TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/09/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro
- Ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio Schiavone
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 24 gennaio 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata- premesso lavorare alle dipendenze della convenuta sin dall'8.08.2000 con la qualifica di operaio inquadrato nella III categoria del CCNL di settore edilizia industria;
che dal mese di gennaio 2012 al mese di maggio 2017, nell'ambito dell'espletamento delle mansioni affidate, ha prestato la propria opera all'interno del cantiere della società resistente ubicato presso lo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, nel reparto AFO1, 2 e 4, svolgendo l'attività di manutenzione e ripristino e/o rifacimento della “bocchetta”, del “rigolone” e delle “rigole” presenti sul piano di colata della ghisa nel reparto AFO 1, 2 e 4, tutti i giorni dalle ore 07,00 alle ore 15,00 ovvero dalle ore 15,00 alle ore 23,00 oppure dalle ore 23,00 alle ore 07,00, secondo le previste turnazioni - ha convenuto in giudizio la società resistente al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 12.089,60 a titolo di indennità prevista dall'art.20 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, oltre accessori di legge e vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.
1
Parte resistente si è costituita in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso;
eccepiva altresì la prescrizione.
La causa, istruita mediante prova testimoniale, è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***********************
La domanda è risultata infondata.
Giova riportare la normativa di riferimento.
L'art. 20 del ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini, pacificamente applicato al rapporto di lavoro inter partes, attribuisce una “indennità per lavori speciali disagiati”, in aggiunta alla normale retribuzione, “agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate”, tra le quali sono ricompresi, per quanto qui interessa, al n. 9) dell'elenco, i “lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività”.
Ebbene, come già ripetutamente statuito da questo Tribunale in controversie assolutamente sovrapponibili alla presente, le cui motivazioni si condividono, la norma contrattuale invocata da parte ricorrente richiede, al fine del riconoscimento della indennità di ristoro per espletamento di lavori in condizioni di disagio, un presupposto comune, e cioè la nocività dell'ambiente di lavoro, che nella fattispecie in esame risulta provata dalle risultanze della esperita prova orale, nonché la ricorrenza di una delle due ulteriori condizioni ivi alternativamente previste, e cioè che nello stesso ambiente di lavoro: a) operino anche operai dello stabilimento cui spetti uno speciale trattamento a titolo di disagio;
oppure: b) non sia richiesta normalmente la presenza degli operai dello stabilimento.
Quanto alla circostanza sub a), negata dalla convenuta, la stessa non è stata neanche dedotta dalla parte ricorrente. In ogni caso detta circostanza è stata esclusa dalle risultanze dell'istruttoria (si vedano le dichiarazioni del teste . Tes_1
Quanto alla circostanza sub b), dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso quando segue: sebbene
2
normalmente vi fosse un divieto dei lavoratori della committente di accesso al piano di colata in manutenzione (sul quale operavano i dipendenti di durante la suddetta attività, i CP_1 lavoratori dell'una e dell'altra azienda praticavano contemporaneamente la propria attività lavorativa nell'unico ambiente di lavoro provvisto di due piani di colata (uno in manutenzione e l'altro in attività) separati solamente da una distanza di circa 30 metri. È ragionevole ritenere, dunque, che le sostanze nocive polverose e gassose che si sprigionavano nella zona riservata alla manutenzione si propagassero nell'ambiente circostante e, dunque, anche in quello non soggetto ad attività manutentiva nel quale operavano contemporaneamente i dipendenti della committente.
Inoltre, a conferma dell'insussistenza della condizione sub b) della citata norma contrattuale, è altresì emerso dall'istruttoria che anche sul piano di colata in manutenzione vi fosse la presenza regolare e costante di dipendenti della committente (caposquadra e capireparto).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendosi verificate le necessarie condizioni previste dalla norma per l'insorgenza dell'invocato diritto alla prescritta indennità, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, considerata la sussistenza di precedenti giurisprudenziali di merito di segno contrario interni alla stessa Sezione, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese compensate.
Taranto, 12 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'11 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania Pollicoro
- Ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Enrico Claudio Schiavone
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 24 gennaio 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata- premesso lavorare alle dipendenze della convenuta sin dall'8.08.2000 con la qualifica di operaio inquadrato nella III categoria del CCNL di settore edilizia industria;
che dal mese di gennaio 2012 al mese di maggio 2017, nell'ambito dell'espletamento delle mansioni affidate, ha prestato la propria opera all'interno del cantiere della società resistente ubicato presso lo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, nel reparto AFO1, 2 e 4, svolgendo l'attività di manutenzione e ripristino e/o rifacimento della “bocchetta”, del “rigolone” e delle “rigole” presenti sul piano di colata della ghisa nel reparto AFO 1, 2 e 4, tutti i giorni dalle ore 07,00 alle ore 15,00 ovvero dalle ore 15,00 alle ore 23,00 oppure dalle ore 23,00 alle ore 07,00, secondo le previste turnazioni - ha convenuto in giudizio la società resistente al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 12.089,60 a titolo di indennità prevista dall'art.20 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, oltre accessori di legge e vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.
1
Parte resistente si è costituita in giudizio contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso;
eccepiva altresì la prescrizione.
La causa, istruita mediante prova testimoniale, è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***********************
La domanda è risultata infondata.
Giova riportare la normativa di riferimento.
L'art. 20 del ccnl per i dipendenti delle imprese edili ed affini, pacificamente applicato al rapporto di lavoro inter partes, attribuisce una “indennità per lavori speciali disagiati”, in aggiunta alla normale retribuzione, “agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate”, tra le quali sono ricompresi, per quanto qui interessa, al n. 9) dell'elenco, i “lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività”.
Ebbene, come già ripetutamente statuito da questo Tribunale in controversie assolutamente sovrapponibili alla presente, le cui motivazioni si condividono, la norma contrattuale invocata da parte ricorrente richiede, al fine del riconoscimento della indennità di ristoro per espletamento di lavori in condizioni di disagio, un presupposto comune, e cioè la nocività dell'ambiente di lavoro, che nella fattispecie in esame risulta provata dalle risultanze della esperita prova orale, nonché la ricorrenza di una delle due ulteriori condizioni ivi alternativamente previste, e cioè che nello stesso ambiente di lavoro: a) operino anche operai dello stabilimento cui spetti uno speciale trattamento a titolo di disagio;
oppure: b) non sia richiesta normalmente la presenza degli operai dello stabilimento.
Quanto alla circostanza sub a), negata dalla convenuta, la stessa non è stata neanche dedotta dalla parte ricorrente. In ogni caso detta circostanza è stata esclusa dalle risultanze dell'istruttoria (si vedano le dichiarazioni del teste . Tes_1
Quanto alla circostanza sub b), dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso quando segue: sebbene
2
normalmente vi fosse un divieto dei lavoratori della committente di accesso al piano di colata in manutenzione (sul quale operavano i dipendenti di durante la suddetta attività, i CP_1 lavoratori dell'una e dell'altra azienda praticavano contemporaneamente la propria attività lavorativa nell'unico ambiente di lavoro provvisto di due piani di colata (uno in manutenzione e l'altro in attività) separati solamente da una distanza di circa 30 metri. È ragionevole ritenere, dunque, che le sostanze nocive polverose e gassose che si sprigionavano nella zona riservata alla manutenzione si propagassero nell'ambiente circostante e, dunque, anche in quello non soggetto ad attività manutentiva nel quale operavano contemporaneamente i dipendenti della committente.
Inoltre, a conferma dell'insussistenza della condizione sub b) della citata norma contrattuale, è altresì emerso dall'istruttoria che anche sul piano di colata in manutenzione vi fosse la presenza regolare e costante di dipendenti della committente (caposquadra e capireparto).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non essendosi verificate le necessarie condizioni previste dalla norma per l'insorgenza dell'invocato diritto alla prescritta indennità, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, considerata la sussistenza di precedenti giurisprudenziali di merito di segno contrario interni alla stessa Sezione, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese compensate.
Taranto, 12 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3