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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 457/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in PIAZZA BARBERINI, 12 00187 ROMA presso lo studio dell'avv.
AP ES ON RI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
CORSO VENEZIA, 12 MILANO presso lo studio dell'avv. RANA MAURANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 7 (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in VIA BOEZIO 14 00193 ROMA presso lo P.IVA_2
studio dell'avv. LEOPARDI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per : annullare e riformare la sentenza Controparte_3
impugnata, per i motivi dedotti in narrativa, limitatamente nella parte in cui ha parzialmente annullato l'intimazione di pagamento n. 03320229002453754 in riferimento alle cartelle n. 03320160009662380 e n. 03320170001938010, per l'effetto, dichiarare la validità e piena efficacia delle medesime cartelle;
➢ In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Per 1. Rigettare l'appello proposto dall' CP_1 [...]
, perché infondato in fatto e in diritto;
Controparte_4
2. Confermare, per quanto occorrer possa, la sentenza di primo grado n. 222 emessa dal
Tribunale di Como il 2 ottobre 2024 e pubblicata il 7 novembre 2024;
3. Condannare controparte al pagamento di spese, diritti e onorari in via antistataria all'avv. AU NA;
Per NEL Controparte_2
MERITO, accogliere l'appello presentato da (CF Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, per la riforma P.IVA_1
parziale della sentenza n. 222/2024 emessa dal Tribunale di Como limitatamente alla parte in cui ha annullato l'intimazione di pagamento n. 03320229002453754 con riferimento alle cartelle n. 03320160009662380 e n. 03320170001938010, dichiarando pagina 2 di 7 per l'effetto la validità e la piena efficacia delle medesime cartelle n.
03320160009662380 e n. 03320170001938010.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 222 del 7.11.2024 il Tribunale di Como dr.ssa Giulia Rachele
NA ha accolto parzialmente l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
03320229002453754000 notificata da per l'importo di € 50.044,21 il 9 agosto CP_5
2022 (doc.1), contenente le seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 03320140003525129000, presuntivamente notificata dall il 7 agosto 2014, CP_5
per un importo complessivo di euro 1.869,08; 2) n. 03320160009662380000, presuntivamente notificata dall il 29 luglio 2016, per un importo complessivo di CP_5
euro 1.687,47; 3) n. 03320170001938010000, presuntivamente notificata dall il CP_5
10 giugno 2017, per un importo complessivo di euro 41.419,81;
4)n.03320190005249273000, presuntivamente notificata dall il 17 ottobre 2019, CP_5
per un importo complessivo di euro 5.067,85.
Il primo giudice ha rilevato che per quanto attiene alle cartelle n.
03320160009662380000 e n. 03320170001938010000 la notifica eseguita all'indirizzo
PEC: CA1807CO635@PEC.FOFI.IT, non poteva essere ritenuta valida non corrispondendo tale indirizzo pec all'indirizzo digitale della ricorrente, mancando la prova di elezione del domicilio a detto indirizzo.
Confermava il debito per le restanti cartelle di pagamento portate dall'intimazione impugnata.
Ha impugnato la sentenza con unico motivo di appello con cui critica la sentenza CP_5
per non aver ritenuto validamente notificate le cartelle all'indirizzo PEC risultante dagli elenchi INIPEC.
L'agenzia appellante rileva che nel caso di specie, come confermato dall CP_6
(e non smentito dalla contribuente) l'indirizzo pec all'epoca appartenente alla pagina 3 di 7 sig.ra era l'indirizzo assegnatole dall CP_1 Email_1 CP_7
ed è a quell'indirizzo che l'ente della riscossione era tenuto a notificare le
[...]
cartelle di pagamento in ossequio alla suddetta normativa (cfr. pag. 3 delle note autorizzate dell del 20 novembre 2023 depositate nel primo grado). CP_6
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, quindi, non era necessario per la (iscritta all'Albo dei Farmacisti) eleggere un domicilio digitale e CP_1
comunicarlo ad , poiché era un soggetto obbligato per legge ad Parte_1
avere un domicilio digitale tramite pec.
D'altronde l era obbligata per legge a notificare Controparte_4
telematicamente le cartelle di pagamento all'indirizzo pec dell'Ordine di appartenenza della contribuente e risultante dai pubblici registri quali l'Ini-Pec (cfr. visura storica rilasciata da InfoCamere S.c.p.A. e allegata come doc. 8 quale prova necessaria ai sensi di quanto disposto da Cass. Civ., n. 26257/2021).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, quindi, non era necessario per la (iscritta all'Albo dei Farmacisti) eleggere un domicilio digitale e CP_1
comunicarlo ad , poiché era un soggetto obbligato per legge ad Parte_1
avere un domicilio digitale pec.
Aggiunge l'appellante che ai sensi degli art. 156 e 160 cpc qualsiasi vizio di notificazione risulta sanato ove lo stesso abbia raggiunto lo scopo e reso edotto il destinatario dell'atto notificatogli ai sensi dell'art.1335 CC al suo indirizzo.
Infine, evidenzia l'appellante come la sentenza sia contraddittoria giacché da un lato ha ritenuto la notifica via PEC all'indirizzo de quo inesistente, ma ha ritenuto interrotta la prescrizione per le altre cartelle di pagamento in ragione di notifica delle successive intimazioni di pagamento sempre recapitate a tale indirizzo.
Si è costituto l'appellato-contribuente rilevando che la parte appellante non ha fornito alcuna prova del domicilio digitale attribuito all'appellata.
pagina 4 di 7 Con riferimento all'art. 26 comma 2 DPR 603/1972 che secondo la tesi dell'appellante prevede la notifica esclusiva a mezzo pec ai professionisti, l'appellato evidenzia che tale versione della norma è applicabile dal 22.10.2015 al 2.12.2016 riguarderebbe solo la cartella 62380 di € 1.687,47 mentre per l'altra cartella n. 8010 di 41.419,81 ove mancasse l'indirizzo PEC del destinatario, la notifica andrebbe eseguita presso la
Camera di Commercio mediante deposito dell'atto e pubblicazione dell'avviso sul sito informatico della stessa Camera di dandone avviso mediante racc. a.r. Parte_2
all'indirizzo fisico del destinatario, adempimento che non è stato eseguito.
L'appellata contesta altresì l'avvenuto deposito di un nuovo documento in appello con cui sarebbe provato che la stessa appellata avesse quale domicilio digitale la PEC in oggetto dal 1.7.2017: eccepisce l'appellata che ad ogni buon conto la notifica a questo indirizzo della cartella in oggetto sarebbe avvenuta in data anteriore ossia il 10.6.2017.
Secondo quanto affermato da l'attivazione di un recapito digitale viene attivato CP_6
dallo stesso Ente ove il farmacista iscritto all'ordine non fornisca un domicilio digitale proprio e, dunque, tale casella PEC attivata dall non era comunque nella CP_6
disponibilità dell'appellata.
Si è costituito anche aderendo all'appello di CP_6 CP_5
Le parti hanno discusso la causa all'udienza odierna e la causa è stata decisa come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
L'appello riguarda l'annullamento delle due cartelle di pagamento per le quali la notifica alla PEC assegnata dall' all'appellata non è stata ritenuta validamente eseguita CP_6
da parte di non risultando provato che su detta PEC l'appellata avesse eletto il CP_5
suo domicilio digitale agli effetti degli obblighi di legge posti in capo alle imprese ed ai professionisti di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.
L'appello di non contiene ragioni di diritto che possano consentire a questo CP_5
Collegio di ritenere assolta la prova che effettivamente la PEC Email_1
fosse il domicilio digitale della ai sensi di legge. CP_1
pagina 5 di 7 Non è contestato il fatto che abbia attivato tale domicilio digitale per l'iscritta CP_6
all'ordine dei farmacisti, in mancanza di un domicilio digitale proprio del farmacista o di mancata comunicazione dello stesso.
La circostanza che il professionista pur obbligato ad avere un domicilio digitale non lo comunichi ovvero non ne sia dotato, esula dai compiti dell restando semmai in CP_6
capo al professionista la violazione della norma per cui ne potrà rispondere in via amministrativa mediante le sanzioni da parte dell'ordine di appartenenza.
Il fatto che abbia attivato una PEC al nome dell'appellata, non determina in CP_6
alcun modo la validità della notifica di un atto a tale indirizzo PEC, per il quale non è stato provato in giudizio che si trovasse nella sfera giuridica del destinatario della notifica, risultando pertanto tale indirizzo pur ove associato nominalmente al destinatario, ma di cui non è stato provato che questi ne avesse il controllo e/o conoscenza mediante il libero accesso.
Non risulta dagli atti, né dalle allegazioni della parte appellante né di alcunché CP_6
circa l'avvenuta attivazione e la conseguente formalità di consegna delle chiavi di accesso dell'indirizzo PEC alla CP_1
Sorregge tale affermazione anche la racc. a.r. del 16.10.2016 inviata da alla CP_6
con la quale le era comunicata la revoca della riduzione contributiva per CP_1
essere socia di una società gerente una farmacia.
In tale comunicazione comunicava espressamente che in mancanza di un CP_6
indirizzo PEC ogni comunicazione da sarebbe stata eseguita presso la Camera CP_6
di Commercio dal 1.6.2016 (doc.4 . CP_8
Il documento n. 8 prodotto da in appello e contestato dall'appellata nulla immuta CP_5
rispetto alla esistenza ed associazione alla quale domicilio digitale del detto CP_1
indirizzo PEC alla data di notifica delle due cartelle di pagamento in data 29.7.2016 e
10.6.2017, in quanto a voler considerare tale visura storica INIPEC prodotta da CP_5
risulterebbe l'intestazione della detta PEC in capo alla a far data dal 1.7.2017 CP_1
pagina 6 di 7 così definitivamente confermandosi l'inesistenza delle notifiche indirizzate ad un domicilio del debitore inesistente ovvero non suo alla data della avvenuta notifica delle stesse cartelle di pagamento di cui è controversia.
Pertanto, in mancanza di prova in giudizio della riconducibilità del richiamato indirizzo
PEC alla persona dell'appellata nel tempo in cui sono state eseguite le notifiche delle cartelle di pagamento, impedisce ogni ulteriore considerazione in merito ai motivi di appello offerti dall'agenzia appellante, stante il mancato assolvimento del primario onere della prova incombente sulla parte appellante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022 così ritenuto congruo al valore ed all'attività prestata in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 222/2024 del Tribunale di Como;
2. condanna a rifondere ad le spese di lite del presente CP_5 CP_1
grado, che liquida nell'importo di € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con la distrazione in favore dell'Avv.
AU NA dichiaratosi antistatario.
3. Compensa integralmente le spese tra e CP_5 CP_6
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Milano, il 18.9.2025.
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 457/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in PIAZZA BARBERINI, 12 00187 ROMA presso lo studio dell'avv.
AP ES ON RI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
CORSO VENEZIA, 12 MILANO presso lo studio dell'avv. RANA MAURANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 7 (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in VIA BOEZIO 14 00193 ROMA presso lo P.IVA_2
studio dell'avv. LEOPARDI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per : annullare e riformare la sentenza Controparte_3
impugnata, per i motivi dedotti in narrativa, limitatamente nella parte in cui ha parzialmente annullato l'intimazione di pagamento n. 03320229002453754 in riferimento alle cartelle n. 03320160009662380 e n. 03320170001938010, per l'effetto, dichiarare la validità e piena efficacia delle medesime cartelle;
➢ In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.
Per 1. Rigettare l'appello proposto dall' CP_1 [...]
, perché infondato in fatto e in diritto;
Controparte_4
2. Confermare, per quanto occorrer possa, la sentenza di primo grado n. 222 emessa dal
Tribunale di Como il 2 ottobre 2024 e pubblicata il 7 novembre 2024;
3. Condannare controparte al pagamento di spese, diritti e onorari in via antistataria all'avv. AU NA;
Per NEL Controparte_2
MERITO, accogliere l'appello presentato da (CF Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, per la riforma P.IVA_1
parziale della sentenza n. 222/2024 emessa dal Tribunale di Como limitatamente alla parte in cui ha annullato l'intimazione di pagamento n. 03320229002453754 con riferimento alle cartelle n. 03320160009662380 e n. 03320170001938010, dichiarando pagina 2 di 7 per l'effetto la validità e la piena efficacia delle medesime cartelle n.
03320160009662380 e n. 03320170001938010.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 222 del 7.11.2024 il Tribunale di Como dr.ssa Giulia Rachele
NA ha accolto parzialmente l'opposizione all'intimazione di pagamento n.
03320229002453754000 notificata da per l'importo di € 50.044,21 il 9 agosto CP_5
2022 (doc.1), contenente le seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 03320140003525129000, presuntivamente notificata dall il 7 agosto 2014, CP_5
per un importo complessivo di euro 1.869,08; 2) n. 03320160009662380000, presuntivamente notificata dall il 29 luglio 2016, per un importo complessivo di CP_5
euro 1.687,47; 3) n. 03320170001938010000, presuntivamente notificata dall il CP_5
10 giugno 2017, per un importo complessivo di euro 41.419,81;
4)n.03320190005249273000, presuntivamente notificata dall il 17 ottobre 2019, CP_5
per un importo complessivo di euro 5.067,85.
Il primo giudice ha rilevato che per quanto attiene alle cartelle n.
03320160009662380000 e n. 03320170001938010000 la notifica eseguita all'indirizzo
PEC: CA1807CO635@PEC.FOFI.IT, non poteva essere ritenuta valida non corrispondendo tale indirizzo pec all'indirizzo digitale della ricorrente, mancando la prova di elezione del domicilio a detto indirizzo.
Confermava il debito per le restanti cartelle di pagamento portate dall'intimazione impugnata.
Ha impugnato la sentenza con unico motivo di appello con cui critica la sentenza CP_5
per non aver ritenuto validamente notificate le cartelle all'indirizzo PEC risultante dagli elenchi INIPEC.
L'agenzia appellante rileva che nel caso di specie, come confermato dall CP_6
(e non smentito dalla contribuente) l'indirizzo pec all'epoca appartenente alla pagina 3 di 7 sig.ra era l'indirizzo assegnatole dall CP_1 Email_1 CP_7
ed è a quell'indirizzo che l'ente della riscossione era tenuto a notificare le
[...]
cartelle di pagamento in ossequio alla suddetta normativa (cfr. pag. 3 delle note autorizzate dell del 20 novembre 2023 depositate nel primo grado). CP_6
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, quindi, non era necessario per la (iscritta all'Albo dei Farmacisti) eleggere un domicilio digitale e CP_1
comunicarlo ad , poiché era un soggetto obbligato per legge ad Parte_1
avere un domicilio digitale tramite pec.
D'altronde l era obbligata per legge a notificare Controparte_4
telematicamente le cartelle di pagamento all'indirizzo pec dell'Ordine di appartenenza della contribuente e risultante dai pubblici registri quali l'Ini-Pec (cfr. visura storica rilasciata da InfoCamere S.c.p.A. e allegata come doc. 8 quale prova necessaria ai sensi di quanto disposto da Cass. Civ., n. 26257/2021).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, quindi, non era necessario per la (iscritta all'Albo dei Farmacisti) eleggere un domicilio digitale e CP_1
comunicarlo ad , poiché era un soggetto obbligato per legge ad Parte_1
avere un domicilio digitale pec.
Aggiunge l'appellante che ai sensi degli art. 156 e 160 cpc qualsiasi vizio di notificazione risulta sanato ove lo stesso abbia raggiunto lo scopo e reso edotto il destinatario dell'atto notificatogli ai sensi dell'art.1335 CC al suo indirizzo.
Infine, evidenzia l'appellante come la sentenza sia contraddittoria giacché da un lato ha ritenuto la notifica via PEC all'indirizzo de quo inesistente, ma ha ritenuto interrotta la prescrizione per le altre cartelle di pagamento in ragione di notifica delle successive intimazioni di pagamento sempre recapitate a tale indirizzo.
Si è costituto l'appellato-contribuente rilevando che la parte appellante non ha fornito alcuna prova del domicilio digitale attribuito all'appellata.
pagina 4 di 7 Con riferimento all'art. 26 comma 2 DPR 603/1972 che secondo la tesi dell'appellante prevede la notifica esclusiva a mezzo pec ai professionisti, l'appellato evidenzia che tale versione della norma è applicabile dal 22.10.2015 al 2.12.2016 riguarderebbe solo la cartella 62380 di € 1.687,47 mentre per l'altra cartella n. 8010 di 41.419,81 ove mancasse l'indirizzo PEC del destinatario, la notifica andrebbe eseguita presso la
Camera di Commercio mediante deposito dell'atto e pubblicazione dell'avviso sul sito informatico della stessa Camera di dandone avviso mediante racc. a.r. Parte_2
all'indirizzo fisico del destinatario, adempimento che non è stato eseguito.
L'appellata contesta altresì l'avvenuto deposito di un nuovo documento in appello con cui sarebbe provato che la stessa appellata avesse quale domicilio digitale la PEC in oggetto dal 1.7.2017: eccepisce l'appellata che ad ogni buon conto la notifica a questo indirizzo della cartella in oggetto sarebbe avvenuta in data anteriore ossia il 10.6.2017.
Secondo quanto affermato da l'attivazione di un recapito digitale viene attivato CP_6
dallo stesso Ente ove il farmacista iscritto all'ordine non fornisca un domicilio digitale proprio e, dunque, tale casella PEC attivata dall non era comunque nella CP_6
disponibilità dell'appellata.
Si è costituito anche aderendo all'appello di CP_6 CP_5
Le parti hanno discusso la causa all'udienza odierna e la causa è stata decisa come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
L'appello riguarda l'annullamento delle due cartelle di pagamento per le quali la notifica alla PEC assegnata dall' all'appellata non è stata ritenuta validamente eseguita CP_6
da parte di non risultando provato che su detta PEC l'appellata avesse eletto il CP_5
suo domicilio digitale agli effetti degli obblighi di legge posti in capo alle imprese ed ai professionisti di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.
L'appello di non contiene ragioni di diritto che possano consentire a questo CP_5
Collegio di ritenere assolta la prova che effettivamente la PEC Email_1
fosse il domicilio digitale della ai sensi di legge. CP_1
pagina 5 di 7 Non è contestato il fatto che abbia attivato tale domicilio digitale per l'iscritta CP_6
all'ordine dei farmacisti, in mancanza di un domicilio digitale proprio del farmacista o di mancata comunicazione dello stesso.
La circostanza che il professionista pur obbligato ad avere un domicilio digitale non lo comunichi ovvero non ne sia dotato, esula dai compiti dell restando semmai in CP_6
capo al professionista la violazione della norma per cui ne potrà rispondere in via amministrativa mediante le sanzioni da parte dell'ordine di appartenenza.
Il fatto che abbia attivato una PEC al nome dell'appellata, non determina in CP_6
alcun modo la validità della notifica di un atto a tale indirizzo PEC, per il quale non è stato provato in giudizio che si trovasse nella sfera giuridica del destinatario della notifica, risultando pertanto tale indirizzo pur ove associato nominalmente al destinatario, ma di cui non è stato provato che questi ne avesse il controllo e/o conoscenza mediante il libero accesso.
Non risulta dagli atti, né dalle allegazioni della parte appellante né di alcunché CP_6
circa l'avvenuta attivazione e la conseguente formalità di consegna delle chiavi di accesso dell'indirizzo PEC alla CP_1
Sorregge tale affermazione anche la racc. a.r. del 16.10.2016 inviata da alla CP_6
con la quale le era comunicata la revoca della riduzione contributiva per CP_1
essere socia di una società gerente una farmacia.
In tale comunicazione comunicava espressamente che in mancanza di un CP_6
indirizzo PEC ogni comunicazione da sarebbe stata eseguita presso la Camera CP_6
di Commercio dal 1.6.2016 (doc.4 . CP_8
Il documento n. 8 prodotto da in appello e contestato dall'appellata nulla immuta CP_5
rispetto alla esistenza ed associazione alla quale domicilio digitale del detto CP_1
indirizzo PEC alla data di notifica delle due cartelle di pagamento in data 29.7.2016 e
10.6.2017, in quanto a voler considerare tale visura storica INIPEC prodotta da CP_5
risulterebbe l'intestazione della detta PEC in capo alla a far data dal 1.7.2017 CP_1
pagina 6 di 7 così definitivamente confermandosi l'inesistenza delle notifiche indirizzate ad un domicilio del debitore inesistente ovvero non suo alla data della avvenuta notifica delle stesse cartelle di pagamento di cui è controversia.
Pertanto, in mancanza di prova in giudizio della riconducibilità del richiamato indirizzo
PEC alla persona dell'appellata nel tempo in cui sono state eseguite le notifiche delle cartelle di pagamento, impedisce ogni ulteriore considerazione in merito ai motivi di appello offerti dall'agenzia appellante, stante il mancato assolvimento del primario onere della prova incombente sulla parte appellante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 147/2022 così ritenuto congruo al valore ed all'attività prestata in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 222/2024 del Tribunale di Como;
2. condanna a rifondere ad le spese di lite del presente CP_5 CP_1
grado, che liquida nell'importo di € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con la distrazione in favore dell'Avv.
AU NA dichiaratosi antistatario.
3. Compensa integralmente le spese tra e CP_5 CP_6
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Milano, il 18.9.2025.
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 7 di 7