Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00396/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 396 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Favale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
del Decreto del Questore di Lecce del 04.02.2025 -OMISSIS-, emesso nei confronti del sig. -OMISSIS-, notificato allo stesso per delega dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- della Polizia di Stato in data 05.02.25, con cui non veniva accolta l’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché della nota prot. -OMISSIS- del 16.11.24 ricevuta il 19.11.24, con cui il Primo Dirigente della Divisione P.A.S. della Polizia di Stato di Lecce presso la Questura di Lecce, dr.ssa -OMISSIS-, responsabile del procedimento comunicava, ai sensi dell’artt. 10 bis della legge 241/1990, l’avvio dell’istruttoria inerente all’emissione di un provvedimento di diniego al rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché della nota informativa della Questura di Lecce Cat. 6F/ DIV. PAS. Prot -OMISSIS-del 27.11.24, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. RL IS e uditi per le parti i difensori Avv. A. Favale per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21.03.2025 e depositato in data 14.04.2025, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del Decreto del Questore di Lecce del 04.02.2025 -OMISSIS-, emesso nei confronti del sig. -OMISSIS-, notificato allo stesso per delega dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS- della Polizia di Stato in data 05.02.25, con cui non veniva accolta l’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché della nota prot. -OMISSIS- del 16.11.24 ricevuta il 19.11.24, con cui il Primo Dirigente della Divisione P.A.S. della Polizia di Stato di Lecce presso la Questura di Lecce, dr.ssa -OMISSIS-, responsabile del procedimento comunicava, ai sensi dell’artt. 10 bis della legge 241/1990, l’avvio dell’istruttoria inerente all’emissione di un provvedimento di diniego al rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché della nota informativa della Questura di Lecce Cat. 6F/ DIV. PAS. Prot -OMISSIS-del 27.11.24, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 24 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I. – Carenza Istruttoria – Abnormità - Palese contraddittorietà - Irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà - travisamento dei fatti.
II - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 24 DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I. Violazione art. 43 u.c. T.U.LP.S. Irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà - travisamento dei fatti.
Il16.04.2025, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.
Il 23.01.2026, le Amministrazioni resistenti hanno depositato una memoria difensiva, chiedendo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di rigettare il ricorso e, per l’effetto, accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia dei provvedimenti gravati.
Nella pubblica udienza del 10 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato nel merito, e va dunque respinto, per le ragioni di seguito indicate.
In materia di rilascio del porto d’armi, disciplinata dagli articoli 11 e 43 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), il Legislatore ha affidato all’Autorità di Pubblica Sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 dicembre 2023, n. 10618).
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, della Legge 18 aprile 1975 n. 110.
La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di Pubblica Sicurezza prevenire (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 22 settembre 2023, n. 14137).
La Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993 n. 440, ha affermato che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse.
Sempre la Corte Costituzionale ha precisato che, dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia, deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti (cfr. Corte Costituzionale,16 dicembre 1993, n. 440).
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, la Corte Costituzionale ha aggiunto, nella sentenza 20 marzo 2019 n. 109, che «deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi».
La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un’eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738).
Il giudizio che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Stralcio, 10 novembre 2023, n. 16800).
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3738).
In definitiva, la competente Autorità di Pubblica Sicurezza può senz’altro valutare l’assenza della affidabilità alla detenzione e al corretto uso delle armi, anche in relazione a fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia o l’autorizzazione alla detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727; Sez. III, 7 marzo 2016, n. 922; Sez. III, 1° agosto 2014, n. -OMISSIS-21; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987; T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 4 settembre 2018, n. 1244).
Tanto premesso in termini generali, alla luce delle coordinate normative ed ermeneutiche tracciate, questo Tribunale ritiene che, nella fattispecie concreta oggetto del presente contenzioso, la prognosi inferenziale compiuta dall’Amministrazione procedente resista al vaglio di questo Giudice.
Infatti, nel caso in esame, osserva il Collegio che, l’impugnato Decreto del Questore di Lecce del 04.02.2025 -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dall’odierno ricorrente, trae origine da una pluralità di circostanze - quali quelle rilevate dalla Banca Dati Interforze del Ministero dell’Interno (con riferimento all’uso personale di sostanze stupefacenti da parte dell’istante e all’ordinanza con cui è stato disposto il divieto di espatrio per mesi uno, ex art 75 del D.P.R. n. 300/1990 con provvedimento della Prefettura di Lecce del 19.12.2023); il precedente non accoglimento dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per l’esercizio della caccia emesso dal Questore di Lecce con Decreto -OMISSIS- del 20.11.2029; i controlli del territorio, operati da pattuglie delle FF.OO., dai quali si evince che l’odierno ricorrente è stato fermato unitamente ad altri soggetti controindicati, in quanto gravati da segnalazioni per reati inerenti gli stupefacenti, armi, reati contro il patrimonio e contro la persona, nel periodo compreso dal diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia (20.11.2019) in avanti - che, alla luce della valutazione complessiva ivi svolta, risultano in linea con le finalità cautelari e preventive suesposte e resiste dunque ai profili di (pretesa) illegittimità dedotti nel ricorso con due pluriarticolati motivi di ricorso (che possono essere trattati congiuntamente), giustificandosi – in concreto – la decisione dell’Amministrazione procedente di rigettare l’istanza de qua in un’ottica di prevenzione, in base ad una prognosi attendibile sul pericolo di abuso delle armi, anche considerato l’ampio potere discrezionale spettante in subiecta materia all’Autorità di pubblica sicurezza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1.12.2006, n. 7093).
Al riguardo, infatti, osserva questo Tribunale che l’attività di polizia preventiva non è vincolata a ricercare la prova della commissione di reati per vietare l'attività soggette a vigilanza, ben potendo il giudizio di inaffidabilità del richiedente fondarsi su un quadro indiziario concreto, pur se basato su fatti certi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 23.1.2014 n. 1062; in senso conforme, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, n. 357/2017; T.A.R. Puglia, Bari, sez. U, n. 1118/2022), come nel caso di specie, dove le valutazioni compiute dall’Amministrazione procedente, che ben possono basarsi su considerazioni probabilistiche e circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus (Cons. St., sez. III, 17.01.2020) – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, secondo cui tali valutazioni sarebbero generiche, limitate a richiamare la comunicazione del Comando Carabinieri, con riguardo all’uso di sostanze stupefacenti da parte dell’istante, nonché riferite a fatti risalenti nel tempo – hanno riguardato, invece, una pluralità di fatti e circostanze che si sono succedute (e ripetute) nel tempo, anche in tempi recenti, come visto, con specifico riferimento ai controlli sul territorio, in cui l’odierno ricorrente è stato fermato unitamente ad altri soggetti controindicati in un periodo successivo a quello del diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia del 20.11.2019, nonché per quanto attiene la certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L., che è stata comunque considerata – come si legge nel provvedimento impugnato – nella valutazione complessiva della condotta di vita in generale dell’istante, sicché l’impugnato provvedimento del Questore di Lecce del 04.02.2025 -OMISSIS-, così come il preavviso di rigetto parimenti impugnato, risultano – in concreto - adeguatamente motivati e supportati da un'istruttoria completa sulla situazione attuale del soggetto.
Con l’aggiunta che, in subiecta materia, le frequentazioni di soggetti controindicati e pertanto ritenuti capaci di abusare delle armi, costituiscono elementi legittimamente valutabili ai fini della prognosi di non affidamento circa un corretto uso delle armi anche da parte del richiedente, posto che “anche un comportamento non penalmente sanzionabile può costituire espressione di una capacità di abuso dell'arma e, quindi, venire assunto a sintomo di pericolosità sociale” (Cons. Stato, sez. I, n. 3010 del 22.10.2003) e che “la valutazione discrezionale attraverso la quale l'Autorità di P.S previene il verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei confronti della collettività, ove congruamente motivata non è sindacabile in sede di legittimità a meno che non risulti improntata a criteri illogici o arbitrari” (Cons. Stato, sez. I, n. 2840 del 20.11.2002; Cons. Stato, sez. I, n. 3803 del 15.1.2003).
Né, al riguardo, risulta fondata la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, secondo cui l'Amministrazione non avrebbe chiarito in quali condizioni di tempo, di luogo e di azione si trovasse l’istante con riferimento ai controlli effettuati risultanti dalla Banca Dati Interforze, in virtù dei quali l’istante sarebbe stato trovato in compagna di persone controindicate, e ciò in quanto, in senso contrario, questo Tribunale rileva che, nella nota informativa della Questura di Lecce Cat. 6F/ DIV. PAS. Prot -OMISSIS-del 27.11.22024, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale Ufficio Armi ed Esplosivi della predetta Questura di Lecce ha fornito, in maniera analitica, le circostanze di tempo e di luogo con riferimenti ai suddetti controlli, specificando che: “con riferimento a quanto ivi richiesto si precisa che le risultanze delle consultazione della Banca Dati Interforze sono dati sottratti al diritto di accesso, così come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno nr.555/II-PERS/4670/2.A.1-6 del 25.03.2022, in attuazione dell’art. 24 della legge 241/90, come modificato dall’art. 16 della legge 15/2005. Ciononostante, si forniscono le seguenti circostanze di tempo e di luogo che possono consentirle di ricordare con chi si accompagnava: 1. 13.09.2020, alle ore 02.38, controllato in Lecce alla via Gallipoli, a bordo di autovettura, unitamente a persona controindicata; 2. 21.10.2020 (periodo in cui erano in atto le misure di contenimento COVID 19), alle ore 22.50, controllato nel Centro Sorico di -OMISSIS-, in compagnia di persone controindicate; 3. 05.03.2021 (periodo in cui erano in atto le misure di contenimento COVID 19), alle ore 15.45, controllato in Cutrofiano, a bordo di autovettura, unitamente a persone controindicate; 4. 05.05.2022, alle ore 23.12, controllato in -OMISSIS- Viale Ofanto, a bordo di autovettura, in compagnia di persona controindicata; 5. 03.03.2023, alle ore 12.45, controllato in -OMISSIS- alla Via Collepasso (frazione di Noha), in compagnia di persona controindicata; 6. 19.03.2023, alle ore 04.23, controllato in -OMISSIS- alla Via Ippolito Nievo, in compagnia di persona controindicata; 7. 02.07.2023, alle ore 04.44, controllato in Corigliano d’Otranto, a bordo di autovettura, in compagnia di persona controindicata; 8. 24.04.2024, alle ore 22.50, controllato in -OMISSIS- alla Via Santa Maria Novella, a bordo di autovettura, in compagnia di persona controindicata.”.
Da quanto precede, dunque, emerge con ogni evidenza l’assenza dei profili di illegittimità sollevati dalla parte ricorrente, con la conseguenza che devono essere respinte, perché infondate nel merito, le censure sollevate con i soprarichiamati motivi di ricorso.
3.Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.
4. Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RO, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
RL IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL IS | RI RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.