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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1808/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. to MOSCATO MICHELE, giusta Parte_1 mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. to VERTULLO GIUSEPPE, giusta procura in atti
Resistente
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' avv. to CASTELLUCCI CP_2
TERESA, come da procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.03.2024 il ricorrente in epigrafe indicato impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dall' in Controparte_1 data 21.02.2024, limitatamente alla cartella n. 10020140031224053000, per un importo di
€ 2.180,19, a titolo di mancato pagamento dei contributi per l'anno 2013. Eccepiva CP_2
l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva anche in relazione ad interessi e sanzioni, in assenza di atti interruttivi. Per i suesposti motivi, il ricorrente adiva il
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” 1) In via principale, Voglia l'adito Tribunale di Salerno – in funzione di Giudice del Lavoro -previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato - e accertata e dichiarata la prescrizione delle somme a titolo di contributi assistenziali, sanzione amministrativa, portate dalla prodromica cartella di pagamento, disporre
l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 10080202300007833000 - fascicolo
n° 2023/000037283 notificato a mezzo raccomandata AR in data 21.02.2024, nella sola parte in cui vengono richieste somme a titolo di contributi assistenziali, e per l'effetto - dichiarare la non debenza delle stesse somme pretese dall'ente impositore;
2) Con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario che ne ha fatto anticipo”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l deducendo l'avvenuta CP_3 regolare notifica della cartella di pagamento impugnata avvenuta in data 02.03.2015 e l'interruzione dei termini prescrizionali in virtù della notifica degli avvisi di pagamento n.
10020189006424919000 e n. 10020199012542274000 del 01.60.2018 e del 25.10.2021.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva altresì l deducendo l'estraneità dell'ente creditore alla procedura di CP_2 riscossione esecutiva per la quale risultava legittimato unicamente il concessionario.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori di parte richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e sostitutive dell'udienza del 27.06.2025, decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre preliminarmente evidenziare che la Suprema Corte ha affermato che l'impugnazione del preavviso di fermo (principio applicabile anche al preavviso di ipoteca), sia se volta a contestare il diritto di procedere l'iscrizione, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr Cass. SS.UU.10261/2018, Cass. 7756/2020).
Ciò premesso, come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n.
10020140031224053000 – relativa a ratei premi anno 2013 - oggetto dell'opposto CP_2 preavviso di fermo.
Nel costituirsi in giudizio, l ha depositato la copia della relata di notifica della detta CP_3 cartella e le copie delle intimazioni di pagamento nn. 10020189006424919 000 e
10020199012542274 000 e delle relative notificazioni recanti rispettivamente le date del
1.06.2018 e 25.10.2021.
Il ricorrente, nella prima difesa, ha eccepito la nullità della notifica sia della richiamata cartella di pagamento per omessa prova della spedizione della raccomandata informativa che della intimazione di pagamento n. 10020189006424919 000 per assenza della prova della ricezione dell'informativa di affissione dell'atto presso la casa comunale.
Ebbene, quanto alla cartella di pagamento, agli atti abbiamo la copia della relata di notifica dalla quale si evince che l'atto risulta consegnato alla sorella del ricorrente in data 2.03.2015
e di aver informato “della consegna” “il destinatario con raccomandata”.
Nel caso di specie, la notifica della cartella di pagamento non è stata eseguita mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del , da CP_4 parte del messo notificatore.
Per quanto riguarda la consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, l'art 26 del
D.P.R. 602/1973 si limita ad affermare, all'ultimo comma, che "Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto".
Dunque, la disposizione normativa sulla notifica dell'atto riscossivo non contempla alcun un rinvio all'art. 139 c.p.c., ma contiene un preciso ed espresso rimando alla disciplina sulle notifiche dettata dalla norma fiscale di cui all'art 60 del cit. D.P.R.
Quest'ultima norma regola le modalità di notificazione degli atti in materia tributaria e, pur rinviando, a sua volta, alla disciplina del codice di procedura civile, regolamenta in maniera difforme rispetto al codice di rito il caso in cui, come nella fattispecie in esame, la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte a persona diversa dal destinatario. Stabilisce, infatti, l'art, 60, 1 comma lett. b) bis che nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso "il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia de/l'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".
La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge (cfr Cass. 6121/2023). Trattasi, dunque, di una disposizione analoga a quella prevista dall'art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890.
Nel disciplinare, dunque, la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale (art. 60, b-bis d.P.R. n.
600 del 1973) alla sola raccomandata ("a mezzo lettera raccomandata"), senza ulteriori specificazioni.
E' necessaria dunque la spedizione al destinatario dell'atto della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto recapito dell'atto al terzo estraneo, ma non è necessaria la prova che il destinatario abbia ricevuto detta raccomandata. La dimostrazione dell'effettiva ricezione della raccomandata con cui si comunica al destinatario l'avvenuta notifica non è adempimento indispensabile, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, bastando la prova dell'invio della raccomandata (informativa) (cfr Cass. 25-1-2016, n. 1268; Cassazione civile sez. trib.,
12/04/2024, n.9999/2024).
Orbene, la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona, dunque, una più semplificata disciplina (rispetto a quella secondo cui nei casi di irreperibilità temporanea si richiede la prova anche dell'avviso di ricevimento), come si evince dal recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. n.
10012/2021), si basa sulla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (cfr anche
Cass. n. 2377/2022; Cass. 30055/2022) per cui è sufficiente il solo invio della raccomandata informativa e non anche la prova del suo ricevimento.
In realtà, le disposizioni in esame rappresentano una "cautela accessoria", finalizzata, cioè, ad offrire maggiore garanzia di conoscenza dell'atto, atto che è comunque pervenuto all'indirizzo ove era destinato, seppure consegnato a persona diversa dal destinatario ma, comunque, capace e non estranea al destinatario medesimo, trattandosi di familiare convivente, persona addetta alla casa o a servizio del destinatario, ovvero portiere dello stabile o persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta. La posizione di tali soggetti e modalità di consegna del plico, peraltro, sono attestate dall'agente notificante, il quale riceve anche la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento.
E' stato dunque affermato, ai fini della dimostrazione dell'avvenuto invio della raccomandata informativa (cd. CAN) e, quindi, del perfezionamento della notifica, che non è necessaria la produzione della ricevuta di spedizione laddove però l'attestazione di tale adempimento, con l'indicazione di tutti i relativi estremi (e, dunque, non del solo numero di tale raccomandata, ma di tutte le indicazioni necessarie a fornire la prova della persona a cui essa era stata spedita e dell'indirizzo di spedizione) sia stata inserita dall'agente postale nell'avviso di ricevimento del plico
(Cassazione civile sez. VI, 12/07/2018, n.18472). Di contro, l'attestazione di avvenuto invio di una raccomandata, con l'indicazione del solo numero (ossia senza che si precisi a chi, ed in quale indirizzo, essa sia stata spedita), copre con fede privilegiata soltanto la dichiarazione di avvenuto invio di una raccomandata con quel numero;
con la conseguenza che, in tal caso, la prova del fatto che la stessa sia stata spedita al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, va fornita, da chi è interessato a dimostrare la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o deducendo altro idoneo mezzo di prova (cfr Cassazione civile sez. trib., 27/08/2024,
n.23194).
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ci occupa, l'attestazione nell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella di pagamento in esame della sola spedizione della raccomandata informativa, senza nemmeno l'indicazione del numero di tale raccomandata, non soddisfa le esigenze probatorie a cui fa riferimento il principio di diritto espresso nelle sentenze sopra citate, con conseguente nullità della relativa notifica.
Quanto alla notificazione della intimazione di pagamento n. 10020189006424919 000 la stessa risulta parimenti avvenuta non già con modalità diretta, con l'inoltro da parte dell'Agente della riscossione di una raccomandata postale, ma a mezzo messo notificatore ed eseguita nelle forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per la notifica a persona relativamente irreperibile, a mezzo di deposito nella casa comunale e la sola spedizione, in data 18/11/2018, della relativa raccomandata a.r. In particolare, il messo notificatore, accertata l'irreperibilità relativa e la effettiva residenza del destinatario, ha depositato l'atto nella casa comunale e ha inviato allo stesso raccomandata a.r., di cui non vi è prova della recezione, stante la irrilevanza del mero attestato dell' “delle accettazioni Controparte_5 relative alle raccomandate” inviate ai sensi degli artt. 139 e 140 c.p.c.
Sul punto, come ha ribadito di recente la Suprema Corte, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 del
D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (si v., da ultimo, Cass. 31 luglio 2023, n. 23183; Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21600;
Cass. 14415/2025). A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass.
14316/2011).
Nella fattispecie che ci occupa, come detto, parte attrice ha eccepito la nullità della notifica per omessa prova della ricezione dell'informativa di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale.
Com'è noto, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 25985 del 2014) ha affermato che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa» in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno
"legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario» (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; v. anche Cass. n. 2321 del 2014; Cass. n. 6887 del 2016; Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8895 del 18/03/2022; Cass. 26593/2024).
E' necessario dunque il ricevimento di tale seconda raccomandata o in alternativa, il perfezionamento della notifica per mezzo della c.d. “compiuta giacenza”; - si tratta di due elementi tra di loro idonei, entrambi, in via alternativa tra loro, a concludere regolarmente il procedimento notificatorio rendendo conosciuto o conoscibile dal destinatario l'atto in argomento.
La notificazione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (cfr Cass.
14419/2025).
Orbene, nel caso di specie non si verte chiaramente nell'ipotesi di "ricezione legale" della raccomandata informativa risultando solo che l'ufficiale postale ha spedito la raccomandata n. 57316134701-5 in data 18.11.2028 presso l'indirizzo del destinatario, senza la prova del ricevimento della stessa o di una eventuale compiuta giacenza, mancando il relativo avviso di ricevimento.
Pertanto, la notifica non ha raggiunto il suo scopo non essendoci la prova che il destinatario abbia ricevuto la raccomandata presso il proprio indirizzo. Solo in tal caso si poteva assumere che la raccomandata informativa fosse pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario operando la presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ., che è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione del plico (cfr Cass. n. 15315 del 04/07/2014).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, tenuto conto dell'epoca di insorgenza del credito (anno 2013) e della nullità della notifica della cartella di pagamento e della successiva intimazione di pagamento, allorquando risulta notificata la intimazione di pagamento n. 10020199012542274 000 in data 25.10.2021, la prescrizione era ormai maturata.
Il ricorso va accolto con conseguente declaratoria di prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 10020140031224053000 richiamata nell'opposto preavviso di fermo n. 10080202300007833000 notificato il 21.02.2024.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si precisa quanto segue.
Occorre sul punto rilevare che l è tenuto al recupero dei crediti erariali Controparte_5
e, in caso di mancato adempimento a siffatto obbligo, si configura a suo carico una responsabilità di natura contrattuale. Nel caso che ci occupa, invero, l'estinzione per prescrizione dei crediti sopra menzionati è imputabile al comportamento dell'Ente concessionario il quale non ha provveduto a riscuotere tempestivamente i crediti oggetto della cartella o quanto meno a comunicare al debitore attuale opponente regolari atti interruttivi della prescrizione, in violazione degli obblighi assunti nei confronti degli Enti impositori di procedere in maniera efficiente alla riscossione dei crediti.
Nell'ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all'agente della riscossione (il caso attuale), l'obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all'ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell'imputazione delle spese (cfr. Cass. n. 28610/2024; Cass. n.
3817/2024; Cass. n. 7716/2022). Viceversa, ove l'annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente all'ente impositore, l'obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all'agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell'ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017).
Pertanto, le spese sono a carico dell' e sono liquidate come da Controparte_5 dispositivo.
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 10020140031224053000 richiamata nell'opposto preavviso di fermo n. 10080202300007833000 notificato il 21.02.2024, che dichiara inefficace limitatamente a tale cartella di pagamento;
2. condanna l' al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 delle spese processuali che liquida un euro 1.312,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario
Salerno, 27.06.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino