanto, il motivo di ricorso relativo a tale cartella deve essere rigettato.
2. Nullità delle notifiche per irreperibilità assoluta (art. 60, lett. e, DPR 600/73). Il ricorso è invece fondato in relazione alle cartelle di pagamento n. 03420190028101506000 e n. 03420200005170820000. Dall'esame delle relate, il messo notificatore ha attestato l'irreperibilità con la generica dicitura "sconosciuto", senza dare atto delle specifiche ricerche anagrafiche e fattuali necessarie per accertare che il contribuente non avesse più abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale. In assenza di tali specifiche attestazioni, che impediscono il controllo sull'operato del messo, la notifica ex art. 60, lett. e) è nulla,. Ne consegue l'annullamento dell'intimazione limitatamente agli importi portati dalle suddette cartelle.
3. Mancanza di prova della notifica. Parimenti fondato è il motivo relativo alla cartella di pagamento n.
03420170015700701000. L'Agente della Riscossione non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto, non avendo depositato né la relata né l'avviso di ricevimento. In difetto di prova della notifica, la pretesa creditoria relativa a tale cartella non può trovare accoglimento e l'atto impugnato va annullato in parte qua.
4. Conclusioni. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle posizioni per le quali è stata accertata la nullità della notifica per irreperibilità assoluta non correttamente espletata e per omessa produzione della relata di notifica. Per le restanti cartelle, incluse quelle notificate a mani di terzi delegati la cui notifica è da ritenersi sanata, e quelle per le quali sussistono validi atti interruttivi (intimazione 2023 e sospensione Covid-19), il ricorso viene rigettato.
5. Spese. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, della complessità delle questioni trattate e dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione VI, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle n. 03420190028101506000, n. 03420200005170820000 (vizio di notifica per irreperibilità assoluta) e n. 03420170015700701000 (mancanza di prova della notifica);
2. Rigetta il ricorso nel resto, confermando la legittimità della pretesa relativa alla cartella n.
03420170030425429000 e alle altre cartelle ritualmente notificate;
3. Compensa integralmente le spese di giudizio.