Sentenza 20 giugno 2025
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Leggi di più… - 3. Bancarotta riparata: non è sufficiente il reintegro parziale del patrimonioLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 8 aprile 2025
Cass. pen., Sez. V, 20 giugno 2025, sentenza n. 23210 LA MASSIMA “In tema di bancarotta “riparata”, questa si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno. Non è necessaria la restituzione del singolo bene sottratto, ma un'attività di integrale reintegrazione del patrimonio anteriore alla declaratoria di fallimento. Il concetto stesso di “riparazione” ha per suo indefettibile presupposto …
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APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE Direttore scientifico Angelo Salerno Art. 391-ter c.p.: escluso il reato per dispositivi non immediatamente utilizzabili e inidonei alla comunicazione Cass. Pen., Sez. VI, 14 luglio 2025, sentenza n. 25746 LA MASSIMA “Non possono ricomprendersi nell'alveo della norma di cui all'art. ... Continua a leggere Violazione degli obblighi di assistenza familiari: il reato persiste anche in caso di successiva nullità del matrimonio Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 2025, sentenza n. 2684 LA MASSIMA "In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l... Continua a leggere Pene sostitutive in caso di appello avverso la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 23210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23210 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale e insistito nelle ragioni di ricorso. Ritenuto in fatto 1.ER PA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, che ha confermato quella del g.u.p. presso il Tribunale di Treviso, nel rito abbreviato, che Io aveva condannato alle pene di legge (anni due di reclusione, condizionalmente sospesi, oltre alle pene accessorie fallimentari) per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 primo Penale Sent. Sez. 5 Num. 23210 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/06/2025 comma n. 1 e 223 comma 1 r.d. n. 267 del 1942, ascrittogli in concorso con RI NO - giudicato separatamente - e nella qualità di amministratore - vice Presidente del c.d.a. dal 28/07/2009 al 2/03/2010 della VE EN S.R.L., dichiarata fallita dal Tribunale di Treviso il 12 dicembre 2014 e, ancora, di Presidente del consiglio di amministrazione della FIM IMMOBILIARE S.R.L. dal 28/07/2009 al 19/03/2012, in relazione alla distrazione di euro 244.300, versati nel periodo 2010-2012, alla FIM IMMOBILIARE, di cui parte a titolo di finanziamento e altra parte in pagamento di fatture per operazioni di consulenza inesistenti. 2.L'atto di impugnazione, a firma di difensore abilitato, consta di cinque motivi, di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe considerato che il credito della fallita - relativo ai finanziamenti effettuati, ma in parte restituiti - verso la capogruppo FIM IMMOBILIARE ammonterebbe ad euro 33.000 e non 74.500, come contestato, e tanto influirebbe sugli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale;
le fatture, invece, atterrebbero secondo il curatore fallimentare a "partite contabili prive presumibilmente di effettiva sussistenza[...]mirate esclusivamente a ridurre, celandolo, il credito verso la controllante", dunque a voci contabili prive di effettivo valore. Ancora, la sentenza avrebbe omesso di ricostruire il contributo causale, formale e concreto, fornito dal ricorrente e non avrebbe chiarito l'ammontare dello stato passivo né indicato il danno arrecato ai creditori dalle pretese distrazioni. 2.2. La seconda doglianza richiama il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'elemento oggettivo del reato, in quanto la Corte territoriale, con motivazione sul punto asseritamente apodittica, non avrebbe tenuto conto che i finanziamenti furono restituiti dalla capogruppo e che le fatture non vennero mai pagate, tanto che furono stornate dalla contabilità. I finanziamenti, in particolare, sarebbero stati restituiti - con configurazione della c.d. bancarotta riparata - salvo un importo irrisorio di euro 33.000, sicchè non potrebbe parlarsi di distrazione (che sussisterebbe solo nel caso in cui in cui fosse programmata la mancata restituzione), anche perché la capogruppo è fallita nel 2017, ben sei anni dopo i fatti. 2.3. Il terzo motivo riguarda i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, perché non emergerebbe l'addotta consapevolezza in capo all'imputato, al momento delle uscite di denaro, della futura, mancata restituzione dei finanziamenti eseguiti a favore della capogruppo, fallita diversi anni dopo;
e l'annotazione delle fatture riguarderebbe artifici contabili, non un vero e proprio distacco di denaro a favore della controllante. 2.4. Il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge con riferimento alla sussistenza del concorso nel reato di bancarotta patrimoniale di cui all'art. 216 comma 1 n. 1 r.d. n. 267/42, in quanto il ER avrebbe ricoperto ruoli gestori nelle due società per brevi periodi e 7 in ogni caso non sarebbe stata fornita prova, che non può discendere dal semplice ruolo formalmente assunto, di una sua effettiva partecipazione alle condotte oggetto dell'imputazione, a lui affibbiate a titolo di partecipazione "atipica". Sarebbe anzi stato acclarato che le operazioni contabili ed amministrative fossero realizzate da PA e RI, con cui ER era in disaccordo e, ancora, che nel periodo di amministrazione di ER i finanziamenti erogati ammontassero ad euro 90.000, erogati il 17 febbraio 2020 (recte, 2010), seguiti da restituzioni del 30 giugno 2011 per euro 50.000 e del 22 luglio 2011 per euro 45.000. Le fatture della FIM sarebbero state tutte emesse in capo alla VE quando l'imputato non faceva più parte dell'organo amministrativo della fallita. 2.5. Il quinto motivo ha lamentato un vizio di omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 219 comma 1 r.d. n. 267 del 1942, a cui le sentenze di merito non avrebbero fatto cenno. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.1 primi tre motivi, interdipendenti, possono essere trattati congiuntamente, si rivelano in parte aspecifici e nel complesso infondati. 1.1.La giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumed, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). 1.2.Inoltre, specie in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza 3 medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024). E nell'assolvere a tale compito, la decisione di secondo grado può legittimamente servirsi dello sviluppo logico e ricostruttivo elaborato dal primo giudice - noto alle parti - purchè non si limiti a riprodurre la sentenza confermata, dichiarando - in termini stereotipati od apodittici - di aderirvi senza affrontare gli specifici motivi di censura ed evitando, pertanto, di operare una elaborazione autonoma delle ragioni per le quali tali doglianze siano inaccoglibili (tra le molte, in tal senso, sez. 6, n. 49754 del 21/01/2012, Rv. 254102). Ove, dunque, il giudice d'appello condivida le valutazioni e le modalità ricostruttive contenute nella prima decisione, può di certo richiamarle, spiegando le ragioni per cui dette valutazioni resistano alle critiche formulate. Ragionare diversamente - e pretendere dunque che il giudice di secondo grado si esprima minutamente su ciascuna, singola obiezione difensiva - significherebbe imporre al secondo grado di giudizio - in violazione di canoni logici e di razionalità espressiva, snaturando le caratteristiche ontologiche del rito di seconda istanza, con inutile aggravio dei tempi del processo - una ulteriore ed autonoma attività di integrale ricostruzione del fatto, anche lì dove il ragionamento espositivo già operato in prime cure sia ritenuto pienamente condivisibile. Va ricordato, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). E comunque, quando con il ricorso per cassazione si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, il ricorrente è onerato della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto ai fini della compiutezza della delibazione richiesta, ovvero al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr. tra le tante, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B., Rv. 264879). 1.3. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale, occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del 4 provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). 1.4.0rbene, i motivi di ricorso, in massima parte ridotti a personali note di dissenso, non si confrontano, innanzitutto, con gli appropriati passaggi della sentenza del primo giudice (pag.17) a riguardo degli ontologici rapporti tra la fallita e la "controllante" FIM IMMOBILIARE, significativamente descritta come una "scatola vuota" dalle dichiarazioni dell'impiegata amministrativa, Basso Mara, "teste" qualificato in quanto preposta, in veste di responsabile, agli adempimenti contabili della fallita. La società era stata creata per "gestire" le società collegate, tra cui la VE EN, destinata nella sostanza al sostentamento finanziario della società controllante. In base a tali dichiarazioni, tanto cruciali quanto insondate dal ricorso per cassazione, gli ingenti flussi di liquidità, veicolati dalla fallita, già in condizioni di dissesto (cfr. sentenza di secondo grado, che parla significativamente di status di "predecozione"), in capo alla FIM IMMOBILIARE, non erano giustificati da alcun rapporto sottostante;
il consistente drenaggio successivo, camuffato dalle fatture per inesistenti consulenze svolte dalla controllante, ha depauperato le casse già languenti della fallita;
le note di credito emesse dalla controllante sono valse soltanto ad "annullare" contabilmente l'operazione, senza alcuna retrocessione di denaro a reintegrazione del patrimonio a salvaguardia dei diritti dei creditori. 1.5.E' fuor di luogo invocare il tema della c.d. bancarotta "riparata" in virtù della restituzione di parte dei finanziamenti erogati dalla fallita (che pure, già in sé, non esaurirebbe la più ampia articolazione delle condotte distrattive contestate e, quand'anche ricorrente, non avrebbe 5 ricadute decisive sulla configurazione del delitto ascritto all'imputato nell'editto accusatorio), perché, come di recente ribadito da Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383 con aggancio a diversi arresti di questa Corte — la bancarotta "riparata" - istituto che promana dal diritto vivente - si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347), sicché l'attività di segno contrario che annulli la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Sez.5, n. Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903). Ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata" non è necessaria la restituzione del singolo bene sottratto, ma un'attività di integrale reintegrazione del patrimonio anteriore alla declaratoria di fallimento (Sez.5, n.34290 del 02/10/2020, Cappelletti, non mass.). E' onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922). Ed è evidente che il concetto stesso di "riparazione" ha per suo indefettibile presupposto l'avvenuto, pregresso ed illecito "depauperamento" del patrimonio dell'impresa (del resto illustrato dalle acquisizioni probatorie, rappresentate dalla relazione del curatore e dalle sommarie informazioni fornite dalla "teste" Basso), che deve essere appunto "ristorato" attraverso le operazioni di retrodazione delle risorse precedentemente sottratte, prima dell'apertura della procedura concorsuale, che segna la consumazione del reato fallimentare. Ebbene, la sentenza impugnata resiste alla critica, in quanto la pretesa reintegrazione non è stata, in effetti, integrale, dal momento che la somma versata di 74.500 euro (pag.16 primo grado) non è mai rientrata nelle casse della fallita. 1.6. Quanto alla tematica dell'elemento soggettivo, che in ricorso si assume rilevante in ragione dell'avvenuta restituzione di una parte delle somme di denaro, non è indispensabile la dimostrazione che il dissolvimento delle risorse sia dolosamente "programmato" sin dalla fase del distacco dal patrimonio della fallita, perché è giurisprudenza costante che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è fattispecie di pericolo concreto, che viene a realizzazione con la dichiarazione di fallimento (ex multis, sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059; sez. U n. 22474 del 30/03/2016, Passarelli, Rv. 266804), e l'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo generico, la coscienza e volontà della deprivazione delle disponibilità patrimoniali al momento della fuoriuscita dei beni dell'impresa senza adeguata contropartita;
non sono necessari la cognizione dello stato d'insolvenza dell'impresa, né il fine specifico di recare pregiudizio ai creditori (sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, cit.). 6 Nel caso di specie, l'entità ragguardevole della liquidità distratta, l'ampio torno di tempo delle singole distrazioni, la sentita necessità di dissimularne la natura illecita attraverso il confezionamento di fatture fittizie sono elementi concreti e convergenti, che consentono di trarre, se non persino una "preordinazione", che comunque traspare dal contributo informativo di Basso Mara, quantomeno la precisa consapevolezza di un immediato impoverimento delle disponibilità della fallita a puro e semplice agio dell'attivo della società controllante. In proposito, le confutazioni difensive si risolvono in epidermici rilievi di contenuto contestativo, orientate a sollecitare la Corte di cassazione ad una non consentita rielaborazione del materiale probatorio pianamente scandagliato ed apprezzato dalle pronunce del doppio grado di giudizio. 2.11 quarto motivo, a sua volta, non coglie nel segno. 2.1.Come sottolineato dalla decisione impugnata, con proposizioni sintetiche, ma efficaci, e sufficienti ai fini di un positivo scrutinio di legittimità, ER è stato il Presidente del consiglio di amministrazione della FIM IMMOBILIARE, beneficiaria delle distrazioni (incluse quelle delle fatturazioni fittizie), per tutto il periodo delineato nell'imputazione; la società controllava VE EN e quest'ultima, pertanto, ne costituiva "emanazione"; ER era stato vice Presidente del consiglio di amministrazione anche di VE EN, e per un periodo che ha incluso alcune operazioni di dirottamento ingiustificato delle risorse dall'una all'altra società; ha interloquito con il curatore del fallimento, mostrando compiuta padronanza delle ingravescenti condizioni di difficoltà economica deila fallita anche in relazione ad un arco temporale successivo alla dismissione della carica formale di componente del consiglio di amministrazione (pag. 5 appello: "PA ZE stesso ebbe a riferire che la flessione del fatturato inizia a registrarsi già agli inizi del 2011 e che da quel momento sono sorti i primi problemi finanziari, aggravati, oltre che dalle "inefficienze e/o diseconomie di gestione" (v. dich. AS RA, ex responsabile amministrativa della società), dal fatto "che l'elemento più rilevante che ha portato la società al dissesto, sia dato dal fatto che la liquidità iniziale [...] sia stata in parte utilizzata per liquidare i debiti..."). 2.2. La sentenza di condanna non è dunque effetto di un'affermazione di una responsabilità "di posizione", ma della logica e persuasiva ricostruzione del suo profilo operativo e professionale, dal momento che la fattispecie della bancarotta fraudolenta è reato "proprio" a base soggettiva ristretta, che include gli amministratori, tra i quali il prevenuto rivestiva collocazione apicale, tenuta - in difetto di indicatori di segno contrario, non allegati nell'atto di ricorso - a garantire la solidità ed integrità del patrimonio dell'impresa a tutela delle aspettative dei creditori. E quand'anche concorrente extraneus - in quanto Presidente del consiglio di amministrazione della FIM IMMOBILIARE - nel reato di bancarotta ascrivibile agli amministratori della fallita, nel contesto, cioè, di un contributo atipico, le osservazioni declinate a riguardo della puntuale comprensione e cognizione, da parte sua, della situazione economica degli enti coinvolti nelle condotte depauperatrici sono coerenti con la prova del dolo generico 7 che deve assisterne il comportamento, al lume del consolidato insegnamento di legittimità — confacente al caso di specie - secondo il quale l'elemento soggettivo dell"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella delrintraneus", con la consapevolezza che essa determina una sottrazione del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può semmai rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (sez.5, n. 4710 del 14/10/2019, Falcioni, Rv. 278156) e la prova dell'elemento soggettivo dell'extraneus ben può essere ricavata dalle obbiettive caratteristiche della transazione commerciale, come la natura stessa dell'atto distrattivo (in motivazione, sez.5, n. 26501 del 31/03/2021, P.G. in proc. Abate, Rv. 281555). 3.11 quinto motivo, che investe la ritenuta integrazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, si palesa geneticamente inammissibile perché inedito e non dedotto con i motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Questi ultimi, invero laconicamente, avevano richiesto esclusivamente la rivisitazione in melius del giudizio di bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e la ridetta circostanza aggravante. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 06/06/2025 Il consi Here estensore Il Presidente