Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 26.02.2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.17218/2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 24.05.1974, n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
, nato a [...] il [...]
[...] rapp.ti e difesi dagli avv.ti Elvira Ricciardi e Ciro Gatta. ricorrenti
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro tempore resistente contumace oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 23.07.2024, i sigg.ri e , n.q. Parte_1 Parte_2 di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , hanno esposto di avere proposto Persona_1
CP_ ricorso per atp (R.G. n. 20125/2022), avverso il verbale di revisione che revocava il diritto del minore all'indennità di frequenza;
che la CTU nominata, la dott.ssa , con relazione Persona_2 medico-legale depositata il 22.09.2023, ha riconosciuto alla minore l'indennità di frequenza dall'epoca della revisione del 12.05.2022 con rivedibilità a giugno 2025; che è stato emesso decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c. dell'11.12.2023, del requisito sanitario per la prestazione di riferimento indennità di frequenza in favore del minore con decorrenza dal 12.05.2022 e Persona_1
1
29.04.2024 a detto incombente;
che, in seguito, l ha proceduto a liquidare e Controparte_2 corrispondere esclusivamente i ratei della prestazione a decorrere dal mese di maggio 2024, e non i ratei arretrati;
che, dalla data di notifica del suddetto decreto di omologa sono trascorsi oltre 120 giorni senza che l abbia provveduto alla liquidazione ed al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1 frequenza spettanti;
che sussiste il diritto a percepire i ratei maturati e non riscossi a titolo di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 12.05.2022 al 30.04.2024, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e fino all'effettivo soddisfo. Tutto ciò premesso, essi hanno concluso chiedendo che “1) Preliminarmente, accertare che il minore , nato a [...] il Persona_1
07.12.2009, sia in possesso dei requisiti socio-economici ex legge che legittimano il pagamento della prestazione assistenziale indennità di frequenza, stante le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ex L. 289/90, giusta decreto di omologa R.G. n. 20125/2022 dell'11.12.2023, depositato il
18.12.2023, pronunciato dal Tribunale di Napoli;
2) Conseguentemente, condannare essi convenuti solidalmente tra loro o chi di ragione, al riconoscimento in favore dei sigg.ri e Parte_1 [...]
, n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul minor , dell'indennità di frequenza Parte_2 Persona_1 ex L. 289/90 e s.m.i. a far data dal 12.05.2022 a30.04.2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze, come per legge;
3) Condannare, per l'effetto, essi convenuti solidalmente, o chi di ragione, al pagamento, in favore dei ricorrenti, nella espressa qualità, di tutte le somme che saranno tenuti ad erogare per legge in esecuzione dei riconoscimenti innanzi richiesti, e, segnatamente, dell'importo di € 2.340,40 per l'anno 2022 (da aprile a dicembre); € 5.391,88 per l'anno 2023; € 1.333,32 per l'anno 2024 (da gennaio ad aprile), per un totale di € 9.065,60, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo al soddisfo;
4) Condannare, altresì, gli Enti convenuti, o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari come da allegata nota spese”. Cont L' nonostante la regolare notifica (a mezzo PEC in data 03.12.2024) non si è costituito in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Acquisite note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e scaduto il termine perentorio ivi previsto, il Giudicante in data odierna ha deciso la causa con separata sentenza.
I ricorrenti risultano costituiti nella qualità di genitori del minore e nel giudizio Persona_1 ex art. 445 bis c.pc. hanno conseguito il decreto di omologa all'esito della conclusione del relativo procedimento, con cui il Giudicante ha fatto proprie le conclusioni del CTU, disponendo
“l'accertamento che il minore ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età
(legge 289/90) dalla data della visita di revisione: 12.05.2022 con rivedibilità a Giugno 2025”.
Nel presente giudizio, essi hanno dedotto e comprovato di avere notificato all , a mezzo CP_1 pec, in data data 28.12.2023 il decreto di omologa e il modello AP70 e di avere successivamente
2 integrato la documentazione in data 29.04.2024 su richiesta dell'Istituto, mediante certificati di frequenza scolastica per gli anni 2022/2023 e 2023/2024 e nuovo AP70.
Essi hanno rappresentato di avere ricevuto la liquidazione della prestazione solo a decorrere dal mese di maggio 2024 senza percepire gli arretrati dovuti, in presenza della certificazione scolastica e dei redditi da loro autodichiarati nel modello AP70 nell'interesse del minore, inviato all e successivamente integrato. CP_1
L' a tutt'oggi non ha adempiuto al pagamento, come prescritto dall'art. 445 bis c.p.c. e CP_1 pur essendo stata intempestiva l'azione giudiziale (non essendo decorsi i 120 gg dall'integrazione documentale al momento del deposito del ricorso), esso con la sua contumacia non ha dedotto alcun fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo della pretesa azionata dai ricorrenti n.q.
In ordine al quantum rivendicato, i conteggi vanno riformulati dal momento che i ricorrenti risultano avere chiesto i ratei anche per i mesi estivi in cui, non essendoci la frequenza scolastica, spettano solo se si certifica la frequenza estiva a centri riabilitativi oppure a corsi convenzionati con l'ASL), non allegata e documentata in questa sede.
Pertanto, va disposta la condanna dell al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza CP_1 per il periodo decorrente da maggio 2022 ad aprile 2024 (al netto dei mesi di luglio, agosto e settembre cadenti in tale arco temporale), quindi ad € 5.616,96 (€ 1.458,45 per i 5 mesi del 2022;
€ 2.825,19 per i 9 mesi del 2023; € 1.333,32 per i 4 mesi del 2024) oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art.16, 6° comma della legge 412/91.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, si compensano per la metà
e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, condanna l al pagamento in CP_1 favore dei ricorrenti nella qualità di genitori del minore dei ratei dell'indennità di frequenza maturati per il periodo decorrente da maggio 2022 ad aprile 2024, nella misura di € 5.616,96, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
liquida le spese in € 3.101,55 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l al pagamento in favore dei ricorrenti n.q. della metà delle stesse, oltre IVA e CPA CP_1 con attribuzione agli avvocati antistatari.
Napoli, 26.02.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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