Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00703/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01575/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Della Nave, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 13/02/2025 nr. -OMISSIS-adottato dalla Prefettura di Varese Sportello Immigrazione, notificato al ricorrente in data 14/02/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa NT AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 14 giugno 2024 la Prefettura di Varese, su richiesta della parte datoriale sig. -OMISSIS- - titolare della soc. -OMISSIS- s.r.l. - con provvedimento nr. P-VA/L/Q/2023/112122 emetteva in favore dell'odierno ricorrente, cittadino tunisino, il nulla osta al lavoro subordinato non stagionale.
1.1. In data 17 giugno 2024 la Prefettura di Varese prendeva contatti con il datore di lavoro, richiedendo la produzione dell’asseverazione ex art. 44 del D.L. n. 73/2022, non essendo idonea quella ab origine presentata in sede di istanza, in quanto sottoscritta dallo stesso datore di lavoro e non da un professionista, come richiesto dalla norma.
Né il lavoratore né il datore di lavoro riscontravano la richiesta.
1.2. Nel frattempo, ottenuto il visto da parte dei competenti Uffici Consolari Italiani, il cittadino straniero il 21 agosto 2024 faceva ingresso in Italia.
1.3. In data 23 dicembre 2024 perveniva alla casella di posta della Prefettura di Varese la comunicazione del CAF di Novara, con cui veniva trasmessa della documentazione inerente la pratica. L’asseverazione ex art. 44 del D.L. n. 73/2022 – diversa da quella prodotta in sede di istanza - tuttavia risultava ancora inidonea, essendo sottoscritta da un consulente tributario e non indicando la tipologia di lavoro e la sistemazione alloggiativa.
1.4. Soltanto in data 24 dicembre 2024 il lavoratore, per il tramite del proprio legale, rappresentava alla Prefettura di Varese che il datore di lavoro si era reso irreperibile e chiedeva di essere comunque convocato per la stipula del contratto di soggiorno.
1.5. Con nota dell’8 gennaio 2025 la Prefettura di Varese comunicava che, al fine di ottenere la convocazione, il lavoratore avrebbe dovuto trasmettere una serie di documenti necessari ai fini del perfezionamento della pratica.
1.6. In data 14 gennaio 2025 il legale del ricorrente inviava alla società -OMISSIS- s.r.l. formale atto di diffida con il quale intimava di trasmettere la documentazione richiesta dalla Prefettura di Varese. Tuttavia non perveniva alcun riscontro.
1.7. Nella stessa giornata, in riscontro alla richiesta della Prefettura, l’interessato inviava i documenti in suo possesso.
1.8. Il 21 gennaio 2025 la Prefettura comunicava al lavoratore il preavviso di revoca del nulla osta non essendo stata prodotta “ idonea asseverazione debitamente sottoscritta da un professionista (commercialista/avvocato o consulente del lavoro), unitamente alla fotocopia del tesserino di iscrizione all’albo del professionista e del documento di identità, nonché provvista della necessaria autorizzazione dell’ispettorato del lavoro ex art. 1 L. n. 12/1979 nel caso di asseverazione presentata da un commercialista o avvocato ”, assegnando il termine di 10 giorni per produrre controdeduzioni e documentazione.
1.9. L’interessato, per il tramite del difensore, inviava osservazioni e documentazione, ed in particolare la copia dell'atto di denuncia-querela nei confronti del sig. -OMISSIS-, insistendo nella richiesta di convocazione del lavoratore straniero quantomeno ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
1.10. Con provvedimento del 14 febbraio 2025 la Prefettura revocava il nulla osta, in quanto “ è stata prodotta esclusivamente la documentazione relativa all'alloggio e all'ingresso dei lavoratori ma non risulta essere stata presentata da parte del datore di lavoro la necessaria asseverazione, pertanto non risulta integrato il possesso dei requisiti necessari per poter procedere alla convocazione delle parti, finalizzata alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ”.
2. Con il ricorso indicato in epigrafe il cittadino straniero ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.
2.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso con memoria di mera forma e producendo la documentazione relativa.
2.2. Con ordinanza n. 600 del 3 giugno 2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, tenuto conto del pregiudizio derivante al ricorrente dall’esecuzione dell’atto impugnato, pur impregiudicata ogni valutazione sul fumus .
2.3. In vista della trattazione nel merito nessuna parte ha depositato scritti difensivi.
2.4. Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025.
3. In punto di fatto va dato atto che con il ricorso proposto il ricorrente ha dichiarato che, una volta giunto in Italia, dopo circa una decina di giorni, il datore di lavoro lo conduceva presso un'abitazione sita in Novara e, pochi giorni dopo, gli comunicava che il giorno successivo avrebbe iniziato a svolgere attività lavorativa per la società.
Fino al dicembre 2024 il cittadino straniero, pur svolgendo attività lavorativa per la soc. -OMISSIS- s.r.l., non percepiva regolare retribuzione e non sottoscriveva il relativo contratto di soggiorno presso la Prefettura di Varese.
Durante quel periodo il datore di lavoro richiedeva al ricorrente la somma di € 1.000,00 al fine di definire le pratiche relative alla propria regolarizzazione.
Quindi nel dicembre del 2024 si è rivolto ad un legale.
4. In punto di diritto, il ricorso proposto è affidato ad un unico motivo di gravame con cui sono stati dedotti la violazione di legge o comunque l’erronea applicazione del DPCM 29/12/2022, del DL n. 73/2022, e della L. n.50/2023, il difetto dei presupposti di legge, l’eccesso di potere, nonché la violazione dei principi di buona fede e buon andamento della P.A.: il mancato perfezionamento della procedura d'assunzione non dipenderebbe dal lavoratore ma esclusivamente da una omissione sopravvenuta (ovvero la mancata integrazione documentale richiesta) da parte del datore di lavoro. L’Amministrazione non avrebbe proceduto ad una comparazione degli interessi. In particolare la Prefettura non avrebbe considerato il legittimo affidamento del lavoratore straniero. L’assenza di un documento quale l'asseverazione (peraltro richiesto dall'amministrazione solo in epoca successiva all'ingresso in Italia dello straniero) non potrebbe rappresentare condizione ostativa alla validità del nulla osta. Ciò poiché l'attività di verifica delle condizioni oggetto di asseverazione (demandata dalla normativa in materia ai professionisti abilitati) ben potrebbe essere sostituita dall'attività ispettiva e accertativa delegabile dalla Prefettura all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. Inoltre l’Amministrazione avrebbe assunto il provvedimento impugnato oltre un termine temporale congruo o comunque ragionevole, così consolidandosi l’affidamento dell’interessato. Infine la Prefettura non avrebbe motivato il rigetto della richiesta di conservazione dell'atto ai fini della convocazione del solo lavoratore per l'ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
5.1. Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia nell’ambito del c.d. Decreto Flussi 2023 il 21 agosto 2024 per svolgere lavoro subordinato non stagionale.
5.2. Tuttavia non sono stati sottoscritti né il contratto di soggiorno né il contratto di lavoro, essendosi reso indisponibile e successivamente irreperibile il datore di lavoro. Tale circostanza non è in contestazione tra le parti, pur non essendo questa la motivazione che ha condotto al provvedimento di revoca del nulla osta.
5.3. In ogni caso, in considerazione dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda di cui è causa, il Collegio – incidenter – osserva che ai sensi dell’art. 22 comma 6 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis .
La norma indica come parti del contratto di soggiorno quelle cui si riferisce il nulla osta, facendo così riferimento al datore di lavoro che ha chiesto l’ingresso del lavoratore e che “ è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore ”, ai sensi del comma 5 quinquies del richiamato art. 22.
La necessità di stipulare il contratto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta mira ad evitare elusioni alla disciplina che sovrintende all’ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato, in quanto, diversamente opinando, si legittimerebbe il rilascio di nulla osta sulla base di dichiarazioni rese da datori di lavoro non realmente intenzionati all’assunzione, con il risultato di consentire l’ingresso in Italia di stranieri solo formalmente muniti di una proposta di lavoro (come sembra essere avvenuto nel caso di specie, tenuto conto di quanto dichiarato dal ricorrente non solo nel ricorso ma anche nella denuncia querela sporta dal ricorrente stesso contro il datore di lavoro e depositata agli atti del presente giudizio).
5.4. Ciò osservato per incidens , il Collegio rileva che la revoca del nulla osta è stata determinata dalla mancata presentazione da parte del datore di lavoro della necessaria asseverazione prevista dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022, non risultando integrato il possesso dei requisiti necessari per poter procedere alla convocazione delle parti, finalizzata alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
5.5. E’ bene precisare che l’asseverazione risultava non idonea ab origine, essendo quella prodotta in sede di istanza sottoscritta dal solo datore di lavoro e quindi tamquam non esset.
5.5.1 Ai sensi della norma richiamata, infatti, in relazione agli ingressi di lavoratori stranieri per le annualità 2021, 2022 e 2023, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata, in via esclusiva (fatti salvi i controlli da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate), ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali nonchè alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Le verifiche di congruità tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
5.5.2. La disciplina di cui al richiamato art. 44, introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 21 giugno 2022 n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, in relazione alla ritenuta “ straordinaria necessità ed urgenza di semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ”, poi estesa anche all’anno 2023 dall’art. 9 del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, è sostanzialmente stata riprodotta nell’art. 24 bis del Testo Unico per l’Immigrazione ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 10 marzo 2023, n. 20.
5.5.3. E’ stato condivisibilmente osservato che l'asseverazione richiesta al professionista non si traduce in una mera rappresentazione riepilogativa di dati altrimenti verificabili dall'Amministrazione attraverso la consultazione di documenti a sue mani, ma implica un'attività di tipo sintetico-valutativo, che deve tenere conto di parametri di giudizio articolati e complessi, come ad esempio della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato e del numero dei dipendenti. Dunque, l'asseverazione è l'esito di una verifica non meramente documentale, ma necessariamente filtrata dal vaglio tecnico di una serie elementi valutativi complessi, il che ne giustifica e motiva la devoluzione ad un soggetto abilitato sulla base di specifici titoli di qualificazione professionale (Cons. Stato sez. III 24 febbraio 2025, n. 1570).
5.5.4. L’asseverazione è volta a dare dimostrazione della sostenibilità economica da parte del datore di lavoro dell’assunzione del lavoratore.
A tale imprescindibile esigenza risponde la previsione di cui all’art. 22 del D.lgs. n. 286/1998 che richiede obbligatoriamente (“ Il datore di lavoro…. che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica… ”), tra l’altro, la produzione dell’asseverazione di cui all'articolo 24 bis , comma 2 del medesimo D.lgs. n. 286/1998.
5.5.5. Il comma 5 quater dell’art. 22 dispone, conseguentemente, che l’Amministrazione debba procedere alla revoca del nulla osta in caso di sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi e della carenza dei requisiti in capo al datore di lavoro, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24 bis , comma 4.
5.6. Nel caso di specie, come già rilevato, il requisito risultava mancante ab origine .
Il provvedimento di revoca del nulla osta, pertanto, non si presta ad essere censurato in relazione ai profili dedotti.
5.7. Sotto altro profilo va rilevato che, a fronte della mancanza dei requisiti in capo al datore di lavoro e alla sua irreperibilità, non è ipotizzabile la convocazione del ricorrente ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione, peraltro richiesto, nel caso di specie, dal cittadino straniero diversi mesi dopo il suo ingresso in Italia.
L’art. 22, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998, prevede infatti che “ La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro […], e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […]”.
La norma è chiara nel prevedere che il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione.
5.7.1. Sul punto il Tribunale condivide il più recente orientamento giurisprudenziale, a mente del quale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5 ter , del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403).
5.7.2. L’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, nel caso di specie inesistente e neppure astrattamente ipotizzabile, stante l’assenza della dimostrazione dei requisiti in capo al “dichiarato” datore di lavoro.
6. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. La natura delle questioni fattuali e giuridiche sottese all’impugnazione consente di compensare tra le parti le spese della lite.
8. Tenuto conto delle circostanze di fatto di cui il Collegio è venuto a conoscenza, si manda alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza e l’intero fascicolo di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di trasmettere il presente provvedimento e l’intero fascicolo di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche richiamate nel presente provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
NT NA AM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT NA AM | HA GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.