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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 21997/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. DANIELA CULOTTA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21997/2023
promossa da:
e entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso lo studio dell'avv. SACCO ANDREA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile in Torino il 20/02/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.00161, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato una figlia il 25.04.2012. Persona_1
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 14/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 2760/2024 del 3/05/2024, pubblicata in data 08/05/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
DÀ ATTO che i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
pagina 2 di 5 ASSEGNA l'abitazione coniugale, il mobilio, gli arredi, le suppellettili di casa ed i regali di nozze alla moglie dando atto che sono in proprietà esclusiva della stessa.
DÀ ATTO che le parti hanno raggiunto un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali ed economici (cd. contratto di definizione della crisi coniugale) individuando quali elementi essenziali e sostanziali per la definizione di esso lo scioglimento della comunione legale tra essi ed il reciproco impegno ad effettuarsi le seguenti attribuzioni, sine animus donandi:
DÀ ATTO che il sig. C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
IA (Romania), si obbliga a trasferire in favore della moglie sig.ra Parte_2
, C.F. nata a [...], il [...], la quale si impegna sin
[...] C.F._2
d'ora ad accettare, la propria quota di comproprietà pro- indiviso pari al 50% (cinquanta per cento) della casa coniugale con relative pertinenze, e la sig.ra quale corrispettivo, si Parte_2
obbliga ad accollarsi la quota residua del mutuo, che fu allora stipulato con la Controparte_1 per l'acquisto dell'immobile di cui sopra, attualmente cointestato ad entrambi i coniugi.
[...]
DÀ ATTO che il trasferimento della suddetta proprietà è condizione necessaria ed imprescindibile per la risoluzione della crisi coniugale e riguarda la seguente unità immobiliare: nel Comune di Torino, Via
Francesco Cigna n. 158,– al piano quarto, (quinto fuori terra): alloggio composto da ingresso, soggiorno, due camere, cucina, due bagni, con i relativi antibagni, tre balconi, quale risulta individuato con la sigla
A4, nella pianta del relativo piano compresa nella planimetria allegata al regolamento del condominio, depositato con atto ricevuto dal Notaio di Torino in data 09.12.1986, repertorio n. Persona_2
19479/5182, registrato a Torino il 24.12.1986 al n. 69658, alle coerenze di cortile comune, vano scala pianerottolo di accesso, alloggio B4 del medesimo piano e scala di Via Cigna e stabile di Via Cigna n.
160; al piano interrato, un locale ad uso cantina individuato con il n. 4 nella pianta del relativo piano compresa nella suddetta planimetria, alle coerenze di: cantine numeri 3,6 e 5 e corridoio comune di accesso. Detta unità immobiliare risulta così censita all'Agenzia del Territorio – sezione Catasto
Fabbricati di Torino come segue: Fg 1128, particella 390, sub 8, Via Cigna Francesco 158, piano S1-4,
z.c. 2, Cat A/3, cl. 2, vani 5,5, S.C. mq 106, rendita catastale € 738,53, giusta la variazione nel classamento in data 09.07..2012, protocollo n. TO0364738, (45190.1-2012), seguita dalle seguenti ulteriori variazioni: In data 09 novembre 2015, portante l'inserimento in visura dei dati di superficie;
In data 09 marzo 2016, protocollo n. TO0071471 (n. 25875.1/2016), per diversa distribuzione degli spazi interni;
In data 09 marzo 2017, protocollo n. TO0076932 (n. 28231.1/2017), portante ulteriore variazione nel classamento.
DÀ ATTO che su detto immobile grava tuttora ipoteca volontaria a garanzia del mutuo erogato in favore delle parti da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (atto notarile del 10.02.2021 Notaio Dott. Per_3
pagina 3 di 5 Notaio in Torino, registrato in Torino il 02.03.2021, n. 10430, Serie 1T e iscritto a Torino il Per_4
03.03.2021 R.G. 8656, R.P. 1301); DÀ ATTO che le parti convengono che la sig.ra
[...]
come sopra individuata, si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi Parte_2
hanno verso la Banca mutuante di cui supra per effetto del mutuo anzidetto e a tali fini la sig.ra si obbliga sin d'ora a pagare puntualmente ed esattamente le singole rate Parte_2
residue in scadenza, in linea capitale, per interessi ed accessori, sino a completa estinzione del debito, manlevando ad ogni effetto di legge il sig. da ogni eventuale futura pretesa di Parte_1
qualsivoglia natura da parte della Banca mutuante anzidetta. Le attribuzioni tutte predette avverranno con OG a cura del Notaio prescelto in accordo tra le parti entro 90 giorni dall'omologa, salvo proroga concordata inter partes in caso di comprovata ed ineludibile necessità. Le spese notarili ed ogni eventuale altro adempimento e/o spesa necessaria e connessa alla realizzazione dei suddetti trasferimenti, faranno carico in via esclusiva, alla sig.ra Poiché i predetti trasferimenti trovano Parte_2 giustificazione in una causa familiare atipica meritevole di tutela secondo i principi dell'ordinamento giudiziario italiano, gli stessi godranno dei benefici fiscali e delle esenzioni da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 l. 74/1987 e della sent. della Corte Cost. n. 154/1999.
DÀ ATTO che le parti prendono atto che il Giudice ed il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine all'impegno assunto relativamente al futuro trasferimento dell'unità immobiliari sopra descritta come condizioni della loro separazione consensuale, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni trasferendi, all'esistenza di eventuali pesi, oneri o vincoli di qualunque genere.
AFFIDA la figlia minore congiuntamente ai genitori con residenza privilegiata Persona_1
presso la madre.
DÀ ATTO che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
DÀ ATTO che la madre si rende disponibile ad agevolare il diritto di visita padre – figlia.
DISPONE che sia garantito un regime minimo di visita per il padre a week end alternati dal venerdì dalle ore 17.00 fino alla Domenica alle ore 20.30; con preavviso di almeno 24 ore può essere concordata in settimana qualunque altra occasione di visita;
durante le vacanze natalizie è concordata una settimana comprensiva ad anni alterni del Natale e del Capodanno e, durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell' Angelo;
durante le vacanze pagina 4 di 5 estive della minore è garantito un periodo per il padre di giorni 15 con la figlia anche non consecutivi da precisarsi previo accordo tra le parti entro il 31.5. di ogni anno.
DISPONE che il sig. versi, entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della figlia minore l'importo di € 250,00 complessivi, oltre al 50% delle spese scolastiche, di cure mediche non coperte dal S.S.N., e quelle ludiche-sportive, debitamente documentate e preventivamente concordate, comunque entro i limiti di cui al protocollo in uso al Tribunale di Torino;
le parti si obbligano vicendevolmente al rispetto di detto protocollo.
DÀ ATTO che per il resto le parti dichiarano di aver risolto le reciproche pretese patrimoniali. DÀ ATTO che i coniugi acconsentono che il veicolo Audi A4, targato FW203VH unico bene mobile registrato, acquistato da entrambi i coniugi, ancorché intestato esclusivamente al sig. Parte_1 rimanga di proprietà esclusiva di quest' ultimo.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver provveduto a definire in separata sede ogni altro aspetto economico e patrimoniale.
DÀ ATTO che i coniugi, ove occorra, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti, per se stessi e per la figlia ai fini della validità per espatrio.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. ssa Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. DANIELA CULOTTA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21997/2023
promossa da:
e entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso lo studio dell'avv. SACCO ANDREA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile in Torino il 20/02/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.00161, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato una figlia il 25.04.2012. Persona_1
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 14/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 2760/2024 del 3/05/2024, pubblicata in data 08/05/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
DÀ ATTO che i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
pagina 2 di 5 ASSEGNA l'abitazione coniugale, il mobilio, gli arredi, le suppellettili di casa ed i regali di nozze alla moglie dando atto che sono in proprietà esclusiva della stessa.
DÀ ATTO che le parti hanno raggiunto un accordo che conferisce definitivo assetto ai loro rapporti patrimoniali ed economici (cd. contratto di definizione della crisi coniugale) individuando quali elementi essenziali e sostanziali per la definizione di esso lo scioglimento della comunione legale tra essi ed il reciproco impegno ad effettuarsi le seguenti attribuzioni, sine animus donandi:
DÀ ATTO che il sig. C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
IA (Romania), si obbliga a trasferire in favore della moglie sig.ra Parte_2
, C.F. nata a [...], il [...], la quale si impegna sin
[...] C.F._2
d'ora ad accettare, la propria quota di comproprietà pro- indiviso pari al 50% (cinquanta per cento) della casa coniugale con relative pertinenze, e la sig.ra quale corrispettivo, si Parte_2
obbliga ad accollarsi la quota residua del mutuo, che fu allora stipulato con la Controparte_1 per l'acquisto dell'immobile di cui sopra, attualmente cointestato ad entrambi i coniugi.
[...]
DÀ ATTO che il trasferimento della suddetta proprietà è condizione necessaria ed imprescindibile per la risoluzione della crisi coniugale e riguarda la seguente unità immobiliare: nel Comune di Torino, Via
Francesco Cigna n. 158,– al piano quarto, (quinto fuori terra): alloggio composto da ingresso, soggiorno, due camere, cucina, due bagni, con i relativi antibagni, tre balconi, quale risulta individuato con la sigla
A4, nella pianta del relativo piano compresa nella planimetria allegata al regolamento del condominio, depositato con atto ricevuto dal Notaio di Torino in data 09.12.1986, repertorio n. Persona_2
19479/5182, registrato a Torino il 24.12.1986 al n. 69658, alle coerenze di cortile comune, vano scala pianerottolo di accesso, alloggio B4 del medesimo piano e scala di Via Cigna e stabile di Via Cigna n.
160; al piano interrato, un locale ad uso cantina individuato con il n. 4 nella pianta del relativo piano compresa nella suddetta planimetria, alle coerenze di: cantine numeri 3,6 e 5 e corridoio comune di accesso. Detta unità immobiliare risulta così censita all'Agenzia del Territorio – sezione Catasto
Fabbricati di Torino come segue: Fg 1128, particella 390, sub 8, Via Cigna Francesco 158, piano S1-4,
z.c. 2, Cat A/3, cl. 2, vani 5,5, S.C. mq 106, rendita catastale € 738,53, giusta la variazione nel classamento in data 09.07..2012, protocollo n. TO0364738, (45190.1-2012), seguita dalle seguenti ulteriori variazioni: In data 09 novembre 2015, portante l'inserimento in visura dei dati di superficie;
In data 09 marzo 2016, protocollo n. TO0071471 (n. 25875.1/2016), per diversa distribuzione degli spazi interni;
In data 09 marzo 2017, protocollo n. TO0076932 (n. 28231.1/2017), portante ulteriore variazione nel classamento.
DÀ ATTO che su detto immobile grava tuttora ipoteca volontaria a garanzia del mutuo erogato in favore delle parti da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (atto notarile del 10.02.2021 Notaio Dott. Per_3
pagina 3 di 5 Notaio in Torino, registrato in Torino il 02.03.2021, n. 10430, Serie 1T e iscritto a Torino il Per_4
03.03.2021 R.G. 8656, R.P. 1301); DÀ ATTO che le parti convengono che la sig.ra
[...]
come sopra individuata, si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo che i coniugi Parte_2
hanno verso la Banca mutuante di cui supra per effetto del mutuo anzidetto e a tali fini la sig.ra si obbliga sin d'ora a pagare puntualmente ed esattamente le singole rate Parte_2
residue in scadenza, in linea capitale, per interessi ed accessori, sino a completa estinzione del debito, manlevando ad ogni effetto di legge il sig. da ogni eventuale futura pretesa di Parte_1
qualsivoglia natura da parte della Banca mutuante anzidetta. Le attribuzioni tutte predette avverranno con OG a cura del Notaio prescelto in accordo tra le parti entro 90 giorni dall'omologa, salvo proroga concordata inter partes in caso di comprovata ed ineludibile necessità. Le spese notarili ed ogni eventuale altro adempimento e/o spesa necessaria e connessa alla realizzazione dei suddetti trasferimenti, faranno carico in via esclusiva, alla sig.ra Poiché i predetti trasferimenti trovano Parte_2 giustificazione in una causa familiare atipica meritevole di tutela secondo i principi dell'ordinamento giudiziario italiano, gli stessi godranno dei benefici fiscali e delle esenzioni da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 l. 74/1987 e della sent. della Corte Cost. n. 154/1999.
DÀ ATTO che le parti prendono atto che il Giudice ed il Cancelliere si limitano, conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine all'impegno assunto relativamente al futuro trasferimento dell'unità immobiliari sopra descritta come condizioni della loro separazione consensuale, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni trasferendi, all'esistenza di eventuali pesi, oneri o vincoli di qualunque genere.
AFFIDA la figlia minore congiuntamente ai genitori con residenza privilegiata Persona_1
presso la madre.
DÀ ATTO che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
DÀ ATTO che la madre si rende disponibile ad agevolare il diritto di visita padre – figlia.
DISPONE che sia garantito un regime minimo di visita per il padre a week end alternati dal venerdì dalle ore 17.00 fino alla Domenica alle ore 20.30; con preavviso di almeno 24 ore può essere concordata in settimana qualunque altra occasione di visita;
durante le vacanze natalizie è concordata una settimana comprensiva ad anni alterni del Natale e del Capodanno e, durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, tre giorni consecutivi comprensivi del giorno di Pasqua e del Lunedì dell' Angelo;
durante le vacanze pagina 4 di 5 estive della minore è garantito un periodo per il padre di giorni 15 con la figlia anche non consecutivi da precisarsi previo accordo tra le parti entro il 31.5. di ogni anno.
DISPONE che il sig. versi, entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della figlia minore l'importo di € 250,00 complessivi, oltre al 50% delle spese scolastiche, di cure mediche non coperte dal S.S.N., e quelle ludiche-sportive, debitamente documentate e preventivamente concordate, comunque entro i limiti di cui al protocollo in uso al Tribunale di Torino;
le parti si obbligano vicendevolmente al rispetto di detto protocollo.
DÀ ATTO che per il resto le parti dichiarano di aver risolto le reciproche pretese patrimoniali. DÀ ATTO che i coniugi acconsentono che il veicolo Audi A4, targato FW203VH unico bene mobile registrato, acquistato da entrambi i coniugi, ancorché intestato esclusivamente al sig. Parte_1 rimanga di proprietà esclusiva di quest' ultimo.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver provveduto a definire in separata sede ogni altro aspetto economico e patrimoniale.
DÀ ATTO che i coniugi, ove occorra, si prestano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti, per se stessi e per la figlia ai fini della validità per espatrio.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. ssa Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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