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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 29/07/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 29.7.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 15/10/2024 e distinta al n. 618/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata in Sassari – Viale Umberto n. 119, presso lo Parte_1 studio del difensore, avv.to Salvatore Dettori, che la difende e rappresenta, unitamente agli avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 convenuto (contumace)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.10.2024, ha evocato in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro competente, il , esponendo Controparte_1
(seguirà un'enunciazione sintetica, peraltro comune, in ampia misura, a quella che costituisce oggetto di altri procedimenti di tenore analogo: per il resto, si rinvia alla lettura del ricorso):
§ di essere stata assunta dal convenuto, con contratto a tempo indeterminato, nell'area del personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) e profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza (giuridica ed economica) dal 1.9.2011;
§ di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Ferdinando Podda” di Nuoro;
§ che, in passato, prima dell'assunzione in ruolo, aveva già svolto, alle dipendenze del , CP_1 attività lavorativa, e che, più segnatamente, aveva già sottoscritto e adempiuto diversi contratti a tempo determinato;
§ di aver più in particolare lavorato, con contratti “precari” (ma su orario completo), in un arco di tempo che va dal 24.10.2000 al 31.08.2011 e per un totale di 3645 giorni, pari a 9 anni, 11 mesi e 25 giorni di calendario;
§ che, con decreto di “ricostruzione di carriera” del 7.2.2014 (prot. n. 198), l'Amministrazione le ha però riconosciuto, alla data dell'immissione in ruolo (01.9.2011), un'anzianità di servizio di soli 8 anni “ai fini giuridici ed economici”, e di anni 2 “ai soli fini economici” (quest'ultima, per espressa dicitura del decreto, “utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95”);
§ che, in sostanza, il servizio pre ruolo è stato valutato e riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera e della progressione stipendiale, solo parzialmente;
§ di aver così e pertanto diffidato il , con lettera raccomandata ricevuta il Controparte_1
28.12.2023, a voler riconoscerle l'intero servizio pre ruolo, con conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale e (cfr. doc. 4 in atti) pagamento, in suo favore, delle differenze retributive derivanti dall'erronea ricostruzione della carriera.
1.1. A giustificazione del diritto invocato, la ricorrente (dopo aver compiutamente ricostruito e diffusamente descritto il quadro normativo di riferimento, ripercorrendo in modo preciso il susseguirsi delle molteplici disposizioni, legislative e di contrattazione collettiva, che hanno interessato la materia: cfr. pagine 3-12 del ricorso introduttivo) ha argomentato (riassuntivamente):
§ che, ai sensi dell'art. 569 del D. lgs. n. 297/1994, “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”;
§ che, tuttavia, la Suprema Corte, recependo ed elaborando l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea fin dalla sentenza del 4.9.2014 in causa C-152/14, ha dapprima sancito che
“La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. Civ. Sez. Lav., 7 novembre 2016, n. 22558), e poi ulteriormente precisato che
“L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. Civ. Sez. Lav., 28 novembre 2019, n. 31150);
§ che non vi è quindi spazio alcuno per normative che si rivelino discriminatorie e che il servizio svolto prima dell'assunzione in ruolo deve essere integralmente riconosciuto, nel caso di specie nella misura di 9 anni, 11 mesi e 25 giorni (anziché, come erroneamente disposto dal , in CP_1
8 anni “ai fini giuridici ed economici);
§ di essere conseguentemente illegittimo il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, citato in premessa, giacché, in forza del medesimo risulta collocata <<… nel Parte_1 gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità di servizio ricompresa tra anni 0 e 8 con un'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 8 alla data del 01.09.2011 ed ha ottenuto la progressione stipendiale solamente a partire dal 01.09.2012 allorché è stata collocata nella fascia stipendiale da anni 9 a 14 per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni 9 (cfr. doc. 3) nonché il passaggio nella fascia stipendiale da anni 15 a 20 solamente a decorrere dal 01.09.2019 per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni 15 (non considerando a tal fine il servizio prestato nell'anno 2013) (cfr. doc.11 >> (così, la parte ricorrente, a pagina 16 dell'atto di radicazione della presente causa), mentre, qualora fosse stata riconosciuta alla lavoratrice tutta l'anzianità di servizio maturata pre ruolo, essa avrebbe maturato << alla data del 01.09.2011, ad anni 9 mesi 11 giorni 25 di servizio svolto su orario completo, per i motivi sopra illustrati, la stessa avrebbe avuto diritto ad essere collocata nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 e 14 già alla medesima data del 01.09.2011 con la predetta anzianità di anni 9 mesi 11 giorni 25. Conseguentemente avrebbe maturato anni 10 di servizio alla data del 05.09.2011 ed avrebbe, pertanto, avuto diritto al passaggio nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 già alla data del 06.09.2016 con l'anzianità di anni 15. Infine, avrebbe avuto diritto al passaggio nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27 già alla data del 06.09.2022 con l'anzianità di anni 21
-> (cfr., ancora, pagina 17);
§ che da tutto ciò deriva, insieme con il diritto alla corretta ricostruzione della carriera (previa declaratoria di illegittimità del contenuto del decreto del 7.02.2014) quello di vedersi accordate e pagate le differenze retributive che, inevitabilmente, ne conseguono;
§ che il credito complessivamente maturato dalla ricorrente al 5.9.2024, secondo disposizioni e tabelle retributive dei CCNL vigenti ratione temporis (riportate in dettaglio alle pagine da 16 a 23 del ricorso), è pari a € 2.993,14 (somma comprensiva della maggiorazione dei ratei di 13° mensilità).
1.2. ha così e perciò rassegnato conclusioni conseguenti, chiedendo che il Parte_1
Tribunale voglia, “previa disapplicazione di tutti gli atti necessari”:
<<…
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, per tutte le motivazioni sopra riportate
o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto,
- condannare il al riconoscimento integrale, ai Controparte_2 fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi preruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato e pari, alla data del 01.09.2011, a complessivi anni 9 mesi 11 giorni 25 di servizio effettivamente prestato su orario completo, ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia e, per l'effetto,
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente già a decorrere Controparte_2 dalla data del 01.0 ianità di servizio da anni 9 a 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con la predetta anzianità di servizio di anni 9 mesi 11 giorni 25 ovvero con quella diversa ritenuta di giustizia, nonché a decorrere dalla data del 06.09.2016, ovvero dalla diversa data che risulterà di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 15 a 20 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con l'anzianità di servizio di anni 15 e a decorrere dalla data del 06.09.2022, ovvero dalla diversa data che risulterà di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 21 a 27 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con l'anzianità di servizio di anni 21;
- condannare, inoltre, il al pagamento delle Controparte_2 differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad €. 2.993,14 alla data del 5 settembre 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 3 settembre 2024, con la maggiorazione degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- condannare il alla regolarizzazione, in base agli importi effettivamente dovuti, anche Controparte_1 del trattamento di fine rapporto. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato
1.3. Il , benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, ed è Controparte_1 stato dic ce (cfr. verbale di udienza in data odierna).
1.4. All'udienza di comparizione, celebrata in data di oggi, 29 luglio 2025 (la precedente udienza del 29 aprile 2025 è stata rinviata d'ufficio per il carico del ruolo), il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, ha invitato parte ricorrente a concludere e ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Va preliminarmente premesso che il presente giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, andato via via consolidandosi in senso conforme alle prospettazioni della parte ricorrente e dal quale il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi. Si richiamano, a mero titolo esemplificativo, e tra le innumerevoli, Tribunale Roma n. 3149 del 28/3/2023, Tribunale Teramo n. 433 del 20/9/2023, Tribunale Velletri n. 1369 del 27/12/2022. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia perché lo si condivide nel contenuto, sia in ossequio della stessa funzione nomofilattica della Suprema Corte, ciascuno di tali precedenti trovando supporto nella giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza con cui la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi proprio sulla posizione del c.d. personale ATA, ha affermato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.” (confermata da ultimo da Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021 n.25570). Non senza ricordare che questo stesso Tribunale si è già pronunciato su identici casi (cfr. sentenze n. 170, 171, 172 e 173 del 8.10.2024). E soggiungendo, peraltro, che sul tema è infine intervenuta Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16133 del 11 giugno 2024 (peraltro recentissimamente confermata, per quanto qui rileva, da Cass. Civ. Sez. Lav. n. 13168 del 21 maggio 2025).
2.2. Valga del resto notare che, nel caso di specie, il convenuto, non costituendosi, ha, CP_1 nei fatti, rinunciato a difendersi sul punto, finendo per avallare, quindi, l'orientamento su cui riposano le rivendicazioni della ricorrente.
2.3. Se ne deve trarre la conclusione che, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, nel calcolo dell'anzianità del personale ATA che abbia espletato servizio anche prima di essere immesso in ruolo, debbono essere ricompresi, ai fini giuridici ed economici, tutti i servizi non di ruolo prestati, salvi gli intervalli di tempo in cui il lavoratore non abbia reso alcuna prestazione lavorativa e tenuto conto dell'artt. 9 comma 23 d.l. 78/2010. Poiché, nella specie, è pacifico (oltreché documentalmente comprovato) che Parte_1 abbia lavorato, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, per 3645 giorni, pari a 9 anni, 11 mesi e 25 giorni di calendario, non può che desumersene, dovendo tal periodo essere riconosciuto per intero, che la ricostruzione di carriera elaborata dal in forza del decreto del 7.2.2014 è CP_1 errata.
2.4. Essendo, l'azione tesa alla ricostruzione della carriera, imprescrittibile, la ricorrente ha dunque diritto non solo alla verifica giudiziale dell'effettiva anzianità di servizio (diritto, questo, pacificamente inestinguibile) ma pure alla corretta individuazione del gradone stipendiale che a un certa data avrebbe dovuto maturare e, nei limiti della prescrizione quinquennale (se sussistente e se formalmente eccepita!) al pagamento delle differenze retributive.
2.5. Con riguardo a queste ultime e alla loro quantificazione, valga quanto osservato al punto 2.8 che segue nel testo.
2.6. Traendo le fila di tutto quanto esposto, deve quindi essere dichiarato, anzitutto, il diritto di al riconoscimento integrale, ai fini giuridici e economici, dell'anzianità maturata Parte_1 in tutti i servizi effettivamente prestati alle dipendenze del convenuto, accertando altresì che, alla data del 1.9.2011, la ricorrente aveva maturato 9 anni, 11 mesi e 25 giorni di anzianità.
2.7. A tale accertamento consegue la condanna del ad adottare tutti i provvedimenti CP_1 necessari al fine di riconoscere, alla ricorrente, sulla premessa del riscontro di quanto al punto che precede: (I) a decorrere dal 6.9.2016, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 15 e 20, con anzianità di anni 15; (II) dalla data del 6.9.2022 la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 21 e 27, con anzianità di anni 21.
2.8. Il deve inoltre esser condannato a pagare, in favore di , la CP_1 Parte_1 somma di € 2.993,14 pari a quella indicata in ricorso, a titolo di differenze retributive e/o stipendiali correlate o conseguenti agli accertamenti di cui ai punti 2.6 e 2.7.
2.8.1. Sotto il profilo della quantificazione degli importi (in ordine ai quali, peraltro, occorre osservare che si tratta delle competenze maturate fino al 5.9.2024: cfr. infra, al punto 2.8.3, con riguardo alla domanda, formulata in ricorso, di condanna dell'Ente al versamento di quanto spettante per il periodo successivo), occorre rilevare che la difesa della ricorrente ha conteggiato le differenze retributive, in seno al ricorso, riferendo specificamente dati, disposizioni e tabelle di contrattazione presi in considerazione quali parametri di determinazione, e non ha omesso di riportare tali elementi in seno al ricorso, né di produrre, nel fascicolo, i contratti sui quali ha effettuato il calcolo. A fronte di tale doviziosa allegazione, il convenuto, non partecipando al giudizio, si è messo nella posizione di non poter contestare il conteggio (ovvero, per meglio dire, la correttezza degli elementi e parametri di calcolo posti a base dell'operazione aritmetica). Ebbene, per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi (sempreché che questi, come nel caso di specie, siano dettagliati ed esenti da palesi incongruenze) consente al Giudice di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito, così come richiesto, Come ha lucidamente osservato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1698 del 22.2.2022 (si richiama, tale pronuncia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della speciale chiarezza),
“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset ove non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate”. La domanda di condanna specifica, quindi, va accolta, nei termini in cui è stata avanzata.
2.8.2. Oltreché al versamento dell'importo di € 2.993,14, il convenuto va condannato a pagare, alla lavoratrice, su tale importo, la maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione, dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo.
2.8.3. In ordine alla richiesta di condanna del al pagamento delle differenze maturate CP_1 per il periodo successivo al 5.9.2024, il Tribunale di Nuoro non può che da un lato prendere atto che il convenuto non vi si è opposto specificamente (dal che consegue l'accertamento, per non contestazione, del diritto di a percepire, per i medesimi motivi in base ai quali il ricorso è stato Parte_1 complessivamente accolto, anche tali importi), per altro e verso e tuttavia dovendo osservare che, con riguardo a tali importi, la condanna dell'Ente deve necessariamente essere disposta in termini generici, trattandosi di somma allo stato ancora illiquida per la cui determinazione e pagamento occorrerà ulteriore e successiva attività delle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, quindi, l'Ente convenuto va condannato a rimborsare le stesse a . Parte_1
In ordine alla loro quantificazio re, in ragione della pluralità e della peculiarità delle domande avanzate, che la controversia debba esser compresa tra quelle di valore indeterminabile, ad avviso del Giudice occorre tener conto, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.8.2022), della bassa complessità delle questioni affrontate e dell'attività difensiva realmente svolta (risoltasi nello studio della controversia, nella redazione degli atti introduttivi e nella presentazione di brevi conclusioni orali) e del carattere seriale della lite (i medesimi difensori hanno promosso diversi giudizi di analogo tenore), con conseguente esclusione della fase istruttoria, riduzione alla metà degli onorari della fase di studio e decisionale, applicazione di parametri di poco superiori ai minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione
1) in accoglimento della domanda avanzata da , accerta e dichiara che la Parte_1 stessa ha diritto al riconoscimento integrale, ai fini ici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi effettivamente prestati alle dipendenze del convenuto e oggetto di domanda, di cui in premessa del ricorso, accertando che, alla data del 1.9.2011, la ricorrente aveva maturato 9 anni, 11 mesi e 25 giorni di anzianità;
2) condanna per l'effetto il ad adottare tutti i provvedimenti necessari Controparte_1
a riconoscere alla ricorrente: (I) a decorrere dalla data del 6.09.2016, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 15 e 20, con anzianità di anni 15; (II) dalla data del 6.09.2022 la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 21 e 27, con anzianità di anni 21.
3) condanna altresì il convenuto a pagare alla ricorrente, per le differenze retributive maturate, in conseguenza di quanto sopra, fino al 5.9.2024, la somma di euro 2.993,14, oltre alla maggior somma tra interessi, determinati al saggio legale, e rivalutazione, dalla data di maturazione al saldo effettivo;
4) condanna, inoltre, il a corrispondere a parte ricorrente le differenze Controparte_1 retributive maturate, in conseguenza degli accertamenti svolti nel presente giudizio, a far data dal 6.9.2024, nella misura che risulterà all'esito di determinazioni che saranno assunte con successivi atti e provvedimenti;
5) condanna infine il convenuto a pagare a le spese, liquidandole in euro Parte_1
1.800,00 per compensi di avvocato, oltre esborsi di contributo unificato per euro 259,00, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge.
Nuoro, 29 luglio 2025
Il Giudice, Dr. Paolo Dau
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Paolo Dau, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito dell'udienza del 29.7.2025, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 15/10/2024 e distinta al n. 618/2024 R.A.C.L., promossa da:
elettivamente domiciliata in Sassari – Viale Umberto n. 119, presso lo Parte_1 studio del difensore, avv.to Salvatore Dettori, che la difende e rappresenta, unitamente agli avv.ti Maurizio Riommi e Daniele Verduchi, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 convenuto (contumace)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.10.2024, ha evocato in giudizio, davanti al Parte_1
Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro competente, il , esponendo Controparte_1
(seguirà un'enunciazione sintetica, peraltro comune, in ampia misura, a quella che costituisce oggetto di altri procedimenti di tenore analogo: per il resto, si rinvia alla lettura del ricorso):
§ di essere stata assunta dal convenuto, con contratto a tempo indeterminato, nell'area del personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) e profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza (giuridica ed economica) dal 1.9.2011;
§ di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Ferdinando Podda” di Nuoro;
§ che, in passato, prima dell'assunzione in ruolo, aveva già svolto, alle dipendenze del , CP_1 attività lavorativa, e che, più segnatamente, aveva già sottoscritto e adempiuto diversi contratti a tempo determinato;
§ di aver più in particolare lavorato, con contratti “precari” (ma su orario completo), in un arco di tempo che va dal 24.10.2000 al 31.08.2011 e per un totale di 3645 giorni, pari a 9 anni, 11 mesi e 25 giorni di calendario;
§ che, con decreto di “ricostruzione di carriera” del 7.2.2014 (prot. n. 198), l'Amministrazione le ha però riconosciuto, alla data dell'immissione in ruolo (01.9.2011), un'anzianità di servizio di soli 8 anni “ai fini giuridici ed economici”, e di anni 2 “ai soli fini economici” (quest'ultima, per espressa dicitura del decreto, “utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 20, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88, richiamato dall'art. 66 comma 6 del CCNL 4/8/95”);
§ che, in sostanza, il servizio pre ruolo è stato valutato e riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera e della progressione stipendiale, solo parzialmente;
§ di aver così e pertanto diffidato il , con lettera raccomandata ricevuta il Controparte_1
28.12.2023, a voler riconoscerle l'intero servizio pre ruolo, con conseguente inserimento nel corretto gradone stipendiale e (cfr. doc. 4 in atti) pagamento, in suo favore, delle differenze retributive derivanti dall'erronea ricostruzione della carriera.
1.1. A giustificazione del diritto invocato, la ricorrente (dopo aver compiutamente ricostruito e diffusamente descritto il quadro normativo di riferimento, ripercorrendo in modo preciso il susseguirsi delle molteplici disposizioni, legislative e di contrattazione collettiva, che hanno interessato la materia: cfr. pagine 3-12 del ricorso introduttivo) ha argomentato (riassuntivamente):
§ che, ai sensi dell'art. 569 del D. lgs. n. 297/1994, “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”;
§ che, tuttavia, la Suprema Corte, recependo ed elaborando l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea fin dalla sentenza del 4.9.2014 in causa C-152/14, ha dapprima sancito che
“La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. Civ. Sez. Lav., 7 novembre 2016, n. 22558), e poi ulteriormente precisato che
“L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. Civ. Sez. Lav., 28 novembre 2019, n. 31150);
§ che non vi è quindi spazio alcuno per normative che si rivelino discriminatorie e che il servizio svolto prima dell'assunzione in ruolo deve essere integralmente riconosciuto, nel caso di specie nella misura di 9 anni, 11 mesi e 25 giorni (anziché, come erroneamente disposto dal , in CP_1
8 anni “ai fini giuridici ed economici);
§ di essere conseguentemente illegittimo il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, citato in premessa, giacché, in forza del medesimo risulta collocata <<… nel Parte_1 gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità di servizio ricompresa tra anni 0 e 8 con un'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 8 alla data del 01.09.2011 ed ha ottenuto la progressione stipendiale solamente a partire dal 01.09.2012 allorché è stata collocata nella fascia stipendiale da anni 9 a 14 per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni 9 (cfr. doc. 3) nonché il passaggio nella fascia stipendiale da anni 15 a 20 solamente a decorrere dal 01.09.2019 per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni 15 (non considerando a tal fine il servizio prestato nell'anno 2013) (cfr. doc.11 >> (così, la parte ricorrente, a pagina 16 dell'atto di radicazione della presente causa), mentre, qualora fosse stata riconosciuta alla lavoratrice tutta l'anzianità di servizio maturata pre ruolo, essa avrebbe maturato << alla data del 01.09.2011, ad anni 9 mesi 11 giorni 25 di servizio svolto su orario completo, per i motivi sopra illustrati, la stessa avrebbe avuto diritto ad essere collocata nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 9 e 14 già alla medesima data del 01.09.2011 con la predetta anzianità di anni 9 mesi 11 giorni 25. Conseguentemente avrebbe maturato anni 10 di servizio alla data del 05.09.2011 ed avrebbe, pertanto, avuto diritto al passaggio nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 15 e 20 già alla data del 06.09.2016 con l'anzianità di anni 15. Infine, avrebbe avuto diritto al passaggio nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27 già alla data del 06.09.2022 con l'anzianità di anni 21
-> (cfr., ancora, pagina 17);
§ che da tutto ciò deriva, insieme con il diritto alla corretta ricostruzione della carriera (previa declaratoria di illegittimità del contenuto del decreto del 7.02.2014) quello di vedersi accordate e pagate le differenze retributive che, inevitabilmente, ne conseguono;
§ che il credito complessivamente maturato dalla ricorrente al 5.9.2024, secondo disposizioni e tabelle retributive dei CCNL vigenti ratione temporis (riportate in dettaglio alle pagine da 16 a 23 del ricorso), è pari a € 2.993,14 (somma comprensiva della maggiorazione dei ratei di 13° mensilità).
1.2. ha così e perciò rassegnato conclusioni conseguenti, chiedendo che il Parte_1
Tribunale voglia, “previa disapplicazione di tutti gli atti necessari”:
<<…
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, per tutte le motivazioni sopra riportate
o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto,
- condannare il al riconoscimento integrale, ai Controparte_2 fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi preruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato e pari, alla data del 01.09.2011, a complessivi anni 9 mesi 11 giorni 25 di servizio effettivamente prestato su orario completo, ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia e, per l'effetto,
- condannare il alla collocazione della parte ricorrente già a decorrere Controparte_2 dalla data del 01.0 ianità di servizio da anni 9 a 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con la predetta anzianità di servizio di anni 9 mesi 11 giorni 25 ovvero con quella diversa ritenuta di giustizia, nonché a decorrere dalla data del 06.09.2016, ovvero dalla diversa data che risulterà di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 15 a 20 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con l'anzianità di servizio di anni 15 e a decorrere dalla data del 06.09.2022, ovvero dalla diversa data che risulterà di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio da anni 21 a 27 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con l'anzianità di servizio di anni 21;
- condannare, inoltre, il al pagamento delle Controparte_2 differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad €. 2.993,14 alla data del 5 settembre 2024, ovvero nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle ulteriori somme maturate e maturande a decorrere dal 3 settembre 2024, con la maggiorazione degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- condannare il alla regolarizzazione, in base agli importi effettivamente dovuti, anche Controparte_1 del trattamento di fine rapporto. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato
1.3. Il , benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio, ed è Controparte_1 stato dic ce (cfr. verbale di udienza in data odierna).
1.4. All'udienza di comparizione, celebrata in data di oggi, 29 luglio 2025 (la precedente udienza del 29 aprile 2025 è stata rinviata d'ufficio per il carico del ruolo), il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita, ha invitato parte ricorrente a concludere e ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Va preliminarmente premesso che il presente giudizio si inserisce nell'alveo di un più vasto contenzioso, di tenore analogo, presente su tutto il territorio nazionale, andato via via consolidandosi in senso conforme alle prospettazioni della parte ricorrente e dal quale il Tribunale di Nuoro non intende discostarsi. Si richiamano, a mero titolo esemplificativo, e tra le innumerevoli, Tribunale Roma n. 3149 del 28/3/2023, Tribunale Teramo n. 433 del 20/9/2023, Tribunale Velletri n. 1369 del 27/12/2022. A tale orientamento si ritiene di aderire, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in forza del quale, come noto, la motivazione del Giudice ben può consistere nel rinvio a precedenti conformi), sia perché lo si condivide nel contenuto, sia in ossequio della stessa funzione nomofilattica della Suprema Corte, ciascuno di tali precedenti trovando supporto nella giurisprudenza di legittimità, in particolare nella sentenza con cui la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi proprio sulla posizione del c.d. personale ATA, ha affermato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.” (confermata da ultimo da Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021 n.25570). Non senza ricordare che questo stesso Tribunale si è già pronunciato su identici casi (cfr. sentenze n. 170, 171, 172 e 173 del 8.10.2024). E soggiungendo, peraltro, che sul tema è infine intervenuta Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16133 del 11 giugno 2024 (peraltro recentissimamente confermata, per quanto qui rileva, da Cass. Civ. Sez. Lav. n. 13168 del 21 maggio 2025).
2.2. Valga del resto notare che, nel caso di specie, il convenuto, non costituendosi, ha, CP_1 nei fatti, rinunciato a difendersi sul punto, finendo per avallare, quindi, l'orientamento su cui riposano le rivendicazioni della ricorrente.
2.3. Se ne deve trarre la conclusione che, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, nel calcolo dell'anzianità del personale ATA che abbia espletato servizio anche prima di essere immesso in ruolo, debbono essere ricompresi, ai fini giuridici ed economici, tutti i servizi non di ruolo prestati, salvi gli intervalli di tempo in cui il lavoratore non abbia reso alcuna prestazione lavorativa e tenuto conto dell'artt. 9 comma 23 d.l. 78/2010. Poiché, nella specie, è pacifico (oltreché documentalmente comprovato) che Parte_1 abbia lavorato, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, per 3645 giorni, pari a 9 anni, 11 mesi e 25 giorni di calendario, non può che desumersene, dovendo tal periodo essere riconosciuto per intero, che la ricostruzione di carriera elaborata dal in forza del decreto del 7.2.2014 è CP_1 errata.
2.4. Essendo, l'azione tesa alla ricostruzione della carriera, imprescrittibile, la ricorrente ha dunque diritto non solo alla verifica giudiziale dell'effettiva anzianità di servizio (diritto, questo, pacificamente inestinguibile) ma pure alla corretta individuazione del gradone stipendiale che a un certa data avrebbe dovuto maturare e, nei limiti della prescrizione quinquennale (se sussistente e se formalmente eccepita!) al pagamento delle differenze retributive.
2.5. Con riguardo a queste ultime e alla loro quantificazione, valga quanto osservato al punto 2.8 che segue nel testo.
2.6. Traendo le fila di tutto quanto esposto, deve quindi essere dichiarato, anzitutto, il diritto di al riconoscimento integrale, ai fini giuridici e economici, dell'anzianità maturata Parte_1 in tutti i servizi effettivamente prestati alle dipendenze del convenuto, accertando altresì che, alla data del 1.9.2011, la ricorrente aveva maturato 9 anni, 11 mesi e 25 giorni di anzianità.
2.7. A tale accertamento consegue la condanna del ad adottare tutti i provvedimenti CP_1 necessari al fine di riconoscere, alla ricorrente, sulla premessa del riscontro di quanto al punto che precede: (I) a decorrere dal 6.9.2016, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 15 e 20, con anzianità di anni 15; (II) dalla data del 6.9.2022 la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 21 e 27, con anzianità di anni 21.
2.8. Il deve inoltre esser condannato a pagare, in favore di , la CP_1 Parte_1 somma di € 2.993,14 pari a quella indicata in ricorso, a titolo di differenze retributive e/o stipendiali correlate o conseguenti agli accertamenti di cui ai punti 2.6 e 2.7.
2.8.1. Sotto il profilo della quantificazione degli importi (in ordine ai quali, peraltro, occorre osservare che si tratta delle competenze maturate fino al 5.9.2024: cfr. infra, al punto 2.8.3, con riguardo alla domanda, formulata in ricorso, di condanna dell'Ente al versamento di quanto spettante per il periodo successivo), occorre rilevare che la difesa della ricorrente ha conteggiato le differenze retributive, in seno al ricorso, riferendo specificamente dati, disposizioni e tabelle di contrattazione presi in considerazione quali parametri di determinazione, e non ha omesso di riportare tali elementi in seno al ricorso, né di produrre, nel fascicolo, i contratti sui quali ha effettuato il calcolo. A fronte di tale doviziosa allegazione, il convenuto, non partecipando al giudizio, si è messo nella posizione di non poter contestare il conteggio (ovvero, per meglio dire, la correttezza degli elementi e parametri di calcolo posti a base dell'operazione aritmetica). Ebbene, per giurisprudenza costante, la mancata specifica contestazione dei conteggi (sempreché che questi, come nel caso di specie, siano dettagliati ed esenti da palesi incongruenze) consente al Giudice di ritenere incontroverso e pertanto provato l'ammontare del credito, così come richiesto, Come ha lucidamente osservato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1698 del 22.2.2022 (si richiama, tale pronuncia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in ragione della speciale chiarezza),
“Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset ove non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate”. La domanda di condanna specifica, quindi, va accolta, nei termini in cui è stata avanzata.
2.8.2. Oltreché al versamento dell'importo di € 2.993,14, il convenuto va condannato a pagare, alla lavoratrice, su tale importo, la maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione, dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo.
2.8.3. In ordine alla richiesta di condanna del al pagamento delle differenze maturate CP_1 per il periodo successivo al 5.9.2024, il Tribunale di Nuoro non può che da un lato prendere atto che il convenuto non vi si è opposto specificamente (dal che consegue l'accertamento, per non contestazione, del diritto di a percepire, per i medesimi motivi in base ai quali il ricorso è stato Parte_1 complessivamente accolto, anche tali importi), per altro e verso e tuttavia dovendo osservare che, con riguardo a tali importi, la condanna dell'Ente deve necessariamente essere disposta in termini generici, trattandosi di somma allo stato ancora illiquida per la cui determinazione e pagamento occorrerà ulteriore e successiva attività delle parti.
3. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e, quindi, l'Ente convenuto va condannato a rimborsare le stesse a . Parte_1
In ordine alla loro quantificazio re, in ragione della pluralità e della peculiarità delle domande avanzate, che la controversia debba esser compresa tra quelle di valore indeterminabile, ad avviso del Giudice occorre tener conto, ai sensi del d. m. 10.3.2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.8.2022), della bassa complessità delle questioni affrontate e dell'attività difensiva realmente svolta (risoltasi nello studio della controversia, nella redazione degli atti introduttivi e nella presentazione di brevi conclusioni orali) e del carattere seriale della lite (i medesimi difensori hanno promosso diversi giudizi di analogo tenore), con conseguente esclusione della fase istruttoria, riduzione alla metà degli onorari della fase di studio e decisionale, applicazione di parametri di poco superiori ai minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda ed eccezione
1) in accoglimento della domanda avanzata da , accerta e dichiara che la Parte_1 stessa ha diritto al riconoscimento integrale, ai fini ici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi effettivamente prestati alle dipendenze del convenuto e oggetto di domanda, di cui in premessa del ricorso, accertando che, alla data del 1.9.2011, la ricorrente aveva maturato 9 anni, 11 mesi e 25 giorni di anzianità;
2) condanna per l'effetto il ad adottare tutti i provvedimenti necessari Controparte_1
a riconoscere alla ricorrente: (I) a decorrere dalla data del 6.09.2016, la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 15 e 20, con anzianità di anni 15; (II) dalla data del 6.09.2022 la fascia e/o gradone stipendiale con anzianità di servizio compresa tra anni 21 e 27, con anzianità di anni 21.
3) condanna altresì il convenuto a pagare alla ricorrente, per le differenze retributive maturate, in conseguenza di quanto sopra, fino al 5.9.2024, la somma di euro 2.993,14, oltre alla maggior somma tra interessi, determinati al saggio legale, e rivalutazione, dalla data di maturazione al saldo effettivo;
4) condanna, inoltre, il a corrispondere a parte ricorrente le differenze Controparte_1 retributive maturate, in conseguenza degli accertamenti svolti nel presente giudizio, a far data dal 6.9.2024, nella misura che risulterà all'esito di determinazioni che saranno assunte con successivi atti e provvedimenti;
5) condanna infine il convenuto a pagare a le spese, liquidandole in euro Parte_1
1.800,00 per compensi di avvocato, oltre esborsi di contributo unificato per euro 259,00, spese generali al 15%, IVA e CPA come per Legge.
Nuoro, 29 luglio 2025
Il Giudice, Dr. Paolo Dau