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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/06/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), in proprio e quale socio accomandatario della Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti LAURA PANFILI ed ELISA POMPEI ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Gubbio (PG), via Benedetto Croce, 25/B come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
PARTI ATTRICI OPPONENTI
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. IANNOTTA ENRICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, via di San Godenzo 15 come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per le parti opponenti:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione per tutti i motivi ivi esposti e contrariis reiectis,
- Dichiarare, in accoglimento dell'eccezione di nullità ex art. 1350 c.c., che nulla è dovuto dal Sig. in proprio, quale coobbligato, in favore della e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 338/2023 (RG n. 8434/2022) emesso dal
Tribunale Civile di Verona in data 30/01/2023 e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648
c.p.c. con ordinanza del 13/12/2023;
- In via principale quanto alla ed al Sig. Parte_1 Pt_1
quale socio accomandatario della predetta società, ed in via subordinata quanto al Sig.
[...] Pt_1 in proprio, ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni di cui al punto II dell'atto di citazione
[...]
in opposizione, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in favore della Controparte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 338/2023 (RG n.
[...]
8434/2022) emesso dal Tribunale Civile di Verona in data 30/01/2023 e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 13/12/2023;
- In ulteriore subordine, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni di cui al punto III dell'atto di citazione in opposizione, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in favore della
[...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 338/2023 (RG n. Controparte_1
8434/2022) emesso dal Tribunale Civile di Verona in data 30/01/2023 e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 13/12/2023;
- Rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per difetto dei relativi presupposti normativi;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per parte opposta:
“Si chiede il rigetto dell'opposizione avversaria, la conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
338/2023 e la condanna di controparte al pagamento dell'ulteriore somma di € 21.155,00, ovvero di quella che sarà ritenuta di Giustizia, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il Sig. in proprio e quale socio Parte_1 Parte_1
accomandatario della predetta società, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
338/2023, emesso in data 30/01/2023 dal Tribunale di Verona su ricorso della Controparte_1
(subentrata a , con il quale era stato ingiunto
[...] Controparte_2
loro il pagamento della somma di 81.400,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di azione di rivalsa ex artt. 1949 c.c., 1950 c.c. ed in subordine ex art. 1203 c.c.
A sostegno dell'opposizione veniva eccepita, con il primo motivo, la nullità ex art. 1350 c.c. della dichiarazione di coobbligazione per difetto di sottoscrizione del sig. con conseguente Parte_1
richiesta di revoca del decreto nei suoi confronti.
Con il secondo motivo veniva poi contestata dalla difesa degli opponenti l'insussistenza dei presupposti normativi per l'esercizio del diritto di rivalsa e a seguire, con il terzo motivo, la non riferibilità della documentazione contabile depositata con il ricorso monitorio alla posizione degli opponenti.
Da ultimo contestavano le parti opponenti il deposito del doc. 7 di cui al procedimento monitorio, che dicevano irrilevante ed inconferente con la pretesa monitoria azionata.
Con la predetta polizza, il Contraente si impegnava a versare alla Cattolica, a semplice CP_1 richiesta, tutte le somme che quest'ultima fosse stata chiamata a pagare in forza della stessa, per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. (art. 2 condizioni che regolano il rapporto tra il fideiussore ed il contraente – cfr. doc.
n. 4 del fascicolo monitorio).
Con comunicazione del 23 settembre 2013, a fronte dell'inadempimento da parte della Parte_1
CP_
richiedeva a , oggi , in qualità di garante della predetta Società, il
[...] CP_3 CP_1 pagamento della somma di € 81.400,00 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo monitorio).
Si costituiva in giudizio l'opposta affermando Controparte_1
l'inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dagli attori, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza in data 13.12.2023 veniva accolta l'istanza di parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. la causa, istruita documentalmente, viene in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 7 L'opposizione, per le ragioni di cui si dirà di seguito, è infondata e deve essere rigettata.
Deve innanzitutto essere respinta la domanda di revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente in proprio. Parte_1
Quanto al rilievo di nullità della dichiarazione di coobbligazione per difetto di sottoscrizione, va osservato come la polizza di che trattasi risulti essere stata sottoscritta quale contraente dalla
[...]
rappresentata dal socio accomandatario Parte_1 Parte_1
La medesima sottoscrizione risulta apposta nell'allegato per dichiarazione di coobbligazione non solo nella parte relativa alla sottoscrizione del contraente di polizza, ma anche in quella relativa alle sottoscrizioni del coobbligato.
Non può dunque dubitarsi del fatto che il abbia apposto la propria sottoscrizione anche Pt_1 nell'allegato di coobbligazione e che fosse dunque pienamente consapevole dell'obbligazione assunta in proprio anche in tale veste, essendo peraltro nel detto allegato riportato unicamente il suo nominativo quale soggetto coobbligato.
Va peraltro osservato che sia pur con riferimento a diversa fattispecie la Suprema Corte ha avuto modo di riconoscere nell'apposizione del timbro di una società con sottoscrizione per sigla del legale rappresentante la riconducibilità della sottoscrizione a quest'ultimo anche in proprio (v: Cass. civ.
05/05/2017, n. 10937)
Fermo quanto sopra, deve in ogni caso escludersi che possa trovare accoglimento la domanda di revoca del decreto ingiuntivo nei confronti del in proprio, ove si consideri che risulta aver Pt_1 CP_1
incardinato il ricorso monitorio nei suoi confronti anche quale socio accomandatario della
[...]
in tale veste tenuto a rispondere solidalmente ed Parte_1
illimitatamente per le obbligazioni sociali ex art. 2313 c.c..
Iniziativa del tutto ammissibile, tenuto conto che il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva – nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società – ma non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione al fine di munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio (Cass. civ. 16/10/2020, n. 22629).
Deve parimenti dirsi infondato il secondo motivo di opposizione, con il quale gli opponenti hanno negato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di rivalsa per avere effettuato il CP_1
pagamento quando la polizza era ampiamente scaduta.
Va preliminarmente rilevato che risulta incontestato in atti:
pagina 4 di 7 - che la abbia ottenuto dall'AGEA - Parte_1
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l'anticipo dell'aiuto previsto dal Regolamento CE n.
1698/2005, Piano di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2007-2013, approvato dalla
Commissione Europea con decisione n. C (2008) n. 552 del 7 febbraio 2008;
- che ai fini dell'ottenimento dell'anticipo dell'aiuto la società abbia rilasciato ad la CP_3
polizza fideiussoria n. 5009021118669 con la quale (oggi incorporata in Controparte_2
– v: doc. 1 fascicolo d.i.) si costituiva garante della Società, sino alla concorrenza di CP_1
€81.400,00, pari al 110% dell'ammontare dell'anticipo (cfr. doc. n. 4 del fascicolo monitorio);
- che già con nota prot. 0170796 del 05.12.2011 fosse stato avviato il procedimento per la revoca e decadenza della società opponente dal contributo, procedimento poi sfociato nella
Determinazione dirigenziale n. 3266 del 7 maggio 2012, con il quale era stato adottato il provvedimento finale di decadenza e revoca del contributo concesso e di recupero del 110% di quanto era stato liquidato a titolo di anticipazione;
- che la società opponente si sia resa inadempiente al detto obbligo restitutorio e abbia CP_3 quindi dato corso all'escussione della garanzia.
Escussione la cui fondatezza è stata riconosciuta legittima dalla stessa società opponente, come chiaramente emerge dalla missiva indirizzata dalla stessa a Parte_1 [...]
in data 30.10.2013, con la quale la società espressamente si dichiara “nella CP_2 consapevolezza della Vostra legittima pretesa”, riconosce essere stato “esercitato da il diritto di CP_3 escussione della garanzia”, rappresenta che una “momentanea situazione finanziaria non ci consente di rifondere il danno da Voi pagato all' nei termini indicati” formulando quindi un piano di CP_3
rientro (v: doc. L di parte opposta).
Trattasi, all'evidenza, di dichiarazione integrante riconoscimento di debito – il cui ammontare si ricava per relationem alla luce del riferimento a quanto pagato dalla compagnia assicuratrice – avente altresì valenza confessoria in ordine all'avvenuto esercizio da parte di del diritto di escussione della CP_3
garanzia e all'avvenuto pagamento da parte della Compagnia garante.
Deve dunque ritenersi che la detta dichiarazione rivesta anche prova legale in ordine ai fatti costitutivi della pretesa, che può essere vinta solo a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (v: ass. civ., Sez. II,
20/04/2018, n. 9880).
pagina 5 di 7 Presupposti nemmeno allegati dall'opponente, che, in ogni caso, nemmeno può ritenersi aver assolto all'onere a lei spettante ex art. 1988 c.c. di dimostrare compiutamente la pretesa estinzione della garanzia.
Gli opponenti risultano infatti essersi limitati a contestare la documentazione dimessa da controparte, senza tuttavia direttamente supportare sotto il profilo probatorio le proprie allegazioni in punto tardività della denuncia (in forza del principio di inversione dell'onere della prova sarebbe spettato infatti agli opponenti documentare modalità e data delle comunicazioni della richiesta o acquisire attestazione della loro assenza).
Tanto più detta prova sarebbe stata necessaria a fronte del deposito da parte dell'appellata della missiva, indirizzata sia alla Compagnia assicuratrice sia alla Regione Umbria, sia alla CP_4
contraente (v: doc. O di parte opposta), con la quale comunicava la Parte_1 CP_3
proroga di un semestre – dunque fino al 30/11/2012 – della garanzia prestata;
proroga che, in forza dell'art. 3 delle Condizioni Generali dalla Garanzia, il fideiussore si impegnava a prestare.
Né può ritenersi il detto riconoscimento di debito privo di efficacia nei confronti di
[...]
tenuto conto che quest'ultima è subentrata a a seguito di fusione per CP_1 CP_2
incorporazione (v: doc. A opp.ta); operazione per effetto della quale si è verificata la successione universale della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in capo alla prima (Cass. civ., 18/05/2023, n. 13685; Cass. civ., 12/11/2019, n. 29256; Cass. civ.,
11/11/2015, n. 22998).
Infondato deve dirsi, da ultimo, anche il terzo motivo di opposizione, con il quale l'opposta ha affermato la non riferibilità del doc. 7 alla posizione degli opponenti.
Al riguardo va invero ribadito quanto già osservato nell'ordinanza in data 13.12.2013, ove è stato rilevato come gli estremi del sinistro indicati nella causale del bonifico risultino i medesimi riportati nella missiva 30.10.2013 (v: docc. D ed L opp.ta).
Risulta ad ogni buon conto dirimente osservare come la stessa parte opponente abbia riconosciuto, con la missiva di cui si è detto sopra, il pagamento effettuato dalla garante ad in adempimento delle CP_3
obbligazioni assunte con la polizza di che trattasi.
Per le dette ragioni l'opposizione deve dunque essere integralmente respinta.
Il tenore delle argomentazioni di parte opponente non consente di ravvisare gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 7 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione dell'attività processuale svolta (che non ha visto attività istruttoria) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
L'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA
Le parti opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta Controparte_1
spese che liquida in €11.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
[...]
IVA come per legge.
Verona, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1996/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
C.F. ), in proprio e quale socio accomandatario della Parte_1 C.F._1 [...]
Parte_1
con il patrocinio degli Avv.ti LAURA PANFILI ed ELISA POMPEI ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Gubbio (PG), via Benedetto Croce, 25/B come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
PARTI ATTRICI OPPONENTI
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. IANNOTTA ENRICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, via di San Godenzo 15 come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per le parti opponenti:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della proposta opposizione per tutti i motivi ivi esposti e contrariis reiectis,
- Dichiarare, in accoglimento dell'eccezione di nullità ex art. 1350 c.c., che nulla è dovuto dal Sig. in proprio, quale coobbligato, in favore della e, Parte_1 Controparte_1 per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 338/2023 (RG n. 8434/2022) emesso dal
Tribunale Civile di Verona in data 30/01/2023 e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648
c.p.c. con ordinanza del 13/12/2023;
- In via principale quanto alla ed al Sig. Parte_1 Pt_1
quale socio accomandatario della predetta società, ed in via subordinata quanto al Sig.
[...] Pt_1 in proprio, ed in accoglimento delle eccezioni e deduzioni di cui al punto II dell'atto di citazione
[...]
in opposizione, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in favore della Controparte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 338/2023 (RG n.
[...]
8434/2022) emesso dal Tribunale Civile di Verona in data 30/01/2023 e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 13/12/2023;
- In ulteriore subordine, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni di cui al punto III dell'atto di citazione in opposizione, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in favore della
[...]
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 338/2023 (RG n. Controparte_1
8434/2022) emesso dal Tribunale Civile di Verona in data 30/01/2023 e dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. con ordinanza del 13/12/2023;
- Rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per difetto dei relativi presupposti normativi;
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Per parte opposta:
“Si chiede il rigetto dell'opposizione avversaria, la conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
338/2023 e la condanna di controparte al pagamento dell'ulteriore somma di € 21.155,00, ovvero di quella che sarà ritenuta di Giustizia, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il Sig. in proprio e quale socio Parte_1 Parte_1
accomandatario della predetta società, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
338/2023, emesso in data 30/01/2023 dal Tribunale di Verona su ricorso della Controparte_1
(subentrata a , con il quale era stato ingiunto
[...] Controparte_2
loro il pagamento della somma di 81.400,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di azione di rivalsa ex artt. 1949 c.c., 1950 c.c. ed in subordine ex art. 1203 c.c.
A sostegno dell'opposizione veniva eccepita, con il primo motivo, la nullità ex art. 1350 c.c. della dichiarazione di coobbligazione per difetto di sottoscrizione del sig. con conseguente Parte_1
richiesta di revoca del decreto nei suoi confronti.
Con il secondo motivo veniva poi contestata dalla difesa degli opponenti l'insussistenza dei presupposti normativi per l'esercizio del diritto di rivalsa e a seguire, con il terzo motivo, la non riferibilità della documentazione contabile depositata con il ricorso monitorio alla posizione degli opponenti.
Da ultimo contestavano le parti opponenti il deposito del doc. 7 di cui al procedimento monitorio, che dicevano irrilevante ed inconferente con la pretesa monitoria azionata.
Con la predetta polizza, il Contraente si impegnava a versare alla Cattolica, a semplice CP_1 richiesta, tutte le somme che quest'ultima fosse stata chiamata a pagare in forza della stessa, per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. (art. 2 condizioni che regolano il rapporto tra il fideiussore ed il contraente – cfr. doc.
n. 4 del fascicolo monitorio).
Con comunicazione del 23 settembre 2013, a fronte dell'inadempimento da parte della Parte_1
CP_
richiedeva a , oggi , in qualità di garante della predetta Società, il
[...] CP_3 CP_1 pagamento della somma di € 81.400,00 (cfr. doc. n. 5 del fascicolo monitorio).
Si costituiva in giudizio l'opposta affermando Controparte_1
l'inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate dagli attori, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza in data 13.12.2023 veniva accolta l'istanza di parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. la causa, istruita documentalmente, viene in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 7 L'opposizione, per le ragioni di cui si dirà di seguito, è infondata e deve essere rigettata.
Deve innanzitutto essere respinta la domanda di revoca del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente in proprio. Parte_1
Quanto al rilievo di nullità della dichiarazione di coobbligazione per difetto di sottoscrizione, va osservato come la polizza di che trattasi risulti essere stata sottoscritta quale contraente dalla
[...]
rappresentata dal socio accomandatario Parte_1 Parte_1
La medesima sottoscrizione risulta apposta nell'allegato per dichiarazione di coobbligazione non solo nella parte relativa alla sottoscrizione del contraente di polizza, ma anche in quella relativa alle sottoscrizioni del coobbligato.
Non può dunque dubitarsi del fatto che il abbia apposto la propria sottoscrizione anche Pt_1 nell'allegato di coobbligazione e che fosse dunque pienamente consapevole dell'obbligazione assunta in proprio anche in tale veste, essendo peraltro nel detto allegato riportato unicamente il suo nominativo quale soggetto coobbligato.
Va peraltro osservato che sia pur con riferimento a diversa fattispecie la Suprema Corte ha avuto modo di riconoscere nell'apposizione del timbro di una società con sottoscrizione per sigla del legale rappresentante la riconducibilità della sottoscrizione a quest'ultimo anche in proprio (v: Cass. civ.
05/05/2017, n. 10937)
Fermo quanto sopra, deve in ogni caso escludersi che possa trovare accoglimento la domanda di revoca del decreto ingiuntivo nei confronti del in proprio, ove si consideri che risulta aver Pt_1 CP_1
incardinato il ricorso monitorio nei suoi confronti anche quale socio accomandatario della
[...]
in tale veste tenuto a rispondere solidalmente ed Parte_1
illimitatamente per le obbligazioni sociali ex art. 2313 c.c..
Iniziativa del tutto ammissibile, tenuto conto che il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva – nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società – ma non impedisce allo stesso creditore di agire in sede di cognizione al fine di munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio (Cass. civ. 16/10/2020, n. 22629).
Deve parimenti dirsi infondato il secondo motivo di opposizione, con il quale gli opponenti hanno negato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di rivalsa per avere effettuato il CP_1
pagamento quando la polizza era ampiamente scaduta.
Va preliminarmente rilevato che risulta incontestato in atti:
pagina 4 di 7 - che la abbia ottenuto dall'AGEA - Parte_1
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, l'anticipo dell'aiuto previsto dal Regolamento CE n.
1698/2005, Piano di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2007-2013, approvato dalla
Commissione Europea con decisione n. C (2008) n. 552 del 7 febbraio 2008;
- che ai fini dell'ottenimento dell'anticipo dell'aiuto la società abbia rilasciato ad la CP_3
polizza fideiussoria n. 5009021118669 con la quale (oggi incorporata in Controparte_2
– v: doc. 1 fascicolo d.i.) si costituiva garante della Società, sino alla concorrenza di CP_1
€81.400,00, pari al 110% dell'ammontare dell'anticipo (cfr. doc. n. 4 del fascicolo monitorio);
- che già con nota prot. 0170796 del 05.12.2011 fosse stato avviato il procedimento per la revoca e decadenza della società opponente dal contributo, procedimento poi sfociato nella
Determinazione dirigenziale n. 3266 del 7 maggio 2012, con il quale era stato adottato il provvedimento finale di decadenza e revoca del contributo concesso e di recupero del 110% di quanto era stato liquidato a titolo di anticipazione;
- che la società opponente si sia resa inadempiente al detto obbligo restitutorio e abbia CP_3 quindi dato corso all'escussione della garanzia.
Escussione la cui fondatezza è stata riconosciuta legittima dalla stessa società opponente, come chiaramente emerge dalla missiva indirizzata dalla stessa a Parte_1 [...]
in data 30.10.2013, con la quale la società espressamente si dichiara “nella CP_2 consapevolezza della Vostra legittima pretesa”, riconosce essere stato “esercitato da il diritto di CP_3 escussione della garanzia”, rappresenta che una “momentanea situazione finanziaria non ci consente di rifondere il danno da Voi pagato all' nei termini indicati” formulando quindi un piano di CP_3
rientro (v: doc. L di parte opposta).
Trattasi, all'evidenza, di dichiarazione integrante riconoscimento di debito – il cui ammontare si ricava per relationem alla luce del riferimento a quanto pagato dalla compagnia assicuratrice – avente altresì valenza confessoria in ordine all'avvenuto esercizio da parte di del diritto di escussione della CP_3
garanzia e all'avvenuto pagamento da parte della Compagnia garante.
Deve dunque ritenersi che la detta dichiarazione rivesta anche prova legale in ordine ai fatti costitutivi della pretesa, che può essere vinta solo a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (v: ass. civ., Sez. II,
20/04/2018, n. 9880).
pagina 5 di 7 Presupposti nemmeno allegati dall'opponente, che, in ogni caso, nemmeno può ritenersi aver assolto all'onere a lei spettante ex art. 1988 c.c. di dimostrare compiutamente la pretesa estinzione della garanzia.
Gli opponenti risultano infatti essersi limitati a contestare la documentazione dimessa da controparte, senza tuttavia direttamente supportare sotto il profilo probatorio le proprie allegazioni in punto tardività della denuncia (in forza del principio di inversione dell'onere della prova sarebbe spettato infatti agli opponenti documentare modalità e data delle comunicazioni della richiesta o acquisire attestazione della loro assenza).
Tanto più detta prova sarebbe stata necessaria a fronte del deposito da parte dell'appellata della missiva, indirizzata sia alla Compagnia assicuratrice sia alla Regione Umbria, sia alla CP_4
contraente (v: doc. O di parte opposta), con la quale comunicava la Parte_1 CP_3
proroga di un semestre – dunque fino al 30/11/2012 – della garanzia prestata;
proroga che, in forza dell'art. 3 delle Condizioni Generali dalla Garanzia, il fideiussore si impegnava a prestare.
Né può ritenersi il detto riconoscimento di debito privo di efficacia nei confronti di
[...]
tenuto conto che quest'ultima è subentrata a a seguito di fusione per CP_1 CP_2
incorporazione (v: doc. A opp.ta); operazione per effetto della quale si è verificata la successione universale della società incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in capo alla prima (Cass. civ., 18/05/2023, n. 13685; Cass. civ., 12/11/2019, n. 29256; Cass. civ.,
11/11/2015, n. 22998).
Infondato deve dirsi, da ultimo, anche il terzo motivo di opposizione, con il quale l'opposta ha affermato la non riferibilità del doc. 7 alla posizione degli opponenti.
Al riguardo va invero ribadito quanto già osservato nell'ordinanza in data 13.12.2013, ove è stato rilevato come gli estremi del sinistro indicati nella causale del bonifico risultino i medesimi riportati nella missiva 30.10.2013 (v: docc. D ed L opp.ta).
Risulta ad ogni buon conto dirimente osservare come la stessa parte opponente abbia riconosciuto, con la missiva di cui si è detto sopra, il pagamento effettuato dalla garante ad in adempimento delle CP_3
obbligazioni assunte con la polizza di che trattasi.
Per le dette ragioni l'opposizione deve dunque essere integralmente respinta.
Il tenore delle argomentazioni di parte opponente non consente di ravvisare gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
pagina 6 di 7 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione dell'attività processuale svolta (che non ha visto attività istruttoria) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
L'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA
Le parti opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta Controparte_1
spese che liquida in €11.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e
[...]
IVA come per legge.
Verona, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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