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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8473/2025 promossa da:
nata il [...] in [...] e residente in 40026 Imola Parte_1
(BO), via Guidaccio da Imola n. 27 (C.F.: ), rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Rita Rossi del Foro di Bologna presso e nel cui studio sito in 40122 Bologna
(BO), via Alessandro Cervellati n. 3, elegge domicilio e
, nato il [...] a [...] e residente in 40026 Imola Parte_2
(BO), via Guidaccio da Imola n. 27, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppe Lanotte del
Foro di Trani, presso e nel cui studio sito in AR (BT), Via Falcone e Borsellino n. 75 elegge domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 17/06/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato a [...], in data [...], il figlio minore;
Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 5 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1
, nato il [...] a [...], uniti in matrimonio celebrato a Parte_2
AR (BT) il 06/06/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AR
(BT) al n. 61 parte II Serie A anno 2015;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto;
3. colloca il figlio minore presso la madre, ove manterrà la residenza anagrafica nell'abitazione sita in
40026 Imola (BO), via Guidaccio da Imola n. 27. In conseguenza di ciò la casa coniugale e relative pertinenze vengono assegnate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337-sexies c.c., alla sig.ra Pt_1 nell'interesse del figlio, mentre il sig. si impegna a trasferire
[...] Parte_2 altrove la propria residenza entro il momento in cui verrà emessa la sentenza di separazione. Entro la data del 15.06.2025, in ogni caso, il marito dovrà prelevare dalla casa coniugale tutti i propri beni ed effetti personali, consegnando alla moglie tutte le chiavi dell'immobile. Entro la medesima data del 15.06.2025, la sig.ra dovrà volturare a suo nome tutte le utenze relative alle Parte_1 forniture della casa coniugale, che resteranno a suo carico esclusivo, come per legge, così come pure le spese condominiali di natura ordinaria relative all'utilizzo dell'immobile e non attinenti la proprietà;
4. prende atto che i genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che il figlio minore continui ad avere e a consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine;
5. dispone in via generale e salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, che il padre potrà tenere con sé con le seguenti tempistiche e modalità: Per_1
a) calendario ordinario:
- fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, alle ore
20:00, riportandolo presso l'abitazione della madre;
- nella settimana in cui il week end sarà di competenza del padre, questi potrà tenere con sé il figlio un pomeriggio infrasettimanale (martedì), prelevando il bambino all'uscita da scuola e riportandolo a casa della madre dopo cena;
pagina 2 di 5 - nella settimana in cui il week end sarà di competenza della madre, il padre terrà il bambino due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì), prelevando il bambino all'uscita da scuola e riportandolo a casa della madre dopo cena, alle ore 20:00; il padre potrà tenere anche a Per_1 pernottare il martedì a settimane alterne, avendo cura di comunicare alla madre all'inizio di ogni mese e, in ogni caso, con un anticipo di almeno 10 giorni, se terrà il figlio e in quali pomeriggi.
b) calendario delle vacanze
- sette giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 06 Gennaio;
- l'intero periodo delle vacanze di Pasqua con un genitore, ad anni alterni;
- tre settimane, anche consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30/04 di ciascun anno;
- ponti festivi alternati tra le parti, compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore.
- compleanno del minore ad anni alterni tra i genitori;
- compleanni dei genitori: ciascun genitore potrà tenere con sé il minore, quanto meno per un pranzo / una cena;
6. dispone che il sig. , a partire dal mese di Giugno 2025 compreso, Pt_2 Parte_2 contribuirà al mantenimento ordinario del figlio , fino alla sua indipendenza economica, versando Per_1 sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese - la somma Parte_1 complessiva di euro 250,00=. La somma sopra indicata sarà rivalutata annualmente secondo l'indice
ISTAT, con decorrenza dal mese di Giugno 2025 (la prima rivalutazione verrà, dunque, effettuata nel mese di Giugno 2026). A decorrere dal mese in cui compirà 11 anni e, quindi, con decorrenza Per_1 dal mese di Luglio 2029, l'assegno di mantenimento sopra indicato (euro 250,00 oltre rivalutazione
ISTAT che sarà nel frattempo maturata) verrà automaticamente incrementato di euro 50,00= mensili.
La somma risultante (250,00 euro + ISTAT maturato da Giugno 2025 a Giugno 2029 + 50,00 euro) sarà, quindi, successivamente rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dal mese di Luglio 2029 (la prima rivalutazione verrà, dunque, effettuata nel mese di Luglio 2030);
7. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio , così come previste Per_1
e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale (di seguito riportato), saranno sostenute dalle parti al 50% tra loro: - rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita pagina 3 di 5 tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorativa del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ect..) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario, con impegno delle parti a comunicarsi le coordinate bancarie su cui effettuare i rimborsi;
8. prende atto che le parti precisano e si danno reciprocamente atto che attualmente il minore Per_1 usufruisce di un servizio doposcuola al quale è inscindibilmente connesso anche il servizio di mensa: la spesa per il doposcuola, ancorché comprensiva del servizio di refezione, per espresso accordo tra i genitori continuerà ad essere ripartita nella misura del 50% ciascuno;
9. dispone che l'Assegno Unico Universale resterà e sarà di competenza esclusiva, nella misura del pagina 4 di 5 100%, della sig.ra con impegno del sig. a fornire eventuale Parte_1 Parte_2 documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere all'altro genitore detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati;
10. prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
11. prende atto che i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di AR (BT) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) spese compensate
Bologna 22.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8473/2025 promossa da:
nata il [...] in [...] e residente in 40026 Imola Parte_1
(BO), via Guidaccio da Imola n. 27 (C.F.: ), rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Rita Rossi del Foro di Bologna presso e nel cui studio sito in 40122 Bologna
(BO), via Alessandro Cervellati n. 3, elegge domicilio e
, nato il [...] a [...] e residente in 40026 Imola Parte_2
(BO), via Guidaccio da Imola n. 27, rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppe Lanotte del
Foro di Trani, presso e nel cui studio sito in AR (BT), Via Falcone e Borsellino n. 75 elegge domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 17/06/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato a [...], in data [...], il figlio minore;
Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 5 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1
, nato il [...] a [...], uniti in matrimonio celebrato a Parte_2
AR (BT) il 06/06/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AR
(BT) al n. 61 parte II Serie A anno 2015;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto;
3. colloca il figlio minore presso la madre, ove manterrà la residenza anagrafica nell'abitazione sita in
40026 Imola (BO), via Guidaccio da Imola n. 27. In conseguenza di ciò la casa coniugale e relative pertinenze vengono assegnate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337-sexies c.c., alla sig.ra Pt_1 nell'interesse del figlio, mentre il sig. si impegna a trasferire
[...] Parte_2 altrove la propria residenza entro il momento in cui verrà emessa la sentenza di separazione. Entro la data del 15.06.2025, in ogni caso, il marito dovrà prelevare dalla casa coniugale tutti i propri beni ed effetti personali, consegnando alla moglie tutte le chiavi dell'immobile. Entro la medesima data del 15.06.2025, la sig.ra dovrà volturare a suo nome tutte le utenze relative alle Parte_1 forniture della casa coniugale, che resteranno a suo carico esclusivo, come per legge, così come pure le spese condominiali di natura ordinaria relative all'utilizzo dell'immobile e non attinenti la proprietà;
4. prende atto che i genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che il figlio minore continui ad avere e a consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine;
5. dispone in via generale e salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, che il padre potrà tenere con sé con le seguenti tempistiche e modalità: Per_1
a) calendario ordinario:
- fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena, alle ore
20:00, riportandolo presso l'abitazione della madre;
- nella settimana in cui il week end sarà di competenza del padre, questi potrà tenere con sé il figlio un pomeriggio infrasettimanale (martedì), prelevando il bambino all'uscita da scuola e riportandolo a casa della madre dopo cena;
pagina 2 di 5 - nella settimana in cui il week end sarà di competenza della madre, il padre terrà il bambino due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì), prelevando il bambino all'uscita da scuola e riportandolo a casa della madre dopo cena, alle ore 20:00; il padre potrà tenere anche a Per_1 pernottare il martedì a settimane alterne, avendo cura di comunicare alla madre all'inizio di ogni mese e, in ogni caso, con un anticipo di almeno 10 giorni, se terrà il figlio e in quali pomeriggi.
b) calendario delle vacanze
- sette giorni consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 06 Gennaio;
- l'intero periodo delle vacanze di Pasqua con un genitore, ad anni alterni;
- tre settimane, anche consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30/04 di ciascun anno;
- ponti festivi alternati tra le parti, compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore.
- compleanno del minore ad anni alterni tra i genitori;
- compleanni dei genitori: ciascun genitore potrà tenere con sé il minore, quanto meno per un pranzo / una cena;
6. dispone che il sig. , a partire dal mese di Giugno 2025 compreso, Pt_2 Parte_2 contribuirà al mantenimento ordinario del figlio , fino alla sua indipendenza economica, versando Per_1 sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 05 di ogni mese - la somma Parte_1 complessiva di euro 250,00=. La somma sopra indicata sarà rivalutata annualmente secondo l'indice
ISTAT, con decorrenza dal mese di Giugno 2025 (la prima rivalutazione verrà, dunque, effettuata nel mese di Giugno 2026). A decorrere dal mese in cui compirà 11 anni e, quindi, con decorrenza Per_1 dal mese di Luglio 2029, l'assegno di mantenimento sopra indicato (euro 250,00 oltre rivalutazione
ISTAT che sarà nel frattempo maturata) verrà automaticamente incrementato di euro 50,00= mensili.
La somma risultante (250,00 euro + ISTAT maturato da Giugno 2025 a Giugno 2029 + 50,00 euro) sarà, quindi, successivamente rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dal mese di Luglio 2029 (la prima rivalutazione verrà, dunque, effettuata nel mese di Luglio 2030);
7. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio , così come previste Per_1
e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale (di seguito riportato), saranno sostenute dalle parti al 50% tra loro: - rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita pagina 3 di 5 tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorativa del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ect..) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario, con impegno delle parti a comunicarsi le coordinate bancarie su cui effettuare i rimborsi;
8. prende atto che le parti precisano e si danno reciprocamente atto che attualmente il minore Per_1 usufruisce di un servizio doposcuola al quale è inscindibilmente connesso anche il servizio di mensa: la spesa per il doposcuola, ancorché comprensiva del servizio di refezione, per espresso accordo tra i genitori continuerà ad essere ripartita nella misura del 50% ciascuno;
9. dispone che l'Assegno Unico Universale resterà e sarà di competenza esclusiva, nella misura del pagina 4 di 5 100%, della sig.ra con impegno del sig. a fornire eventuale Parte_1 Parte_2 documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere all'altro genitore detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati;
10. prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
11. prende atto che i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo.
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di AR (BT) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) spese compensate
Bologna 22.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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