Art. 80-quinquies. (( (Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale). )) (( 1. L'attivita' di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale e' soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attivita', da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 , al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attivita' produttive.
2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 , e' sostituito dal seguente: «Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5 , per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attivita' produttive la segnalazione certificata di inizio dell'attivita' corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti:».
3. All' articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n.2290 , le parole: «trascorso il detto termine» sono soppresse.
4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , e' sostituito dal seguente: "Art. 1. -1. La segnalazione certificata di inizio di attivita' diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonche' del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali gia' costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attivita' produttive trasmette l'istanza. Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppo economico.".
5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , e' sostituito dal seguente: "La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello sviluppo economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell'attivita' presentata al registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e' pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio.
Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.".
6. L' articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 , e' sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1. Il Ministero dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall' articolo 19 della legge n. 241 del 1990 . Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.".
7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290 , e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attivita'. Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle attivita' commerciali ai sensi dell' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 . Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l'esercizio dell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli aspetti della loro attivita' riconducibili ad attivita' escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 4.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni.
b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , recante approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali))
2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 , e' sostituito dal seguente: «Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5 , per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attivita' produttive la segnalazione certificata di inizio dell'attivita' corredata dalle seguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal quale risulti:».
3. All' articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n.2290 , le parole: «trascorso il detto termine» sono soppresse.
4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , e' sostituito dal seguente: "Art. 1. -1. La segnalazione certificata di inizio di attivita' diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonche' del relativo piano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali gia' costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportello unico per le attivita' produttive trasmette l'istanza. Lo sportello unico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppo economico.".
5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , e' sostituito dal seguente: "La liberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dello sviluppo economico contestualmente alla presentazione della segnalazione di cessazione dell'attivita' presentata al registro delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e' pubblicata dal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio.
Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di tali pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effetto sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.".
6. L' articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 , e' sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1. Il Ministero dello sviluppo economico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, anche avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini previsti dall' articolo 19 della legge n. 241 del 1990 . Tali accertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando si tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.".
7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290 , e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attivita'. Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle attivita' commerciali ai sensi dell' articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 . Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l'esercizio dell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai magazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gli aspetti della loro attivita' riconducibili ad attivita' escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 4.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni.
b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 , recante approvazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali))