Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4773/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4773/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024 con la fissazione del termine di gg. 60 per il deposito di comparsa conclusionale;
TRA
(c.f.: ); Parte_1 C.F._1
ATTRICE contumace
(c.f.: ); CP_1 C.F._2
ATTRICE contumace
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._3
ATTORE contumace
(c.f.: ); Controparte_3 C.F._4
ATTORE contumace
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in CP_4 C.F._5
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. D'AVINO TOMMASO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._6
CONVENUTA
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli attori che dopo aver notificato l'atto di citazione alla convenuta non hanno proceduto all'iscrizione della causa a ruolo;
quest'ultima, infatti, è stata iscritta dalla convenuta . CP_4
La convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta ha chiesto: A) in via preliminare dichiarare la nullità del mandato ad litem per incapacità processuale di e Parte_1
per il preesistente decesso di;
B) sempre in via preliminare dichiarare Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato deposito della documentazione prescritta dalla legge;
C) sempre in via preliminare dichiarare la falsità del mandato ad litem posto a margine dell'atto di citazione notificato , sulla base della promossa querela di falso;
D) nel merito si chiede procedersi allo scioglimento della divisione , previa nomina di CTU;
E) con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario .
Il Tribunale ritiene che la causa vada decisa alla luce del principio della ragione più liquida, accogliendo l'eccezione, sollevata dalla convenuta, relativa al difetto di mandato in relazione alla posizione di deceduto nel 2016 e, dunque, prima della Controparte_2
notifica dell'atto di citazione.
Invero, il decesso della parte avvenuto prima della notificata dell'atto di citazione (nel caso di specie circa quattro anni prima), comporta l'estinzione della procura rilasciata da
. Controparte_2
In caso di estinzione della procura e, quindi, di giudizio incardinato da un avvocato privo di «ius postulandi», non è applicabile l'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. come modificato dalla I. n. 69 del 2009 (applicabile ratione temporis), che presuppone la regolarizzazione in favore dello stesso soggetto o del suo procuratore già costituiti e non consente, pertanto, la costituzione in giudizio di un soggetto diverso dal ricorrente (Cass. Sez.
U. 27/04/2017, n. 10414), e neppure degli eredi, posto che l'art. 110 cod. proc. civ. si applica nei soli casi di estinzione del soggetto nel corso del processo ritualmente incardinato.
La morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della "vocatio in ius" e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del
Pagina 2 di 3 mandato e della sopravvivenza della procura ad "litem" oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste (cfr. Cass. 27530/2017).
Ne discende l'inammissibilità delle domande formulate nell'atto di citazione.
L'estinzione della procura rilasciata da comporta, pertanto, che Controparte_2
l'attività degli avv.ti Grimaldi e Viscardi non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui i legali assumono esclusivamente la responsabilità, con conseguente ammissibilità della loro condanna a pagare le spese del giudizio (Cass. Sez. U. 10/05/2006, n.
10706).
Le spese di lite, pertanto, vanno poste a carico dei suddetti difensori in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibili le domande proposte con l'atto di citazione;
2) Condanna gli avv.ti. Alfonso Viscardi ed Emilia Grimaldi al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Tommaso D'Avino, difensore della convenuta dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 3.809,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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