TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/04/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione V – Specializzata Imprese
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice relatore
Dott.ssa Emanuela Giordano Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 9596/2020, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, elettivamente domiciliata in Rimini, Via Giovanni Petruzzi, Parte_2
11/13, presso lo studio dell'Avv. Filippo Casanti che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Porceddu Andrea, la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
attrice; contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Controparte_1
, elettivamente domiciliati in Bologna, Strada Maggiore n. 24, CP_2
presso lo studio dell'Avv. Scortecci Francesca, che, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Pignatti Marina e Gambardella Raffaella, la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
e contro
; Controparte_3
convenuta contumace.
Conclusioni
Parte attrice
1 “Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare o.o.o. responsabile di contraffazione CP_3
della privativa comunitaria n. 2008-0149, denominata ELENKA F1;
- per l'effetto delle conclusioni sopra rassegnate condannare CP_3
o.o.o. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi incluso danno emergente e lucro cessante, danno alla reputazione commerciale, nonché alla retroversione degli utili, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa e/o anche secondo le presunzioni che ne derivano, nella misura accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- inibire a o.o.o. l'ulteriore importazione, esportazione, CP_3
riproduzione, moltiplicazione, produzione, promozione, distribuzione e commercializzazione di sementi in violazione della privativa comunitaria n.
2008-0149;
- ordinare il ritiro dal commercio nel mercato europeo di sementi in violazione della privativa comunitaria n. 2008-0149;
- fissare una penale di € 100,00 ogni 10 grammi di semente la cui importazione, esportazione, riproduzione, moltiplicazione, produzione, promozione, distribuzione e commercializzazione sia avvenuta in violazione della privativa comunitaria n. 2008-0149 e di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di ritiro;
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare o.o.o. responsabile di concorrenza sleale CP_3
ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c. per utilizzo della denominazione in Pt_3
abbinamento a sementi difformi dalla privativa comunitaria n. 2008-0149;
- inibire l'uso della denominazione per sementi difformi dalla Pt_3
privativa comunitaria n. 2008-0149;
- inibire a o.o.o. l'ulteriore importazione, esportazione, CP_3
riproduzione, moltiplicazione, produzione, promozione, distribuzione e commercializzazione di sementi con denominazione difformi dalla Pt_3
privativa comunitaria n. 2008-0149;
2 - ordinare il ritiro dal commercio nel mercato europeo di sementi con denominazione difformi dalla privativa comunitaria n. 2008- 0149; Pt_3
- fissare una penale di € 100,00 ogni 10 grammi di semente con denominazione difforme dalla privativa comunitaria n. 2008- 0149 Pt_3
importata, esportata, riprodotta, moltiplicata, prodotta, promossa, distribuita e commercializzata e di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di ritiro;
In ogni caso:
- disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna su un quotidiano a tiratura nazionale (Il Corriere della Sera) e su una rivista settoriale (Rivista di Agraria) a cura dell'attrice ed a spese di CP_3
[...]
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari, oltre a spese generali, anche del procedimento di descrizione avanti al Tribunale di Bologna e del procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa”.
Controparte_1
Nessuna. Il processo tra parte attrice e la convenuta è stato dichiarato estinto.
o.o.o. CP_3
Nessuna.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo
Con atto di citazione dell'ottobre 2020 – da ora ha Parte_1 Pt_1
convenuto in giudizio le Società – da ora e CP_1 CP_1 [...]
da ora L'attrice ha allegato: di essere un'azienda CP_4 CP_3
italiana leader nella produzione e commercializzazione di sementi di diverse varietà vegetali e tra queste di una varietà di cipolle denominata
ELENKA F1, tutelata come privativa comunitaria con il n. 2008-0149
(registrazione n. 30563); di avere commissionato nel 2009 all'azienda agricola Pavirani la coltivazione di bulbi portaseme della varietà ELENKA F1 CP_ per la successione cessione a con l'incarico di eseguire la moltiplicazione delle sementi per poi cederle successivamente
3 all'esponente, committente originaria;
di aver individuato in Russia, mercato importante per l'esponente, nel novembre 2019, a distanza di dieci anni, alcune confezioni di sementi di PO ELENKA F1 di CP_3
CP_
il cui fornitore risultava essere;
di aver incaricato il laboratorio
[...]
specializzato Incotec di UI (paesi bassi) di effettuare la comparazione tra ELENKA F1 di ed ELENKA F1 di d il risultato Pt_1 CP_3
ha indicato l'identità genetica tra i semi;
di aver promosso, al fine di assicurare la prova della contraffazione, un ricorso per descrizione nei CP_ confronti di presso il Tribunale di Bologna ed i documenti reperiti hanno confermano la presenza di semente di PO 6101 – ELENKA F1 CP_ presso per conto di CP_3
ha concluso chiedendo l'accertamento della contraffazione e la Pt_1
condanna al risarcimento dei danni ed alle altre pronunce previste dal CPI. CP_ Si è costituita in causa sviluppando eccezioni pregiudiziali, contestando nel merito le pretese nonché formulando domanda di garanzia nei confronti di domanda rinunciata per le difficoltà CP_3
determinate dal procedimento notificatorio. L'atto di citazione è stato regolarmente notificato a a quale è stata dichiarata contumace. CP_3
Al fine di chiarire se le sementi di PO – 0601 prelevate in sede Pt_3
di descrizione fossero interferenti con i diritti di privativa di l'attrice Pt_1
ha promosso un atp in corso di causa teso alla comparazione, all'esito della semina in un campo dei campioni oggetto di descrizione, delle caratteristiche della pianta ottenuta con quelle rivendicate nella privativa.
Unitamente all'indagine morfologica-fenotipica è stata disposta una consulenza genetica.
L'attrice ha rinunciato agli atti del procedimento cautelare nei confronti di cosicché il contraddittorio si è svolto unicamente con la convenuta CP_3
CP_
. CP_ All'esito delle indagini peritali le parti e hanno raggiunto un Pt_1
accordo ed hanno reciprocamente rinunciato agli atti. Il Giudice, con pronuncia a verbale di udienza del 22 giugno 2023, ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra le parti.
4 Successivamente ha precisato le conclusioni nei confronti di , Pt_1 CP_3
assegnato un termine ridotto per memorie difensive finali, la causa è stata rimessa in decisione nanti il Collegio.
Sull'esistenza di contraffazione
La questione deve essere analizzata tramite diversi passaggi. Occorre CP_ verificare la prova relativa al collegamento tra e l'ingresso nel CP_3
presente procedimento degli elementi raccolti in sede di descrizione e l'utilizzabilità delle analisi e delle conclusioni oggetto delle CTU svolte nel procedimento cautelare in corso di causa relative alle sementi individuate CP_ presso nel corso del procedimento di descrizione. Come sopra già ricordato, sia il procedimento di descrizione sia l'ATP sono stati promossi CP_ nei confronti della sola .
In allegato all'atto di citazione è stato depositato il documento n. 22, nel quale sono contenuti tutti gli atti del procedimento di descrizione, compresi gli elementi acquisiti nel corso dell'attività. Dall'esame della cartella – doc. 22 richiamato - risulta che nella fase che ha preceduto il giudizio sono state acquisite sementi contrassegnate con il numero “6101”, contenute all'interno di due buste di plastica, entrambe riferibili a Global seeds e con diciture in cirillico, e presenti in una busta trasparente con intestazione “Tera seeds Srl Cons”, e la specifica indicazione, quale specie e varietà “Onion (Allium CEPA) 6101 cv ”, lotto n. Pt_3
“18.6111.6101.3912”, per kg 25 origine Italia “Colt. Parte_4
. Il numero del lotto è di particolare interesse perché è stata
[...]
acquisita una fattura – presente nella cartella sub. 22-, n. 9071900011 del CP_ 15.2.2019, nella quale cede a proprio il contenuto di questo CP_3
lotto con la specifica “6101 cv. Elenca” a euro 17,00/kg per euro 4.2012,00, fattura poi oggetto di nota di credito n. 9071900007 del 4.2.2019 e successivamente riemessa in data 31.10.2019 con n. 907180000075 con i medesimi identificativi e medesimo importo. Gli atti a monte della CP_ documentazione di vendita delle sementi 6101 Elenca da a CP_3
CP_ sono: documentazione di importazione da parte di dalla Russia con n. autorizzazione sementiera 3543 del 1.12.2015 di “portaseme” destinato
5 CP_ alla moltiplicazione in Italia;
la fattura da a relativa al package CP_3
6101 con termini e condizioni di pagamento ed infine i contratti di CP_ moltiplicazione, con la denominazione Rijnsburger – indicata da come inizialmente utilizzata e poi modificata in -. L'attività si è poi chiusa Pt_3
con l'invio del raccolto nel paese di origine – Russia-, datato 13.3.2017 e accompagnato da certificato fitosanitario – in cirillico- con riferimento alle varietà 6101 – oltre che a 6102 qui non di interesse-. I documenti descritti nella procedura presso il Tribunale di Bologna, depositati da con l'atto Pt_1
di citazione, e quindi regolarmente prodotti in causa, evidenziato un ordine CP_ da di moltiplicazione di “portaseme”, al quale ha fatto seguito CP_3
l'attività della società italiana ed il successivo invio in Russia delle sementi CP_ oggetto di moltiplicazione. Come evidenziato, presso , in data 23 giugno 2020, data delle operazioni di descrizione, sono state rinvenute sementi provenienti da con la dicitura 6101 Elenca, già oggetto di CP_3
CP_ importazione da parte di su incarico di poi rispedite in Russia, CP_3
in adempimento degli obblighi assunti, una volta realizzata la riproduzione.
Deve sottolinearsi la rilevanza delle sementi individuate nella busta trasparente contenente l'intestazione l'indicazione della CP_1
specie e varietà “Onion (Allium CEPA) 6101 cv ”, lotto Pt_3
“18.6111.6101.3912”, per kg 25 origine Italia “Colt. Global Parte_4
CP_ Seeds”, risultando acquisiti anche i DDT da a . Quest'ultimo Pt_4
CP_ documento contiene l'indicazione dell'intera filiera: invia a CP_3
“portaseme” con incarico di moltiplicazione, quest'ultima incarica Pt_4
della riproduzione e successivamente provvede a vendere a le CP_3
sementi riprodotte, le quali rientrano quindi in Russia per la vendita su quel mercato, lo ricordiamo, privo di copertura di privativa. Infine, il doc. 11 allegato all'atto di citazione, a conferma di quanto emerge dagli esiti della CP_ descrizione, individua come il referente di per la vendita sul CP_3
mercato russo delle sementi EN. L'attrice ha allegato di avere individuato sul mercato russo le sementi di cui ha lamentato la contraffazione tramite l'ausilio della società Agrosintez ed ha prodotto il contratto di vendita delle sementi EN intervenuto tra e CP_3
6 Agrosintez, con l'allegato certificato di conformità, nel quale compaiono, quali “venditore/produttore/denominazione dell'azienda che ha CP_ preparato i semi”, e e la varietà della PO (Allium cepa L.), CP_3
EN, denominazione presente sulla confezione acquisita da tramite Pt_1
Agrosintez. I documenti ricordati, compresi prima di tutto i semi oggetto di esame, sono dunque entrati in causa con l'atto di citazione, regolarmente notificato alla convenuta contumace. Su questi quindi la decisione può essere fondata.
Sono stati svolti due accertamenti tecnici nella fase cautelare. Il primo, a firma del Prof. , avente ad oggetto la verifica dell'appartenenza Per_1
alla medesima varietà vegetale dei semi acquisiti in sede di descrizione, di quelli riferibili alla varietà protetta conservati presso l'
[...]
- e di quelli Controparte_5
conservati dalla ricorrente in qualità di mantenitore ufficiale. All'esito di un'indagine approfondita la risposta è stata “le sementi di cui al quesito rappresentino campioni diversi, probabilmente generazioni diverse, della stessa entità genetica.” Così a pagina 21 dell'elaborato. Si è svolta inoltre una indagine avente ad oggetto la natura morfologica-fenotipica, demandando il seguente specifico quesito all'agronomo “ Esegua Pt_5
il CTU indagini di natura morfologica-fenotipica tramite prova di campo sui semi ed all'esito dica se le caratteristiche morfologiche/fenotipiche riscontrate per EN corrispondano a quelle indicate nelle domande di registrazione della privativa e se esse sono presenti anche in EN F1 e nei semi oggetto di descrizione tenendo in considerazione anche le caratteristiche delle varietà Dorata di Parma e Legend menzionate nei certificati CPV e comunitario.”. La risposta, anche in questo caso all'esito di un lavoro definito dallo stesso ausiliare “lungo e meticoloso” per le diverse difficoltà legate alla stessa semina, è stata anche in questo caso positiva. In particolare, il CTU ha concluso che “le caratteristiche fenotipiche e morfologiche dei campioni di EN osservati dal collegio peritale corrispondano alle caratteristiche indicate in sede di registrazione della varietà.”. Sono state poi formulate osservazioni legate ai tempi di
7 maturazione, prive qui di rilievo. Dunque, la contraffazione delle sementi CP_ Elenca individuate presso è stata accertata in corso di causa. Attesi i rapporti sopra delineati attraverso i documenti acquisiti, la contraffazione
è stata realizzata in Italia attraverso l'attività di moltiplicazione demandata da . Parte_6
Come già osservato, il procedimento cautelare non si è svolto in contraddittorio con Deve allora porsi la questione dell'utilizzabilità CP_3
dei risultati emersi dagli accertamenti tecnici nei suoi riguardi. Parte attrice ha richiamato la giurisprudenza più recente della Suprema Corte, contenuta nella decisione n. 8496 del 24.03.2023 dedicata all'apprezzamento del giudice della relazione conclusiva dell'atp, ove si legge: “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.”. Dunque, se è vero che non vi è stato contraddittorio tra le parti, le consulenze sono entrate nel giudizio e devono essere apprezzate unitamente a tutti gli elementi regolarmente presenti e sottoposti al pieno contraddittorio. I documenti prima esaminati, raccolti nell'ambito del procedimento di descrizione e regolarmente prodotti in questo procedimento sub. 22 in allegato all'atto di citazione, ed i successivi – doc. n. 11- riguardanti l'attività di vendita effettuata sul mercato russo da parte di CP_3
CP_ evidenziano lo stretto collegamento commerciale esistente tra e e la documentazione delinea un rapporto di collaborazione tra la CP_3
società russa, che ha incaricato quella italiana di moltiplicare il CP_
“portaseme” della varietà , e che ha inviato in Russia le sementi Pt_3
moltiplicate in Italia tramite altre società agricole – vedi il rapporto con
[...]
[..
[...] che risulta dalla busta di plastica contenenti le sementi oggetto di Pt_7
descrizione e sopra analizzata-.
A fronte dei diversi elementi che delineano un quadro chiaro di collaborazione deve ritenersi l'applicabilità del principio espresso dalla
Suprema Corte e deve concludersi per l'accertamento della contraffazione della varietà vegetale coperta da privativa ad opera della società CP_3
Ill danno.
Parte attrice ha chiesto la liquidazione del danno patito. Deve preliminarmente rammentarsi come il mercato russo non sia coperto dalla privativa e dunque non possa parlarsi di lucro cessante facendo riferimento CP_ a quello spazio economico. Quanto a , le parti hanno transatto la CP_ vertenza e proprio a fanno riferimento le fatture di vendita da questa a , sì che quell'ammontare può costituire il Parte_8
fondamento del calcolo di un danno riferibile alla società italiana, non più presente in giudizio. Non sono in atti elementi diversi che possano portare a valutazioni diverse, né esiste prova di un danno all'immagine, oggetto di domanda.
Con riguardo alla voce di danno emergente, sub. 65 parte attrice ha prodotto una serie di fatture contenenti diversi costi riferiti al processo dei quali ha richiesto la condanna. In particolare, in tesi di parte attrice i costi sostenuti e da risarcire in termini di danno emergente sono stati:
1. TE (laboratorio di analisi) 09/03/2020 1.896,00 euro
2. CTU descrizione n. 2-06655/2020 1.199,10 euro
3. Contributo unificato descrizione 1.063,00 euro
4. IGA fattura per analisi n. FE20210000180/2021 9.716,00 euro
5. CTP fattura 13/2021 3.570,00 euro Per_2
6. CTU genotipica Mazzucato 1.500,00 euro
7. CTU fenotipica 2.463,00 euro Pt_5
Con una domanda complessiva per euro 21.406,00. Tuttavia, al di là della prova del pagamento delle spese di cui alle richieste contenute nelle fatture o nelle liquidazioni, occorre rammentare che non è stata CP_3
parte del procedimento di ATP e dunque non le possono essere imputate
9 le spese strettamente correlate a quel procedimento. L'unico costo che può essere collegato al rapporto tra le parti è la fattura proveniente dal laboratorio TE al quale ha dato inizialmente incarico di Pt_1
effettuare una comparazione genetica tra le sementi individuate sul mercato russo – documenti contenuti sub. 11- e quelle oggetto della sua privativa comunitaria, individuata con il n. 2008-0149 (registrazione n.
30563). La misura del danno deve quindi essere fissata in euro 1896,00.
Trattandosi di debito di valuta, sulla somma dovranno decorrere gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
Spese e pronunce di condanna.
La società russa va condannata alle spese di lite, liquidate nel rispetto del parametro del valore della causa – indeterminabile complessità bassa-, misura media. Devono essere altresì accolte le altre domande formulate, compatibilmente con l'andamento della causa e la qualità di società straniera della convenuta e dunque dovrà essere vietata l'esportazione nel territorio comunitario mentre non può essere svolta l'attività di importazione non avendo la società alcuna sede nell'ambito territoriale di copertura della privativa. In particolare, dovrà essere inibita a ogni CP_3
attività economica che comporti commercializzazione di sementi in violazione della privativa e prevedere una penale per ogni atto in violazione dell'inibitoria pronunciata. Egualmente deve essere accolta la domanda di pubblicazione del dispositivo della presente pronuncia su un quotidiano a tiratura nazionale e su una rivista specializzata del settore, individuati da parte attrice ed a spese della convenuta Non può ordinarsi alcun CP_3
ritiro dal commercio delle sementi in quanto questo coinvolgeva la sola CP_
.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara o.o.o. responsabile di contraffazione della CP_3
privativa comunitaria n. 2008-0149, denominata ELENKA F1 e per l'effetto
10 la condanna al risarcimento del danno determinato in euro 1896,00, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
inibisce a o.o.o. l'ulteriore esportazione, riproduzione, CP_3
moltiplicazione, produzione, promozione, distribuzione e commercializzazione di sementi in violazione della privativa comunitaria n.
2008-0149 (registrazione n. 30563) nel territorio comunitario;
fissa una penale pari ad € 100,00 ogni 10 grammi di semente la cui esportazione, riproduzione, moltiplicazione, produzione, promozione, distribuzione e commercializzazione sia avvenuta in violazione della privativa comunitaria n. 2008-0149 (registrazione n. 30563); dispone la pubblicazione del presente dispositivo su un quotidiano a tiratura nazionale e su una rivista specializzata di settore individuate a cura di parte attrice ed a spese di o.o.o.; CP_3
dichiara tenuta e condanna o.o.o. a rifondere a le spese CP_3 Parte_1
di giudizio, liquidate in euro 7.616,00 00 a titolo di onorari di causa, oltre spese generali, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Genova, 28 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Enrico Silvestro Ravera
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lorenza Calcagno
11 12
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione V – Specializzata Imprese
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice relatore
Dott.ssa Emanuela Giordano Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 9596/2020, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, elettivamente domiciliata in Rimini, Via Giovanni Petruzzi, Parte_2
11/13, presso lo studio dell'Avv. Filippo Casanti che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Porceddu Andrea, la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione;
attrice; contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Controparte_1
, elettivamente domiciliati in Bologna, Strada Maggiore n. 24, CP_2
presso lo studio dell'Avv. Scortecci Francesca, che, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Pignatti Marina e Gambardella Raffaella, la rappresenta e difende in virtù di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
e contro
; Controparte_3
convenuta contumace.
Conclusioni
Parte attrice
1 “Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare o.o.o. responsabile di contraffazione CP_3
della privativa comunitaria n. 2008-0149, denominata ELENKA F1;
- per l'effetto delle conclusioni sopra rassegnate condannare CP_3
o.o.o. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi incluso danno emergente e lucro cessante, danno alla reputazione commerciale, nonché alla retroversione degli utili, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa e/o anche secondo le presunzioni che ne derivano, nella misura accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- inibire a o.o.o. l'ulteriore importazione, esportazione, CP_3
riproduzione, moltiplicazione, produzione, promozione, distribuzione e commercializzazione di sementi in violazione della privativa comunitaria n.
2008-0149;
- ordinare il ritiro dal commercio nel mercato europeo di sementi in violazione della privativa comunitaria n. 2008-0149;
- fissare una penale di € 100,00 ogni 10 grammi di semente la cui importazione, esportazione, riproduzione, moltiplicazione, produzione, promozione, distribuzione e commercializzazione sia avvenuta in violazione della privativa comunitaria n. 2008-0149 e di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di ritiro;
Nel merito, in via subordinata:
- accertare e dichiarare o.o.o. responsabile di concorrenza sleale CP_3
ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c. per utilizzo della denominazione in Pt_3
abbinamento a sementi difformi dalla privativa comunitaria n. 2008-0149;
- inibire l'uso della denominazione per sementi difformi dalla Pt_3
privativa comunitaria n. 2008-0149;
- inibire a o.o.o. l'ulteriore importazione, esportazione, CP_3
riproduzione, moltiplicazione, produzione, promozione, distribuzione e commercializzazione di sementi con denominazione difformi dalla Pt_3
privativa comunitaria n. 2008-0149;
2 - ordinare il ritiro dal commercio nel mercato europeo di sementi con denominazione difformi dalla privativa comunitaria n. 2008- 0149; Pt_3
- fissare una penale di € 100,00 ogni 10 grammi di semente con denominazione difforme dalla privativa comunitaria n. 2008- 0149 Pt_3
importata, esportata, riprodotta, moltiplicata, prodotta, promossa, distribuita e commercializzata e di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di ritiro;
In ogni caso:
- disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna su un quotidiano a tiratura nazionale (Il Corriere della Sera) e su una rivista settoriale (Rivista di Agraria) a cura dell'attrice ed a spese di CP_3
[...]
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari, oltre a spese generali, anche del procedimento di descrizione avanti al Tribunale di Bologna e del procedimento di accertamento tecnico preventivo in corso di causa”.
Controparte_1
Nessuna. Il processo tra parte attrice e la convenuta è stato dichiarato estinto.
o.o.o. CP_3
Nessuna.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo
Con atto di citazione dell'ottobre 2020 – da ora ha Parte_1 Pt_1
convenuto in giudizio le Società – da ora e CP_1 CP_1 [...]
da ora L'attrice ha allegato: di essere un'azienda CP_4 CP_3
italiana leader nella produzione e commercializzazione di sementi di diverse varietà vegetali e tra queste di una varietà di cipolle denominata
ELENKA F1, tutelata come privativa comunitaria con il n. 2008-0149
(registrazione n. 30563); di avere commissionato nel 2009 all'azienda agricola Pavirani la coltivazione di bulbi portaseme della varietà ELENKA F1 CP_ per la successione cessione a con l'incarico di eseguire la moltiplicazione delle sementi per poi cederle successivamente
3 all'esponente, committente originaria;
di aver individuato in Russia, mercato importante per l'esponente, nel novembre 2019, a distanza di dieci anni, alcune confezioni di sementi di PO ELENKA F1 di CP_3
CP_
il cui fornitore risultava essere;
di aver incaricato il laboratorio
[...]
specializzato Incotec di UI (paesi bassi) di effettuare la comparazione tra ELENKA F1 di ed ELENKA F1 di d il risultato Pt_1 CP_3
ha indicato l'identità genetica tra i semi;
di aver promosso, al fine di assicurare la prova della contraffazione, un ricorso per descrizione nei CP_ confronti di presso il Tribunale di Bologna ed i documenti reperiti hanno confermano la presenza di semente di PO 6101 – ELENKA F1 CP_ presso per conto di CP_3
ha concluso chiedendo l'accertamento della contraffazione e la Pt_1
condanna al risarcimento dei danni ed alle altre pronunce previste dal CPI. CP_ Si è costituita in causa sviluppando eccezioni pregiudiziali, contestando nel merito le pretese nonché formulando domanda di garanzia nei confronti di domanda rinunciata per le difficoltà CP_3
determinate dal procedimento notificatorio. L'atto di citazione è stato regolarmente notificato a a quale è stata dichiarata contumace. CP_3
Al fine di chiarire se le sementi di PO – 0601 prelevate in sede Pt_3
di descrizione fossero interferenti con i diritti di privativa di l'attrice Pt_1
ha promosso un atp in corso di causa teso alla comparazione, all'esito della semina in un campo dei campioni oggetto di descrizione, delle caratteristiche della pianta ottenuta con quelle rivendicate nella privativa.
Unitamente all'indagine morfologica-fenotipica è stata disposta una consulenza genetica.
L'attrice ha rinunciato agli atti del procedimento cautelare nei confronti di cosicché il contraddittorio si è svolto unicamente con la convenuta CP_3
CP_
. CP_ All'esito delle indagini peritali le parti e hanno raggiunto un Pt_1
accordo ed hanno reciprocamente rinunciato agli atti. Il Giudice, con pronuncia a verbale di udienza del 22 giugno 2023, ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra le parti.
4 Successivamente ha precisato le conclusioni nei confronti di , Pt_1 CP_3
assegnato un termine ridotto per memorie difensive finali, la causa è stata rimessa in decisione nanti il Collegio.
Sull'esistenza di contraffazione
La questione deve essere analizzata tramite diversi passaggi. Occorre CP_ verificare la prova relativa al collegamento tra e l'ingresso nel CP_3
presente procedimento degli elementi raccolti in sede di descrizione e l'utilizzabilità delle analisi e delle conclusioni oggetto delle CTU svolte nel procedimento cautelare in corso di causa relative alle sementi individuate CP_ presso nel corso del procedimento di descrizione. Come sopra già ricordato, sia il procedimento di descrizione sia l'ATP sono stati promossi CP_ nei confronti della sola .
In allegato all'atto di citazione è stato depositato il documento n. 22, nel quale sono contenuti tutti gli atti del procedimento di descrizione, compresi gli elementi acquisiti nel corso dell'attività. Dall'esame della cartella – doc. 22 richiamato - risulta che nella fase che ha preceduto il giudizio sono state acquisite sementi contrassegnate con il numero “6101”, contenute all'interno di due buste di plastica, entrambe riferibili a Global seeds e con diciture in cirillico, e presenti in una busta trasparente con intestazione “Tera seeds Srl Cons”, e la specifica indicazione, quale specie e varietà “Onion (Allium CEPA) 6101 cv ”, lotto n. Pt_3
“18.6111.6101.3912”, per kg 25 origine Italia “Colt. Parte_4
. Il numero del lotto è di particolare interesse perché è stata
[...]
acquisita una fattura – presente nella cartella sub. 22-, n. 9071900011 del CP_ 15.2.2019, nella quale cede a proprio il contenuto di questo CP_3
lotto con la specifica “6101 cv. Elenca” a euro 17,00/kg per euro 4.2012,00, fattura poi oggetto di nota di credito n. 9071900007 del 4.2.2019 e successivamente riemessa in data 31.10.2019 con n. 907180000075 con i medesimi identificativi e medesimo importo. Gli atti a monte della CP_ documentazione di vendita delle sementi 6101 Elenca da a CP_3
CP_ sono: documentazione di importazione da parte di dalla Russia con n. autorizzazione sementiera 3543 del 1.12.2015 di “portaseme” destinato
5 CP_ alla moltiplicazione in Italia;
la fattura da a relativa al package CP_3
6101 con termini e condizioni di pagamento ed infine i contratti di CP_ moltiplicazione, con la denominazione Rijnsburger – indicata da come inizialmente utilizzata e poi modificata in -. L'attività si è poi chiusa Pt_3
con l'invio del raccolto nel paese di origine – Russia-, datato 13.3.2017 e accompagnato da certificato fitosanitario – in cirillico- con riferimento alle varietà 6101 – oltre che a 6102 qui non di interesse-. I documenti descritti nella procedura presso il Tribunale di Bologna, depositati da con l'atto Pt_1
di citazione, e quindi regolarmente prodotti in causa, evidenziato un ordine CP_ da di moltiplicazione di “portaseme”, al quale ha fatto seguito CP_3
l'attività della società italiana ed il successivo invio in Russia delle sementi CP_ oggetto di moltiplicazione. Come evidenziato, presso , in data 23 giugno 2020, data delle operazioni di descrizione, sono state rinvenute sementi provenienti da con la dicitura 6101 Elenca, già oggetto di CP_3
CP_ importazione da parte di su incarico di poi rispedite in Russia, CP_3
in adempimento degli obblighi assunti, una volta realizzata la riproduzione.
Deve sottolinearsi la rilevanza delle sementi individuate nella busta trasparente contenente l'intestazione l'indicazione della CP_1
specie e varietà “Onion (Allium CEPA) 6101 cv ”, lotto Pt_3
“18.6111.6101.3912”, per kg 25 origine Italia “Colt. Global Parte_4
CP_ Seeds”, risultando acquisiti anche i DDT da a . Quest'ultimo Pt_4
CP_ documento contiene l'indicazione dell'intera filiera: invia a CP_3
“portaseme” con incarico di moltiplicazione, quest'ultima incarica Pt_4
della riproduzione e successivamente provvede a vendere a le CP_3
sementi riprodotte, le quali rientrano quindi in Russia per la vendita su quel mercato, lo ricordiamo, privo di copertura di privativa. Infine, il doc. 11 allegato all'atto di citazione, a conferma di quanto emerge dagli esiti della CP_ descrizione, individua come il referente di per la vendita sul CP_3
mercato russo delle sementi EN. L'attrice ha allegato di avere individuato sul mercato russo le sementi di cui ha lamentato la contraffazione tramite l'ausilio della società Agrosintez ed ha prodotto il contratto di vendita delle sementi EN intervenuto tra e CP_3
6 Agrosintez, con l'allegato certificato di conformità, nel quale compaiono, quali “venditore/produttore/denominazione dell'azienda che ha CP_ preparato i semi”, e e la varietà della PO (Allium cepa L.), CP_3
EN, denominazione presente sulla confezione acquisita da tramite Pt_1
Agrosintez. I documenti ricordati, compresi prima di tutto i semi oggetto di esame, sono dunque entrati in causa con l'atto di citazione, regolarmente notificato alla convenuta contumace. Su questi quindi la decisione può essere fondata.
Sono stati svolti due accertamenti tecnici nella fase cautelare. Il primo, a firma del Prof. , avente ad oggetto la verifica dell'appartenenza Per_1
alla medesima varietà vegetale dei semi acquisiti in sede di descrizione, di quelli riferibili alla varietà protetta conservati presso l'
[...]
- e di quelli Controparte_5
conservati dalla ricorrente in qualità di mantenitore ufficiale. All'esito di un'indagine approfondita la risposta è stata “le sementi di cui al quesito rappresentino campioni diversi, probabilmente generazioni diverse, della stessa entità genetica.” Così a pagina 21 dell'elaborato. Si è svolta inoltre una indagine avente ad oggetto la natura morfologica-fenotipica, demandando il seguente specifico quesito all'agronomo “ Esegua Pt_5
il CTU indagini di natura morfologica-fenotipica tramite prova di campo sui semi ed all'esito dica se le caratteristiche morfologiche/fenotipiche riscontrate per EN corrispondano a quelle indicate nelle domande di registrazione della privativa e se esse sono presenti anche in EN F1 e nei semi oggetto di descrizione tenendo in considerazione anche le caratteristiche delle varietà Dorata di Parma e Legend menzionate nei certificati CPV e comunitario.”. La risposta, anche in questo caso all'esito di un lavoro definito dallo stesso ausiliare “lungo e meticoloso” per le diverse difficoltà legate alla stessa semina, è stata anche in questo caso positiva. In particolare, il CTU ha concluso che “le caratteristiche fenotipiche e morfologiche dei campioni di EN osservati dal collegio peritale corrispondano alle caratteristiche indicate in sede di registrazione della varietà.”. Sono state poi formulate osservazioni legate ai tempi di
7 maturazione, prive qui di rilievo. Dunque, la contraffazione delle sementi CP_ Elenca individuate presso è stata accertata in corso di causa. Attesi i rapporti sopra delineati attraverso i documenti acquisiti, la contraffazione
è stata realizzata in Italia attraverso l'attività di moltiplicazione demandata da . Parte_6
Come già osservato, il procedimento cautelare non si è svolto in contraddittorio con Deve allora porsi la questione dell'utilizzabilità CP_3
dei risultati emersi dagli accertamenti tecnici nei suoi riguardi. Parte attrice ha richiamato la giurisprudenza più recente della Suprema Corte, contenuta nella decisione n. 8496 del 24.03.2023 dedicata all'apprezzamento del giudice della relazione conclusiva dell'atp, ove si legge: “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo.”. Dunque, se è vero che non vi è stato contraddittorio tra le parti, le consulenze sono entrate nel giudizio e devono essere apprezzate unitamente a tutti gli elementi regolarmente presenti e sottoposti al pieno contraddittorio. I documenti prima esaminati, raccolti nell'ambito del procedimento di descrizione e regolarmente prodotti in questo procedimento sub. 22 in allegato all'atto di citazione, ed i successivi – doc. n. 11- riguardanti l'attività di vendita effettuata sul mercato russo da parte di CP_3
CP_ evidenziano lo stretto collegamento commerciale esistente tra e e la documentazione delinea un rapporto di collaborazione tra la CP_3
società russa, che ha incaricato quella italiana di moltiplicare il CP_
“portaseme” della varietà , e che ha inviato in Russia le sementi Pt_3
moltiplicate in Italia tramite altre società agricole – vedi il rapporto con
[...]
[..
[...] che risulta dalla busta di plastica contenenti le sementi oggetto di Pt_7
descrizione e sopra analizzata-.
A fronte dei diversi elementi che delineano un quadro chiaro di collaborazione deve ritenersi l'applicabilità del principio espresso dalla
Suprema Corte e deve concludersi per l'accertamento della contraffazione della varietà vegetale coperta da privativa ad opera della società CP_3
Ill danno.
Parte attrice ha chiesto la liquidazione del danno patito. Deve preliminarmente rammentarsi come il mercato russo non sia coperto dalla privativa e dunque non possa parlarsi di lucro cessante facendo riferimento CP_ a quello spazio economico. Quanto a , le parti hanno transatto la CP_ vertenza e proprio a fanno riferimento le fatture di vendita da questa a , sì che quell'ammontare può costituire il Parte_8
fondamento del calcolo di un danno riferibile alla società italiana, non più presente in giudizio. Non sono in atti elementi diversi che possano portare a valutazioni diverse, né esiste prova di un danno all'immagine, oggetto di domanda.
Con riguardo alla voce di danno emergente, sub. 65 parte attrice ha prodotto una serie di fatture contenenti diversi costi riferiti al processo dei quali ha richiesto la condanna. In particolare, in tesi di parte attrice i costi sostenuti e da risarcire in termini di danno emergente sono stati:
1. TE (laboratorio di analisi) 09/03/2020 1.896,00 euro
2. CTU descrizione n. 2-06655/2020 1.199,10 euro
3. Contributo unificato descrizione 1.063,00 euro
4. IGA fattura per analisi n. FE20210000180/2021 9.716,00 euro
5. CTP fattura 13/2021 3.570,00 euro Per_2
6. CTU genotipica Mazzucato 1.500,00 euro
7. CTU fenotipica 2.463,00 euro Pt_5
Con una domanda complessiva per euro 21.406,00. Tuttavia, al di là della prova del pagamento delle spese di cui alle richieste contenute nelle fatture o nelle liquidazioni, occorre rammentare che non è stata CP_3
parte del procedimento di ATP e dunque non le possono essere imputate
9 le spese strettamente correlate a quel procedimento. L'unico costo che può essere collegato al rapporto tra le parti è la fattura proveniente dal laboratorio TE al quale ha dato inizialmente incarico di Pt_1
effettuare una comparazione genetica tra le sementi individuate sul mercato russo – documenti contenuti sub. 11- e quelle oggetto della sua privativa comunitaria, individuata con il n. 2008-0149 (registrazione n.
30563). La misura del danno deve quindi essere fissata in euro 1896,00.
Trattandosi di debito di valuta, sulla somma dovranno decorrere gli interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo.
Spese e pronunce di condanna.
La società russa va condannata alle spese di lite, liquidate nel rispetto del parametro del valore della causa – indeterminabile complessità bassa-, misura media. Devono essere altresì accolte le altre domande formulate, compatibilmente con l'andamento della causa e la qualità di società straniera della convenuta e dunque dovrà essere vietata l'esportazione nel territorio comunitario mentre non può essere svolta l'attività di importazione non avendo la società alcuna sede nell'ambito territoriale di copertura della privativa. In particolare, dovrà essere inibita a ogni CP_3
attività economica che comporti commercializzazione di sementi in violazione della privativa e prevedere una penale per ogni atto in violazione dell'inibitoria pronunciata. Egualmente deve essere accolta la domanda di pubblicazione del dispositivo della presente pronuncia su un quotidiano a tiratura nazionale e su una rivista specializzata del settore, individuati da parte attrice ed a spese della convenuta Non può ordinarsi alcun CP_3
ritiro dal commercio delle sementi in quanto questo coinvolgeva la sola CP_
.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara o.o.o. responsabile di contraffazione della CP_3
privativa comunitaria n. 2008-0149, denominata ELENKA F1 e per l'effetto
10 la condanna al risarcimento del danno determinato in euro 1896,00, oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
inibisce a o.o.o. l'ulteriore esportazione, riproduzione, CP_3
moltiplicazione, produzione, promozione, distribuzione e commercializzazione di sementi in violazione della privativa comunitaria n.
2008-0149 (registrazione n. 30563) nel territorio comunitario;
fissa una penale pari ad € 100,00 ogni 10 grammi di semente la cui esportazione, riproduzione, moltiplicazione, produzione, promozione, distribuzione e commercializzazione sia avvenuta in violazione della privativa comunitaria n. 2008-0149 (registrazione n. 30563); dispone la pubblicazione del presente dispositivo su un quotidiano a tiratura nazionale e su una rivista specializzata di settore individuate a cura di parte attrice ed a spese di o.o.o.; CP_3
dichiara tenuta e condanna o.o.o. a rifondere a le spese CP_3 Parte_1
di giudizio, liquidate in euro 7.616,00 00 a titolo di onorari di causa, oltre spese generali, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende.
Genova, 28 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Enrico Silvestro Ravera
Il Giudice estensore
Dott.ssa Lorenza Calcagno
11 12