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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/07/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 260 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Francesco Demarco, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nata ad [...], l'[...], rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Roberto Tagliarini, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: modifica decreto regolamentazione mantenimento figli CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sosti- tuzione dell'udienza del 27 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 3 febbraio 2025, ha chie- Parte_1
sto la modifica delle condizioni relative al mantenimento della GL Per_1
stabilite con decreto n. 7622/2022 reso da questo Tri-
[...] CP_1
bunale il 25 maggio 2022, nel senso di revocare l'obbligo di mantenimento della GL , divenuta economicamente indipendente. CP_1
A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato l'intervenuta indipen- denza della GL , la quale avrebbe iniziato a prestare attività lavorativa CP_1
presso la Cooperativa sociale “ Madre Terersa di Calcutta”.
, costituitasi comparsa, depositata il 15 aprile 2025, non si è CP_1
opposta alla domanda, confermando di aver raggiunto l'indipendenza econo- mica.
La causa, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, istruita con pro- duzione documentale, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 giugno 2025.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, affermata l'ammissibilità della domanda, essendo stato prodotto il decre- to n. 7622/2022 reso da questo Tribunale il 25 maggio 2022, con cui era sta- to disposto l'obbligo di mantenimento della GL , passato in giudicato. CP_1
Sempre in via preliminare, va ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento al vecchio rito camerale di modifica delle condizioni di separazione, divorzio o di regolamentazione dei figli, estensibili anche al nuovo rito per identità di ratio, i "giustificati motivi", la cui soprav-
- 2 - venienza consente di rivedere le determinazioni adottate in precedenza, sono ravvisabili “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in rela- zione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separa- zione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi moti- vo” (v. tra le ultime, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017).
Ebbene, nel caso di specie non è stato contestato il raggiungimento della indipendenza economica della GL , la quale ha intrapreso CP_1
un'attività lavorativa.
Ne consegue, dunque, che va confermata la revoca dell'obbligo di man- tenimento della GL , posto a carico del a decorrere dalla data CP_1 Pt_1
di deposito del ricorso.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto n. 7622/2022 del Tribunale di Agrigento del 25 maggio 2022 revoca l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della GL Pt_1
; CP_1
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 2 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
- 3 - G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 260 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Francesco Demarco, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nata ad [...], l'[...], rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Roberto Tagliarini, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: modifica decreto regolamentazione mantenimento figli CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sosti- tuzione dell'udienza del 27 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 3 febbraio 2025, ha chie- Parte_1
sto la modifica delle condizioni relative al mantenimento della GL Per_1
stabilite con decreto n. 7622/2022 reso da questo Tri-
[...] CP_1
bunale il 25 maggio 2022, nel senso di revocare l'obbligo di mantenimento della GL , divenuta economicamente indipendente. CP_1
A sostegno della domanda, il ricorrente ha allegato l'intervenuta indipen- denza della GL , la quale avrebbe iniziato a prestare attività lavorativa CP_1
presso la Cooperativa sociale “ Madre Terersa di Calcutta”.
, costituitasi comparsa, depositata il 15 aprile 2025, non si è CP_1
opposta alla domanda, confermando di aver raggiunto l'indipendenza econo- mica.
La causa, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, istruita con pro- duzione documentale, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 giugno 2025.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via prelimi- nare, affermata l'ammissibilità della domanda, essendo stato prodotto il decre- to n. 7622/2022 reso da questo Tribunale il 25 maggio 2022, con cui era sta- to disposto l'obbligo di mantenimento della GL , passato in giudicato. CP_1
Sempre in via preliminare, va ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza con riferimento al vecchio rito camerale di modifica delle condizioni di separazione, divorzio o di regolamentazione dei figli, estensibili anche al nuovo rito per identità di ratio, i "giustificati motivi", la cui soprav-
- 2 - venienza consente di rivedere le determinazioni adottate in precedenza, sono ravvisabili “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in rela- zione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separa- zione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi moti- vo” (v. tra le ultime, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017).
Ebbene, nel caso di specie non è stato contestato il raggiungimento della indipendenza economica della GL , la quale ha intrapreso CP_1
un'attività lavorativa.
Ne consegue, dunque, che va confermata la revoca dell'obbligo di man- tenimento della GL , posto a carico del a decorrere dalla data CP_1 Pt_1
di deposito del ricorso.
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto n. 7622/2022 del Tribunale di Agrigento del 25 maggio 2022 revoca l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della GL Pt_1
; CP_1
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 2 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
- 3 - G. Claudia Ragusa
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