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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2024, n. 7204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7204 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA, sul ricorso proposto da: LE DE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 7204 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 22/09/2021 dal Tribunale di Chieti, con la quale DA RU era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto ed € 2.000,00 di ammenda per il reato previsto dall'art.187, commi 2, 2bis e del 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e con confisca del mezzo di proprietà dell'imputato medesimo, per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alla data del 04/03/2019 e con l'aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello inerente alla dedotta discrasia tra quanto riportato dagli operanti nell'annotazione di p.g. e quanto invece riportato nel verbale di ritiro della patente di guida, ritenendo non sussistente alcun contrasto tra quanto riportato in tale ultimo atto e il verbale di accertamenti urgenti sulla persona, finalizzati alla verifica del tasso alcolemico;
ha altresì rilevato, in riferimento alla dedotta mancanza dell'avvertimento previsto dall'art.114, disp.att., cod.proc.pen., che da tale ultimo verbale si desumeva che era stato dato il relativo avviso, comunque da ritenersi non necessario in caso di previo rifiuto di sottoporsi al relativo test;
ha altresì ritenuto infondato il rilievo attinente alla menzione dell'incidente stradale provocato dall'imputato, cui si faceva riferimento tanto nell'annotazione di p.g. quanto nel verbale di accertamenti urgenti. La Corte ha altresì rigettato il motivo di appello riguardante la mancata applicazione dell'art.131bis cod.pen., attesa l'oggettiva gravità del fatto ascritto nonché i motivi inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione del beneficio della non menzione della condanna. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione DA RU, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art.601, comma 5, cod.proc.pen.; ha dedotto che - come eccepito in sede di conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art.23bis della I. n.176/2020 - il decreto di citazione a giudizio era stato nol:ificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art.601, comma 5, cod.proc.pen. sopra citato;
essendo la notifica al difensore avvenuta il 28/04/2023 e quella all'imputato il 03/05/2023, in riferimento a udienza fissata per il 31/05/2023. 2 Ha quindi dedotto che il giudice di appello non avrebbe provveduto alla sanatoria della relativa nullità disponendo la rinnovazione del decreto di citazione ovvero fissando una nuova udienza nel rispetto dei termini, Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione di legge penale e di norme processuali, in riferimento all'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che, già in sede di atto di appello, erano state prospettate delle doglianze relative alla bontà dell'operato degli agenti accertatori sotto un duplice profilo, ovvero quello relativo all'incertezza circa l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un avvocato e in ordine alla esatta documentazione degli atti. Ha quindi ritenuto censurabile la valutazione della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto non esservi contrasto tra gli atti redatti nella specifica circostanza e che sussisteva comunque un dubbio in ordine alla formulazione del predetto avviso;
la quale doveva ritenersi necessaria anche nella fattispecie concreta in esame sulla base dell'orientamento espresso da alcune pronunce di legittimità ivi richiamate;
ha altresì dedotto che la Corte territoriale non avrebbe dato.adeguata spiegazione alla circostanza per cui il verbale di ritiro della patente era stato sottoscritto prima di quello di accertamenti urgenti sulla persona dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con logico assorbimento dell'esame del secondo. 5. Va premesso che, in tema di impugnazioni e allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 n. 3346, dep. 2018, F., Rv. 273525). 6. Ciò posto, sulla base del testo dell'art.601, commi 3 e 5, cod.proc.pen. (nel testo modificato dall'art.34, comma 1, lett.g), n.3 del d.lgs. 10 ottobre 3 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art.6 del d.l. 31 ottobre 2022, n.162), il termine per la notifica del decreto di citazione in appello tanto nei confronti del difensore quanto nei confronti dell'imputato è stato portato a quaranta giorni, termine non osservato nel caso di specie attesa la data di fissazione dell'udienza (31/05/2023) e quelle della notifica al difensore (28/04/2023) e all'imputato (03/05/2023). 7. Tanto premesso, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349 - 01; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220 - 01; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, De Carolis, Rv. 278447 - 01; Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Fenati, Rv. 276515 - 01). Mentre, secondo altra lettura, si tratterebbe di una nullità relativa che verrebbe perciò sanata qualora non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113 - 01; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha, Rv. 271495 - 01; Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014, Galati, Rv. 259302 - 01; Sez. 6, n. 47535 del 14/11/2013, Arrabito, Rv. 257280 - 01). Si tratta, tuttavia, di una questione che non rileva nel caso di specie atteso che la difesa, con memoria trasmessa entro il termine di cui all'art. 23b1s, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 convertito, con modificazioni, con legge 176 del 2020, ha tempestivamente eccepito il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 601 cod. proc. pen.. Né, per altro verso, rileva in alcun modo la circostanza che, per l'appunto, il processo fosse celebrato in forma "cartolare" in conformità alla normativa emergenziale che, con l'art. 23bis sopra richiamato, nel dettare una disciplina "speciale" per il processo di appello, non ha tuttavia modificato il tenore dell'art. 601 cod. proc. pen. che è rimasto immutato. Ed è per questo che, ad esempio, Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio Timoteo, Rv. 282438 ha potuto affermare che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato gella celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 4 23bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen.; la Corte aveva nell'occasione esaminato una fattispecie in cui il processo era stato fissato nel vigore della disciplina "ordinaria" e, dunque, con decreto redatto nelle forme e con i requisiti di cui all'art. 601. cod. proc. pen., per poi essere trattato in periodo "emergenziale" ed ha spiegato che "... la normativa, stante la sua transitorietà connessa alla situazione pandemica, non contiene alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che continua ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. . 8. Consegue, in definitiva, la necessità di annullare la sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Perugia, (individuata ai sensi del combinato degli artt. 624, lett.c) e 175, disp.att., cod.proc.pen.) perché provveda alla rinnovazione della citazione assicurando alla difesa il termine dilatorio previsto dall'ad:. 601 cod. proc. pen. e, quindi, alla celebrazione del giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Perugia, per nuovo giudizio Così deciso il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 4 Num. 7204 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 22/09/2021 dal Tribunale di Chieti, con la quale DA RU era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto ed € 2.000,00 di ammenda per il reato previsto dall'art.187, commi 2, 2bis e del 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e con confisca del mezzo di proprietà dell'imputato medesimo, per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alla data del 04/03/2019 e con l'aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello inerente alla dedotta discrasia tra quanto riportato dagli operanti nell'annotazione di p.g. e quanto invece riportato nel verbale di ritiro della patente di guida, ritenendo non sussistente alcun contrasto tra quanto riportato in tale ultimo atto e il verbale di accertamenti urgenti sulla persona, finalizzati alla verifica del tasso alcolemico;
ha altresì rilevato, in riferimento alla dedotta mancanza dell'avvertimento previsto dall'art.114, disp.att., cod.proc.pen., che da tale ultimo verbale si desumeva che era stato dato il relativo avviso, comunque da ritenersi non necessario in caso di previo rifiuto di sottoporsi al relativo test;
ha altresì ritenuto infondato il rilievo attinente alla menzione dell'incidente stradale provocato dall'imputato, cui si faceva riferimento tanto nell'annotazione di p.g. quanto nel verbale di accertamenti urgenti. La Corte ha altresì rigettato il motivo di appello riguardante la mancata applicazione dell'art.131bis cod.pen., attesa l'oggettiva gravità del fatto ascritto nonché i motivi inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione del beneficio della non menzione della condanna. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione DA RU, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art.601, comma 5, cod.proc.pen.; ha dedotto che - come eccepito in sede di conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art.23bis della I. n.176/2020 - il decreto di citazione a giudizio era stato nol:ificato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art.601, comma 5, cod.proc.pen. sopra citato;
essendo la notifica al difensore avvenuta il 28/04/2023 e quella all'imputato il 03/05/2023, in riferimento a udienza fissata per il 31/05/2023. 2 Ha quindi dedotto che il giudice di appello non avrebbe provveduto alla sanatoria della relativa nullità disponendo la rinnovazione del decreto di citazione ovvero fissando una nuova udienza nel rispetto dei termini, Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione di legge penale e di norme processuali, in riferimento all'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che, già in sede di atto di appello, erano state prospettate delle doglianze relative alla bontà dell'operato degli agenti accertatori sotto un duplice profilo, ovvero quello relativo all'incertezza circa l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un avvocato e in ordine alla esatta documentazione degli atti. Ha quindi ritenuto censurabile la valutazione della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto non esservi contrasto tra gli atti redatti nella specifica circostanza e che sussisteva comunque un dubbio in ordine alla formulazione del predetto avviso;
la quale doveva ritenersi necessaria anche nella fattispecie concreta in esame sulla base dell'orientamento espresso da alcune pronunce di legittimità ivi richiamate;
ha altresì dedotto che la Corte territoriale non avrebbe dato.adeguata spiegazione alla circostanza per cui il verbale di ritiro della patente era stato sottoscritto prima di quello di accertamenti urgenti sulla persona dell'imputato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con logico assorbimento dell'esame del secondo. 5. Va premesso che, in tema di impugnazioni e allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 n. 3346, dep. 2018, F., Rv. 273525). 6. Ciò posto, sulla base del testo dell'art.601, commi 3 e 5, cod.proc.pen. (nel testo modificato dall'art.34, comma 1, lett.g), n.3 del d.lgs. 10 ottobre 3 2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art.6 del d.l. 31 ottobre 2022, n.162), il termine per la notifica del decreto di citazione in appello tanto nei confronti del difensore quanto nei confronti dell'imputato è stato portato a quaranta giorni, termine non osservato nel caso di specie attesa la data di fissazione dell'udienza (31/05/2023) e quelle della notifica al difensore (28/04/2023) e all'imputato (03/05/2023). 7. Tanto premesso, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349 - 01; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220 - 01; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, De Carolis, Rv. 278447 - 01; Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Fenati, Rv. 276515 - 01). Mentre, secondo altra lettura, si tratterebbe di una nullità relativa che verrebbe perciò sanata qualora non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113 - 01; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha, Rv. 271495 - 01; Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014, Galati, Rv. 259302 - 01; Sez. 6, n. 47535 del 14/11/2013, Arrabito, Rv. 257280 - 01). Si tratta, tuttavia, di una questione che non rileva nel caso di specie atteso che la difesa, con memoria trasmessa entro il termine di cui all'art. 23b1s, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 convertito, con modificazioni, con legge 176 del 2020, ha tempestivamente eccepito il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 601 cod. proc. pen.. Né, per altro verso, rileva in alcun modo la circostanza che, per l'appunto, il processo fosse celebrato in forma "cartolare" in conformità alla normativa emergenziale che, con l'art. 23bis sopra richiamato, nel dettare una disciplina "speciale" per il processo di appello, non ha tuttavia modificato il tenore dell'art. 601 cod. proc. pen. che è rimasto immutato. Ed è per questo che, ad esempio, Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio Timoteo, Rv. 282438 ha potuto affermare che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato gella celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 4 23bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen.; la Corte aveva nell'occasione esaminato una fattispecie in cui il processo era stato fissato nel vigore della disciplina "ordinaria" e, dunque, con decreto redatto nelle forme e con i requisiti di cui all'art. 601. cod. proc. pen., per poi essere trattato in periodo "emergenziale" ed ha spiegato che "... la normativa, stante la sua transitorietà connessa alla situazione pandemica, non contiene alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che continua ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. . 8. Consegue, in definitiva, la necessità di annullare la sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Perugia, (individuata ai sensi del combinato degli artt. 624, lett.c) e 175, disp.att., cod.proc.pen.) perché provveda alla rinnovazione della citazione assicurando alla difesa il termine dilatorio previsto dall'ad:. 601 cod. proc. pen. e, quindi, alla celebrazione del giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Perugia, per nuovo giudizio Così deciso il 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore La Presidente