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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 550/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1
MUSCHITIELLO, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bitonto (BA), alla
Via S. Pellico, n°48 appellante contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio FANELLI, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Bari, alla via Adolfo Omodeo n°57 appellata nonché contro
(P.I. – C.F. , in persona del suo legale rap- CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 presentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi ANCONA, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Bari, alla via Cairoli n°51 appellata avente ad oggetto:
Pag. 1 a 6 appello avverso la sentenza n°1277/2024 emessa dal Tribunale di Bari il 13.3.2024
(lesioni personali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 1.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.10.2014, alle ore 3:45 circa, nell'edificio ubicato in Noicattaro, alla Via
Carmine n°13, si incendiava il motociclo tg. BF20273 di proprietà della ditta CP_1
parcheggiato nell'androne dello stabile.
[...]
, residente al piano primo dello stabile, svegliatosi di sopras- Parte_1 salto, si accorgeva dell'incendio ed appurava che l'androne ed il primo piano erano per- vasi dai fumi dell'incendio.
Preso dal panico e ritenendo di non poter uscire di casa attraverso l'androne, si lanciava dal balcone del proprio appartamento rovinando al suolo e riportando, a seguito della caduta, lesioni personali delle quali chiedeva il risarcimento.
L'attuale appellante, quindi, conveniva in giudizio la società Controparte_3 sando, nel proprio libello introduttivo, che il motociclo di proprietà della convenuta si trovava parcheggiato “(…) in area privata sfuggendo di guisa a tale circostanza l'appli- cazione della disciplina della responsabilità civile da circolazione stradale nei confronti di terzi e la legittimazione ad agire nei confronti diretti dell'impresa di assicurazione.
Tanto considerato, la presente domanda di risarcimento si fonda sulla responsabilità del custode per le cose in custodia ex art. 2051 c.c., venendo in considerazione l'obbligo gravante su chiunque sia proprietario di un mezzo di locomozione per i danni derivanti dall'incendio, che ha avuto origine e poi si sia propagato, dal mezzo stesso” (cfr. atto di citazione, pag. 6).
Ad ulteriore chiarimento della propria posizione giuridica, l'attore invocava espressamente la condanna della società proprietaria del motociclo quale proprietaria- custode “(…) sul presupposto che l'incendio del mezzo non si è verificato in pubblica via ovvero in zona privata in cui è ammessa la circolazione (…). Infatti, qualora il danno non sia in alcun modo collegabile, causalmente, alla circolazione stradale (…) il regime di responsabilità è quello generale, previsto per le cose in custodia e non quello della disciplina specifica di cui all'art. 2054 c.c.” (cfr. ibidem).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale CP_1 chiedeva di essere autorizzata a convenire in giudizio la che assicurava il CP_2 motociclo per la r.c.a, onde essere da questa manlevata e garantita da ogni pregiudizio
Pag. 2 a 6 derivante dal giudizio, nonché il sig. , figlio dell'attore Controparte_4 Parte_1
, già dipendente della società medesima al quale il motociclo era stato prestato.
[...]
Più specificamente, la convenuta deduceva di aver prestato il motociclo al sig.
, per consentirgli di utilizzarlo in attesa che questi riacquistasse la Controparte_4 disponibilità della propria autovettura ferma per guasti meccanici, di talché era quest'ul- timo ad essere custode del mezzo al momento dell'incendio e, dunque, eventualmente responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati al padre.
La società convenuta chiedeva, in via gradata, di essere manlevata dalla CP_2 per il caso di soccombenza, in virtù del contratto di assicurazione per la r.c.a.,
[...] stipulato con questa per il motociclo in questione.
La si costituiva in giudizio e, allineandosi alle difese della CP_2 CP_1
chiedeva il rigetto della domanda principale.
[...]
La compagnia chiedeva, altresì, il rigetto della domanda di manleva, eccependo l'inoperatività della polizza.
non si costituiva in giudizio, rendendosi contumace. Controparte_4
Il processo di primo grado veniva istruito mediante espletamento di prova orale ed interrogatorio formale dell'attore; veniva, altresì, disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona del danneggiato, tecnica volta ad accertare i postumi permanenti.
Con la sentenza gravata in questa sede, il Tribunale di Bari rigettava la domanda di danno ritenendo che la non fosse la custode del motociclo, nel momento CP_1 in cui questo si era incendiato.
Il primo giudice, inoltre, stigmatizzava l'incauto comportamento dell'attore che si era lanciato dal balcone senza aver fornito la prova che non fosse possibile utilizzare le scale a cagione dell'incendio.
Avverso la decisione di primo grado propone appello il sig. , il Parte_1 quale si affida ad un unico motivo di gravame, con il quale contesta la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale e la sussunzione della presente fattispecie nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., sostenendo che, diversamente, la stessa va sussunta nella fattispecie di cui all'art. 2054 c.c., atteso che anche i veicoli parcheggiati sono da ritenersi circolanti.
Si sono costituite in giudizio la società e la che, pre- CP_1 CP_2 giudizialmente, eccepiscono l'inammissibilità del gravame, per violazione dell'art. 345
Pag. 3 a 6 c.p.c., avendo l'appellate illegittimamente modificato la ragione giuridica sottesa alla domanda di risarcimento.
Nel merito, resistono all'appello e chiedono la conferma della sentenza impu- gnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
La responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., presuppone la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento e presume la responsabilità del custode salvo prova del caso fortuito.
Trattasi di una ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa del custode e richiede, unicamente, che il danneggiato fornisca la prova del nesso causale.
La responsabilità ex art. 2054 c.c., diversamente, presuppone la circolazione dei veicoli e presume che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno, salvo la prova liberatoria.
I due regimi giuridici presuppongono diversi fatti costitutivi ed hanno una diffe- rente struttura presuntiva della responsabilità: la responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., presuppone che la cosa sia in custodia ed è esclusa dal caso fortuito;
la responsabilità derivante da circolazione del veicolo, ex art. 2054 c.c., presuppone la condotta colposa del conducente.
Vi è, dunque, una sostanziale diversità della causa petendi.
Orbene, l'attuale appellante, nel proprio libello introduttivo di primo grado, ha allegato unicamente i fatti relativi alla responsabilità del custode.
Anzi, a maggior chiarimento della propria posizione giuridica, egli ha tenuto a precisare che la sua domanda di risarcimento attiene a fatti che non possono, in alcun modo, essere ricondotti alla circolazione stradale.
In primo grado, dunque, la domanda è stata qualificata come responsabilità da cose in custodia (e, in via meramente subordinata, di illecito ex art. 2043 c.c.), mentre in appello sono stati dedotti esclusivamente i nuovi ed ulteriori profili di responsabilità derivante da circolazione stradale, ex art. 2054, co. 3, c.c.-
E, dunque, il sig. , nel presente grado di appello, ha completamente Parte_1 capovolto la prospettazione giuridica dei fatti, mercè il radicale mutamento della causa petendi da responsabilità di cose in custodia a responsabilità da circolazione dei veicoli.
Pag. 4 a 6 Trattasi di una domanda nuova, inammissibile in appello, ex art. 345 c.p.c.-
L'inammissibilità del gravame comporta l'assorbimento dell'altra censura solle- vata dal sig. avverso la decisone di primo grado, nella parte in cui Parte_1 questa ha ritenuto imprudente, per la mancanza di prova del pericolo rappresentato dall'incendio e, dunque, per l'assenza di reali pericoli per la propria incolumità, la scelta dell'attuale appellante di gettarsi dal balcone.
L'appello va, conclusivamente, dichiarato inammissibile ed il sig. CP_5
va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che se-
[...] guono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore dichiarato dall'appel- lante nell'atto di gravame (€ 33.752,62) con esclusione della fase di istruzione/tratta- zione non espletata e tenendo conto dell'assenza di specifiche e particolari questioni di fatto e di diritto (e, anzi, della estrema semplicità delle questioni trattate), nonché del tenore delle difese espletate dalle parti.
La declaratoria di inammissibilità del gravame impone, altresì, la revoca del gra- tuito patrocinio in favore dell'appellante.
Sussistono, infine, i presupposti affinché il sig. versi all'Erario Controparte_6 un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di ed ogni diversa Parte_2 Controparte_1 CP_2 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. revoca l'ammissione del sig. al gratuito patrocinio;
Parte_1
3. condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del sig. , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Pag. 5 a 6 Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Il Presidente dott. Salvatore Grillo
Pag. 6 a 6