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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 1212/2021
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia Romagnoli Presidente
Teresa Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IA LE AM ( ), elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo Studio dell'Avv. MATTEO TOTTA ) in VIA BARBERIA C.F._3
N. 6 40100 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._4
FL IZ ( ) con domicilio eletto presso lo Studio C.F._5 del difensore in VIA BRUNI N. 1 47121 FORLI';
APPELLATO
in punto a: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. pronunciata dal
Tribunale di Ravenna il 6.12.2020 nella causa iscritta al n.224/2020 R.G.
oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI Parte appellante: Riformare l'Ordinanza del Tribunale di Ravenna, Dott. Pierpaolo Galante n. 1738 emessa il 6-12-2020 e depositata il 7-12-2020 laddove stabilisce lo scioglimento del Contratto stipulato il 10-5-2019, rigettando la domanda. In subordine dichiarare il Contratto stipulato il 10-5-2019 annullato ai sensi della Clausola Contrattuale 9, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado.
Parte appellata: In via preliminare e pregiudiziale Dichiarare l'appello inammissibile per decorso del termine di impugnazione;
Nel merito Rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata. Con vittoria di Parte_1 spese legali del giudizio”.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Ordinanza ex art. 702 ter cpc pronunciata il 06.12.2020 nella causa iscritta al n.224/2020 RG il Tribunale di Ravenna in accoglimento delle domande proposte da accertava, nella contumacia del convenuto, la risoluzione del Controparte_1 contratto preliminare di compravendita stipulato fra il ricorrente e il Parte_1
10.05.2019, relativo all'immobile ad uno commerciale (bar) sito in Cervia, fraz. Milano Marittima, Viale Dante, angolo via Rossini, 13 piano T;
condannava Parte_1 alla restituzione dell'immobile; accertava la legittima ritenzione della caparra ricevuta da di € 50.000,00; spese secondo soccombenza. Controparte_1
Proponeva appello evidenziando che il ricorso introduttivo gli era stato Parte_1 notificato ai sensi dell'art. 143 cpc nel luogo di residenza anagrafica, ma in cui temporaneamente non dimorava per ragioni di salute e quindi non aveva avuto notizia del giudizio;
censurava l'ordinanza per non aver tenuto conto ex art. 1460 cc della legittimità dell'inadempimento del promissario acquirente, al quale era stata taciuta l'esistenza del giudizio in corso fra il promittente venditore e il per il CP_2 rilascio del piazzale condominiale e la rimozione dei tavolini e degli altri manufatti;
per aver illegittimamente riqualificato la domanda di risoluzione proposta come di recesso, visto il richiamo all'art. 1385 c.c. ed evidenziava che la clausola n. 9 del contratto ne prevedeva l'annullamento nel caso in cui la società non avesse rinunciato alla CP_3 prelazione.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando la tardiva proposizione dell'appello e Controparte_4 dunque l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dello stesso, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese. pag. 2/4 La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.11.2024, sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 22/10/2024
_____________ ____ _______________
L'appello è inammissibile.
Osserva il collegio che, per quanto i presupposti per il ricorso alla notifica ex art. 143 cpc del ricorso introduttivo del primo grado, degli atti di causa successivi e della stessa ordinanza decisoria, non siano del tutto evidenti (non foss'altro perché non vi è prova che sia stata tentata la notifica presso l'immobile oggetto del preliminare di compravendita il cui possesso è stato contrattualmente trasferito contestualmente alla stipula del preliminare stesso), tuttavia, l'appello va dichiarato comunque inammissibile.
Difetta, infatti, sia un'idonea censura sul punto, atteso che l'appellante si è limitato a giustificare la sua temporanea assenza dal luogo di residenza per ragioni di salute (senza nemmeno darne prova) ed a contestare l'operato dell'Ufficiale Giudiziario che non avrebbe eseguito adeguate ricerche per dichiarare l'irreperibilità del destinatario della notifica, sia, soprattutto, senza fornire alcuna indicazione e prova, circa la data in cui l'appellante sarebbe venuto a conoscenza dell'ordinanza con cui è stato deciso il giudizio di primo grado.
In assenza di questo dato il collegio non è nelle condizioni di poter accertare la tempestività del gravame che comunque doveva essere proposto entro 30 giorni da detto evento.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge, in quanto inammissibile perché tardivo, l'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc pronunciata dal Tribunale di Ravenna
[...] il 6.12.2020 nella causa iscritta al n. n.224/2020 R.G.;
pag. 3/4 condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 06 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 1212/2021
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia Romagnoli Presidente
Teresa Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IA LE AM ( ), elettivamente domiciliato presso C.F._2 lo Studio dell'Avv. MATTEO TOTTA ) in VIA BARBERIA C.F._3
N. 6 40100 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._4
FL IZ ( ) con domicilio eletto presso lo Studio C.F._5 del difensore in VIA BRUNI N. 1 47121 FORLI';
APPELLATO
in punto a: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. pronunciata dal
Tribunale di Ravenna il 6.12.2020 nella causa iscritta al n.224/2020 R.G.
oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI Parte appellante: Riformare l'Ordinanza del Tribunale di Ravenna, Dott. Pierpaolo Galante n. 1738 emessa il 6-12-2020 e depositata il 7-12-2020 laddove stabilisce lo scioglimento del Contratto stipulato il 10-5-2019, rigettando la domanda. In subordine dichiarare il Contratto stipulato il 10-5-2019 annullato ai sensi della Clausola Contrattuale 9, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado.
Parte appellata: In via preliminare e pregiudiziale Dichiarare l'appello inammissibile per decorso del termine di impugnazione;
Nel merito Rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata. Con vittoria di Parte_1 spese legali del giudizio”.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con Ordinanza ex art. 702 ter cpc pronunciata il 06.12.2020 nella causa iscritta al n.224/2020 RG il Tribunale di Ravenna in accoglimento delle domande proposte da accertava, nella contumacia del convenuto, la risoluzione del Controparte_1 contratto preliminare di compravendita stipulato fra il ricorrente e il Parte_1
10.05.2019, relativo all'immobile ad uno commerciale (bar) sito in Cervia, fraz. Milano Marittima, Viale Dante, angolo via Rossini, 13 piano T;
condannava Parte_1 alla restituzione dell'immobile; accertava la legittima ritenzione della caparra ricevuta da di € 50.000,00; spese secondo soccombenza. Controparte_1
Proponeva appello evidenziando che il ricorso introduttivo gli era stato Parte_1 notificato ai sensi dell'art. 143 cpc nel luogo di residenza anagrafica, ma in cui temporaneamente non dimorava per ragioni di salute e quindi non aveva avuto notizia del giudizio;
censurava l'ordinanza per non aver tenuto conto ex art. 1460 cc della legittimità dell'inadempimento del promissario acquirente, al quale era stata taciuta l'esistenza del giudizio in corso fra il promittente venditore e il per il CP_2 rilascio del piazzale condominiale e la rimozione dei tavolini e degli altri manufatti;
per aver illegittimamente riqualificato la domanda di risoluzione proposta come di recesso, visto il richiamo all'art. 1385 c.c. ed evidenziava che la clausola n. 9 del contratto ne prevedeva l'annullamento nel caso in cui la società non avesse rinunciato alla CP_3 prelazione.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando la tardiva proposizione dell'appello e Controparte_4 dunque l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dello stesso, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese. pag. 2/4 La causa è stata trattenuta in decisione in data 12.11.2024, sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 22/10/2024
_____________ ____ _______________
L'appello è inammissibile.
Osserva il collegio che, per quanto i presupposti per il ricorso alla notifica ex art. 143 cpc del ricorso introduttivo del primo grado, degli atti di causa successivi e della stessa ordinanza decisoria, non siano del tutto evidenti (non foss'altro perché non vi è prova che sia stata tentata la notifica presso l'immobile oggetto del preliminare di compravendita il cui possesso è stato contrattualmente trasferito contestualmente alla stipula del preliminare stesso), tuttavia, l'appello va dichiarato comunque inammissibile.
Difetta, infatti, sia un'idonea censura sul punto, atteso che l'appellante si è limitato a giustificare la sua temporanea assenza dal luogo di residenza per ragioni di salute (senza nemmeno darne prova) ed a contestare l'operato dell'Ufficiale Giudiziario che non avrebbe eseguito adeguate ricerche per dichiarare l'irreperibilità del destinatario della notifica, sia, soprattutto, senza fornire alcuna indicazione e prova, circa la data in cui l'appellante sarebbe venuto a conoscenza dell'ordinanza con cui è stato deciso il giudizio di primo grado.
In assenza di questo dato il collegio non è nelle condizioni di poter accertare la tempestività del gravame che comunque doveva essere proposto entro 30 giorni da detto evento.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge, in quanto inammissibile perché tardivo, l'appello proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc pronunciata dal Tribunale di Ravenna
[...] il 6.12.2020 nella causa iscritta al n. n.224/2020 R.G.;
pag. 3/4 condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 06 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
pag. 4/4