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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONA SERGIO, Presidente e Relatore GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice LAURINO ANDREA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 228/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 P.IVA_1. Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY07X701814 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 548/2025 depositato il 05/12/2025
Pag. 1/7 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti rassegnate. Resistente/Appellato: parimenti dopo aver discusso il procedimento, insiste nel rigetto del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con dell'avviso di accertamento n. TQY07X701814/2024 l'Ufficio procedeva a
Ricorrente_1tassazione nei confronti della società S.r.l. della ritenuta sulla somma di € 40.421,17 percepiti all'amministratore Rappresentante_1 nell'anno d'imposta 2018, muovendo da tre distinti rilievi, ricavati dal PVC della Guardia di Finanza poi recepito dall'Agenzia:
1. Errore nell'inquadramento dell'erogazione di euro 72.815,00 percepiti dall'amministratore Rappresentante_1. L'Ufficio ha qualificato l'intera somma come reddito assimilato a lavoro dipendente, sul quale la società avrebbe dovuto operare la ritenuta del 23 per cento (pari a euro 16.747,45).
2. Errata qualificazione di ulteriori somme percepite dal socio unico. Dagli estratti contabili risulta che nel 2018 il socio ha percepito complessivamente euro 159.444,99, a fronte di utili regolarmente deliberati per euro 119.023,82. La differenza, pari a euro
40.421,17, è stata qualificata dall'Ufficio come ulteriore compenso al socio, soggetto a ritenuta del 23 per cento.
3. Ulteriori rilievi su indennità di trasferta (sottoconto 72/05/010), sulle quali l'Ufficio ritiene dovuta la ritenuta in quanto non considerate fiscalmente esenti.
I motivi del ricorso introduttivo
Il contribuente articola tre ordini di doglianze. a) Violazione dell'onere della prova
Secondo la società, l'avviso richiama il PVC come fondamento della pretesa senza fornire alcuna prova puntuale riferita all'anno 2018.
Si sostiene che i verificatori avrebbero fondato l'accertamento sulla presunta “ingerenza gestionale” dei fratelli Rappresentante_1, divenuti procuratori solo nel 2019, dunque irrilevante per l'anno precedente.
b) Erronea qualificazione come redditi soggetti a ritenuta
Pag. 2/7 Il contribuente afferma:
– che il compenso amministratore era stato deliberato in euro 20.000,00 e che l'eccedenza rappresenta un'erogazione non dovuta, assoggettata a ripetizione di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c., e dunque non qualificabile come reddito;
– che anche la differenza tra gli utili deliberati e quanto percepito (euro 40.421,17) rappresenterebbe un'indebita percezione priva di natura reddituale;
– che nessuna ritenuta era quindi dovuta.
c) Rilievi sulle trasferte Si sostiene che le indennità contestate erano esenti o documentate e quindi non soggette a ritenuta.
Le memorie illustrative finali del contribuente Nella memoria conclusiva, depositata in vista dell'udienza, la società:
– ribadisce l'asserita mancanza di prova dell'Ufficio sull'anno 2018, insistendo nel ritenere centrale l'ingerenza gestionale dei fratelli, descritta nel PVC;
– insiste nel richiamo all'indebito oggettivo per tutte le somme percepite eccedenti gli utili e il compenso deliberato;
– contesta nuovamente la qualificazione delle trasferte.
Le eccezioni dell'Ufficio nelle controdeduzioni
L'Agenzia replica articolando puntualmente le proprie ragioni.
a) Nessuna rilevanza dell'asserita ingerenza gestionale L'Ufficio precisa che la presunta gestione di fatto da parte dei fratelli del rappresentante legale non costituisce affatto il fondamento dell'accertamento.
Essa è menzionata nel PVC solo come descrizione del contesto societario, ma non è richiamata nell'avviso né posta a base dei rilievi.
Sostiene quindi che il ricorrente muoverebbe da un presupposto erroneo.
b) Corretta qualificazione dei compensi come redditi soggetti a ritenuta Secondo l'Agenzia:
Pag. 3/7 – i 72.815 euro percepiti dall'amministratore sono privi di preventiva delibera assegnativa, quindi vanno trattati come compenso per attività di amministratore interamente soggetto a ritenuta;
– l'importo eccedente gli utili (40.421,17 euro) costituisce un'erogazione riconducibile al rapporto societario, fiscalmente assimilata a compensi, e dunque soggetta anch'essa a ritenuta;
– l'indebito oggettivo non può essere richiamato finché non sia avvenuta alcuna restituzione, né comunque esclude la qualificazione reddituale. c) Legittimità del rilievo sulle indennità di trasferta
L'Ufficio conferma che le indennità registrate non presentavano i requisiti di esenzione e che pertanto la società avrebbe dovuto applicare la ritenuta. Le memorie illustrative finali del contribuente
Nella memoria conclusiva, depositata in vista dell'udienza, la società:
– ribadisce l'asserita mancanza di prova dell'Ufficio sull'anno 2018, insistendo nel ritenere centrale l'ingerenza gestionale dei fratelli, descritta nel PVC;
– insiste nel richiamo all'indebito oggettivo per tutte le somme percepite eccedenti gli utili e il compenso deliberato;
– contesta nuovamente la qualificazione delle trasferte.
All'udienza dell'1.12.2025 comparivano i difensori di entrambe le parti processuali, che insistevano nelle rispettive conclusioni scritte, già in atti rassegnate.
MOTIVAZIONE Rileva preliminarmente questa Corte come la causa sia strettamente connessa alle altre due per oggi fissate, la n. 227 e 229/2025. Pur avendo oggetti in parte diversi, tutte e tre le controversie, in quanto si fondano sulle stesse risultanze contabili della società; riguardano le stesse movimentazioni e sono solo perseguite con titoli impositivi differenti.
Dunque la causa petendi è unitaria: deriva dall'analisi dei rapporti economici fra società
e amministratore nel 2018. La connessione è dunque sia fattuale, sia logico-giuridica.
Ricorrente_1Nel caso di specie, con ricorso ritualmente proposto la società Srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. TQY07X701814/2024, relativo alle ritenute alla fonte dovute per l'anno di imposta 2018. L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società tre
Pag. 4/7 distinti rilievi: la mancata applicazione della ritenuta sul compenso percepito dall'amministratore per complessivi euro 72.815, la mancata applicazione della ritenuta sull'ulteriore somma di euro 40.421,17 percepita dal socio unico in eccedenza rispetto agli utili deliberati, e l'omessa ritenuta su indennità di trasferta contabilizzate nel sottoconto 72/05/010.
La società ricorrente ha dedotto che l'Ufficio avrebbe fondato la pretesa su elementi tratti dal processo verbale di constatazione relativi alla presunta ingerenza gestionale dei fratelli dell'amministratore, divenuti procuratori solo nel 2019 e quindi irrilevanti per l'annualità in accertamento. Ha inoltre sostenuto che le somme erogate all'amministratore eccedenti l'importo di euro 20.000, che assume come compenso deliberato, costituirebbero oggetto di indebito oggettivo e non avrebbero natura reddituale. Analogamente, la differenza tra gli utili deliberati e quanto percepito dal socio unico sarebbe priva di titolo e quindi non soggetta a ritenuta fino alla eventuale restituzione. Ha infine contestato i rilievi relativi alle indennità di trasferta. Le controdeduzioni dell'Ufficio chiariscono in modo puntuale che l'accertamento non trae origine dalla vicenda gestionale dei fratelli dell'amministratore, richiamata nel processo verbale solo per completezza descrittiva, ma esclusivamente dalla mancata effettuazione delle ritenute previste dalla normativa fiscale. L'Agenzia evidenzia che le somme percepite dall'amministratore e dal socio unico risultano erogate senza alcuna preventiva delibera assembleare, senza una chiara qualificazione giuridica e senza che la società abbia provveduto alla loro corretta tassazione alla fonte, come imposto dagli articoli 24 e 25 del DPR 600 del 1973.
Questa ricostruzione è pienamente condivisibile. L'avviso di accertamento è motivato in modo chiaro ed esaustivo: esso individua fatti certi, risultanti dalle stesse scritture della società, e opera la loro qualificazione giuridica nel rispetto del quadro normativo. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 546 del
1992, né dell'articolo 2697 del codice civile, poiché l'Ufficio ha esposto con chiarezza il fondamento della pretesa e ha fatto corretta applicazione dell'onere probatorio. Nel merito, il ricorso è infondato. La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che le somme erogate a chi svolge funzioni gestorie o amministrative
Pag. 5/7 costituiscano redditi tassabili e soggetti a ritenuta alla fonte ogniqualvolta vi sia un rapporto di collaborazione continuativa con la società, anche in assenza di un formale atto deliberativo.
In particolare, le Sezioni Unite, con sentenza 21933 del 2008, hanno chiarito che la delibera assembleare preventiva è necessaria ai fini della deducibilità del compenso per la società, ma non esclude la natura reddituale dell'erogazione in capo al percettore, qualora questi ne mantenga la disponibilità. E' principio costante, inoltre, che l'indebito oggettivo produce effetti fiscali solo dal momento della effettiva restituzione;
fino ad allora, la somma percepita rappresenta un arricchimento imponibile. Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Corte, tra cui nelle sentenze 17673 del 2013, 18875 del 2019 e 7769 del 2020.
Nel caso di specie manca qualsiasi prova della restituzione delle somme eccedenti, neppure allegata in via documentale. Al contrario, la società riconosce che le somme sono rimaste nella disponibilità dell'amministratore e del socio unico. Ne consegue che esse devono essere qualificate come redditi soggetti a ritenuta, indipendentemente dal titolo civilistico dell'erogazione, come previsto dall'articolo 50 del TUIR e dalle norme in materia di ritenute alla fonte.
Anche il rilievo relativo all'eccedenza tra gli utili deliberati e quanto percepito dal socio unico risulta fondato. L'Ufficio ha correttamente ricondotto tali somme alla categoria dei redditi da rapporto di collaborazione del socio amministratore, coerentemente con la giurisprudenza secondo cui le somme percepite dal socio che partecipa alla gestione non sono mai fiscalmente irrilevanti, salvo prova dell'effettiva restituzione.
Infine, riguardo alle indennità di trasferta, l'Ufficio ha evidenziato la mancanza dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa vigente e la ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare tale rilievo.
In conclusione, l'impianto dell'accertamento risulta conforme ai fatti documentali, coerente con la disciplina normativa e perfettamente allineato alla giurisprudenza di legittimità. Le difese della società, fondate su presupposti non pertinenti o su circostanze non provate, non sono idonee a superare la pretesa. Il ricorso deve dunque essere re33333spinto. Alla soccombenza nel giudizio deve seguire la condanna alle spese processuali, in assenza di ragioni particolari che ne possano comportare la compensazione. Tenuto conto,
Pag. 6/7 quindi, dei parametri di legge, del valore della causa, dichiarato in € 40.113,00, e del rito seguito, nella specie quello della pubblica udienza, appare congruo determinare le spese processuali stesse nella complessiva somma di € 1.500,00, dovendosi tenere conto della serialità delle tre cause e quindi procedendosi alla liquidazione proporzionale solo di quella di maggior valore, nella specie la n. 229/2025 e aggiungendosi per questa un ulteriore compenso in misura ridotta.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali, che determina nella misura di € 1.500,00.
Così deciso in Ancona il giorno 1.12.2025
Il Presidente del Collegio
Dr. Sergio Cutrona
Pag. 7/7
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONA SERGIO, Presidente e Relatore GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice LAURINO ANDREA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 228/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 P.IVA_1. Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY07X701814 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 548/2025 depositato il 05/12/2025
Pag. 1/7 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti rassegnate. Resistente/Appellato: parimenti dopo aver discusso il procedimento, insiste nel rigetto del ricorso e si riporta alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con dell'avviso di accertamento n. TQY07X701814/2024 l'Ufficio procedeva a
Ricorrente_1tassazione nei confronti della società S.r.l. della ritenuta sulla somma di € 40.421,17 percepiti all'amministratore Rappresentante_1 nell'anno d'imposta 2018, muovendo da tre distinti rilievi, ricavati dal PVC della Guardia di Finanza poi recepito dall'Agenzia:
1. Errore nell'inquadramento dell'erogazione di euro 72.815,00 percepiti dall'amministratore Rappresentante_1. L'Ufficio ha qualificato l'intera somma come reddito assimilato a lavoro dipendente, sul quale la società avrebbe dovuto operare la ritenuta del 23 per cento (pari a euro 16.747,45).
2. Errata qualificazione di ulteriori somme percepite dal socio unico. Dagli estratti contabili risulta che nel 2018 il socio ha percepito complessivamente euro 159.444,99, a fronte di utili regolarmente deliberati per euro 119.023,82. La differenza, pari a euro
40.421,17, è stata qualificata dall'Ufficio come ulteriore compenso al socio, soggetto a ritenuta del 23 per cento.
3. Ulteriori rilievi su indennità di trasferta (sottoconto 72/05/010), sulle quali l'Ufficio ritiene dovuta la ritenuta in quanto non considerate fiscalmente esenti.
I motivi del ricorso introduttivo
Il contribuente articola tre ordini di doglianze. a) Violazione dell'onere della prova
Secondo la società, l'avviso richiama il PVC come fondamento della pretesa senza fornire alcuna prova puntuale riferita all'anno 2018.
Si sostiene che i verificatori avrebbero fondato l'accertamento sulla presunta “ingerenza gestionale” dei fratelli Rappresentante_1, divenuti procuratori solo nel 2019, dunque irrilevante per l'anno precedente.
b) Erronea qualificazione come redditi soggetti a ritenuta
Pag. 2/7 Il contribuente afferma:
– che il compenso amministratore era stato deliberato in euro 20.000,00 e che l'eccedenza rappresenta un'erogazione non dovuta, assoggettata a ripetizione di indebito oggettivo ex articolo 2033 c.c., e dunque non qualificabile come reddito;
– che anche la differenza tra gli utili deliberati e quanto percepito (euro 40.421,17) rappresenterebbe un'indebita percezione priva di natura reddituale;
– che nessuna ritenuta era quindi dovuta.
c) Rilievi sulle trasferte Si sostiene che le indennità contestate erano esenti o documentate e quindi non soggette a ritenuta.
Le memorie illustrative finali del contribuente Nella memoria conclusiva, depositata in vista dell'udienza, la società:
– ribadisce l'asserita mancanza di prova dell'Ufficio sull'anno 2018, insistendo nel ritenere centrale l'ingerenza gestionale dei fratelli, descritta nel PVC;
– insiste nel richiamo all'indebito oggettivo per tutte le somme percepite eccedenti gli utili e il compenso deliberato;
– contesta nuovamente la qualificazione delle trasferte.
Le eccezioni dell'Ufficio nelle controdeduzioni
L'Agenzia replica articolando puntualmente le proprie ragioni.
a) Nessuna rilevanza dell'asserita ingerenza gestionale L'Ufficio precisa che la presunta gestione di fatto da parte dei fratelli del rappresentante legale non costituisce affatto il fondamento dell'accertamento.
Essa è menzionata nel PVC solo come descrizione del contesto societario, ma non è richiamata nell'avviso né posta a base dei rilievi.
Sostiene quindi che il ricorrente muoverebbe da un presupposto erroneo.
b) Corretta qualificazione dei compensi come redditi soggetti a ritenuta Secondo l'Agenzia:
Pag. 3/7 – i 72.815 euro percepiti dall'amministratore sono privi di preventiva delibera assegnativa, quindi vanno trattati come compenso per attività di amministratore interamente soggetto a ritenuta;
– l'importo eccedente gli utili (40.421,17 euro) costituisce un'erogazione riconducibile al rapporto societario, fiscalmente assimilata a compensi, e dunque soggetta anch'essa a ritenuta;
– l'indebito oggettivo non può essere richiamato finché non sia avvenuta alcuna restituzione, né comunque esclude la qualificazione reddituale. c) Legittimità del rilievo sulle indennità di trasferta
L'Ufficio conferma che le indennità registrate non presentavano i requisiti di esenzione e che pertanto la società avrebbe dovuto applicare la ritenuta. Le memorie illustrative finali del contribuente
Nella memoria conclusiva, depositata in vista dell'udienza, la società:
– ribadisce l'asserita mancanza di prova dell'Ufficio sull'anno 2018, insistendo nel ritenere centrale l'ingerenza gestionale dei fratelli, descritta nel PVC;
– insiste nel richiamo all'indebito oggettivo per tutte le somme percepite eccedenti gli utili e il compenso deliberato;
– contesta nuovamente la qualificazione delle trasferte.
All'udienza dell'1.12.2025 comparivano i difensori di entrambe le parti processuali, che insistevano nelle rispettive conclusioni scritte, già in atti rassegnate.
MOTIVAZIONE Rileva preliminarmente questa Corte come la causa sia strettamente connessa alle altre due per oggi fissate, la n. 227 e 229/2025. Pur avendo oggetti in parte diversi, tutte e tre le controversie, in quanto si fondano sulle stesse risultanze contabili della società; riguardano le stesse movimentazioni e sono solo perseguite con titoli impositivi differenti.
Dunque la causa petendi è unitaria: deriva dall'analisi dei rapporti economici fra società
e amministratore nel 2018. La connessione è dunque sia fattuale, sia logico-giuridica.
Ricorrente_1Nel caso di specie, con ricorso ritualmente proposto la società Srl ha impugnato l'avviso di accertamento n. TQY07X701814/2024, relativo alle ritenute alla fonte dovute per l'anno di imposta 2018. L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società tre
Pag. 4/7 distinti rilievi: la mancata applicazione della ritenuta sul compenso percepito dall'amministratore per complessivi euro 72.815, la mancata applicazione della ritenuta sull'ulteriore somma di euro 40.421,17 percepita dal socio unico in eccedenza rispetto agli utili deliberati, e l'omessa ritenuta su indennità di trasferta contabilizzate nel sottoconto 72/05/010.
La società ricorrente ha dedotto che l'Ufficio avrebbe fondato la pretesa su elementi tratti dal processo verbale di constatazione relativi alla presunta ingerenza gestionale dei fratelli dell'amministratore, divenuti procuratori solo nel 2019 e quindi irrilevanti per l'annualità in accertamento. Ha inoltre sostenuto che le somme erogate all'amministratore eccedenti l'importo di euro 20.000, che assume come compenso deliberato, costituirebbero oggetto di indebito oggettivo e non avrebbero natura reddituale. Analogamente, la differenza tra gli utili deliberati e quanto percepito dal socio unico sarebbe priva di titolo e quindi non soggetta a ritenuta fino alla eventuale restituzione. Ha infine contestato i rilievi relativi alle indennità di trasferta. Le controdeduzioni dell'Ufficio chiariscono in modo puntuale che l'accertamento non trae origine dalla vicenda gestionale dei fratelli dell'amministratore, richiamata nel processo verbale solo per completezza descrittiva, ma esclusivamente dalla mancata effettuazione delle ritenute previste dalla normativa fiscale. L'Agenzia evidenzia che le somme percepite dall'amministratore e dal socio unico risultano erogate senza alcuna preventiva delibera assembleare, senza una chiara qualificazione giuridica e senza che la società abbia provveduto alla loro corretta tassazione alla fonte, come imposto dagli articoli 24 e 25 del DPR 600 del 1973.
Questa ricostruzione è pienamente condivisibile. L'avviso di accertamento è motivato in modo chiaro ed esaustivo: esso individua fatti certi, risultanti dalle stesse scritture della società, e opera la loro qualificazione giuridica nel rispetto del quadro normativo. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 546 del
1992, né dell'articolo 2697 del codice civile, poiché l'Ufficio ha esposto con chiarezza il fondamento della pretesa e ha fatto corretta applicazione dell'onere probatorio. Nel merito, il ricorso è infondato. La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che le somme erogate a chi svolge funzioni gestorie o amministrative
Pag. 5/7 costituiscano redditi tassabili e soggetti a ritenuta alla fonte ogniqualvolta vi sia un rapporto di collaborazione continuativa con la società, anche in assenza di un formale atto deliberativo.
In particolare, le Sezioni Unite, con sentenza 21933 del 2008, hanno chiarito che la delibera assembleare preventiva è necessaria ai fini della deducibilità del compenso per la società, ma non esclude la natura reddituale dell'erogazione in capo al percettore, qualora questi ne mantenga la disponibilità. E' principio costante, inoltre, che l'indebito oggettivo produce effetti fiscali solo dal momento della effettiva restituzione;
fino ad allora, la somma percepita rappresenta un arricchimento imponibile. Tale orientamento è stato ribadito più volte dalla Corte, tra cui nelle sentenze 17673 del 2013, 18875 del 2019 e 7769 del 2020.
Nel caso di specie manca qualsiasi prova della restituzione delle somme eccedenti, neppure allegata in via documentale. Al contrario, la società riconosce che le somme sono rimaste nella disponibilità dell'amministratore e del socio unico. Ne consegue che esse devono essere qualificate come redditi soggetti a ritenuta, indipendentemente dal titolo civilistico dell'erogazione, come previsto dall'articolo 50 del TUIR e dalle norme in materia di ritenute alla fonte.
Anche il rilievo relativo all'eccedenza tra gli utili deliberati e quanto percepito dal socio unico risulta fondato. L'Ufficio ha correttamente ricondotto tali somme alla categoria dei redditi da rapporto di collaborazione del socio amministratore, coerentemente con la giurisprudenza secondo cui le somme percepite dal socio che partecipa alla gestione non sono mai fiscalmente irrilevanti, salvo prova dell'effettiva restituzione.
Infine, riguardo alle indennità di trasferta, l'Ufficio ha evidenziato la mancanza dei requisiti di esenzione previsti dalla normativa vigente e la ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare tale rilievo.
In conclusione, l'impianto dell'accertamento risulta conforme ai fatti documentali, coerente con la disciplina normativa e perfettamente allineato alla giurisprudenza di legittimità. Le difese della società, fondate su presupposti non pertinenti o su circostanze non provate, non sono idonee a superare la pretesa. Il ricorso deve dunque essere re33333spinto. Alla soccombenza nel giudizio deve seguire la condanna alle spese processuali, in assenza di ragioni particolari che ne possano comportare la compensazione. Tenuto conto,
Pag. 6/7 quindi, dei parametri di legge, del valore della causa, dichiarato in € 40.113,00, e del rito seguito, nella specie quello della pubblica udienza, appare congruo determinare le spese processuali stesse nella complessiva somma di € 1.500,00, dovendosi tenere conto della serialità delle tre cause e quindi procedendosi alla liquidazione proporzionale solo di quella di maggior valore, nella specie la n. 229/2025 e aggiungendosi per questa un ulteriore compenso in misura ridotta.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali, che determina nella misura di € 1.500,00.
Così deciso in Ancona il giorno 1.12.2025
Il Presidente del Collegio
Dr. Sergio Cutrona
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