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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- NOCERA dott.ssa Rosella - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- PINTO dott. Emanuele - GIUDICE ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5853/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Moramarco giusta mandato in atti;
Parte_1
- ATTRICE-
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: separazione personale. CONCLUSIONI: All'udienza del 13/12/2024, celebrata nella contumacia del convenuto, la causa veniva riservata sulle conclusioni declinate dal solo procuratore dell'attrice, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con propria nota del 3/9/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo l'11/06/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 pronunciare la sua separazione personale da Controparte_1 A fondamento della sua domanda deduceva che:
• aveva contratto matrimonio concordatario in Altamura il 30/08/1973 con il convenuto, dalla cui unione erano nati cinque figli: (13/6/1974), (30/6/1977), Per_1 Per_2 Per_3 (19/7/1981), (17/9/1984) e LL (15/1/1990), tutti economicamente autosufficienti;
Per_4
• l'affectio coniugalis era venuto meno a causa di incompatibilità caratteriali;
• lei percepiva, a titolo di pensione sociale, la somma di € 435,22 mensili, nonché il reddito di inclusione mentre lui era un panificatore e percepiva una pensione mensile di € 900,00. All'udienza del 13/12/2024 pur ritualmente citato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati. Inoltre, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni ed assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 3/9/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto. La domanda di separazione proposta da è fondata e merita accoglimento per Parte_1 quanto di ragione. 1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015). E che nel caso di specie la convivenza tra l'attrice e suo marito sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che il resistente, rimanendo contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito è fallito.
2.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 13/12/2024, alle quali l'attrice ha prestato sostanziale acquiescenza.
3.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto l'attrice ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia e vengono liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 147/2022, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositati gli scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi). 4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo l'11/06/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia del convenuto;
2. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni dettate all'udienza presidenziale del 13/12/2024;
3. condanna il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario nella misura del 15%.
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 28/01/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
1)- NOCERA dott.ssa Rosella - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- PINTO dott. Emanuele - GIUDICE ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5853/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Moramarco giusta mandato in atti;
Parte_1
- ATTRICE-
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: separazione personale. CONCLUSIONI: All'udienza del 13/12/2024, celebrata nella contumacia del convenuto, la causa veniva riservata sulle conclusioni declinate dal solo procuratore dell'attrice, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. interveniva in giudizio con propria nota del 3/9/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo l'11/06/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 pronunciare la sua separazione personale da Controparte_1 A fondamento della sua domanda deduceva che:
• aveva contratto matrimonio concordatario in Altamura il 30/08/1973 con il convenuto, dalla cui unione erano nati cinque figli: (13/6/1974), (30/6/1977), Per_1 Per_2 Per_3 (19/7/1981), (17/9/1984) e LL (15/1/1990), tutti economicamente autosufficienti;
Per_4
• l'affectio coniugalis era venuto meno a causa di incompatibilità caratteriali;
• lei percepiva, a titolo di pensione sociale, la somma di € 435,22 mensili, nonché il reddito di inclusione mentre lui era un panificatore e percepiva una pensione mensile di € 900,00. All'udienza del 13/12/2024 pur ritualmente citato in giudizio, non si Controparte_1 costituiva e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati. Inoltre, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni ed assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 3/9/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Stante la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto. La domanda di separazione proposta da è fondata e merita accoglimento per Parte_1 quanto di ragione. 1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015). E che nel caso di specie la convivenza tra l'attrice e suo marito sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che il resistente, rimanendo contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito è fallito.
2.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 13/12/2024, alle quali l'attrice ha prestato sostanziale acquiescenza.
3.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto l'attrice ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia e vengono liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 147/2022, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositati gli scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi). 4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo l'11/06/2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia del convenuto;
2. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni dettate all'udienza presidenziale del 13/12/2024;
3. condanna il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario nella misura del 15%.
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 28/01/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera