TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/12/2024, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il RI, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 657/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. TESTA Parte_1
MARCELLI SARA e dall'Avv. ROBERTA SPOLETINI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to CP_1
SABATINI RAFFAELA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il RI
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'On.le RI adito, contrariis reiectis:
1) La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 27.06.1992 tra
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
Greccio atto n. 21, Parte II, serie A anno 1992.
2) Accertare che i coniugi sono economicamente indipendenti e, per l'effetto, revocare/escludere il mantenimento in favore del coniuge ed a carico del CP_1 ricorrente
3) Accertare che coniugi sono economicamente indipendenti e, per l'effetto, revocare/escludere l'assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge
[...]
e disporla in favore del ricorrente e proprietario , ovvero, in CP_1 Parte_1 subordine, stabilire un limite temporale all'assegnazione fino al 30 settembre 2023, ovvero quella data che il RI riterrà di giustizia.
4) Accertare la capacità lavorativa della figlia e, per l'effetto, Parte_2 revocare/escludere il mantenimento disposto in favore della medesima ed a carico del ricorrente a decorrere dalla data di deposito del ricorso, ovvero, in subordine, disporre la riduzione dello stesso ad Euro 400,00 a decorrere dalla data di deposito del ricorso e disporre un limite temporale fino alla data del 30 settembre 2023
5) In caso di contestazione delle richieste relative al contributo al mantenimento, disporre
l'accertamento fiscale e tributario nei confronti della resistente e della figlia . Parte_2
6) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Parte resistente
“Piaccia all'Ill.mo RI adito, contrariis rejectis:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
27.06.1992 tra a;
Parte_1 CP_1
2. Disporre l'obbligo a carico del Sig di corrispondere la somma di € 800,00 a titolo PT di assegno divorzile entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2023 ha chiesto al RI la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Greccio in data 27.6.1992, con , esponendo che dall'unione è nata la figlia in data CP_1 Pt_2
2 02.08.1997, deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata con sentenza divenuta definitiva. Il ricorrente ha esposto:
- che con sentenza n. 638 del 20.07.21 l'intestato RI ha pronunciato la separazione tra le parti, rigettando la domanda di addebito proposta dalla odierna resistente, e stabilendo le seguenti condizioni: assegnazione della casa familiare di proprietà del ricorrente alla resistente, in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne non autonoma;
determinazione del contributo mensile dovuto dal per il mantenimento della figlia in € PT
800,00 mensili (con rivalutazione ISTAT), oltre all'80% delle spese straordinarie per la figlia;
determinando in € 300,00 euro il contributo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento della resistente (oltre ISTAT), ordinando la datore di lavoro del di PT corrispondete i contributi per il mantenimento della figlia e della moglie direttamente all'odierna resistente;
- che in data successiva alla separazione la situazione reddituale delle parti sarebbe notevolmente mutata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del in data PT
04.03.2022;
- che nonostante tale sopravvenienza il ricorrente avrebbe continuato a corrispondere il contributo dovuto per moglie e figlia attingendo dai propri risparmi le somme necessarie;
- che il malgrado gli sforzi compiuti non avrebbe reperito altra occupazione a causa PT dell'età e delle difficili condizioni del settore commerciale, nel quale lo stesso era occupato quale agente di commercio, dovendo attingere per far fronte alle necessitò di vita e agli obblighi sullo stesso gravati ai propri risparmi notevolmente ridotti;
- che il ricorrente decideva, quindi, di fondare una propria società, al fine di poter svolgere personalmente l'attività di rappresentante di elettrodomestici e di ricambi di questi ultimi;
- di sostenere le seguenti spese: €500,00 per canone di locazione ed €560,00 per finanziamento auto, oltre ai contributi per il mantenimento della figlia e della resistente determinati nella sentenza di separazione, per un totale €1.100 mensili, con conseguente depauperamento dei propri risparmi;
-di essere proprietario esclusivo della casa familiare assegnata alla resistente, di altro appartamento posto nel medesimo stabile al piano terra, entrambi pervenuti in eredità, oltre ad essere proprietario al 50% con la controparte di immobile in Alba Adriatica, goduto in via esclusiva dalla dalla figlia delle parti;
CP_1
- che la ccupata con lavoro precario come supplente al momento della separazione, CP_1 dal settembre 2022 sarebbe stata assunta con contratto ministeriale annuale, dall'inizio fino la termine delle lezioni (30 Giugno 2023) e percependo stipendio pieno full-time per 25 ore settimanali, oltre ad essere titolare di risparmi per almeno €36.000,00, e a somme cointestate con i di lei genitori;
- che la figlia delle parti non avrebbe fornito al ricorrente informazioni sull'andamento degli studi universitari, avendo cessato ogni comunicazione, avendo comunque conseguito la laurea in scienza della formazione in data 18/07/2019, con completamento del Corso di
Laurea Magistrale in scienze pedagogiche con indirizzo di pedagogista della disabilità e
3 della marginalità in data 14.7.2021, e con presumibile possibilità di svolgere attività lavorativa, precisando di aver appreso che nel 2022 la ragazza avrebbe seguito ulteriore corso di specializzazione per conseguire il titolo di insegnante di sostegno, con elevate possibilità di accedere all'insegnamento.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, la revoca o riduzione del contributo al mantenimento della resistente stante lo svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa e il raggiungimento della indipendenza economica, la revoca dell'assegnazione della casa familiare, ovvero, in subordine, la fissazione di un limite temporale all'assegnazione fino al 30 settembre 2023, ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia;
la revoca del contributo al mantenimento della figlia a decorrere dalla data di deposito del ricorso, ovvero, in subordine, la riduzione Pt_2 dello stesso ad Euro 400,00 a decorrere dalla data di deposito del ricorso ovvero la fissazione di un limite temporale fino alla data del 30 settembre 2023; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (conclusioni definitivamente formulate nei termini riportati in epigrafe).
Si è costituita non opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, e chiedendo il rigetto delle domande formulate della controparte formulano diverse domande accessorie. In particolare, la resistente ha esposto:
-di avere iniziato a prestare attività lavorativa come supplente solo dopo la separazione, non avendo nel corso della lunga vita matrimoniale mai svolto attività lavorativa dipendente, per scelta condivisa con il marito, dovendosi dedicare all'accudimento della figlia e della casa, anche in considerazione degli impegni lavorativi del marito, agente di commercio;
-che a seguito del tardivo inserimento nelle graduatorie scolastiche, avvenuto a 52 anni a seguito della separazione, la resistente avrebbe perso la possibilità di divenire docente di ruolo, dovendosi accontentare di supplenze precarie, anche in istituti scolastici distanti dal luogo di abitazione, con conseguenti costi di trasporto, con conseguente grave compromissione delle aspettative pensionistiche;
- che nel corso del matrimonio e della separazione il mentre lavorava come agente di PT commercio per Vorwerk Folletto, avrebbe sempre effettuato vendite “parallela” in proprio, in nero, dei e di pezzi di ricambio usati che ritirava e non riconsegnava alla fabbrica, Pt_3 come attestato dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento di separazione;
- che nel corso del procedimento separazione il ha perso il proprio padre, con PT conseguente acquisizione dell'eredità, con possibilità di avere disponibilità della somma di
€ 260.000, frutto degli accantonamenti effettuati durante i 25 anni di matrimonio, importo prelevato dal dal conto corrente cointestato con la asseritamente per PT CP_1 restituzione di somme dovute al padre, per non meglio precisati e non provati prestiti, ottenendo alla morte dell'ascendente oltre alla restituzione di tale somma ulteriori disponibilità finanziare, con possibilità di disporre di risparmi complessivi per circa € 400.000 di cui € 260.000 sottratti alla comunione dal conto corrente cointestato che si sommano alle somme ereditate;
4 -che a seguito del decesso del padre il a ereditato una villetta a due piani, uno destinato CP_2
a casa familiare, assegnato alla stessa resistente, e l'altro nella piena disponibilità del ricorrente intenzionato a vendere l'intero immobile;
-che in tale immobile il ricorrente avrebbe iniziato a svolgere attività di locazioni brevi (casa vacanza) pubblicizzata su siti specializzati, con ulteriore reddito (dati i prezzi richiesti variabili da € 92 a € 179 a notte) considerata l'occupazione dell'immobile come desumibile dalle richieste di locazione formulate dalla resistente;
- che il ricorrente non avrebbe fornito congrui elementi per ricostruire la di lui situazione reddituale e patrimoniale, non fornendo indicazioni sulla destinazione delle ingenti somme
(€ 260.000) prelevate dal conto corrente familiare, e delle ulteriori somme ereditate;
- che in data 8.8.2022 il ricorrente aveva costituito la società Glospa srls, per svolgere l'attività di “commercio all'ingrosso di ricambi per aspirapolveri”, e ulteriori attività indicate nell'oggetto sociale quali: “agenzia di commercio alimentare e non, compravendita e manutenzione di immobili ed accessori propri o di terzi, gestioni di ristoranti e bar” …etc” la cui proprietà, sarebbe stata assegnata per il 90% delle quote alla attuale convivente del ricorrente e solo per il 10% allo stesso rappresentante legale, con presumibili PT percezione di ulteriori redditi;
- che la figlia delle parti, avrebbe interrotto ogni rapporto con il padre dopo essere stata minacciata dalla di lui attuale compagna convivente, con conseguente istaurazione di procedimento penale con indagata questa donna, per il reato di cui all'art. 612 c.p.;
- che il resistente è stato condannato per il reato di cui all'art. 615 bis, a sei mesi di reclusione ed € 2000,00 per ciascuna parte civile, odierna resistente e figlia delle parti oltre alla refusione delle spese;
-che il percorso universitario della figlia delle parti non sarebbe stato ancora completato, dovendo la stessa frequentare dei cosi privati, senza il sostegno economico del ricorrente rifiutatosi di prestarne, ricevendo contributi economici da parte del nonno paterno per riuscire a completare le frequenze scolastiche presso l'Università di Macerata.
Tanto premesso la a chiesto il rigetto delle domande della controparte, la conferma CP_1 dell'assegnazione della casa familiare a sé, l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere contributo di € 800 al mantenimento della figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie per la ragazza, e di € 300 a titolo di assegno divorzile, con vittoria di spese (domande modificate in corso di giudizio per le successive sopravvenienze nei termini riportati in epigrafe).
All'udienza presidenziale sono comparse la parti dichiarando: il ricorrente di risiedere in immobile in locazione con canone di 500 euro mensili, asseritamente pagati interamente dallo stesso alla convivente intestataria del contratto, di non percepire redditi PT dall'attività commerciale svolta dalla società costituita con l'attuale compagna (nella titolarità per il 10% delle quote del ricorrente e per il 90% delle quote della attuale compagna convivente) di essere proprietario di due appartamenti in NI (uno dei quali assegnato alla resistete) e del 50% di immobile in Alba Adriatica;
di essere titolare di conto corrente personale con saldo di 15.200 euro;
di conto corrente della società con saldo di euro 87.000;
5 precisando la disponibilità in capo alla società di € 150.000 in obbligazioni e fondi, e di essere gravato da rata di € 561 euro mensili per acquisto auto e da € 500 mensili per canone di locazione;
la resistente di risiedere nella casa familiare di proprietà del ricorrente, di percepire svolgendo attività di insegnante precaria, reddito mensile netto di € 1500,00 (con contratto con scadenza al 30.06.2023 con successiva percezione di NASPI, per i mesi estivi, di importo inferiore) di essere proprietaria del 50% di immobile in Alba Adriatica, di avere risparmi per € 4000,00, di non essere gravata da mutui o finanziamenti. All'esito dell'udienza sono stati adottati i provvedimenti provvisori confermando tutte le condizioni della separazione ad eccezione del contributo al mantenimento della resistente ridotto ad €
150,00 mensili, in considerazione della sopravvenuta percezione di reddito superiore a quello percepito in separazione.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 25.10.2023, preso atto del completamento del percorso universitario e dell'assunzione, seppur con contratto a tempo determinato, della figlia delle parti come insegnate con contratto a tempo determinato, con redditi per circa €
1600 mensili, è stato revocato il contributo posto a carico del padre per il di lei mantenimento e revocata l'assegnazione della casa familiare alla resistente con decorrenza dl 31 dicembre
2023.
Acquisti i documenti prodotti, ritenuta la causa documentale, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, con termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente devono essere dichiarati inammissibili i depositi documentali compiuti dalle parti insieme con le comparse e le repliche conclusionali. Come già rilevato in consolidati precedenti dell'intestato RI (tra gli altri anche nella sentenza di separazione tra le parti), l'udienza di precisazione delle conclusioni costituisce il momento nel quale viene cristallizzato il thema decidendum con conseguente impossibilità di depositare documenti non autorizzati dal giudice. Ciò in quanto l'eventuale deposito lederebbe gravemente il diritto al contraddittorio, con impossibilità per il giudice di valutare la rilevanza dei documenti prodotti, e per la controparte di vedere garantito il diritto di difesa.
All'esito del giudizio e preso atto delle domande contenute nelle conclusioni delle parti l'unica domanda che deve essere decisa, insieme con quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è la domanda di assegno divorzile. La resistente, infatti non ha riprodotto né la domanda di contributo al mantenimento della figlia, né la domanda di assegnazione della casa familiare, e ciò a seguito dell'intervenuta indipendenza economica della ragazza, nel corso del giudizio, come accertato nella ordinanza del 25.10.2023, con quale preso atto che la figlia maggiorenne delle parti aveva ormai pienamente concluso il percorso formativo ed era stata assunta con contratto a tempo determinato ma di durata annuale quale insegnate nella scuola pubblica con reddito pari a circa € 1600 mensili per il periodo di lezioni scolastiche e successiva percezione della Naspi per i periodi estivi, è stata revocato il contributo di € 800 mensili posto a carico del padre per il mantenimento della ragazza ed è stata revocata l'assegnazione della casa familiare alla resistente, con rilascio fissato entro il
31.12.2023, rilascio avvenuto nei termini indicati (circostanza incontestata tra le parti.
Deve pertanto essere confermata sia la revoca dell'assegnazione della casa familiare sia la revoca del contributo al mantenimento della figlia già disposta in corso di giudizio.
6
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del RI nel procedimento di separazione, che risulta definito;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Assegno divorzile
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, da determinare nella misura di € 800 mensili (secondo quanto indicato nelle ultime conclusioni formulate a seguito della sopravvenienza rappresentata dal rilascio della casa familiare e dai conseguenti coti sostenuti per il canone di locazione), il resistente ha chiesto il rigetto di tale istanza.
In punto di diritto, il Collegio intende richiamare propri precedenti (cfr. per tutte sent.
14.9.2022), che aderiscono a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
n. 18287, dell'11.7.2018: “L'assegno divorzile ha funzione composita “l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970”:
- natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”);
- natura compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner);
- natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Solo riconoscendo tale triplice natura le scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio possono avere rilevanza nella decisione in merito all'assegno c.d. divorzile, non annullando la pregressa vita coniugale. La situazione degli ex-coniugi al momento della dissoluzione del vincolo matrimoniale è la risultante di scelte pregresse condivise nella parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari
7 dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Per dare concreta applicazione ai principi enunciati occorre partire dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Pertanto, il Collegio è chiamato a:
- ricostruire le condizioni economico-patrimoniali delle parti per verificare l'esistenza di una sperequazione, presupposto in fatto per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile;
- in presenza di sperequazione, con disponibilità in capo al richiedente l'assegno divorzile di mezzi inadeguati, verificata l'impossibilità di procurarne per ragioni obiettive, devono essere accertate le ragioni della sperequazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti;
- solo qualora la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio potrà essere riconosciuto l'assegno divorzile nella componente compensativa perequativa, da quantificare in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti e al contributo prestato.
Occorre, pertanto, preliminarmente determinare la situazione economico reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazioni, e in caso di insufficienza dei redditi della richiedente la potenzialità della stessa di procurarne in misura adeguata e l'eventuale contributo prestato alle maggiori consistenze reddituali e patrimoniali della controparte.
Il ricorrente ha affermato di essere allo stato privo di redditi, avendo cessato l'attività lavorativa di agente di commercio, dalla quale percepiva reddito annuo lordo per circa €
33.477 (cfr. sentenza di separazione che riporta il reddito complessivo lordo desumibile dalla dichiarazione dei rediti 2020); ha costituito, con l'attuale compagna, una società
8 (GLOSPA srls) di cui il è titolare del 10% delle quote e la compagna convivente del PT
90% delle quote. Come già rilevato nell'ordinanza presidenziale che, non è stata oggetto di reclamo, e che si riporta l'attività lavorativa del è cessata in data 4.3.2022, per scelta PT volontaria del ricorrente che non ha provato la scelta del datore di lavoro di interrompere la prestazione lavorativa. Inoltre, il ricorrente era titolare di consistenti risparmi pari a circa ad
€ 293.162 (cfr. sentenza di separazione, nella quale si dava atto della contestazione sulla piena titolarità di tali somme comunque nella disponibilità del e ha interrotto l'attività PT lavorativa, per propria scelta, per intraprendere insieme con l'attuale compagna attività in società della quale lo stesso è titolare del 10% delle quote (e l'attuale convivente del PT
90% delle quote). Come riportato nella ordinanza presidenziale con valutazione che il
Collegio condivide pienamente: “Le scelte operate con la costituzione della società devono ritenersi non razionali, avendo il trasferito il rilevante importo di oltre € 320.000 alla PT società (come desumibile dalle risultanze del conto corrente del 2022/2023, da cui risulta il versamento a favore della società di € 270.000 in data 29.12.2022 e di € 50.000 in data
7.12.2022), pur avendo solo una quota minoritaria del capitale sociale della stessa (pari al
10%) beneficiando in tal modo (indirettamente) l'attuale convivente di tali rilevantissime elargizioni.” La scelta di trasferire rilevantissimi risparmi (oltre 320.000) alla società neo- costituita con l'attuale convivente, solo pochi mesi prima di intraprendere il presente giudizio, fanno ritenere che il abbia volontariamente cercato, attraverso l'operazione PT societaria descritta, di ridurre le proprie disponibilità di risparmi, la maggior parte delle quali accumulate nel corso del matrimonio, quali risparmi della lunga vita matrimoniale (durata circa 27 anni). Nella sentenza di separazione (passata in giudicato sul punto) risulta, infatti, accertato che il subito dopo la separazione stessa ha trasferito dal conto corrente PT cointestato tra i coniugi l'importo complessivo di € 263.440,79, al conto del proprio padre.
Il non ha mai contestato di aver trasferito tale somma sui conti del padre affermando PT
(come si legge nella sentenza di separazione) che si trattava di asserite liberalità dei genitori, provenienti dalla vendita di beni ereditati e da altre fonti (cfr. memoria di costituzione) che avrebbe trasferito al padre dopo la separazione (“Ho deciso di restituire a mio padre questo importo svincolando…….e versandolo su una polizza a nome di mio padre” cfr. verbale udienza presidenziale). Né nel giudizio di separazione né nel presente giudizio il ha PT provato tale affermazione, restando pertanto accertato che le somme presenti sul conto corrente cointestato tra i coniugi sono state, a seguito della separazione, trasferite dall'odierno ricorrente al padre. A seguito della morte del padre del tali somme sono PT tornate nella disponibilità del resistente “essendo emerso dalla documentazione in atti che i fondi del padre ammontavano al momento del decesso ad € 293.162” come è stato attestato nella sentenza di separazione, potendo pertanto considerare provento di eredita solo la somma di € 29.722 (risultante dalla differenza delle somme presenti nella successione e la somma trasferita dal al padre nell'imminenza della separazione). La somma prelevata PT dai conti cointestati è tornata dunque nelle disponibilità del al momento del decesso PT del padre, per essere poi trasferita alla società sopra indicata, società che deteneva alla data del 2.1.2024 l'importo di € 247.666 (cfr. documentazione in atti).
Quanto poi alla asserita mancanza di redditi in capo al dall'esame del conto corrente PT personale dello steso si evincono saldi rilevanti e notevoli momenti di denaro con accrediti e prelievi che sono in contrasto con l'asserita assenza di mezzi. In particolare, analizzando
9 gli estratti del conto corrente (intestato al solo ricorrente), relativo all'anno CP_3
2023 si evince: saldo al 31.12.2022 pari ad € 283.344,22; saldo al 31.3.2023 pari ad € 19.700 (dopo gli ingenti conferimenti alla neo costituita società sopra riportata);
saldo al 28.12.2023 pari ad € 25.219.
Risultanze che evidenziano la capacità del di accumulare nel 2023 risparmi malgrado PT
l'asserita assenza di redditi.
Ma soprattutto analizzando nel dettaglio i movimenti del conto corrente si evincono una serie di versamenti e prelievi, dei quali non è nota la provenienza e che fanno desumere la disponibilità di somme anche superiori a quelle poi presenti nel saldo. In particolare si segnalano:
versamento € 3000 in data 21.8.2023;
versamento € 10.000 in data 24.11.2023
versamento € 20.000 in data 9.11.2023
versamento (in assegni circolari) per € 30.000 in data 4.12.2023
versamento €13.000 in data 20.12.2023.
Oltre ai movimenti “in entrata” devono essere evidenziati movimenti “in uscita” dati da periodici prelievi e trasferimenti di somme di rilevante importo (quali solo a titolo di esempio il prelievo di € 26.000 in data 12.12.2023).
Le considerazioni sopra svolte fanno ritenere che il ricorrente abbia la disponibilità sia delle ingenti somme prelevate al momento della separazione dal conto cointestato, che devono presumersi frutto dei risparmi familiari, data la originaria presenza sul conto familiare intestato all'allora coniugi, presunzione che il sul qual gravava il relativo onere PT probatorio non è stato in grado di superare provando la loro provenienza da liberalità dei genitori. Né il conferimento di tali somme alla neo costituita società può superare, ai fini che rilevano in questa sede, la necessaria loro valutazione per ricostruire le disponibilità del ricorrente, potendo il giudice della famiglia considerare anche i redditi di terzi quando sia presumibile che provengano dall'ex coniuge obbligato (cfr. art. 337 ter c.c. ultimo comma).
Qualora sia provato, come nel caso in esame, che tali disponibilità provengono per intero dal coniuge obbligato, delle stesse occorre tenere conto per la ricostruzione delle disponibilità patrimoniali dello stesso.
Infine, devono essere valutati i movimenti presenti sul conto corrente personale del PT che fanno presumere la possibilità di disporre di disponibilità molto elevate a fronte di rediti dichiarati, pressoché nulli.
Non possono invece essere considerati, nella ricostruzione delle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, tutti i beni
10 immobili (quelli presenti in NI) dei quali il è divenuto proprietario per successione, PT ereditaria non potendo la ex coniuge vantare diritti su consistenze patrimoniali che non ha contribuito, neppure in minima parte, a formare. Quanto alle proprietà immobiliari rileva ai fini della determinazione delle consistenze patrimoniali del ricorrente per il calcolo dell'assegno divorzile la sola proprietà del 50% dell'immobile in Alba Adriatica.
In relazione alle spese gravanti sul ricorrente, deve essere considerato che il è gravato PT dal canone di locazione di € 500, importo da suddividere al 50% con la compagna convivente, e della rata per l'acquisto dell'auto pari ad € 561 mensili. Peraltro, anche tali ingenti esposizioni debitorie mensili pari ad € 1.061 (avendo il affermato di pagare per PT intero il canone di locazione pur convivendo con la nuova compagna percettrice di reddito quale dipendente) evidenziano l'assoluta incongruità di quanto dichiarato dal ricorrente in merito alla totale assenza di redditi propri, poiché qualora tali importi fossero stati attinti dai soli risparmi dall'esame dei conti correnti sarebbe dovuta emergere la riduzione del saldo finale, che al contrario (cfr. supra) risulta aumentato nell'anno 2023 (pur dopo rilevantissimi conferimenti alla società neo costituita).
é proprietaria del 50% di immobile in Alba Adriatica in comproprietà con CP_1 il coniuge, ed era titolare di risparmi modesti. Ha dichiarato come insegnate precaria i seguenti redditi: dichiarazione dei redditi 2021 reddito complessivo lordo € 3.501; dichiarazione dei redditi 2022 reddito complessivo lordo € 5.006; dichiarazione dei redditi 2023 reddito complessivo lordo € 15.307.
Dal momento del rilascio della casa familiare (dicembre 2023) sostiene costi di locazione per circa € 500 mensili, anche se la ha dichiarato di sostenere in via esclusiva tali CP_1 costi la circostanza che condivida (allo stato) l'abitazione con la figlia, percettrice di propri redditi, deve far considerare l'onere per la locazione solo al 50%.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la maggiore consistenza delle disponibilità patrimoniali del ricorrente (cfr. risultanze dei conti correnti sopra riportati, nonché alla titolarità delle quote della società, espunte dalla presente ricostruzione patrimoniale tutte le proprietà immobiliari e mobiliari derivanti da successione) nonché presumibili introiti reddituali non dichiarati, mentre emerge che la resistente, percepisce modesti redditi, da insegnate precaria oscillanti tra i 900 e i 1500 mensili, oltre a detenere modesti risparmi (essendo quanto alle proprietà immobiliari, che rilevano nel presente giudizio, le parti entrambe proprietarie al 50% dell'immobile in Alba
Adriatica).
Accertata la sussistenza dello squilibrio economico patrimoniale a vantaggio del PT occorre procedere, seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, alla “effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”(cfr. supra).
11 Risulta incontestato che la el corso della vita matrimoniale ha svolto attività di lavoro CP_1 casalingo, occupandosi della cura della casa e della prole, essendo il impegnato PT nell'attività lavorativa di agente di commercio. Nella sentenza di separazione, passata in giudicato, è stato accertato che la veva percepito prima della separazione (domanda CP_1 presentata nel 2019) esigui e saltuari redditi come insegnate precaria, “pari ai seguenti: dichiarazione dei redditi 2020 reddito complessivo lordo € 3.535; dichiarazione dei redditi 2019 reddito complessivo lordo € 964; dichiarazione dei redditi 2018 reddito complessivo lordo € 3.421; dichiarazione dei redditi 2017 reddito complessivo lordo € 11.122. L'affermazione del resistente della possibilità per la ricorrente di incrementare i redditi percepiti risulta priva di riscontri, avendo la provato di essersi attivata per prestare CP_1
l'attività lavorativa anche accettando supplenze di pochi giorni (cfr. doc. 52 e 53 di parte ricorrente).”
Le risultanze riportate evidenziano da una parte la scelta operata dai coniugi durante il matrimonio sulla ripartizione dei compiti: il ricorrente dedito all'attività lavorativa, con elevati redditi che hanno permesso di accantonare i risparmi sopra indicati, la resistente dedita in via pressoché esclusiva all'attività di cura ed accudimento della casa. Solo al momento della crisi familiare la ha iniziato a svolgere attività di insegnate precaria, CP_1 dopo decenni di vita matrimoniale organizzata secondo quanto sopra indicato. Le parti hanno contratto matrimonio nel 1992, quando la aveva 23 anni, e la stessa ha iniziato a CP_1 svolgere attività lavorativa come insegnate precaria solo nell'imminenza della separazione, quando aveva 48/50 anni, percependo nei primi anni di questa attività (cfr. dichiarazioni dei redditi dal 2018 al 2020) redditi modestissimi (cfr. supra).
Alla luce di tali riscontri documentali, risulta dunque provato che nel corso del matrimonio dalla nascita della figlia e fino a data prossima alla separazione la a svolto attività CP_1 casalinga, non percependo redditi, dimostrando di essersi attivata subito dopo la separazione dal marito per reperire attività lavorativa, accettando anche modesti incarichi. Il ha PT sempre svolto attività lavorativa con redditi elevati.
In conseguenza di tali scelte, il ha rilevanti disponibilità di risparmi (cfr. supra) una PT consolidata professionalità che gli ha consentito, dopo la separazione di iniziare attività in proprio e di continuare a percepire rilevanti somme di denaro (cfr. supra esame dei conti correnti), oltre ad avere accumulato una posizione previdenziale consolidata negli anni di lavoro svolti come agente di commercio, coincisi con l'intera durata del matrimonio;
al contrario la on ha consistenti risparmi, percepisce redditi esigui e precari (comunque CP_1 soggetti a conferma di anno in anno, con scarse possibilità di vedersi riconosciuto la posizione di insegnante di ruolo) e con definitiva compromissione della posizione previdenziale avendo iniziato a versare contributi, comunque non consistenti data l'entità dei redditi percepiti, quando aveva raggiunto l'età di 48/50 anni.
Premesso quanto sopra riportato, emerge che non possa ritenersi presente la componente assistenziale dell'assegno divorzile, in considerazione dei redditi percepiti dalla he CP_1 seppure esigui le garantiscono di soddisfare le esigenze primarie.
Mentre, deve essere accolta la domanda della di assegno divorzile quanto alla CP_1 componente perequativa- compensativa, seguendo gli orientamenti da ultimo indicati dalla
12 Corte di Cassazione per i quali: “In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio.” (Cass.
n.23583/22).
Le parti nel corso della vita matrimoniale, hanno parimenti collaborato per far fronte alle esigenze della famiglia, il lavorando come agente di commercio percependo redditi, PT accumulando consistenti risparmi, costruendo un trattamento previdenziale che consentirà la percezione di congruo trattamento pensionistico;
la essendosi occupata in via CP_1 prevalente dell'accudimento della famiglia e della figlia, non avendo goduto di redditi propri, pur essendosi fattivamente attivata a seguito della separazione per reperite occupazione, percepisce redditi precari, con definitiva compromissione della possibilità di accumulare risparmi pari a quelli accumulati dalla controparte, e congruo trattamento pensionistico, avendo iniziato a lavorare a 48/50 anni.
Tale sperequazione risulta frutto di scelte condivise tra i coniugi nella lunga vita matrimoniale.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla eve quindi essere accolta in ragione CP_1 della componente perequativo-compensativa del contributo, dovendo ritenere l'attuale sperequazione reddituale e patrimoniale frutto dell'impegno della moglie nell'accudimento della famiglia e della prole;
al contrario, il è stato occupato a tempo pieno nell'attività PT lavorativa di agente di commercio con maggiore riconoscimento sia a livello di redditi fruiti
(cfr. quanto sopra riportato) sia a livello di risparmi, sia a livello di attuali potenzialità reddituali. L'assegno divorzile nella sua componente perequativa-compensativa dovrà ristorare le minori disponibilità della moglie, rispetto a quelle più elevate del marito.
Tanto premesso, considerata sia la durata del matrimonio pari a oltre 27 anni (valutando il tempo trascorso dalla data di celebrazione del matrimonio, 27.6.2992, e alla data di presentazione della domanda di separazione 2.10.2019), valutata la partecipazione della resistente alla formazione della situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, considerate le disponibilità attuali delle parti il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile in € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Per la determinazione di tale assegno il Collegio valuta la diversa incidenza fiscale essendo tale importo onere deducibile da parte dell'obbligato, e reddito per la beneficiaria.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, rimanendo fermi per il periodo pregresso i provvedimenti provvisori (che disciplinavano la determinazione dell'assegno di mantenimento).
13
Spese di giudizio
La materia trattata in particolare l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di giudizio. La restante quota di 2/3, come quantificata in dispositivo, deve essere posta a carico del in ragione della soccombenza essendo stata accolta la domanda di assegno PT divorzile
P.Q.M.
Il RI, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in GRECCIO - RI il 27/06/1992; CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
GRECCIO - RI (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n.21, parte II, serie
A); determina in complessivi € 250,00 il contributo mensile dovuto da a titolo di Parte_1 assegno ai sensi dell'art.5 L.n.898/1970, da corrispondere a presso il di lei CP_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con conferma dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del giudizio;
conferma in via definitiva la revoca dell'assegnazione della casa familiare e la revoca di ogni contributo al mantenimento della figlia già disposta con ordinanza del 20.10.2023;
compensa tra le parti la quota di 1/3 delle spese di giudizio, condanna a Parte_1 rifondere a la restante quota di 2/3 delle spese di giudizio, importo CP_1 quantificato in € 4.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 22 novembre 2024
Presidente rel.
dr.ssa Monica Velletti
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il RI, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 657/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. TESTA Parte_1
MARCELLI SARA e dall'Avv. ROBERTA SPOLETINI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to CP_1
SABATINI RAFFAELA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il RI
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'On.le RI adito, contrariis reiectis:
1) La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 27.06.1992 tra
e , trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 CP_1
Greccio atto n. 21, Parte II, serie A anno 1992.
2) Accertare che i coniugi sono economicamente indipendenti e, per l'effetto, revocare/escludere il mantenimento in favore del coniuge ed a carico del CP_1 ricorrente
3) Accertare che coniugi sono economicamente indipendenti e, per l'effetto, revocare/escludere l'assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge
[...]
e disporla in favore del ricorrente e proprietario , ovvero, in CP_1 Parte_1 subordine, stabilire un limite temporale all'assegnazione fino al 30 settembre 2023, ovvero quella data che il RI riterrà di giustizia.
4) Accertare la capacità lavorativa della figlia e, per l'effetto, Parte_2 revocare/escludere il mantenimento disposto in favore della medesima ed a carico del ricorrente a decorrere dalla data di deposito del ricorso, ovvero, in subordine, disporre la riduzione dello stesso ad Euro 400,00 a decorrere dalla data di deposito del ricorso e disporre un limite temporale fino alla data del 30 settembre 2023
5) In caso di contestazione delle richieste relative al contributo al mantenimento, disporre
l'accertamento fiscale e tributario nei confronti della resistente e della figlia . Parte_2
6) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Parte resistente
“Piaccia all'Ill.mo RI adito, contrariis rejectis:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
27.06.1992 tra a;
Parte_1 CP_1
2. Disporre l'obbligo a carico del Sig di corrispondere la somma di € 800,00 a titolo PT di assegno divorzile entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2023 ha chiesto al RI la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Greccio in data 27.6.1992, con , esponendo che dall'unione è nata la figlia in data CP_1 Pt_2
2 02.08.1997, deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione giudiziale pronunciata con sentenza divenuta definitiva. Il ricorrente ha esposto:
- che con sentenza n. 638 del 20.07.21 l'intestato RI ha pronunciato la separazione tra le parti, rigettando la domanda di addebito proposta dalla odierna resistente, e stabilendo le seguenti condizioni: assegnazione della casa familiare di proprietà del ricorrente alla resistente, in quanto genitore convivente con la figlia maggiorenne non autonoma;
determinazione del contributo mensile dovuto dal per il mantenimento della figlia in € PT
800,00 mensili (con rivalutazione ISTAT), oltre all'80% delle spese straordinarie per la figlia;
determinando in € 300,00 euro il contributo mensile dovuto dal ricorrente per il mantenimento della resistente (oltre ISTAT), ordinando la datore di lavoro del di PT corrispondete i contributi per il mantenimento della figlia e della moglie direttamente all'odierna resistente;
- che in data successiva alla separazione la situazione reddituale delle parti sarebbe notevolmente mutata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del in data PT
04.03.2022;
- che nonostante tale sopravvenienza il ricorrente avrebbe continuato a corrispondere il contributo dovuto per moglie e figlia attingendo dai propri risparmi le somme necessarie;
- che il malgrado gli sforzi compiuti non avrebbe reperito altra occupazione a causa PT dell'età e delle difficili condizioni del settore commerciale, nel quale lo stesso era occupato quale agente di commercio, dovendo attingere per far fronte alle necessitò di vita e agli obblighi sullo stesso gravati ai propri risparmi notevolmente ridotti;
- che il ricorrente decideva, quindi, di fondare una propria società, al fine di poter svolgere personalmente l'attività di rappresentante di elettrodomestici e di ricambi di questi ultimi;
- di sostenere le seguenti spese: €500,00 per canone di locazione ed €560,00 per finanziamento auto, oltre ai contributi per il mantenimento della figlia e della resistente determinati nella sentenza di separazione, per un totale €1.100 mensili, con conseguente depauperamento dei propri risparmi;
-di essere proprietario esclusivo della casa familiare assegnata alla resistente, di altro appartamento posto nel medesimo stabile al piano terra, entrambi pervenuti in eredità, oltre ad essere proprietario al 50% con la controparte di immobile in Alba Adriatica, goduto in via esclusiva dalla dalla figlia delle parti;
CP_1
- che la ccupata con lavoro precario come supplente al momento della separazione, CP_1 dal settembre 2022 sarebbe stata assunta con contratto ministeriale annuale, dall'inizio fino la termine delle lezioni (30 Giugno 2023) e percependo stipendio pieno full-time per 25 ore settimanali, oltre ad essere titolare di risparmi per almeno €36.000,00, e a somme cointestate con i di lei genitori;
- che la figlia delle parti non avrebbe fornito al ricorrente informazioni sull'andamento degli studi universitari, avendo cessato ogni comunicazione, avendo comunque conseguito la laurea in scienza della formazione in data 18/07/2019, con completamento del Corso di
Laurea Magistrale in scienze pedagogiche con indirizzo di pedagogista della disabilità e
3 della marginalità in data 14.7.2021, e con presumibile possibilità di svolgere attività lavorativa, precisando di aver appreso che nel 2022 la ragazza avrebbe seguito ulteriore corso di specializzazione per conseguire il titolo di insegnante di sostegno, con elevate possibilità di accedere all'insegnamento.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, la revoca o riduzione del contributo al mantenimento della resistente stante lo svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa e il raggiungimento della indipendenza economica, la revoca dell'assegnazione della casa familiare, ovvero, in subordine, la fissazione di un limite temporale all'assegnazione fino al 30 settembre 2023, ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia;
la revoca del contributo al mantenimento della figlia a decorrere dalla data di deposito del ricorso, ovvero, in subordine, la riduzione Pt_2 dello stesso ad Euro 400,00 a decorrere dalla data di deposito del ricorso ovvero la fissazione di un limite temporale fino alla data del 30 settembre 2023; con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio (conclusioni definitivamente formulate nei termini riportati in epigrafe).
Si è costituita non opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, e chiedendo il rigetto delle domande formulate della controparte formulano diverse domande accessorie. In particolare, la resistente ha esposto:
-di avere iniziato a prestare attività lavorativa come supplente solo dopo la separazione, non avendo nel corso della lunga vita matrimoniale mai svolto attività lavorativa dipendente, per scelta condivisa con il marito, dovendosi dedicare all'accudimento della figlia e della casa, anche in considerazione degli impegni lavorativi del marito, agente di commercio;
-che a seguito del tardivo inserimento nelle graduatorie scolastiche, avvenuto a 52 anni a seguito della separazione, la resistente avrebbe perso la possibilità di divenire docente di ruolo, dovendosi accontentare di supplenze precarie, anche in istituti scolastici distanti dal luogo di abitazione, con conseguenti costi di trasporto, con conseguente grave compromissione delle aspettative pensionistiche;
- che nel corso del matrimonio e della separazione il mentre lavorava come agente di PT commercio per Vorwerk Folletto, avrebbe sempre effettuato vendite “parallela” in proprio, in nero, dei e di pezzi di ricambio usati che ritirava e non riconsegnava alla fabbrica, Pt_3 come attestato dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento di separazione;
- che nel corso del procedimento separazione il ha perso il proprio padre, con PT conseguente acquisizione dell'eredità, con possibilità di avere disponibilità della somma di
€ 260.000, frutto degli accantonamenti effettuati durante i 25 anni di matrimonio, importo prelevato dal dal conto corrente cointestato con la asseritamente per PT CP_1 restituzione di somme dovute al padre, per non meglio precisati e non provati prestiti, ottenendo alla morte dell'ascendente oltre alla restituzione di tale somma ulteriori disponibilità finanziare, con possibilità di disporre di risparmi complessivi per circa € 400.000 di cui € 260.000 sottratti alla comunione dal conto corrente cointestato che si sommano alle somme ereditate;
4 -che a seguito del decesso del padre il a ereditato una villetta a due piani, uno destinato CP_2
a casa familiare, assegnato alla stessa resistente, e l'altro nella piena disponibilità del ricorrente intenzionato a vendere l'intero immobile;
-che in tale immobile il ricorrente avrebbe iniziato a svolgere attività di locazioni brevi (casa vacanza) pubblicizzata su siti specializzati, con ulteriore reddito (dati i prezzi richiesti variabili da € 92 a € 179 a notte) considerata l'occupazione dell'immobile come desumibile dalle richieste di locazione formulate dalla resistente;
- che il ricorrente non avrebbe fornito congrui elementi per ricostruire la di lui situazione reddituale e patrimoniale, non fornendo indicazioni sulla destinazione delle ingenti somme
(€ 260.000) prelevate dal conto corrente familiare, e delle ulteriori somme ereditate;
- che in data 8.8.2022 il ricorrente aveva costituito la società Glospa srls, per svolgere l'attività di “commercio all'ingrosso di ricambi per aspirapolveri”, e ulteriori attività indicate nell'oggetto sociale quali: “agenzia di commercio alimentare e non, compravendita e manutenzione di immobili ed accessori propri o di terzi, gestioni di ristoranti e bar” …etc” la cui proprietà, sarebbe stata assegnata per il 90% delle quote alla attuale convivente del ricorrente e solo per il 10% allo stesso rappresentante legale, con presumibili PT percezione di ulteriori redditi;
- che la figlia delle parti, avrebbe interrotto ogni rapporto con il padre dopo essere stata minacciata dalla di lui attuale compagna convivente, con conseguente istaurazione di procedimento penale con indagata questa donna, per il reato di cui all'art. 612 c.p.;
- che il resistente è stato condannato per il reato di cui all'art. 615 bis, a sei mesi di reclusione ed € 2000,00 per ciascuna parte civile, odierna resistente e figlia delle parti oltre alla refusione delle spese;
-che il percorso universitario della figlia delle parti non sarebbe stato ancora completato, dovendo la stessa frequentare dei cosi privati, senza il sostegno economico del ricorrente rifiutatosi di prestarne, ricevendo contributi economici da parte del nonno paterno per riuscire a completare le frequenze scolastiche presso l'Università di Macerata.
Tanto premesso la a chiesto il rigetto delle domande della controparte, la conferma CP_1 dell'assegnazione della casa familiare a sé, l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere contributo di € 800 al mantenimento della figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie per la ragazza, e di € 300 a titolo di assegno divorzile, con vittoria di spese (domande modificate in corso di giudizio per le successive sopravvenienze nei termini riportati in epigrafe).
All'udienza presidenziale sono comparse la parti dichiarando: il ricorrente di risiedere in immobile in locazione con canone di 500 euro mensili, asseritamente pagati interamente dallo stesso alla convivente intestataria del contratto, di non percepire redditi PT dall'attività commerciale svolta dalla società costituita con l'attuale compagna (nella titolarità per il 10% delle quote del ricorrente e per il 90% delle quote della attuale compagna convivente) di essere proprietario di due appartamenti in NI (uno dei quali assegnato alla resistete) e del 50% di immobile in Alba Adriatica;
di essere titolare di conto corrente personale con saldo di 15.200 euro;
di conto corrente della società con saldo di euro 87.000;
5 precisando la disponibilità in capo alla società di € 150.000 in obbligazioni e fondi, e di essere gravato da rata di € 561 euro mensili per acquisto auto e da € 500 mensili per canone di locazione;
la resistente di risiedere nella casa familiare di proprietà del ricorrente, di percepire svolgendo attività di insegnante precaria, reddito mensile netto di € 1500,00 (con contratto con scadenza al 30.06.2023 con successiva percezione di NASPI, per i mesi estivi, di importo inferiore) di essere proprietaria del 50% di immobile in Alba Adriatica, di avere risparmi per € 4000,00, di non essere gravata da mutui o finanziamenti. All'esito dell'udienza sono stati adottati i provvedimenti provvisori confermando tutte le condizioni della separazione ad eccezione del contributo al mantenimento della resistente ridotto ad €
150,00 mensili, in considerazione della sopravvenuta percezione di reddito superiore a quello percepito in separazione.
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 25.10.2023, preso atto del completamento del percorso universitario e dell'assunzione, seppur con contratto a tempo determinato, della figlia delle parti come insegnate con contratto a tempo determinato, con redditi per circa €
1600 mensili, è stato revocato il contributo posto a carico del padre per il di lei mantenimento e revocata l'assegnazione della casa familiare alla resistente con decorrenza dl 31 dicembre
2023.
Acquisti i documenti prodotti, ritenuta la causa documentale, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, con termini di cui all'art.190 c.p.c.
Preliminarmente devono essere dichiarati inammissibili i depositi documentali compiuti dalle parti insieme con le comparse e le repliche conclusionali. Come già rilevato in consolidati precedenti dell'intestato RI (tra gli altri anche nella sentenza di separazione tra le parti), l'udienza di precisazione delle conclusioni costituisce il momento nel quale viene cristallizzato il thema decidendum con conseguente impossibilità di depositare documenti non autorizzati dal giudice. Ciò in quanto l'eventuale deposito lederebbe gravemente il diritto al contraddittorio, con impossibilità per il giudice di valutare la rilevanza dei documenti prodotti, e per la controparte di vedere garantito il diritto di difesa.
All'esito del giudizio e preso atto delle domande contenute nelle conclusioni delle parti l'unica domanda che deve essere decisa, insieme con quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è la domanda di assegno divorzile. La resistente, infatti non ha riprodotto né la domanda di contributo al mantenimento della figlia, né la domanda di assegnazione della casa familiare, e ciò a seguito dell'intervenuta indipendenza economica della ragazza, nel corso del giudizio, come accertato nella ordinanza del 25.10.2023, con quale preso atto che la figlia maggiorenne delle parti aveva ormai pienamente concluso il percorso formativo ed era stata assunta con contratto a tempo determinato ma di durata annuale quale insegnate nella scuola pubblica con reddito pari a circa € 1600 mensili per il periodo di lezioni scolastiche e successiva percezione della Naspi per i periodi estivi, è stata revocato il contributo di € 800 mensili posto a carico del padre per il mantenimento della ragazza ed è stata revocata l'assegnazione della casa familiare alla resistente, con rilascio fissato entro il
31.12.2023, rilascio avvenuto nei termini indicati (circostanza incontestata tra le parti.
Deve pertanto essere confermata sia la revoca dell'assegnazione della casa familiare sia la revoca del contributo al mantenimento della figlia già disposta in corso di giudizio.
6
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del RI nel procedimento di separazione, che risulta definito;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Assegno divorzile
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, da determinare nella misura di € 800 mensili (secondo quanto indicato nelle ultime conclusioni formulate a seguito della sopravvenienza rappresentata dal rilascio della casa familiare e dai conseguenti coti sostenuti per il canone di locazione), il resistente ha chiesto il rigetto di tale istanza.
In punto di diritto, il Collegio intende richiamare propri precedenti (cfr. per tutte sent.
14.9.2022), che aderiscono a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
n. 18287, dell'11.7.2018: “L'assegno divorzile ha funzione composita “l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970”:
- natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”);
- natura compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner);
- natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Solo riconoscendo tale triplice natura le scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio possono avere rilevanza nella decisione in merito all'assegno c.d. divorzile, non annullando la pregressa vita coniugale. La situazione degli ex-coniugi al momento della dissoluzione del vincolo matrimoniale è la risultante di scelte pregresse condivise nella parte di vita trascorsa in comune, scelte e percorso di vita che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari
7 dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Per dare concreta applicazione ai principi enunciati occorre partire dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Pertanto, il Collegio è chiamato a:
- ricostruire le condizioni economico-patrimoniali delle parti per verificare l'esistenza di una sperequazione, presupposto in fatto per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile;
- in presenza di sperequazione, con disponibilità in capo al richiedente l'assegno divorzile di mezzi inadeguati, verificata l'impossibilità di procurarne per ragioni obiettive, devono essere accertate le ragioni della sperequazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti;
- solo qualora la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio potrà essere riconosciuto l'assegno divorzile nella componente compensativa perequativa, da quantificare in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti e al contributo prestato.
Occorre, pertanto, preliminarmente determinare la situazione economico reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazioni, e in caso di insufficienza dei redditi della richiedente la potenzialità della stessa di procurarne in misura adeguata e l'eventuale contributo prestato alle maggiori consistenze reddituali e patrimoniali della controparte.
Il ricorrente ha affermato di essere allo stato privo di redditi, avendo cessato l'attività lavorativa di agente di commercio, dalla quale percepiva reddito annuo lordo per circa €
33.477 (cfr. sentenza di separazione che riporta il reddito complessivo lordo desumibile dalla dichiarazione dei rediti 2020); ha costituito, con l'attuale compagna, una società
8 (GLOSPA srls) di cui il è titolare del 10% delle quote e la compagna convivente del PT
90% delle quote. Come già rilevato nell'ordinanza presidenziale che, non è stata oggetto di reclamo, e che si riporta l'attività lavorativa del è cessata in data 4.3.2022, per scelta PT volontaria del ricorrente che non ha provato la scelta del datore di lavoro di interrompere la prestazione lavorativa. Inoltre, il ricorrente era titolare di consistenti risparmi pari a circa ad
€ 293.162 (cfr. sentenza di separazione, nella quale si dava atto della contestazione sulla piena titolarità di tali somme comunque nella disponibilità del e ha interrotto l'attività PT lavorativa, per propria scelta, per intraprendere insieme con l'attuale compagna attività in società della quale lo stesso è titolare del 10% delle quote (e l'attuale convivente del PT
90% delle quote). Come riportato nella ordinanza presidenziale con valutazione che il
Collegio condivide pienamente: “Le scelte operate con la costituzione della società devono ritenersi non razionali, avendo il trasferito il rilevante importo di oltre € 320.000 alla PT società (come desumibile dalle risultanze del conto corrente del 2022/2023, da cui risulta il versamento a favore della società di € 270.000 in data 29.12.2022 e di € 50.000 in data
7.12.2022), pur avendo solo una quota minoritaria del capitale sociale della stessa (pari al
10%) beneficiando in tal modo (indirettamente) l'attuale convivente di tali rilevantissime elargizioni.” La scelta di trasferire rilevantissimi risparmi (oltre 320.000) alla società neo- costituita con l'attuale convivente, solo pochi mesi prima di intraprendere il presente giudizio, fanno ritenere che il abbia volontariamente cercato, attraverso l'operazione PT societaria descritta, di ridurre le proprie disponibilità di risparmi, la maggior parte delle quali accumulate nel corso del matrimonio, quali risparmi della lunga vita matrimoniale (durata circa 27 anni). Nella sentenza di separazione (passata in giudicato sul punto) risulta, infatti, accertato che il subito dopo la separazione stessa ha trasferito dal conto corrente PT cointestato tra i coniugi l'importo complessivo di € 263.440,79, al conto del proprio padre.
Il non ha mai contestato di aver trasferito tale somma sui conti del padre affermando PT
(come si legge nella sentenza di separazione) che si trattava di asserite liberalità dei genitori, provenienti dalla vendita di beni ereditati e da altre fonti (cfr. memoria di costituzione) che avrebbe trasferito al padre dopo la separazione (“Ho deciso di restituire a mio padre questo importo svincolando…….e versandolo su una polizza a nome di mio padre” cfr. verbale udienza presidenziale). Né nel giudizio di separazione né nel presente giudizio il ha PT provato tale affermazione, restando pertanto accertato che le somme presenti sul conto corrente cointestato tra i coniugi sono state, a seguito della separazione, trasferite dall'odierno ricorrente al padre. A seguito della morte del padre del tali somme sono PT tornate nella disponibilità del resistente “essendo emerso dalla documentazione in atti che i fondi del padre ammontavano al momento del decesso ad € 293.162” come è stato attestato nella sentenza di separazione, potendo pertanto considerare provento di eredita solo la somma di € 29.722 (risultante dalla differenza delle somme presenti nella successione e la somma trasferita dal al padre nell'imminenza della separazione). La somma prelevata PT dai conti cointestati è tornata dunque nelle disponibilità del al momento del decesso PT del padre, per essere poi trasferita alla società sopra indicata, società che deteneva alla data del 2.1.2024 l'importo di € 247.666 (cfr. documentazione in atti).
Quanto poi alla asserita mancanza di redditi in capo al dall'esame del conto corrente PT personale dello steso si evincono saldi rilevanti e notevoli momenti di denaro con accrediti e prelievi che sono in contrasto con l'asserita assenza di mezzi. In particolare, analizzando
9 gli estratti del conto corrente (intestato al solo ricorrente), relativo all'anno CP_3
2023 si evince: saldo al 31.12.2022 pari ad € 283.344,22; saldo al 31.3.2023 pari ad € 19.700 (dopo gli ingenti conferimenti alla neo costituita società sopra riportata);
saldo al 28.12.2023 pari ad € 25.219.
Risultanze che evidenziano la capacità del di accumulare nel 2023 risparmi malgrado PT
l'asserita assenza di redditi.
Ma soprattutto analizzando nel dettaglio i movimenti del conto corrente si evincono una serie di versamenti e prelievi, dei quali non è nota la provenienza e che fanno desumere la disponibilità di somme anche superiori a quelle poi presenti nel saldo. In particolare si segnalano:
versamento € 3000 in data 21.8.2023;
versamento € 10.000 in data 24.11.2023
versamento € 20.000 in data 9.11.2023
versamento (in assegni circolari) per € 30.000 in data 4.12.2023
versamento €13.000 in data 20.12.2023.
Oltre ai movimenti “in entrata” devono essere evidenziati movimenti “in uscita” dati da periodici prelievi e trasferimenti di somme di rilevante importo (quali solo a titolo di esempio il prelievo di € 26.000 in data 12.12.2023).
Le considerazioni sopra svolte fanno ritenere che il ricorrente abbia la disponibilità sia delle ingenti somme prelevate al momento della separazione dal conto cointestato, che devono presumersi frutto dei risparmi familiari, data la originaria presenza sul conto familiare intestato all'allora coniugi, presunzione che il sul qual gravava il relativo onere PT probatorio non è stato in grado di superare provando la loro provenienza da liberalità dei genitori. Né il conferimento di tali somme alla neo costituita società può superare, ai fini che rilevano in questa sede, la necessaria loro valutazione per ricostruire le disponibilità del ricorrente, potendo il giudice della famiglia considerare anche i redditi di terzi quando sia presumibile che provengano dall'ex coniuge obbligato (cfr. art. 337 ter c.c. ultimo comma).
Qualora sia provato, come nel caso in esame, che tali disponibilità provengono per intero dal coniuge obbligato, delle stesse occorre tenere conto per la ricostruzione delle disponibilità patrimoniali dello stesso.
Infine, devono essere valutati i movimenti presenti sul conto corrente personale del PT che fanno presumere la possibilità di disporre di disponibilità molto elevate a fronte di rediti dichiarati, pressoché nulli.
Non possono invece essere considerati, nella ricostruzione delle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, tutti i beni
10 immobili (quelli presenti in NI) dei quali il è divenuto proprietario per successione, PT ereditaria non potendo la ex coniuge vantare diritti su consistenze patrimoniali che non ha contribuito, neppure in minima parte, a formare. Quanto alle proprietà immobiliari rileva ai fini della determinazione delle consistenze patrimoniali del ricorrente per il calcolo dell'assegno divorzile la sola proprietà del 50% dell'immobile in Alba Adriatica.
In relazione alle spese gravanti sul ricorrente, deve essere considerato che il è gravato PT dal canone di locazione di € 500, importo da suddividere al 50% con la compagna convivente, e della rata per l'acquisto dell'auto pari ad € 561 mensili. Peraltro, anche tali ingenti esposizioni debitorie mensili pari ad € 1.061 (avendo il affermato di pagare per PT intero il canone di locazione pur convivendo con la nuova compagna percettrice di reddito quale dipendente) evidenziano l'assoluta incongruità di quanto dichiarato dal ricorrente in merito alla totale assenza di redditi propri, poiché qualora tali importi fossero stati attinti dai soli risparmi dall'esame dei conti correnti sarebbe dovuta emergere la riduzione del saldo finale, che al contrario (cfr. supra) risulta aumentato nell'anno 2023 (pur dopo rilevantissimi conferimenti alla società neo costituita).
é proprietaria del 50% di immobile in Alba Adriatica in comproprietà con CP_1 il coniuge, ed era titolare di risparmi modesti. Ha dichiarato come insegnate precaria i seguenti redditi: dichiarazione dei redditi 2021 reddito complessivo lordo € 3.501; dichiarazione dei redditi 2022 reddito complessivo lordo € 5.006; dichiarazione dei redditi 2023 reddito complessivo lordo € 15.307.
Dal momento del rilascio della casa familiare (dicembre 2023) sostiene costi di locazione per circa € 500 mensili, anche se la ha dichiarato di sostenere in via esclusiva tali CP_1 costi la circostanza che condivida (allo stato) l'abitazione con la figlia, percettrice di propri redditi, deve far considerare l'onere per la locazione solo al 50%.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la maggiore consistenza delle disponibilità patrimoniali del ricorrente (cfr. risultanze dei conti correnti sopra riportati, nonché alla titolarità delle quote della società, espunte dalla presente ricostruzione patrimoniale tutte le proprietà immobiliari e mobiliari derivanti da successione) nonché presumibili introiti reddituali non dichiarati, mentre emerge che la resistente, percepisce modesti redditi, da insegnate precaria oscillanti tra i 900 e i 1500 mensili, oltre a detenere modesti risparmi (essendo quanto alle proprietà immobiliari, che rilevano nel presente giudizio, le parti entrambe proprietarie al 50% dell'immobile in Alba
Adriatica).
Accertata la sussistenza dello squilibrio economico patrimoniale a vantaggio del PT occorre procedere, seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, alla “effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”(cfr. supra).
11 Risulta incontestato che la el corso della vita matrimoniale ha svolto attività di lavoro CP_1 casalingo, occupandosi della cura della casa e della prole, essendo il impegnato PT nell'attività lavorativa di agente di commercio. Nella sentenza di separazione, passata in giudicato, è stato accertato che la veva percepito prima della separazione (domanda CP_1 presentata nel 2019) esigui e saltuari redditi come insegnate precaria, “pari ai seguenti: dichiarazione dei redditi 2020 reddito complessivo lordo € 3.535; dichiarazione dei redditi 2019 reddito complessivo lordo € 964; dichiarazione dei redditi 2018 reddito complessivo lordo € 3.421; dichiarazione dei redditi 2017 reddito complessivo lordo € 11.122. L'affermazione del resistente della possibilità per la ricorrente di incrementare i redditi percepiti risulta priva di riscontri, avendo la provato di essersi attivata per prestare CP_1
l'attività lavorativa anche accettando supplenze di pochi giorni (cfr. doc. 52 e 53 di parte ricorrente).”
Le risultanze riportate evidenziano da una parte la scelta operata dai coniugi durante il matrimonio sulla ripartizione dei compiti: il ricorrente dedito all'attività lavorativa, con elevati redditi che hanno permesso di accantonare i risparmi sopra indicati, la resistente dedita in via pressoché esclusiva all'attività di cura ed accudimento della casa. Solo al momento della crisi familiare la ha iniziato a svolgere attività di insegnate precaria, CP_1 dopo decenni di vita matrimoniale organizzata secondo quanto sopra indicato. Le parti hanno contratto matrimonio nel 1992, quando la aveva 23 anni, e la stessa ha iniziato a CP_1 svolgere attività lavorativa come insegnate precaria solo nell'imminenza della separazione, quando aveva 48/50 anni, percependo nei primi anni di questa attività (cfr. dichiarazioni dei redditi dal 2018 al 2020) redditi modestissimi (cfr. supra).
Alla luce di tali riscontri documentali, risulta dunque provato che nel corso del matrimonio dalla nascita della figlia e fino a data prossima alla separazione la a svolto attività CP_1 casalinga, non percependo redditi, dimostrando di essersi attivata subito dopo la separazione dal marito per reperire attività lavorativa, accettando anche modesti incarichi. Il ha PT sempre svolto attività lavorativa con redditi elevati.
In conseguenza di tali scelte, il ha rilevanti disponibilità di risparmi (cfr. supra) una PT consolidata professionalità che gli ha consentito, dopo la separazione di iniziare attività in proprio e di continuare a percepire rilevanti somme di denaro (cfr. supra esame dei conti correnti), oltre ad avere accumulato una posizione previdenziale consolidata negli anni di lavoro svolti come agente di commercio, coincisi con l'intera durata del matrimonio;
al contrario la on ha consistenti risparmi, percepisce redditi esigui e precari (comunque CP_1 soggetti a conferma di anno in anno, con scarse possibilità di vedersi riconosciuto la posizione di insegnante di ruolo) e con definitiva compromissione della posizione previdenziale avendo iniziato a versare contributi, comunque non consistenti data l'entità dei redditi percepiti, quando aveva raggiunto l'età di 48/50 anni.
Premesso quanto sopra riportato, emerge che non possa ritenersi presente la componente assistenziale dell'assegno divorzile, in considerazione dei redditi percepiti dalla he CP_1 seppure esigui le garantiscono di soddisfare le esigenze primarie.
Mentre, deve essere accolta la domanda della di assegno divorzile quanto alla CP_1 componente perequativa- compensativa, seguendo gli orientamenti da ultimo indicati dalla
12 Corte di Cassazione per i quali: “In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio.” (Cass.
n.23583/22).
Le parti nel corso della vita matrimoniale, hanno parimenti collaborato per far fronte alle esigenze della famiglia, il lavorando come agente di commercio percependo redditi, PT accumulando consistenti risparmi, costruendo un trattamento previdenziale che consentirà la percezione di congruo trattamento pensionistico;
la essendosi occupata in via CP_1 prevalente dell'accudimento della famiglia e della figlia, non avendo goduto di redditi propri, pur essendosi fattivamente attivata a seguito della separazione per reperite occupazione, percepisce redditi precari, con definitiva compromissione della possibilità di accumulare risparmi pari a quelli accumulati dalla controparte, e congruo trattamento pensionistico, avendo iniziato a lavorare a 48/50 anni.
Tale sperequazione risulta frutto di scelte condivise tra i coniugi nella lunga vita matrimoniale.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla eve quindi essere accolta in ragione CP_1 della componente perequativo-compensativa del contributo, dovendo ritenere l'attuale sperequazione reddituale e patrimoniale frutto dell'impegno della moglie nell'accudimento della famiglia e della prole;
al contrario, il è stato occupato a tempo pieno nell'attività PT lavorativa di agente di commercio con maggiore riconoscimento sia a livello di redditi fruiti
(cfr. quanto sopra riportato) sia a livello di risparmi, sia a livello di attuali potenzialità reddituali. L'assegno divorzile nella sua componente perequativa-compensativa dovrà ristorare le minori disponibilità della moglie, rispetto a quelle più elevate del marito.
Tanto premesso, considerata sia la durata del matrimonio pari a oltre 27 anni (valutando il tempo trascorso dalla data di celebrazione del matrimonio, 27.6.2992, e alla data di presentazione della domanda di separazione 2.10.2019), valutata la partecipazione della resistente alla formazione della situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, considerate le disponibilità attuali delle parti il Collegio stima equo determinare l'importo dell'assegno divorzile in € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Per la determinazione di tale assegno il Collegio valuta la diversa incidenza fiscale essendo tale importo onere deducibile da parte dell'obbligato, e reddito per la beneficiaria.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di divorzio, il Collegio rileva che l'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, rimanendo fermi per il periodo pregresso i provvedimenti provvisori (che disciplinavano la determinazione dell'assegno di mantenimento).
13
Spese di giudizio
La materia trattata in particolare l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da entrambe le parti giustifica la compensazione di 1/3 delle spese di giudizio. La restante quota di 2/3, come quantificata in dispositivo, deve essere posta a carico del in ragione della soccombenza essendo stata accolta la domanda di assegno PT divorzile
P.Q.M.
Il RI, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in GRECCIO - RI il 27/06/1992; CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
GRECCIO - RI (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto n.21, parte II, serie
A); determina in complessivi € 250,00 il contributo mensile dovuto da a titolo di Parte_1 assegno ai sensi dell'art.5 L.n.898/1970, da corrispondere a presso il di lei CP_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con conferma dei provvedimenti provvisori emessi nel corso del giudizio;
conferma in via definitiva la revoca dell'assegnazione della casa familiare e la revoca di ogni contributo al mantenimento della figlia già disposta con ordinanza del 20.10.2023;
compensa tra le parti la quota di 1/3 delle spese di giudizio, condanna a Parte_1 rifondere a la restante quota di 2/3 delle spese di giudizio, importo CP_1 quantificato in € 4.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 22 novembre 2024
Presidente rel.
dr.ssa Monica Velletti
14