TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17335 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 35852 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione con provvedimento del 4.12.2025, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia n. 66, presso il proprio studio, difeso in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- appellante –
E
L , Controparte_1
rappresentata e difesa dell'avv. Adriano Rocco giusta procura in atti;
-appellata -
E
, CP_2
elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di
Giove, n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Di Meo;
-appellata–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 22036/2022 del Giudice di Pace di Roma;
opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025. pagina 1 di 7 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 22036/22 con la quale il Giudice di Pace Parte_1 di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720229004636403000 e avverso la cartella di pagamento ad essa sottesa n. 09720110022197133, avente ad oggetto sanzione amministrativa comminata per violazione del Codice della Strada.
Il Giudice di Pace ha dichiarato inammissibile l'opposizione, in quanto tardivamente proposta avverso l'intimazione di pagamento, nonostante la pregressa rituale notificazione del verbale di accertamento.
Con specifico riferimento alla domanda di accertamento della prescrizione del credito, il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'opposizione, in quanto proposta nelle forme di cui all'art. 7
d.lgs. n. 150/2011, in luogo delle forme di cui all'art. 615 c.p.c.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello contestando la nullità della sentenza di Parte_2 prime cure per difetto di motivazione e riproponendo l'eccezione di nullità della notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata e di prescrizione della pretesa creditoria dell'amministrazione; in via subordinata, con note difensive depositate in data 1.10.2024,
l'appellante ha chiesto dichiararsi estinta la pretesa dell'amministrazione, per intervenuto precedente annullamento della cartella, in conseguenza della opposizione alla esecuzione recante il N.R.G.
80219/19 del tribunale di Roma.
L'appellante, da ultimo, ha chiesto la condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L ha rilevato la cessazione della materia del contendere in ragione Controparte_3 dell'intervenuto annullamento d'ufficio del carico oggetto di contestazione, in quanto integralmente riscosso.
L'opponente ha evidenziato che il carico sarebbe comunque annullato d'ufficio in ottemperanza al disposto di cui alla L. n. 197/2022, che ha previsto l'annullamento ex lege per i crediti di importo inferiore ai mille euro, iscritti a ruolo sino al 31.12.2015. Nel merito, l Controparte_3
ha evidenziato l'inammissibilità, in quanto tardivamente proposta, dell'opposizione ex art.
[...]
617 c.p.c. Nel merito l' ha chiesto il rigetto della domanda di Controparte_3 accertamento della prescrizione, anche in ragione dell'omessa contestazione del perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento impugnata e degli ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione, documentati dal concessionario della riscossione. ha chiesto il rigetto dell'appello, in ragione della correttezza della statuizione del CP_2 giudice di prime cure, in ordine all'inammissibilità dell'opposizione. pagina 2 di 7 Nel merito, ha evidenziato la ritualità della notificazione della cartella di pagamento e CP_2 del verbale di accertamento ad essa sotteso, con conseguente infondatezza delle doglianze dell'opponente.
Nella memoria difensiva depositata in data 3.10.2025 l'appellante ha eccepito l'invalidità della procura alle liti conferita al procuratore di e dell' e ha chiesto CP_2 Controparte_3 conseguentemente dichiararsi la contumacia delle appellate.
2. Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di invalidità della procura alle liti conferita ai difensori delle appellate.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante il nominativo del difensore di CP_2 avv. Rita Di Meo, non comparirebbe nella procura generale conferita dall'amministrazione.
L'assunto è infondato.
Alla pagina 3 della procura generale alle liti rilasciata il 23.06.2023 (cfr. l'allegato alla comparsa di costituzione in appello di , compare infatti il nominativo dell'avv. Rita Di Meo, quale CP_2 ultimo legale dell'elenco degli avvocati in servizio presso l'Avvocatura di ai quali CP_2 sono stati conferiti poteri rappresentativi dell'ente locale.
Per quanto concerne la procura rilasciata in favore del difensore dell' Controparte_3
, l'appellante ha evidenziato che la procura depositata in atti sarebbe priva della
[...] sottoscrizione del funzionario delegato al rilascio della stessa.
L'assunto è infondato, risultando la procura alle liti sottoscritta digitalmente dal funzionario delegato, dott. . CP_4
3. L' ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere Controparte_3 in ragione dell'intervenuta integrale riscossione delle somme oggetto della cartella di pagamento impugnata e comunque, in subordine, per intervenuto stralcio della pretesa creditoria in base alla L. n.
197/2022.
Va preliminarmente osservato che l'art. 1 comma 222 della legge 197/2022 - in base al quale sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali - non trova applicazione in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che sono disciplinate dal successivo comma 228 dell'art. 1 della legge 197/2022, il quale stabilisce che:
“Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per pagina 3 di 7 violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
L'art. 1 comma 229 bis della legge n. 197/2022 prevede poi la facoltà per gli enti creditori diversi da quelli di cui al comma 222, di adottare un provvedimento con il quale stabiliscano l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 222.
Non risulta tuttavia che si sia avvalsa di tale facoltà. CP_2
Non risulta quindi provato l'annullamento ope legis dei crediti di cui alla cartella di pagamento impugnata.
Per quanto concerne l'avvenuto incasso delle somme pretese, va osservato che l'opponente ha negato di aver mai effettuato alcun versamento in favore dell o di Controparte_3 [...]
. CP_2
Premesso che è irrilevante l'accertamento, in questa sede, dell'identità del soggetto che ha provveduto al pagamento, va osservato che lo sgravio integrale della cartella di pagamento, consente di ritenere cessata la materia del contendere, considerato il documentato azzeramento del carico del ruolo oggetto della cartella di pagamento impugnata.
4. Ai fini della regolamentazione delle spese processuali occorre tuttavia procedere all'esame dei motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la sentenza di prime cure per omessa motivazione.
La doglianza è infondata.
A prescindere dalla condivisibilità delle relative statuizioni, dall'esame della sentenza di prime cure si evince con chiarezza l'iter logico seguito dal primo giudice, il quale ha ritenuto inammissibile l'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 in quanto tardivamente proposta, alla luce della rituale notificazione del verbale di accertamento, e l'opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto erroneamente proposta nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c.
4.2 Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure per aver ritenuto ritualmente notificato il verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 in quanto tardivamente proposta.
Dall'esame del fascicolo di prime cure dell' , emerge che in data Controparte_3
9.04.2019 è stata notificata a mezzo PEC all'opponente l'intimazione di pagamento n. pagina 4 di 7 09720199027131538000, alla quale risulta sottesa anche la cartella di pagamento impugnata in questa sede.
Stante la contestazione sollevata dal ricorrente, va evidenziato che la notificazione deve ritenersi ritualmente perfezionata, anche qualora risulti che l'indirizzo PEC utilizzato dall'
[...]
non sia iscritto nei pubblici registri. Controparte_3
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18684/2023).
Nella specie non risulta accertato un concreto pregiudizio del diritto di difesa del ricorrente in ragione dell'utilizzo da parte dell dell'indirizzo di posta elettronica Controparte_3
il quale risulta chiaramente riferibile all'ente (così Email_1 come l'atto ad esso allegato), nei confronti del quale infatti risultano correttamente rivolte le doglianze del ricorrente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato (Cass. S.U. n. 22080/2017) che l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.
Da quanto precede, discende che la contestazione volta ad accertare la nullità della notificazione del verbale di accertamento avrebbe dovuto essere fatta valere mediante tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720199027131538000 e la statuizione del primo giudice in ordine alla inammissibilità dell'opposizione proposta deve in questa sede trovare conferma, previa rettifica della motivazione del primo giudice.
4.3. Il terzo motivo di gravame è inammissibile, oltre che infondato.
pagina 5 di 7 L'appellante ha chiesto accertarsi l'intervenuto estinzione della pretesa creditoria dell'amministrazione per intervenuto precedente annullamento della cartella in conseguenza della opposizione alla esecuzione recante il N.R.G. 80219/19 del tribunale di Roma.
Premesso che si tratta di statuizione sollevata per la prima volta in sede di appello, va osservato che il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento indicato, ha sospeso (e successivamente estinto) la procedura esecutiva in difetto di notifica dell'atto di pignoramento al debitore.
Nessuna statuizione ha invece investito l'efficacia della cartella di pagamento impugnata.
4.4. Deve invece essere emendata la statuizione del primo giudice, che ha ritenuto inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto proposta nelle forme di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
A riguardo va infatti evidenziato che ai sensi dell'art. 40 comma terzo c.p.c., le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli art. 409 e
442 c.p.c.
Nella specie, pertanto, le opposizioni proposte sono state correttamente introdotte entrambe con il rito previsto dall'art. 409 e segg. c.p.c.
La domanda di accertamento della prescrizione deve poi ritenersi, nel merito, fondata, considerato che il primo atto interruttivo del relativo termine risulta essere costituito dall'intimazione di pagamento n.
09720199027131538000 notificata a mezzo PEC il 9.04.2019, mentre il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata afferisce a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada risalente al 2011.
Gli ulteriori atti interruttivi del relativo termine non risultano ritualmente notificati all'opponente (in particolare la notificazione del preavviso di fermo n. 09780201400022306000 risulta eseguita nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., presso un indirizzo, piazza Re di Roma n. 3, dal quale il destinatario risultava trasferito, come annotato dall'ufficiale giudiziario a margine dell'avviso di ricevimento).
4.5 La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell' Controparte_3
e di
[...] CP_2
Le spese sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima prevista dai parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate, detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta.
La domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dall'appellante deve essere rigettata, tenuto conto della carenza di prova del dolo o della colpa grave sottesi alla condotta processuale delle controparti e, in ogni caso, della inammissibilità della domanda ex art.7 d.lgs. n. 150/2011 proposta dall'opponente.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 22036/2022, così Parte_1 provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' e in solido tra loro al rimborso delle Controparte_3 CP_2 spese di lite in favore di che liquida per il primo grado di giudizio in euro 173,00 per Parte_1 compensi e, per l'appello, in euro 232,00 per compensi, oltre all'eventuale rimborso del contributo unificato e della marca da bollo se corrisposti, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 9.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Serafini
pagina 7 di 7